TAR
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00090 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00449/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Alberto Novel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 5 dicembre 2023, notificato l'11 aprile 2024 con il quale è stata respinta l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. N. 00449/2024 REG.RIC.
I02375709 rilasciato al ricorrente dalla Questura di Alessandria il 10 gennaio 2012 per motivi familiari e contestuale revoca del titolo di soggiorno medesimo, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli dalla Questura di Alessandria il 10 gennaio
2012, impugna il provvedimento del 5 dicembre 2023, notificato l'11 aprile 2024, con il quale il Questore di Bergamo ha respinto l'istanza di aggiornamento del titolo posseduto e ne ha contestualmente disposto la revoca.
2.- La motivazione del provvedimento è fondata sull'esistenza, a carico del ricorrente, di una sentenza di condanna del Tribunale di Savona del 3.10.2019 e di un decreto penale di condanna del medesimo Tribunale del 30.6.2023, rispettivamente emessi per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi) e per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 c.p. (tentata frode in commercio in concorso).
3.- Il ricorso è affidato a due motivi di censura così rubricati 1.“violazione dell'art. 9 commi 4 e 7, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 286/98, nonché dell'art. 3 Cost.; eccesso di potere difetto e/o erronea valutazione dei presupposti; omessa valutazione della pericolosità del ricorrente quale potenziale minaccia per N. 00449/2024 REG.RIC.
l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato; omessa considerazione della durata della permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato, del suo livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo, con esclusione di ogni automatismo in relazione alle condanne penali riportate dal medesimo”; 2. “eccesso di potere per carenza e/o inadeguatezza di istruttoria, per difetto di motivazione, per manifesta ingiustizia”.
4.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con una memoria, depositando una relazione della Questura di Bergamo corredata della documentazione relativa al procedimento.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024 la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente è stata respinta sul presupposto del difetto di periculum in mora, essendo stato rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno ordinario.
6.- In assenza di ulteriore attività difensiva, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
7.- Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l'Amministrazione ha fondato la revoca del titolo di soggiorno su un mero automatismo ostativo derivante dall'esistenza di precedenti penali, omettendo una valutazione di pericolosità sociale in concreto, tale da far ritenere che lo stesso costituisca una minaccia per l'ordine pubblico. Sostiene che le condanne riportate afferiscono a fattispecie di lieve entità, come comprovato dall'esiguità delle pene irrogate, che non rientrano nel novero di quelle che, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., possono essere valutate ai fini di un giudizio di pericolosità sociale. Richiama inoltre il recente arresto della Corte Costituzionale (sent. n.
88/2023), che ha dichiarato l'illegittimità delle norme del T.U.I. nella parte in cui prevedono che la condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. comporti l'automatica preclusione al rinnovo del titolo, senza un esame del caso concreto. Non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione, necessaria in relazione al rinnovo del titolo di soggiorno N. 00449/2024 REG.RIC.
ex art. 9 TUI, della personalità del ricorrente, del suo inserimento lavorativo e sociale nel contesto italiano e dei legami familiari in Italia.
8.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento non avrebbe considerato le disposizioni che prevedono una tutela rafforzata dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e che impongono che il diniego di rinnovo o la revoca del titolo siano fondate su una motivazione "stringente", che non può limitarsi al mero richiamo di precedenti penali e che preclude qualsiasi automatismo espulsivo, dovendo l'Amministrazione valutare la natura del reato e apprezzare in concreto i fatti, il pericolo effettivo per l'ordine pubblico, la durata del soggiorno e l'esistenza di solidi legami familiari e sociali. Il diniego impugnato non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti oggetto di condanna, della condotta irreprensibile tenuta dal ricorrente negli ultimi anni, nonché del suo livello di integrazione economica, essendo lo stesso titolare di una società con oltre 20 dipendenti.
9.- Il ricorso è fondato.
10.- Il permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 comma 7 d. lgs.
286/1998, è revocato, per quanto rileva nella presente controversia: «c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4» della stessa norma. L'art. 9 comma 4 d. lgs. 286/1998 prevede a sua volta che: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche […] di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero». N. 00449/2024 REG.RIC.
Alla luce del combinato disposto tra le riportate previsioni normative,
l'Amministrazione revoca il titolo di soggiorno di lungo periodo quando lo straniero sia divenuto socialmente pericoloso, considerate comunque le condizioni personali e sociali dello stesso.
La valutazione della pericolosità sociale è disciplinata dall'art. 9 comma 4 d.lgs.
286/1998, in virtù del quale si impone all'Amministrazione uno scrutinio in termini di attualità, nel quale occorrerà tenere conto anche delle condanne emesse a carico dello straniero per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza che tale elemento possa tuttavia rendere vincolato il potere della P.A., che è invece, nella fattispecie, eminentemente discrezionale, non essendo previsti automatismi in relazione al tipo di condanna dallo stesso subita (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 7 febbraio 2019 n.
134).
Per giurisprudenza consolidata, dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
Nel contempo, anche in presenza della ritenuta pericolosità sociale dello straniero, la
PA dovrà comunque tenere in considerazione la durata del soggiorno dell'extracomunitario sul territorio nazionale, nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dando atto nella motivazione del provvedimento delle valutazioni effettuate. N. 00449/2024 REG.RIC.
11.- Nel caso in esame, il Questore ha negato al ricorrente l'aggiornamento del permesso di lungo periodo e ne ha contestualmente disposto la revoca unicamente in ragione dell'automatismo derivante dalla sussistenza a suo carico degli indicati provvedimenti giurisdizionali di condanna, omettendo di compiere una valutazione in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero in rapporto al concreto svolgimento dei fatti e alla loro concreta gravità.
11.1.- Le condanne intervenute, infatti, non si prestano, per la natura delle fattispecie contestate e per la modesta entità della pena irrogata, a costituire indice di per sè dimostrativo dell'essere l'interessato “una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica”.
11.2.- Inoltre, non è stata compiuta alcuna autonoma considerazione dell'inserimento lavorativo e sociale del ricorrente, il quale risulta soggiornare sul territorio nazionale sin dall'anno 2012 ed è titolare di una propria attività imprenditoriale, produttiva, quantomeno con riferimento alle annualità 2022 e 2023, di sufficienti fonti di reddito, come comprovato anche dall'estratto INPS depositato in giudizio dalla Questura. Né infine sono stati valutati dall'Amministrazione i legami familiari del ricorrente sul territorio dello Stato, con riguardo in particolare alle figlie minori.
12.- In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
13.- L'Amministrazione, conformandosi alla presente decisione, dovrà pertanto riaprire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza, e concluderlo con un provvedimento espresso nei successivi
30 giorni.
14.- Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00449/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO AN BB N. 00449/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00090 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00449/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Alberto Novel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 5 dicembre 2023, notificato l'11 aprile 2024 con il quale è stata respinta l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. N. 00449/2024 REG.RIC.
I02375709 rilasciato al ricorrente dalla Questura di Alessandria il 10 gennaio 2012 per motivi familiari e contestuale revoca del titolo di soggiorno medesimo, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TR ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli dalla Questura di Alessandria il 10 gennaio
2012, impugna il provvedimento del 5 dicembre 2023, notificato l'11 aprile 2024, con il quale il Questore di Bergamo ha respinto l'istanza di aggiornamento del titolo posseduto e ne ha contestualmente disposto la revoca.
2.- La motivazione del provvedimento è fondata sull'esistenza, a carico del ricorrente, di una sentenza di condanna del Tribunale di Savona del 3.10.2019 e di un decreto penale di condanna del medesimo Tribunale del 30.6.2023, rispettivamente emessi per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi) e per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 c.p. (tentata frode in commercio in concorso).
3.- Il ricorso è affidato a due motivi di censura così rubricati 1.“violazione dell'art. 9 commi 4 e 7, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 286/98, nonché dell'art. 3 Cost.; eccesso di potere difetto e/o erronea valutazione dei presupposti; omessa valutazione della pericolosità del ricorrente quale potenziale minaccia per N. 00449/2024 REG.RIC.
l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato; omessa considerazione della durata della permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato, del suo livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo, con esclusione di ogni automatismo in relazione alle condanne penali riportate dal medesimo”; 2. “eccesso di potere per carenza e/o inadeguatezza di istruttoria, per difetto di motivazione, per manifesta ingiustizia”.
4.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con una memoria, depositando una relazione della Questura di Bergamo corredata della documentazione relativa al procedimento.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024 la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente è stata respinta sul presupposto del difetto di periculum in mora, essendo stato rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno ordinario.
6.- In assenza di ulteriore attività difensiva, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
7.- Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l'Amministrazione ha fondato la revoca del titolo di soggiorno su un mero automatismo ostativo derivante dall'esistenza di precedenti penali, omettendo una valutazione di pericolosità sociale in concreto, tale da far ritenere che lo stesso costituisca una minaccia per l'ordine pubblico. Sostiene che le condanne riportate afferiscono a fattispecie di lieve entità, come comprovato dall'esiguità delle pene irrogate, che non rientrano nel novero di quelle che, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., possono essere valutate ai fini di un giudizio di pericolosità sociale. Richiama inoltre il recente arresto della Corte Costituzionale (sent. n.
88/2023), che ha dichiarato l'illegittimità delle norme del T.U.I. nella parte in cui prevedono che la condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. comporti l'automatica preclusione al rinnovo del titolo, senza un esame del caso concreto. Non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione, necessaria in relazione al rinnovo del titolo di soggiorno N. 00449/2024 REG.RIC.
ex art. 9 TUI, della personalità del ricorrente, del suo inserimento lavorativo e sociale nel contesto italiano e dei legami familiari in Italia.
8.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento non avrebbe considerato le disposizioni che prevedono una tutela rafforzata dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e che impongono che il diniego di rinnovo o la revoca del titolo siano fondate su una motivazione "stringente", che non può limitarsi al mero richiamo di precedenti penali e che preclude qualsiasi automatismo espulsivo, dovendo l'Amministrazione valutare la natura del reato e apprezzare in concreto i fatti, il pericolo effettivo per l'ordine pubblico, la durata del soggiorno e l'esistenza di solidi legami familiari e sociali. Il diniego impugnato non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti oggetto di condanna, della condotta irreprensibile tenuta dal ricorrente negli ultimi anni, nonché del suo livello di integrazione economica, essendo lo stesso titolare di una società con oltre 20 dipendenti.
9.- Il ricorso è fondato.
10.- Il permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 comma 7 d. lgs.
286/1998, è revocato, per quanto rileva nella presente controversia: «c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4» della stessa norma. L'art. 9 comma 4 d. lgs. 286/1998 prevede a sua volta che: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche […] di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero». N. 00449/2024 REG.RIC.
Alla luce del combinato disposto tra le riportate previsioni normative,
l'Amministrazione revoca il titolo di soggiorno di lungo periodo quando lo straniero sia divenuto socialmente pericoloso, considerate comunque le condizioni personali e sociali dello stesso.
La valutazione della pericolosità sociale è disciplinata dall'art. 9 comma 4 d.lgs.
286/1998, in virtù del quale si impone all'Amministrazione uno scrutinio in termini di attualità, nel quale occorrerà tenere conto anche delle condanne emesse a carico dello straniero per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., senza che tale elemento possa tuttavia rendere vincolato il potere della P.A., che è invece, nella fattispecie, eminentemente discrezionale, non essendo previsti automatismi in relazione al tipo di condanna dallo stesso subita (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 7 febbraio 2019 n.
134).
Per giurisprudenza consolidata, dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
Nel contempo, anche in presenza della ritenuta pericolosità sociale dello straniero, la
PA dovrà comunque tenere in considerazione la durata del soggiorno dell'extracomunitario sul territorio nazionale, nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dando atto nella motivazione del provvedimento delle valutazioni effettuate. N. 00449/2024 REG.RIC.
11.- Nel caso in esame, il Questore ha negato al ricorrente l'aggiornamento del permesso di lungo periodo e ne ha contestualmente disposto la revoca unicamente in ragione dell'automatismo derivante dalla sussistenza a suo carico degli indicati provvedimenti giurisdizionali di condanna, omettendo di compiere una valutazione in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero in rapporto al concreto svolgimento dei fatti e alla loro concreta gravità.
11.1.- Le condanne intervenute, infatti, non si prestano, per la natura delle fattispecie contestate e per la modesta entità della pena irrogata, a costituire indice di per sè dimostrativo dell'essere l'interessato “una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica”.
11.2.- Inoltre, non è stata compiuta alcuna autonoma considerazione dell'inserimento lavorativo e sociale del ricorrente, il quale risulta soggiornare sul territorio nazionale sin dall'anno 2012 ed è titolare di una propria attività imprenditoriale, produttiva, quantomeno con riferimento alle annualità 2022 e 2023, di sufficienti fonti di reddito, come comprovato anche dall'estratto INPS depositato in giudizio dalla Questura. Né infine sono stati valutati dall'Amministrazione i legami familiari del ricorrente sul territorio dello Stato, con riguardo in particolare alle figlie minori.
12.- In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
13.- L'Amministrazione, conformandosi alla presente decisione, dovrà pertanto riaprire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza, e concluderlo con un provvedimento espresso nei successivi
30 giorni.
14.- Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00449/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZO AN BB N. 00449/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.