Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA AR e PE RO, elettivamente domiciliati in Roma, via Veneto 96, presso l'avv. Marina Iacobelli, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Marano, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Comune di TRAPANI, in persona del Sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 382 del 07.04/04.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Relatore Cons. Dott. G.Cappuccio;
Udito l'avv. G. Marano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL EA e NT PE, ritenendo inadeguata la indennità loro offerta dal Comune di Trapani (in lire 11.236.960 in via provvisoria ed in lire 3.416.430 in via definitiva) per l'esproprio, in esecuzione di un p.e.e.p., di un terreno dì mq. 224 sito in località Fontanelle, proponevano opposizione alla stima. Con sentenza 07.04/04.05.00 la Corte d'appello di Palermo, ritenuta la vocazione edificatoria del terreno, considerava equo determinarne il valore di mercato in lire 120.000 mq - a fronte del valore di lire 50.000 mq ipotizzato dal Comune - basandosi, a tal fine, sia su quelli, dei dati comparativi acquisiti dal c.t.u., che potevano ritenersi affidabili, sia sui numerosi precedenti giudiziali della stessa Corte territoriale, relativi alla valutazione di aree similari.
La semisomma tra il valore di mercato ed il reddito dominicale coacervato e rivalutato doveva, però, essere ridotta del 40%, secondo l'interpretazione che, della norma, aveva affermato la decisione 14.06.99 della Cassazione n. 5864, che aveva anche escluso che, ad evitare la riduzione, fosse idonea la accettazione da parte dell'interessato della indennità giudizialmente accertata. In definitiva, la indennità d'esproprio veniva fissata in lire 8.120.430 ed il Comune veniva condannato a depositare la differenza - rispetto alla indennità di lire 3.416.430 già depositata - con interessi legali dal 07.01.97. Spese processuali a carico del Comune. Ricorrono EA EL e PE NT per la Cassazione della sentenza, assumendo, con il primo motivo di censura, vizio di motivazione e violazione dell'art. 39 della l.s. 2359/1865 e, con il secondo, violazione dell'art. 5 bis l.s. 359/92.
Il Comune - al quale il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto dal procuratore consegnatario, esercente extra districtum, ai sensi dell'art. 82 l.s. 37/1934 - non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di censura, si denuncia violazione dell'art. 39 l.s. 2359/1865 (Nè casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dè periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita) e vizio di motivazione. Lamentano i ricorrenti che la sentenza abbia disatteso la c.t.u. - considerando non attendibile il prezzo di un terreno sito in area confinante ed attualizzato dal c.t.u. in lire 297.500 mq. e trascurato le quattro sentenze richiamate dallo stesso c.t.u. - per far riferimento ad altra sentenza della stessa corte palermitana, peraltro genericamente richiamata e quindi non individuata nel contenuto come invece sarebbe stato necessario (Cass. 8424/00). Ne risultava un immotivato ed ingente - dell'ordine del 43% - abbattimento del valore accertato dalla consulenza. La censura, poiché al parametro del valore venale previsto dall'art. 39 l.s. 2359/1865 era già, all'epoca, subentrato il criterio dettato dall'art. 5bis l.s. 359/92, si risolve nell'assunto che la consulenza tecnica d'ufficio è stata immotivatamente disattesa dal giudice a quo, ed è infondata. Infatti, i dati comparativi esposti dall'elaborato peritale, una volta espunto il dato anomalo della compravendita Agip, vengono considerati rilevanti ed atti, in congruenza con i numerosi precedenti giudiziali locali - tra i quali, ovviamente, sono incluse anche le quattro sentenze citate dal c.t.u.-, a giustificare la valutazione del terreno in lire 120.000 mq. Ragione di contraddittorietà ed incoerenza si evidenzierebbe inoltre, secondo i ricorrenti, nell'aver attribuito ad un terreno con indice fondiario di 4,5 mc/mq il valore unitario di lire 120.000/mq., mentre nelle quattro sentenze richiamate dal c.tu. verrebbe attribuito un valore di lire 98-99.000/mq. a terreni con indice fondiario 3 mc/mq. L'argomento - basato su elementi di fatto che i ricorrenti asseriscono acquisiti agli atti - non può essere preso in esame perché - costituendo l'indice fondiario solo uno dei fattori che concorrono alla valutazione estimativa - non può considerarsi esaustivo e non è idoneo, quindi, a sorreggere la impugnazione proposta. Col secondo motivo si censura, come violazione dell'art. 5 bis l.s. 359/92, la riduzione del 40% applicata dalla sentenza impugnata nonostante che l'indennità offerta dal Comune fosse risultata fortemente inadeguata rispetto alla indennità giudizialmente accertata. La censura va accolta.
L'art. 5 bis l.s. 359/92 stabilisce - secondo l'interpretazione prevalente, confermata dalle decisioni 262 e 300/00 della Corte Costituzionale- che la giusta indennità liquidabile in sede giudiziaria è costituita da una parte della semisomma tra valore venale e reddito dominicale coacervato e rivalutato: per l'esattezza, dal 60% della semisomma.
Si è rilevato peraltro - e le richiamate decisioni della Corte Costituzionale ne danno atto - che l'offerta di una indennità troppo esigua, inadeguata, irrisoria, impedisce l'accettazione dell'espropriato alterando, a vantaggio dell'espropriante, la vicenda ablativa.
A fronte dell'opposizione alla stima, proposta eccependo tale inadeguatezza, l'a.g.o. non può quindi esimersi - senza incorrere in omissione di pronuncia od in vizio di motivazione - dal valutare l'adeguatezza della indennità offerta, svolgendo un giudizio essenzialmente di merito, i cui termini di riferimento sono costituiti da un lato dall'indennità offerta e, dall'altro, dalla semisomma giudizialmente accertata (ovviamente, dall'intera semisomma, perché tale importo l'espropriato avrebbe avuto diritto a percepire, ove il procedimento si fosse svolto regolarmente, in sede di cessione volontaria) ed i cui criteri di valutazione sono quelli dettati dall'esperienza dei casi consimili e dalle particolari vicende della fattispecie in giudizio. Nel caso, il giudice a quo, anziché applicare tali criteri, si è mosso sulla base di una asserita assolutezza del quantum indennitario che è in palese contrasto con la previsione dettata dal combinato disposto del 3^ e 4^ comma dell'art. 5 bis l.s. 359/92. Sussiste, quindi, il denunciato vizio di violazione di legge e la sentenza va quindi, in accoglimento del secondo motivo di censura, cassata e rinviata ad altra sezione della stessa Corte territoriale, anche per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004