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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10057/2024 promossa da:
con avv.DURO CORONI MASSIMILIANO Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: conclude per l'accoglimento della domanda nei termini di cui al ricorso, dando atto che la figlia ha un'attività lavorativa propria e quindi la domanda relativa alla figlia viene rinunciata e quanto al marito evidenzia che lo stesso una volta percepita la somma dalla vendita dell'immobile di via Bikila 2, a fine 2023 ha integralmente distratto la somma dal conto presso Credit Agricole.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la pronuncia del divorzio da Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in Bagno a Ripoli CP_1
(FI), in data 13 giugno 1987 adottando il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio è nata una figlia ( nata a [...] a Persona_1 CodiceFiscale_1
Ripoli (FI) il 5.01.1989, residente in [...]; che in data 18.12.2020 i coniugi avevano proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 3632/2021) dinanzi il Tribunale di Firenze, omologata, nella quale avevano previsto quanto segue:
1. La casa coniugale, già di proprietà della moglie, è assegnata alla Sig.ra Pt_1
he ivi continuerà a risiedere unitamente alla figlia
[...] Persona_1
2. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento la somma Per_1 Pt_1
mensile di euro 650,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione;
detto importo già considerando che in prospettiva la sig.ra ndrà a percepire una pensione. Pt_1
3. Il Sig. orrisponderà, a titolo di assegno per il mantenimento della figlia Per_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, alla Sig.ra
[...] Pt_1
a somma mensile di euro 150,00 con adeguamento automatico annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT a de-correre dall'effettività della separazione e fintanto che la figlia non di-venti economicamente autosufficiente-
Il ricorrente è restato contumace.
Sentita la ricorrente, la causa è stata istruita con indagini a mezzo della Guardia di Finanza sulle condizioni economiche del marito, ed è quindi passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dal ricorso e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di divorzio con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta pagina 2 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
3. Sull'unica domanda relativa al riconoscimento di assegno divorzile, In punto di diritto giova ricordare che secondo l'orientamento della SC - ribadito anche di recente (Cass. civ.
Sez. I, Ord.10-08-2022, n. 24653) “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa, cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che - nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, che ne faccia richiesta, o
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).
Rileva il tribunale che nella specie ricorrono i presupposti assistenziali per il riconoscimento dell'assegno, considerato che la ricorrente, nata nel 1959, non ha entrate diverse dall'assegno separativo, come emerge dagli estratti conto. D'altronde ella ha dichiarato di aver lavorato fino al 1997 dalla fine della terza media, in una trattoria a conduzione familiare che gestiva con i suoi, che era stata data in seguito in gestione, senza più lavorare, e che solo tra 3 anni inizierà a prendere la pensione. D'altronde lo stesso marito ha riconosciuto in sede separativa la sussistenza dei presupposti assistenziali, tanto da prevedere un assegno separativo a proprio carico fino al percepimento di pensione da parte della moglie, condizione che non si è ancora avverata.
Sussiste peraltro una componente compensativa, atteso che la moglie dopo aver cessato l'attività lavorativa si è dedicata alla famiglia, pur senza sacrificio di particolari aspirazioni lavorative, in un matrimonio durato dal 1987 fino alla separazione nel 2020. Considerato
pagina 3 di 4 che la moglie vive con la figlia, che lavora, in una casa di sua proprietà, e che il marito ha percepito nel 2023 una pensione di € 22.953,58 oltre ad € 3.304,86 per lavoro a tempo indeterminato, ha venduto la sua abitazione nel novembre del 2023 per € 170.000 e vive in una casa condotta in locazione con terzi per un importo annuo di € 9.600, si ritiene di poter determinare l'assegno divorzile nell'importo di € 650 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
Nulla sulle spese, considerato che si tratta di pronuncia essenzialmente sullo status, anche nell'interesse della ricorrente, di fatto con conferma delle condizioni precedentemente pattuite in sede di separazione, senza opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagno a
Ripoli da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987 al n. 30 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese l'importo di € 650, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 27.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10057/2024 promossa da:
con avv.DURO CORONI MASSIMILIANO Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: conclude per l'accoglimento della domanda nei termini di cui al ricorso, dando atto che la figlia ha un'attività lavorativa propria e quindi la domanda relativa alla figlia viene rinunciata e quanto al marito evidenzia che lo stesso una volta percepita la somma dalla vendita dell'immobile di via Bikila 2, a fine 2023 ha integralmente distratto la somma dal conto presso Credit Agricole.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la pronuncia del divorzio da Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in Bagno a Ripoli CP_1
(FI), in data 13 giugno 1987 adottando il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio è nata una figlia ( nata a [...] a Persona_1 CodiceFiscale_1
Ripoli (FI) il 5.01.1989, residente in [...]; che in data 18.12.2020 i coniugi avevano proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 3632/2021) dinanzi il Tribunale di Firenze, omologata, nella quale avevano previsto quanto segue:
1. La casa coniugale, già di proprietà della moglie, è assegnata alla Sig.ra Pt_1
he ivi continuerà a risiedere unitamente alla figlia
[...] Persona_1
2. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento la somma Per_1 Pt_1
mensile di euro 650,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione;
detto importo già considerando che in prospettiva la sig.ra ndrà a percepire una pensione. Pt_1
3. Il Sig. orrisponderà, a titolo di assegno per il mantenimento della figlia Per_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, alla Sig.ra
[...] Pt_1
a somma mensile di euro 150,00 con adeguamento automatico annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT a de-correre dall'effettività della separazione e fintanto che la figlia non di-venti economicamente autosufficiente-
Il ricorrente è restato contumace.
Sentita la ricorrente, la causa è stata istruita con indagini a mezzo della Guardia di Finanza sulle condizioni economiche del marito, ed è quindi passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dal ricorso e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di divorzio con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta pagina 2 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
3. Sull'unica domanda relativa al riconoscimento di assegno divorzile, In punto di diritto giova ricordare che secondo l'orientamento della SC - ribadito anche di recente (Cass. civ.
Sez. I, Ord.10-08-2022, n. 24653) “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa, cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che - nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, che ne faccia richiesta, o
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).
Rileva il tribunale che nella specie ricorrono i presupposti assistenziali per il riconoscimento dell'assegno, considerato che la ricorrente, nata nel 1959, non ha entrate diverse dall'assegno separativo, come emerge dagli estratti conto. D'altronde ella ha dichiarato di aver lavorato fino al 1997 dalla fine della terza media, in una trattoria a conduzione familiare che gestiva con i suoi, che era stata data in seguito in gestione, senza più lavorare, e che solo tra 3 anni inizierà a prendere la pensione. D'altronde lo stesso marito ha riconosciuto in sede separativa la sussistenza dei presupposti assistenziali, tanto da prevedere un assegno separativo a proprio carico fino al percepimento di pensione da parte della moglie, condizione che non si è ancora avverata.
Sussiste peraltro una componente compensativa, atteso che la moglie dopo aver cessato l'attività lavorativa si è dedicata alla famiglia, pur senza sacrificio di particolari aspirazioni lavorative, in un matrimonio durato dal 1987 fino alla separazione nel 2020. Considerato
pagina 3 di 4 che la moglie vive con la figlia, che lavora, in una casa di sua proprietà, e che il marito ha percepito nel 2023 una pensione di € 22.953,58 oltre ad € 3.304,86 per lavoro a tempo indeterminato, ha venduto la sua abitazione nel novembre del 2023 per € 170.000 e vive in una casa condotta in locazione con terzi per un importo annuo di € 9.600, si ritiene di poter determinare l'assegno divorzile nell'importo di € 650 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
Nulla sulle spese, considerato che si tratta di pronuncia essenzialmente sullo status, anche nell'interesse della ricorrente, di fatto con conferma delle condizioni precedentemente pattuite in sede di separazione, senza opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagno a
Ripoli da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987 al n. 30 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese l'importo di € 650, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, 27.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4