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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 20152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20152 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 20.11.2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriella Mangiapia presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Duca
d'Aosta n. 49.
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Amoriello presso il quale elettivamente domicilia, in Pozzuoli (NA) al Piazzale
Italia n. 1.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2025, i sig.ri e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 29/04/2002 e che dalla loro unione ivi erano nati i figli il 10/01/2008 e il 30/06/2002, riferendo di essersi separati Per_1 Per_2
1 consensualmente in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 11469 pubblicata il 13/12/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il giudice relatore delegato dal Presidente, letto il parere negativo del Pm, ove veniva rilevato che la disciplina dei rapporti proposta dalle parti non era conforme all'interesse della figlia minore in quanto il contributo previsto a carico del genitore non collocatario per il Per_1 mantenimento della predetta non appariva idoneo al sostentamento della stessa - non avendo peraltro le parti indicato l'ammontare dell'assegno unico che verrebbe percepito interamente dal genitore collocatario - e ove veniva rilevato che il predetto assegno di mantenimento risultava invariato rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non avendo le parti considerato l'aumento per la rivalutazione in relazione all'ISTAT e, considerato, altresì, che in atti non era versata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa, onerava le parti a precisare l'entità dell'assegno unico percepito dalla madre per la figlia minore ed a depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Preso atto che per l'udienza cartolare del 20.11.2025 le parti versavano in atti note di trattazione scritta con allegato atto integrativo sottoscritto dai ricorrenti apportando i correttivi cui erano state onerate e depositavano attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa del
12.11.2025, il GD rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, fissando la residenza Per_1 privilegiata della stessa presso l'abitazione materna (Via Masseria Mattiello n. 27) con facoltà dell'altro coniuge di averla con sé. La responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori che la eserciteranno congiuntamente. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge che avrà la permanenza dei figli presso di sé. Il padre avrà diritto di visitare e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, in considerazione e compatibilmente con le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori e scolastiche della minore, così come è avvenuto nel corso degli ultimi anni;
2. i coniugi dichiarano di aver adeguate ed equivalenti risorse economiche e stabiliscono, pertanto, che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di mantenimento;
2 3. il sig. verserà a mezzo vaglia postale e/o bonifico su carta prepagata o con altre modalità CP_1 di pagamento, quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € Per_1
200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Il medesimo corrisponderà altresì alla moglie il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore previamente concordate e debitamente documentate dalla sig.ra ivi Per_1 Pt_1 compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per festeggiamenti, scolastiche, extra scolastiche come corsi di formazione, oltre che di farmaci e parafarmaci non coperte dal SSN. Si precisa che il mantenimento in favore della figlia non cesserà al raggiungimento dei Per_1 suoi 18 anni, ma proseguirà fino al quando la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica;
4. la sig.ra di continuerà a percepire l'assegno unico erogato dall' che ammonta ad Pt_1 CP_2
€ 200,00 mensili;
5. l'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Monti 21 è attualmente abitato dal figlio maggiorenne della coppia, . All'interno del predetto immobile sono ancora presenti tutti gli Persona_3 arredi della sig.ra , pertanto, allorquando lascerà l'immobile, la sig.ra Pt_1 Per_2 [...]
dovrà avere la possibilità di portare via gli immobili di sua proprietà; Pt_1
6. le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di non voler avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione nonché di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla pretendere l'uno dall'altra.
Spese di giudizio compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi della minore, tenuto conto della percezione da parte del genitore collocatario nella misura del 100% dell'assegno unico pari all'importo mensile di € 200,00, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], celebrato a Napoli il CP_1
29/04/2002 (atto n. 139, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20152 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 20.11.2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriella Mangiapia presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Duca
d'Aosta n. 49.
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Amoriello presso il quale elettivamente domicilia, in Pozzuoli (NA) al Piazzale
Italia n. 1.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2025, i sig.ri e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 29/04/2002 e che dalla loro unione ivi erano nati i figli il 10/01/2008 e il 30/06/2002, riferendo di essersi separati Per_1 Per_2
1 consensualmente in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 11469 pubblicata il 13/12/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il giudice relatore delegato dal Presidente, letto il parere negativo del Pm, ove veniva rilevato che la disciplina dei rapporti proposta dalle parti non era conforme all'interesse della figlia minore in quanto il contributo previsto a carico del genitore non collocatario per il Per_1 mantenimento della predetta non appariva idoneo al sostentamento della stessa - non avendo peraltro le parti indicato l'ammontare dell'assegno unico che verrebbe percepito interamente dal genitore collocatario - e ove veniva rilevato che il predetto assegno di mantenimento risultava invariato rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non avendo le parti considerato l'aumento per la rivalutazione in relazione all'ISTAT e, considerato, altresì, che in atti non era versata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza separativa, onerava le parti a precisare l'entità dell'assegno unico percepito dalla madre per la figlia minore ed a depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Preso atto che per l'udienza cartolare del 20.11.2025 le parti versavano in atti note di trattazione scritta con allegato atto integrativo sottoscritto dai ricorrenti apportando i correttivi cui erano state onerate e depositavano attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa del
12.11.2025, il GD rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, fissando la residenza Per_1 privilegiata della stessa presso l'abitazione materna (Via Masseria Mattiello n. 27) con facoltà dell'altro coniuge di averla con sé. La responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori che la eserciteranno congiuntamente. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge che avrà la permanenza dei figli presso di sé. Il padre avrà diritto di visitare e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà, in considerazione e compatibilmente con le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori e scolastiche della minore, così come è avvenuto nel corso degli ultimi anni;
2. i coniugi dichiarano di aver adeguate ed equivalenti risorse economiche e stabiliscono, pertanto, che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di mantenimento;
2 3. il sig. verserà a mezzo vaglia postale e/o bonifico su carta prepagata o con altre modalità CP_1 di pagamento, quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € Per_1
200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Il medesimo corrisponderà altresì alla moglie il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore previamente concordate e debitamente documentate dalla sig.ra ivi Per_1 Pt_1 compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per festeggiamenti, scolastiche, extra scolastiche come corsi di formazione, oltre che di farmaci e parafarmaci non coperte dal SSN. Si precisa che il mantenimento in favore della figlia non cesserà al raggiungimento dei Per_1 suoi 18 anni, ma proseguirà fino al quando la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica;
4. la sig.ra di continuerà a percepire l'assegno unico erogato dall' che ammonta ad Pt_1 CP_2
€ 200,00 mensili;
5. l'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Monti 21 è attualmente abitato dal figlio maggiorenne della coppia, . All'interno del predetto immobile sono ancora presenti tutti gli Persona_3 arredi della sig.ra , pertanto, allorquando lascerà l'immobile, la sig.ra Pt_1 Per_2 [...]
dovrà avere la possibilità di portare via gli immobili di sua proprietà; Pt_1
6. le parti si dichiarano economicamente indipendenti e di non voler avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione nonché di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla pretendere l'uno dall'altra.
Spese di giudizio compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi della minore, tenuto conto della percezione da parte del genitore collocatario nella misura del 100% dell'assegno unico pari all'importo mensile di € 200,00, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], celebrato a Napoli il CP_1
29/04/2002 (atto n. 139, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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