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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2024, n. 42527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42527 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IR LV nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 26/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti al Corte d'Appello di Bologna. RITENUTO IN FATTO LE VA, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confer- mato la sentenza in data 18/09/2019 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva con- dannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. La doglianza si riferisce a una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per documentati motivi di salute, avanzata dall'Avvocato Daniele D'urso, davanti al Tribunale, in data 30/04/2018. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42527 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2024 A tale riguardo si sostiene che i giudici hanno erroneamente ritenuto che non fosse stata versata in atti la nomina del difensore di. fiducia nel giudizio di primo grado. Il ricorrente rimarca che, invece, la nomina del difensore di fiducia era stata allegata all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo PEC in data 30/04/2018, per l'udienza dell'8 maggio 2018. Osserva, dunque, che le istanze di rinvio venivano disattese, così che il difensore risultava assente all'udienza di discussione, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la nomina nel giudizio di primo grado risulta provata "dall'invio della PEC del 30 aprile 2018 a cui, con tanto di ricevuta di spedizione, nell'istanza di rinvio per impedimento del difensore impegnato in altro procedimento con imputato in vinculis per l'udienza dell'8 maggio 2018". Il Tribunale e la Corte di appello, dal loro canto, dopo avere disposto ricerche nel fascicolo, hanno rilevato che alla PEC di che trattasi era allegata soltanto l'istanza di rinvio e non anche la nomina del difensore. Osserva, in particolare, la Corte di appello: «[...], sotto questo profilo, vale evidenziare che la nomina datata 02/02/2018 dell'Avvocato Daniele D'Urso quale difensore di fiducia allegata all'atto di appello risulta depositata (unitamente all'atto di gravame) presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere solo in data 3/1/2020, mentre non risulta formalmente depositata nel processo di primo grado, neppure unitamente all'istanza di rinvio. Ed invero, all'udienza del 3/4/2019 il giudice dava atto a verbale che "è pervenuta in data odierna istanza di legittimo impedimento da parte dell'Avv. D'Urso, il quale asserisce di essere il difensore di fiducia dell'imputato. Il Giudice rileva tuttavia che in atti manca la nomina che non risulta neppure allegata alla predetta istanza" e ancora in data 18/9/2019 il giudice di primo grado attestava in calce alla nuova istanza di differimento d'udienza per impedimento assoluto del difensore dovuto a motivi di salute di provvedere "come da ordinanza a verbale del 3 aprile 2019, mancando ancora oggi in atti la nomina a difensore di fiducia dell'Avv. istante"». Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello e ripropone la correlata eccezione di nullità, asserendo che la nomina del difensore di fiducia era allegata all'istanza di rinvio dell'udienza, avanzata a mezzo della PEC inviata in data 30/04/2018. Aggiunge che «se la Cancelleria del Giudice di primo grado procedente non ha scaricato gli allegati è problema della stessa Cancelleria» e che «se il giudice lamenta successivamente di non trovare la nomina era suo dovere inviare i verbali 2 in cui segnalava la problematica, anche perché ha sempre concesso i rinvii». 1.2. Ciò premesso, questa Corte rileva come l'asserzione posta a base dell'eccezione di nullità sia rimasta senza dimostrazione, ove si consideri che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento della eccezione procedurale, per come previsto testualmente dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. e per le ragioni spiegate, -in motivazione- dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45189 del 17/11/2004 (Esposito), là dove si osserva che: «[...] per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass., sez. 6, 4 febbraio 1998, Ripa, Rv. 210378, Cass., sez. 6, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, Rv. 203740). Come ha ben chiarito la più recente e autorevole giurisprudenza civile, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio il potere officioso del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici dei fatti, che tuttavia debbono essere pur sempre allegati dalle parti (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, m. 515986, Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, m. 551789). Con le allegazioni invero le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio;
con le domande o con le eccezioni postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati;
con le richieste e le deduzioni probatorie tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati. E il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, in particolare con riferimento a questioni che non risultino altrimenti controverse». In conformità a quanto così chiarito dalle Sezioni Unite, è stato successivamente affermato che «l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda la declaratoria di nullità, grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione», (Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 Ud., dep. il 2009, Cavallaro, Rv. 242551 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 18/11/2010 Ud., dep. il 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01). 1.3. Da quanto esposto discende che incombeva sul LE l'onere di provare che alla PEC inviata al Tribunale in data 30/04/2018 era allegata la nomina del difensore di fiducia. Vale la pena osservare che tale prova poteva essere facilmente fornita, essendo a tal fine sufficiente la produzione della menzionata PEC con l'allegazione 3 ÀS SI •-a della nomina a difensore. Va rimarcato, infatti, come la prova dell'invio della PEC e dei documenti a essa allegati rimanga nella disponibilità del mittente, atteso che il sistema di posta elettronica certificata rilascia l'attestazione dell'una e dell'altra. Allegazione tanto più necessaria ove si consideri che sia il tribunale, sia la Corte di appello hanno effettuato accertamenti di cancelleria che non hanno portato a rintracciare la nomina di che trattasi. I rilievi fin qui esposti fanno concludere nel senso della manifesta infondatezza dell'impugnazione, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del fatto posto a fondamento dell'eccezione di nullità riproposta con il ricorso, così lasciando insoddisfatto l'onere che su di lui gravava. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Il Pres dente AN CO Piero Meri D'Agostini
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti al Corte d'Appello di Bologna. RITENUTO IN FATTO LE VA, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confer- mato la sentenza in data 18/09/2019 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva con- dannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. La doglianza si riferisce a una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per documentati motivi di salute, avanzata dall'Avvocato Daniele D'urso, davanti al Tribunale, in data 30/04/2018. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42527 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2024 A tale riguardo si sostiene che i giudici hanno erroneamente ritenuto che non fosse stata versata in atti la nomina del difensore di. fiducia nel giudizio di primo grado. Il ricorrente rimarca che, invece, la nomina del difensore di fiducia era stata allegata all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo PEC in data 30/04/2018, per l'udienza dell'8 maggio 2018. Osserva, dunque, che le istanze di rinvio venivano disattese, così che il difensore risultava assente all'udienza di discussione, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la nomina nel giudizio di primo grado risulta provata "dall'invio della PEC del 30 aprile 2018 a cui, con tanto di ricevuta di spedizione, nell'istanza di rinvio per impedimento del difensore impegnato in altro procedimento con imputato in vinculis per l'udienza dell'8 maggio 2018". Il Tribunale e la Corte di appello, dal loro canto, dopo avere disposto ricerche nel fascicolo, hanno rilevato che alla PEC di che trattasi era allegata soltanto l'istanza di rinvio e non anche la nomina del difensore. Osserva, in particolare, la Corte di appello: «[...], sotto questo profilo, vale evidenziare che la nomina datata 02/02/2018 dell'Avvocato Daniele D'Urso quale difensore di fiducia allegata all'atto di appello risulta depositata (unitamente all'atto di gravame) presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere solo in data 3/1/2020, mentre non risulta formalmente depositata nel processo di primo grado, neppure unitamente all'istanza di rinvio. Ed invero, all'udienza del 3/4/2019 il giudice dava atto a verbale che "è pervenuta in data odierna istanza di legittimo impedimento da parte dell'Avv. D'Urso, il quale asserisce di essere il difensore di fiducia dell'imputato. Il Giudice rileva tuttavia che in atti manca la nomina che non risulta neppure allegata alla predetta istanza" e ancora in data 18/9/2019 il giudice di primo grado attestava in calce alla nuova istanza di differimento d'udienza per impedimento assoluto del difensore dovuto a motivi di salute di provvedere "come da ordinanza a verbale del 3 aprile 2019, mancando ancora oggi in atti la nomina a difensore di fiducia dell'Avv. istante"». Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello e ripropone la correlata eccezione di nullità, asserendo che la nomina del difensore di fiducia era allegata all'istanza di rinvio dell'udienza, avanzata a mezzo della PEC inviata in data 30/04/2018. Aggiunge che «se la Cancelleria del Giudice di primo grado procedente non ha scaricato gli allegati è problema della stessa Cancelleria» e che «se il giudice lamenta successivamente di non trovare la nomina era suo dovere inviare i verbali 2 in cui segnalava la problematica, anche perché ha sempre concesso i rinvii». 1.2. Ciò premesso, questa Corte rileva come l'asserzione posta a base dell'eccezione di nullità sia rimasta senza dimostrazione, ove si consideri che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento della eccezione procedurale, per come previsto testualmente dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. e per le ragioni spiegate, -in motivazione- dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45189 del 17/11/2004 (Esposito), là dove si osserva che: «[...] per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Cass., sez. 6, 4 febbraio 1998, Ripa, Rv. 210378, Cass., sez. 6, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, Rv. 203740). Come ha ben chiarito la più recente e autorevole giurisprudenza civile, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio il potere officioso del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici dei fatti, che tuttavia debbono essere pur sempre allegati dalle parti (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, m. 515986, Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, m. 551789). Con le allegazioni invero le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio;
con le domande o con le eccezioni postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati;
con le richieste e le deduzioni probatorie tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati. E il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, in particolare con riferimento a questioni che non risultino altrimenti controverse». In conformità a quanto così chiarito dalle Sezioni Unite, è stato successivamente affermato che «l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda la declaratoria di nullità, grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione», (Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 Ud., dep. il 2009, Cavallaro, Rv. 242551 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 18/11/2010 Ud., dep. il 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01). 1.3. Da quanto esposto discende che incombeva sul LE l'onere di provare che alla PEC inviata al Tribunale in data 30/04/2018 era allegata la nomina del difensore di fiducia. Vale la pena osservare che tale prova poteva essere facilmente fornita, essendo a tal fine sufficiente la produzione della menzionata PEC con l'allegazione 3 ÀS SI •-a della nomina a difensore. Va rimarcato, infatti, come la prova dell'invio della PEC e dei documenti a essa allegati rimanga nella disponibilità del mittente, atteso che il sistema di posta elettronica certificata rilascia l'attestazione dell'una e dell'altra. Allegazione tanto più necessaria ove si consideri che sia il tribunale, sia la Corte di appello hanno effettuato accertamenti di cancelleria che non hanno portato a rintracciare la nomina di che trattasi. I rilievi fin qui esposti fanno concludere nel senso della manifesta infondatezza dell'impugnazione, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del fatto posto a fondamento dell'eccezione di nullità riproposta con il ricorso, così lasciando insoddisfatto l'onere che su di lui gravava. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Il Pres dente AN CO Piero Meri D'Agostini