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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3282/2019 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. SANNA SILVIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BRIGONI GABRIELE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte del 20/5/2024: “a) in via preliminare: voglia il Tribunale autorizzare la produzione dei documenti indicati nell'istanza depositata il 15 luglio 2022 e dei documenti allegati alla presente nota scritta. a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
b) disporre che la figlia rimanga affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Disporre che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso, e che assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla
1 salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione siano assunte da ciascun genitore in modo autonomo allorquando la minore si troverà presso di lui;
c) disporre che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: - durante il periodo scolastico, tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 17,30/18,00, dall'uscita della scuola e che provveda a riaccompagnarla a scuola il giorno successivo. - durante il periodo non scolastico, tutti mercoledì e giovedì dalle ore 17,30/18,00, dall'uscita del centro estivo e che provveda a riaccompagnarla al centro estivo il giorno successivo. - nei fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola o del centro estivo fino alla domenica alle ore 21,00, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. - durante le vacanze estive, per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 gennaio di ogni anno;
- per una settimana
a Natale alternando il periodo dal 24.12 al 31.12 con quello dal 31.12 alla ripresa della scuola, avendo cura di garantire che si alterni tra genitori il 24.12 con il giorno di Natale;
- con alternanza di anno in anno tra genitori per le altre Festività e vacanze scolastiche, comprese quelle pasquali;
d) disporre che il IG. contribuisca, con decorrenza dalla domanda di separazione, Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia col versamento in favore della IGnora Persona_1 [...]
entro il 20 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 o del diverso importo che sarà ritenuto Pt_2 di giustizia in luogo dell'importo di euro 500,00 stabilito in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 16-7-2019, con rivalutazione annuale all'indice Istat;
e) disporre che i genitori provvedano alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento della figlia minore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
f) revocare le statuizioni con le quali è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 20 di Parte_1 CP_1
ogni mese, la somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dalla data di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (16-7-2019), in subordine, dal 1° aprile 2020, secondo quanto statuito all'udienza del 29-10-2020 e dichiarare che nulla è dovuto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento;
h) revocare in ogni caso i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi con ordinanza ex art. 708 comma 3, c.p.c. emessi il 16.7.2019; i) respingere la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente in quanto infondata e non provata;
l) respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e inammissibili poiché tardive;
m) porre a carico della IG.ra
il pagamento delle spese e del compenso professionale della CTU quantomeno nella CP_1
misura del 50% della somma liquidata;
- con vittoria o compensazione di spese del presente giudizio”.
Per parte resistente come da note scritte del 21/5/2024: “– dichiarare la sospensione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castiglione delle Stiviere (MN) in data 20/12/2013 e
2 trascritto al n. 32-parte 1-serie-anno 2013 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune;
– dichiarare il Sig. ecaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Parte_1
minore – affidare in via esclusiva la figlia minore Persona_2 Persona_2
alla Sig.ra con espressa autorizzazione a quest'ultima ad assumere in via autonoma CP_1
ed esclusiva ogni decisione, anche quelle di maggiore interesse per la figlia;
– confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine al regime di collocamento della minore e di visite del padre pertanto: il padre terrà con sé ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore Persona_2
16.00 con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche non consecutive nei mesi di luglio-agosto; – porre in capo al ricorrente
l'onere di versare alla Sig.ra la somma di € 1.000,00 o quanto ritenuto congruo, quale CP_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia - somma che sarà quindi ogni anno aggiornata in base all'indice istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque. Nonché rimborsare nella misura del 70 % tutte le spese per la figlia non coperte dall'assegno periodico di mantenimento secondo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Brescia che si allega;
– porre in capo al
l'onere di versare alla Sig.ra un contributo mensile per il suo mantenimento nella Parte_1 CP_1 misura di € 300,00, oltre aggiornamento annuale ex indice istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
– addebitare la separazione a parte ricorrente. – Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6/3/2019, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 20/12/2013 a Castiglione delle Stiviere (MN) con parte resistente, unione dalla quale è nata la figlia (n. 23/11/2016). Persona_2
Ha rappresentato che la IG.ra già nell'anno 2015 aveva manifestato la volontà di separarsi CP_1
dal marito, allontanandosi dalla casa coniugale ed intraprendendo una relazione extraconiugale (doc.
3). Dopo circa un anno le parti si sono, tuttavia, riconciliate e hanno deciso di allargare il nucleo familiare dando alla luce . Per_1
In seguito alla nascita della minore la resistente ha assunto un atteggiamento aggressivo e ondivago, da ricondursi all'abuso di sostanze alcoliche, e nuovamente decideva di separarsi (doc. 5).
Sintomatica della condotta instabile della convenuta è, in tesi di parte ricorrente, anche la circostanza che quest'ultima si è recata presso un centro antiviolenza con la minore, decisione alla quale ha fatto
3 seguito l'instaurazione di un procedimento ex artt. 342-bis e 342-ter c.c. (n. 1514/2019 R.G.), conclusosi con un accordo raggiunto tra le parti nei seguenti termini: “- la ricorrente entra nella casa di Montichiari oggetto del ricorso e provveda a trasferire gli effetti personali della ricorrente e della figlia che erano nella casa di - il convenuto ha il divieto di avvicinarsi per un anno, o CP_2 comunque, fino all'ordinanza presidenziale, a detto immobile e, comunque, nei luoghi frequentati dalla ricorrente e dalla figlia;
- il convenuto corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento a favore della figlia pari ad € 500,00 e a suo favore pari ad € 200,00, a mezzo bonifico bancario al 20 di ogni mese a partire dal mese di febbraio;
il padre vedrà la figlia in incontri protetti organizzati dal servizio tutela minori competente per il Comune di Montichiari fino all'ordinanza presidenziale ” (doc. 6).
Il IG. ha quindi dato atto di aver ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, sebbene la Parte_1
moglie avanzasse continue pretese economiche;
quanto alle visite padre-figlia ha allegato la condotta ostacolante della resistente, la quale neppure gestisce direttamente la minore affidandola alle cure di terzi.
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso di lui, ii) la predisposizione di un apposito calendario di visite da concordarsi con i Servizi sociali, iii)
l'addebito della separazione alla moglie (pag. 6), iv) l'assegnazione alla IG.ra della casa CP_1
coniugale sita in Montichiari, via Livelli 20 e v) porsi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione delle sole spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa in data 4/7/2019 si è costituita parte resistente, contestando tutto quanto dedotto da controparte. In particolare, la IG.ra ha dato atto della condotta trascurante del marito il quale CP_1
trascorreva poco tempo a casa e delegava interamente alla moglie l'accudimento della minore.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente ha contribuito alle necessità della famiglia esclusivamente sotto il profilo economico, provvedendo al pagamento delle spese relative all'immobile, oltreché alle rette dell'asilo e versando alla moglie la somma di € 2.000,00/mese per le necessità familiari.
Nell'ottobre 2018, comunicata al marito la volontà di separarsi, questi ha iniziato a porre in essere condotte violente nei suoi confronti, minacciandola affinché lasciasse la casa coniugale e nulla più corrispondendo per il mantenimento di . Ha altresì precisato di aver prestato attività lavorativa Per_1
presso due aziende del marito e che, in seguito alla sua decisione di separarsi, non le sono più state corrisposte le retribuzioni.
Tali condotte l'hanno quindi indotta a presentare domanda di separazione giudiziale nel dicembre
2018 (n. 18523/2018 R.G.) successivamente rinunciata stante l'inadeguatezza delle conclusioni ivi formulate alla luce delle sopravvenute condotte violente perpetrate del coniuge (doc. 29).
4 Gli agiti violenti e controllanti del IG. (i.e. “il marito, per impedirle anche questa forma Parte_1 di difesa, toglieva ed asportava la porta della camera da letto”; in data 20/12/2018 e 2/1/2019 il
“minacciava di morte la moglie, pretendeva che lei e la figlia lasciassero immediatamente Parte_1
l'abitazione ed aggrediva fisicamente la moglie, il tutto alla presenza della minore” – cfr. doc. 9 comparsa;
in data 5/1/2019 egli costringeva con la forza la babysitter e la minore ad uscire di casa e sottraeva le chiavi) sono culminati in un episodio occorso in data 30/1/2019, in occasione del quale il ricorrente, in compagnia di terzi, impediva a moglie e figlia l'accesso all'abitazione, costringendole a rimanere fuori al freddo. Dopo aver sporto denuncia, la IG.ra si è quindi recata presso la CP_1 casa rifugio “Fior di loto” e, in seguito all'emissione dell'ordine di protezione, si è trasferita con la figlia nell'appartamento sito in Montichiari (BS), di sua esclusiva proprietà.
Nell'aprile 2019 madre e figlia hanno spostato la propria residenza presso il Comune di Medole (MN) stabilendosi presso un immobile gravato da un canone di locazione pari ad € 500,00/mese.
La resistente ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito al marito, ii) affido condiviso della figlia minore, a condizione che il ricorrente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, o, in subordine, l'affido esclusivo alla madre, iii) visite padre-figlia come da ordine di protezione, iv) un assegno di mantenimento in favore della minore a carico del padre pari ad €
1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, v) un contributo al mantenimento per sé pari ad €
1.000,00 sino alla conclusione del corso da estetista e al reperimento di un'attività lavorativa e vi) facoltà per la minore di mantenere un rapporto con gli ascendenti materni e paterni.
All'udienza del 9/7/2019 parte ricorrente ha precisato di collaborare come perito presso un'azienda, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00/mese, venendo aiutato economicamente anche dalla madre. Parte resistente ha dato atto di essere disoccupata, avendo in precedenza lavorato presso l'azienda del marito, e si è resa disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione.
Con ordinanza del 19/7/2019 il Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha così disposto: “autorizza
i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia in via provvisoria ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere la minore in forma protetta secondo la calendarizzazione e le modalità individuate dai Servizi Sociali di Medole
(luogo di attuale residenza della minore) sino all'avvio delle operazioni peritali, i quali segnaleranno tempestivamente al Giudice eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 oltre al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore, da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale; nomina quale CTU la dott.ssa […]”. Persona_3
5 Con memoria del 14/10/2019 parte resistente ha rappresentato che, a far data dall'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il IG. non ha più corrisposto alcunché a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della figlia e della moglie, rifiutandosi altresì di collaborare con la resistente per l'assunzione delle decisioni relative alla minore, quali l'iscrizione scolastica, ragione per cui ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale e autorizzarsi l'iscrizione di Per_1
alla scuola materna.
Con ordinanza del 20/11/2019 il Giudice, essendo in corso le operazioni peritali, ha rigettato l'istanza di decadenza formulata dalla resistente, nulla disponendo in merito all'iscrizione scolastica stante il consenso paterno medio tempore pervenuto.
Con note scritte del 13/5/2020 parte ricorrente ha allegato l'instaurazione da parte della IG.ra CP_1
di una stabile relazione affettiva già nel marzo 2019, dando atto che era incinta del nuovo compagno, con il quale nel frattempo aveva iniziato anche a convivere;
per tale ragione ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie e l'affidamento esclusivo della minore a sé.
Con memoria del 18/5/2020 la resistente ha negato di aver instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno, precisando che questi si trattiene presso l'immobile solo qualche giorno alla settimana.
In data 21/10/2020 è stata depositata la CTU redatta a cura della dott.ssa che ha Persona_3 così concluso: “in via provvisoria e con il monitoraggio e supporto da parte dei servizi del territorio, si ritiene possa essere considerata la soluzione dell'affido condiviso, con domicilio prevalente della minore presso l'abitazione materna” fermo restando che, in caso di prosecuzione delle dinamiche disfunzionali di coppia, “potrebbe risultare necessario prendere in considerazione la messa in atto di altri interventi di ordine autoritativo, per lo meno come tentativo di ridurre il danno evolutivo a carico della minore, verso una forma di affidamento ai servizi territorialmente competenti” (cfr.
CTU, pag. 88).
All'udienza del 29/10/2020 il Giudice, rilevato che la convivenza della IG.ra poteva ritenersi CP_1
iniziata nel marzo 2020, ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore con decorrenza dall'1/4/2020 e concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 7/6/2021, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice, stante la perdurante incapacità delle parti di concordare un adeguato calendario delle visite, ha disposto quanto segue: “il padre terrà con sé ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con riaccompagnamento Persona_2
a scuola il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di
Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche
6 non consecutive nei mesi di luglio-agosto”, prevedendo al contempo la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei Servizi sociali.
Con note scritte in data 27/4/2022 parte ricorrente ha dedotto di essere stato contattato dalla resistente, la quale, rappresentandogli di essere stata aggredita dal compagno, avvezzo all'uso di sostanze stupefacenti, gli ha chiesto di tenere la minore presso di sé. Per tale ragione, costui ha nuovamente formulato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori in punto di modalità d'affido della minore e collocamento della stessa.
Tale circostanza è stata tuttavia contestata dalla resistente, la quale, con memoria del 10/6/2022, ha negato le condotte violente del compagno e ha ribadito che il marito è scostante negli incontri con la figlia e nulla corrisponde per il suo mantenimento;
ha inoltre rappresentato che lo stesso è imputato in un procedimento penale per maltrattamenti contro i familiari conviventi (R.G.N.R. 824/2019).
Disposta la prosecuzione del monitoraggio, con ordinanza del 13/3/2024 è stata respinta l'istanza di modifica e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con relazione del 16/5/2024 i Servizi sociali di Montichiari (BS) hanno dato atto che il IG. Parte_1
non ha inteso partecipare agli incontri prefissati, risultando cancellato per irreperibilità dall'Anagrafe del Comune di Montichiari il 30/8/2023, con conseguente venir meno della competenza del Servizio.
Disposto lo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 9/7/2019, data della comparizione avanti il Presidente del Tribunale, sebbene il ricorrente abbia precisato che la convivenza era cessata già il 30/1/2019, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata dagli stessi coniugi che hanno insistito per la pronuncia relativa allo status coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'addebito della separazione
Preliminarmente si rileva che il ricorrente non ha reiterato, neppure nella memoria integrativa del
5/9/2019, la domanda di addebito della separazione alla moglie genericamente formulata in sede di
7 ricorso introduttivo (“Voglia autorizzare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra ), sicché la stessa deve ritenersi rinunciata (cfr. Cass. Civ. n. 33767/2019). CP_1
Rimane quindi da decidere in ordine alla speculare richiesta in tal senso formulata da parte resistente.
Quest'ultima ha imputato la genesi della crisi coniugale alle condotte trascuranti del marito, il quale, delegando interamente alla moglie la gestione della minore, provvedeva alle eIGenze della famiglia esclusivamente sul piano economico.
In particolare, la IG.ra si è determinata il 20/12/2018 a richiedere la separazione dal marito CP_1
depositando il ricorso n. 18523/2018 R.G. (poi rinunciato – doc. 29), condotta che ha innescato la reazione violenta del IG. e i gravi fatti posti a fondamento della richiesta di addebito svolta Parte_1
nell'ambito del presente giudizio.
Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione fattuale fornita dalla resistente e negato la sussistenza di un nesso di causa tra la rottura del rapporto matrimoniale e i fatti successivi al deposito del primo ricorso per separazione.
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al le stesse possono ritenersi provate sulle Parte_1
base dei seguenti tre elementi: i) i referti medici in atti risalenti al 5/1/2019 con diagnosi di “percosse multiple con multiple contusioni agli arti” e prognosi di giorni 15 s.c. (doc. 9 comparsa); ii) l'ordine di protezione adottato nei confronti del ricorrente, ancorché su accordo di parte, in data 14/2/2019
(doc. 6 ricorso); iii) la sentenza penale di condanna alla pena finale di 1 anno e 8 mesi depositata il
5/7/20241 nell'ambito del procedimento n. 824/2019 R.G. N.R. la quale, ancorché non definitiva, costituisce elemento di valutazione apprezzabile in sede civile (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; id. n.
18025/2019).
Quanto all'incidenza causale di tali agiti sulla crisi del rapporto coniugale si osserva che la Suprema
Corte è di recente intervenuta sul punto chiarendo che: “le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge […] sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione di relativa idoneità” (cfr. Cass. Civ. n. 30721/2024).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al ricorrente è fondata e va quindi accolta.
3. Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
In ordine all'ammissibilità della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale veicolata in sede di memoria integrativa del 14/10/2019, il Collegio intende aderire all'orientamento elaborato nella vigenza dell'art. 38 disp. att. c.c. nella pregressa formulazione secondo cui: “quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione […] le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare” (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 1349/2015).
Ciò premesso e venendo all'esame del merito della domanda, è opportuno premettere che: “in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Cass. Civ., n. 24708/2024).
Nel caso in esame si rileva che dalla CTU è emerso che la relazione padre-figlia appare connotata da
“fiducia, vicinanza, attenzione condivisa e comunicazione. La minore appare legata affettivamente al padre” (cf. pag. 37 CTU), talché il consulente ha concluso ritenendo attuabile l'affidamento condiviso della minore sia pure temperato dalla mediazione dei Servizi sociali.
La stessa madre, sentita dai Servizi sociali, ha dato atto che la minore “va volentieri dal papà [il quale] la tiene a dormire sia il mercoledì che il giovedì […] manda tutti i mesi € 250,00 e paga la scuola privata” (cfr. relazione 17/5/2024).
Alla luce delle risultanze dell'approfondimento sistemico e delle ampie frequentazioni padre-figlia concordate in sede di CTU, appare pertanto evidente che allo stato non sussistano ragioni per disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. in quanto provvedimento che sarebbe Parte_1
in definitiva pregiudizievole per la stessa . Per_1
4. Sull'affidamento della minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa in via prevalente presso la madre.
Parte resistente ha invece chiesto disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia a sé.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
9 La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Quanto al primo profilo si rileva che la madre: “si occupa della piccola in modo Persona_2
amorevole e appare attenta ai bisogni della bambina […] mostra uno stile relazionale amorevole e al contempo autorevole, apparendo capace di dare dei limiti contenitivi alla minore, fungendo da funzione di guida e protettiva” (pag. 51 CTU); in capo alla stessa sono, tuttavia, emerse anche alcune criticità avendo mostrato “una tendenza ad agire in relazione alle scelte inerenti la minore in modo autoreferenziale, oltre a mostrare una certa inclinazione ad agire con una certa impulsività, facendosi guidare da aspetti di bisogno personale […]” (cfr. pag. 53 CTU).
Quanto al padre, egli “si relaziona a in modo affettuoso e adeguato all'età della minore. Persona_2
A fronte di un atteggiamento caldo e affettivo nei confronti della piccola egli è apparso in grado di svolgere anche una funzione supportiva e rassicurante”. Anche in capo al IG. sono state Parte_1
rilevate alcune criticità: “mostra la tendenza a reagire con una certa impulsività e ad irrigidirsi a fronte di situazioni che percepisce a lui ostili e non in linea con le sue aspettative […] appare possibile osservare, in talune circostanze, un suo irrigidirsi su posizioni di principio e la tendenza ad esprimere oppositività che non favoriscono e sostengono una relazione genitoriale collaborativa […] difficoltà a decentrarsi dalla propria prospettiva per assumere quella della minore” (cfr. pag. 54
CTU).
Da quanto sopra esposto, oltreché a fronte del lungo monitoraggio condotto dai Servizi sociali, appare evidente l'elevata conflittualità della coppia, incapace di assumere decisioni condivise nell'interesse superiore della minore (“la coppia genitoriale fatica a parlare di senza mettersi in posizioni Per_1
prevaricanti che non fanno altro che accentuare la situazione di conflittualità senza mettere al centro la figlia” - cfr. relazione17/5/2024).
Ciononostante, la CTU in atti ha comunque ritenuto attuabile l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, dotati di adeguate risorse, pur con il supporto dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Dal deposito della relazione peritale ad oggi la situazione è apparsa stabile. Le difficoltà comunicative di coppia permangono, cionondimeno si è assistito ad un graduale miglioramento favorito anche dalla
“volontà [della resistente] di migliorare la comunicazione con il IG. per aiutare la figlia Parte_1
a stare meglio tanto da avere intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale che l'ha aiutata a fortificarsi”.
Permane l'auspicio, finora caparbiamente disatteso dalle parti, di attivare quanto prima un percorso di coordinazione genitoriale.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
10 Parte resistente, inizialmente, ha dato atto della discontinuità degli incontri padre-figlia, oltreché della mancata corresponsione del contributo al mantenimento della minore.
Da ultimo, quest'ultima ha rappresentato che il “fatica a rispettare il calendario di visite, Parte_1
soprattutto durante il periodo festivo, necessitando di essere spronato per tenere fede agli impegni assunti”, avendo tuttavia iniziato a versare con regolarità un contributo al mantenimento in favore della figlia (ancorché unilateralmente determinato nella somma di € 250,00/mese), la quale pernotta presso il ricorrente secondo il calendario di frequentazioni stabilito ( va volentieri con il papà, Per_1
lui la va a prendere a scuola il mercoledì e giovedì e la tiene con sé a dormire sia il mercoledì che il giovedì” – relazione 17/5/2024).
Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene siano emersi elementi tali da ritenere pregiudizievole per la minore la conferma del modulo di affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa in via prevalente presso la madre.
È d'obbligo tuttavia precisare che tale scelta presuppone necessariamente un'evoluzione positiva dei rapporti tra le parti nel senso di garantire adeguata collaborazione e dialogo nell'interesse esclusivo della minore. Va da sé che, ove ciò non dovesse avvenire, andranno assunte diverse determinazioni circa le modalità di affido di . Per_1
Stante la perdurante conflittualità di coppia, si reputa inoltre opportuno disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
5. Sul calendario delle visite
Quanto al calendario delle frequentazioni, le parti sono sostanzialmente concordi nello stabilire il diritto di visita paterno tutti i mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola / dal centro estivo con pernotto e riaccompagno a scuola / al centro estivo il venerdì mattina. Controversa è, invece, la gestione del fine settimana. Il padre insiste affinché il weekend alternato decorra dal venerdì dopo scuola / centro estivo alla domenica sera alle 21:00. La madre si oppone chiedendo la conferma del weekend dal sabato alle ore 09:00 alla domenica alle ore 21:00.
Tale seconda opzione appare preferibile in considerazione del fatto che, aderendo all'impostazione paterna, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza del IG. la madre Parte_1
non vedrebbe dal mercoledì mattina fino alla domenica alle 21:00, periodo che effettivamente Per_1
appare eccessivo.
Cionondimeno appare possibile inserire la permanenza della minore presso il padre il venerdì nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, di modo che il diritto di visita sia così strutturato: il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni dal sabato mattina ore Per_1
9:00 fino alla domenica ore 21:00, nonché dal mercoledì all'uscita di scuola / centro estivo fino al sabato mattina ore 9:00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, e dal
11 mercoledì all'uscita di scuola / centro estivo sino al venerdì mattina con riaccompagno a scuola nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna.
Quanto alle festività, non è in discussione il diritto del ricorrente di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando i periodi dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, nonché Pasqua, Lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e il giorno del compleanno della minore.
6. Sul mantenimento della minore
Considerato il regime di affido e di collocamento, nonché l'ampio diritto di visita paterno si osserva quanto segue in ordine al contributo di mantenimento per . Per_1
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha offerto € 250,00/mese (contributo che sta già versando in luogo degli € 500,00/mese stabiliti con i provvedimenti interinali), oltre alle spese straordinarie nella misura ritenuta di giustizia.
Parte resistente ha invece insistito per una contribuzione pari a € 1.000,00/mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Al riguardo, va premesso che dalle buste paga in atti (cfr. deposito 15/7/2022) emerge che il IG. percepisce un reddito mensile netto di € 1.400,00 quale dipendente della Elettrotubi s.r.l. Parte_1
(doc. 9). Non risultano documentati oneri di alcun tipo, né sono in atti le dichiarazioni dei redditi del ricorrente (doc. 8 – deposito 26/2/2021).
La resistente allega un tenore di vita elevato in costanza di matrimonio, nonché la riconducibilità al IG. di società estere fittiziamente intestate a terzi (doc. 19-23), circostanze rimaste tuttavia Parte_1
indimostrate.
Di contro, dall'ultima relazione dei Servizi sociali in atti emerge che la IG.ra “ha reperito CP_1 un'attività lavorativa a Desenzano del Garda come estetista e lavora dalle 11:00 alle 19:30 circa”
(cfr. relazione 17/5/2024) senza tuttavia che siano noti i redditi da essa percepiti. È inoltre pacifico che la resistente abbia intrapreso da marzo 2020 una stabile convivenza con il IG. dal CP_3
quale ha avuto anche una figlia. Non risultano inoltre documentati esborsi (l'allegazione relativa al pagamento di un canone di locazione di € 500,00/mese contenuta in comparsa è antecedente all'avvio della convivenza e contrasta in parte con il doc. 13 allegato alla comparsa).
Ebbene, ferma l'opacità della situazione reddituale di entrambe le parti, nella determinazione del contributo si deve tenere conto dei tempi di frequentazione della figlia con ciascun genitore, delle eIGenze della prole in rapporto all'età e dell'incidenza crescente delle spese straordinarie.
Rispetto all'ordinanza presidenziale del 19/7/2019, che aveva stabilito un contributo di € 500,00/mese a fronte di incontri padre-figlia in modalità protetta, si osserva che attualmente le frequentazioni tra il IG. e sono molto ampie (vedasi § 5) tanto da configurare un collocamento di Parte_1 Per_1
12 fatto paritario, di contro sono incrementate le eIGenze della minore che all'epoca dei provvedimenti provvisori aveva meno di tre anni, mentre ora ne ha otto compiuti (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Da tali considerazioni discende che può essere accolta, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, la richiesta del ricorrente di rideterminare in € 250,00/mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat, il contributo al mantenimento della minore.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
7. Sul mantenimento della resistente
Parte resistente ha insistito, infine, per il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento in considerazione del fatto che la stessa “rinunciava ad occasioni lavorative e di crescita professionale per dedicarsi all'accudimento della piccola figlia, al marito, lavorando nelle sue aziende, e alla cura delle faccende domestiche” (cfr. note conclusive, pag. 17).
Premesso che i presupposti per il mantenimento separativo vanno tenuti ben distinti da quelli per il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 36178/2023 - § 7.1), si rammenta che: “il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio” (cfr.
Cass. Civ., n. 34728/2023).
Nel caso in esame appare pacifico che parte resistente abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno, unione dalla quale è nata altresì una figlia ad ottobre 2020, di talché non ricorrono i presupposti per riconoscere alcun contributo in favore del coniuge.
Si deve, quindi, confermare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra CP_1 con decorrenza dall'1/4/2020 (cfr. ordinanza 29/10/2020).
13
8. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite, le spese di giudizio devono essere compensate per 1/3 ponendo il residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità media, a carico della resistente.
Quanto alle spese relative alla c.t.u., liquidate come da decreto in data 29/1/2021, le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), con addebito a carico del ricorrente;
[...] C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla resistente;
4. conferma l'affido condiviso della minore (n. 23/11/2016) ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva sub § 5;
6. dispone che i Servizi sociali del Comune di Medole (MN), luogo di residenza della minore, provvedano a attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della resistente confermando l'ordinanza resa in data 29/10/2020;
9. compensa le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della resistente che si liquidano in complessivi € 5.994,00 (di cui € 1.418,00 per la fase di studio;
€ 944,00 per la fase
14 introduttiva;
€ 1.246,00 per la fase istruttoria;
€ 2.386,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge;
10. pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 29/1/2021, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
11. invita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Medole (MN).
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conIGlio del 23/01/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circa l'ammissibilità di tale produzione ancorché veicolata con la comparsa conclusionale si rinvia a Trib. Milano n.
1645/2018.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3282/2019 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. SANNA SILVIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BRIGONI GABRIELE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte del 20/5/2024: “a) in via preliminare: voglia il Tribunale autorizzare la produzione dei documenti indicati nell'istanza depositata il 15 luglio 2022 e dei documenti allegati alla presente nota scritta. a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
b) disporre che la figlia rimanga affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Disporre che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso, e che assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla
1 salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione siano assunte da ciascun genitore in modo autonomo allorquando la minore si troverà presso di lui;
c) disporre che il IG. Parte_1
possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: - durante il periodo scolastico, tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 17,30/18,00, dall'uscita della scuola e che provveda a riaccompagnarla a scuola il giorno successivo. - durante il periodo non scolastico, tutti mercoledì e giovedì dalle ore 17,30/18,00, dall'uscita del centro estivo e che provveda a riaccompagnarla al centro estivo il giorno successivo. - nei fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola o del centro estivo fino alla domenica alle ore 21,00, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. - durante le vacanze estive, per 2 settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 gennaio di ogni anno;
- per una settimana
a Natale alternando il periodo dal 24.12 al 31.12 con quello dal 31.12 alla ripresa della scuola, avendo cura di garantire che si alterni tra genitori il 24.12 con il giorno di Natale;
- con alternanza di anno in anno tra genitori per le altre Festività e vacanze scolastiche, comprese quelle pasquali;
d) disporre che il IG. contribuisca, con decorrenza dalla domanda di separazione, Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia col versamento in favore della IGnora Persona_1 [...]
entro il 20 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 o del diverso importo che sarà ritenuto Pt_2 di giustizia in luogo dell'importo di euro 500,00 stabilito in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 16-7-2019, con rivalutazione annuale all'indice Istat;
e) disporre che i genitori provvedano alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il mantenimento della figlia minore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
f) revocare le statuizioni con le quali è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 20 di Parte_1 CP_1
ogni mese, la somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dalla data di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (16-7-2019), in subordine, dal 1° aprile 2020, secondo quanto statuito all'udienza del 29-10-2020 e dichiarare che nulla è dovuto dal marito alla moglie a titolo di mantenimento;
h) revocare in ogni caso i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi con ordinanza ex art. 708 comma 3, c.p.c. emessi il 16.7.2019; i) respingere la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente in quanto infondata e non provata;
l) respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e inammissibili poiché tardive;
m) porre a carico della IG.ra
il pagamento delle spese e del compenso professionale della CTU quantomeno nella CP_1
misura del 50% della somma liquidata;
- con vittoria o compensazione di spese del presente giudizio”.
Per parte resistente come da note scritte del 21/5/2024: “– dichiarare la sospensione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castiglione delle Stiviere (MN) in data 20/12/2013 e
2 trascritto al n. 32-parte 1-serie-anno 2013 del registro atti di matrimonio del suddetto Comune;
– dichiarare il Sig. ecaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Parte_1
minore – affidare in via esclusiva la figlia minore Persona_2 Persona_2
alla Sig.ra con espressa autorizzazione a quest'ultima ad assumere in via autonoma CP_1
ed esclusiva ogni decisione, anche quelle di maggiore interesse per la figlia;
– confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine al regime di collocamento della minore e di visite del padre pertanto: il padre terrà con sé ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore Persona_2
16.00 con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche non consecutive nei mesi di luglio-agosto; – porre in capo al ricorrente
l'onere di versare alla Sig.ra la somma di € 1.000,00 o quanto ritenuto congruo, quale CP_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia - somma che sarà quindi ogni anno aggiornata in base all'indice istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque. Nonché rimborsare nella misura del 70 % tutte le spese per la figlia non coperte dall'assegno periodico di mantenimento secondo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Brescia che si allega;
– porre in capo al
l'onere di versare alla Sig.ra un contributo mensile per il suo mantenimento nella Parte_1 CP_1 misura di € 300,00, oltre aggiornamento annuale ex indice istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
– addebitare la separazione a parte ricorrente. – Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6/3/2019, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 20/12/2013 a Castiglione delle Stiviere (MN) con parte resistente, unione dalla quale è nata la figlia (n. 23/11/2016). Persona_2
Ha rappresentato che la IG.ra già nell'anno 2015 aveva manifestato la volontà di separarsi CP_1
dal marito, allontanandosi dalla casa coniugale ed intraprendendo una relazione extraconiugale (doc.
3). Dopo circa un anno le parti si sono, tuttavia, riconciliate e hanno deciso di allargare il nucleo familiare dando alla luce . Per_1
In seguito alla nascita della minore la resistente ha assunto un atteggiamento aggressivo e ondivago, da ricondursi all'abuso di sostanze alcoliche, e nuovamente decideva di separarsi (doc. 5).
Sintomatica della condotta instabile della convenuta è, in tesi di parte ricorrente, anche la circostanza che quest'ultima si è recata presso un centro antiviolenza con la minore, decisione alla quale ha fatto
3 seguito l'instaurazione di un procedimento ex artt. 342-bis e 342-ter c.c. (n. 1514/2019 R.G.), conclusosi con un accordo raggiunto tra le parti nei seguenti termini: “- la ricorrente entra nella casa di Montichiari oggetto del ricorso e provveda a trasferire gli effetti personali della ricorrente e della figlia che erano nella casa di - il convenuto ha il divieto di avvicinarsi per un anno, o CP_2 comunque, fino all'ordinanza presidenziale, a detto immobile e, comunque, nei luoghi frequentati dalla ricorrente e dalla figlia;
- il convenuto corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento a favore della figlia pari ad € 500,00 e a suo favore pari ad € 200,00, a mezzo bonifico bancario al 20 di ogni mese a partire dal mese di febbraio;
il padre vedrà la figlia in incontri protetti organizzati dal servizio tutela minori competente per il Comune di Montichiari fino all'ordinanza presidenziale ” (doc. 6).
Il IG. ha quindi dato atto di aver ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, sebbene la Parte_1
moglie avanzasse continue pretese economiche;
quanto alle visite padre-figlia ha allegato la condotta ostacolante della resistente, la quale neppure gestisce direttamente la minore affidandola alle cure di terzi.
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso di lui, ii) la predisposizione di un apposito calendario di visite da concordarsi con i Servizi sociali, iii)
l'addebito della separazione alla moglie (pag. 6), iv) l'assegnazione alla IG.ra della casa CP_1
coniugale sita in Montichiari, via Livelli 20 e v) porsi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione delle sole spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa in data 4/7/2019 si è costituita parte resistente, contestando tutto quanto dedotto da controparte. In particolare, la IG.ra ha dato atto della condotta trascurante del marito il quale CP_1
trascorreva poco tempo a casa e delegava interamente alla moglie l'accudimento della minore.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente ha contribuito alle necessità della famiglia esclusivamente sotto il profilo economico, provvedendo al pagamento delle spese relative all'immobile, oltreché alle rette dell'asilo e versando alla moglie la somma di € 2.000,00/mese per le necessità familiari.
Nell'ottobre 2018, comunicata al marito la volontà di separarsi, questi ha iniziato a porre in essere condotte violente nei suoi confronti, minacciandola affinché lasciasse la casa coniugale e nulla più corrispondendo per il mantenimento di . Ha altresì precisato di aver prestato attività lavorativa Per_1
presso due aziende del marito e che, in seguito alla sua decisione di separarsi, non le sono più state corrisposte le retribuzioni.
Tali condotte l'hanno quindi indotta a presentare domanda di separazione giudiziale nel dicembre
2018 (n. 18523/2018 R.G.) successivamente rinunciata stante l'inadeguatezza delle conclusioni ivi formulate alla luce delle sopravvenute condotte violente perpetrate del coniuge (doc. 29).
4 Gli agiti violenti e controllanti del IG. (i.e. “il marito, per impedirle anche questa forma Parte_1 di difesa, toglieva ed asportava la porta della camera da letto”; in data 20/12/2018 e 2/1/2019 il
“minacciava di morte la moglie, pretendeva che lei e la figlia lasciassero immediatamente Parte_1
l'abitazione ed aggrediva fisicamente la moglie, il tutto alla presenza della minore” – cfr. doc. 9 comparsa;
in data 5/1/2019 egli costringeva con la forza la babysitter e la minore ad uscire di casa e sottraeva le chiavi) sono culminati in un episodio occorso in data 30/1/2019, in occasione del quale il ricorrente, in compagnia di terzi, impediva a moglie e figlia l'accesso all'abitazione, costringendole a rimanere fuori al freddo. Dopo aver sporto denuncia, la IG.ra si è quindi recata presso la CP_1 casa rifugio “Fior di loto” e, in seguito all'emissione dell'ordine di protezione, si è trasferita con la figlia nell'appartamento sito in Montichiari (BS), di sua esclusiva proprietà.
Nell'aprile 2019 madre e figlia hanno spostato la propria residenza presso il Comune di Medole (MN) stabilendosi presso un immobile gravato da un canone di locazione pari ad € 500,00/mese.
La resistente ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito al marito, ii) affido condiviso della figlia minore, a condizione che il ricorrente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, o, in subordine, l'affido esclusivo alla madre, iii) visite padre-figlia come da ordine di protezione, iv) un assegno di mantenimento in favore della minore a carico del padre pari ad €
1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, v) un contributo al mantenimento per sé pari ad €
1.000,00 sino alla conclusione del corso da estetista e al reperimento di un'attività lavorativa e vi) facoltà per la minore di mantenere un rapporto con gli ascendenti materni e paterni.
All'udienza del 9/7/2019 parte ricorrente ha precisato di collaborare come perito presso un'azienda, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00/mese, venendo aiutato economicamente anche dalla madre. Parte resistente ha dato atto di essere disoccupata, avendo in precedenza lavorato presso l'azienda del marito, e si è resa disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione.
Con ordinanza del 19/7/2019 il Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha così disposto: “autorizza
i coniugi a vivere separatamente, con obbligo del reciproco rispetto;
affida la figlia in via provvisoria ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere la minore in forma protetta secondo la calendarizzazione e le modalità individuate dai Servizi Sociali di Medole
(luogo di attuale residenza della minore) sino all'avvio delle operazioni peritali, i quali segnaleranno tempestivamente al Giudice eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione di un assegno mensile di Euro 600,00 oltre al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore, da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale; nomina quale CTU la dott.ssa […]”. Persona_3
5 Con memoria del 14/10/2019 parte resistente ha rappresentato che, a far data dall'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il IG. non ha più corrisposto alcunché a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della figlia e della moglie, rifiutandosi altresì di collaborare con la resistente per l'assunzione delle decisioni relative alla minore, quali l'iscrizione scolastica, ragione per cui ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale e autorizzarsi l'iscrizione di Per_1
alla scuola materna.
Con ordinanza del 20/11/2019 il Giudice, essendo in corso le operazioni peritali, ha rigettato l'istanza di decadenza formulata dalla resistente, nulla disponendo in merito all'iscrizione scolastica stante il consenso paterno medio tempore pervenuto.
Con note scritte del 13/5/2020 parte ricorrente ha allegato l'instaurazione da parte della IG.ra CP_1
di una stabile relazione affettiva già nel marzo 2019, dando atto che era incinta del nuovo compagno, con il quale nel frattempo aveva iniziato anche a convivere;
per tale ragione ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie e l'affidamento esclusivo della minore a sé.
Con memoria del 18/5/2020 la resistente ha negato di aver instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno, precisando che questi si trattiene presso l'immobile solo qualche giorno alla settimana.
In data 21/10/2020 è stata depositata la CTU redatta a cura della dott.ssa che ha Persona_3 così concluso: “in via provvisoria e con il monitoraggio e supporto da parte dei servizi del territorio, si ritiene possa essere considerata la soluzione dell'affido condiviso, con domicilio prevalente della minore presso l'abitazione materna” fermo restando che, in caso di prosecuzione delle dinamiche disfunzionali di coppia, “potrebbe risultare necessario prendere in considerazione la messa in atto di altri interventi di ordine autoritativo, per lo meno come tentativo di ridurre il danno evolutivo a carico della minore, verso una forma di affidamento ai servizi territorialmente competenti” (cfr.
CTU, pag. 88).
All'udienza del 29/10/2020 il Giudice, rilevato che la convivenza della IG.ra poteva ritenersi CP_1
iniziata nel marzo 2020, ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore con decorrenza dall'1/4/2020 e concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 7/6/2021, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice, stante la perdurante incapacità delle parti di concordare un adeguato calendario delle visite, ha disposto quanto segue: “il padre terrà con sé ogni mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 con riaccompagnamento Persona_2
a scuola il venerdì mattina;
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
durante il periodo natalizio, fino a sei giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo Pasquale, fino a tre giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di
Pasquetta sempre col principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, fino a due settimane, anche
6 non consecutive nei mesi di luglio-agosto”, prevedendo al contempo la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei Servizi sociali.
Con note scritte in data 27/4/2022 parte ricorrente ha dedotto di essere stato contattato dalla resistente, la quale, rappresentandogli di essere stata aggredita dal compagno, avvezzo all'uso di sostanze stupefacenti, gli ha chiesto di tenere la minore presso di sé. Per tale ragione, costui ha nuovamente formulato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori in punto di modalità d'affido della minore e collocamento della stessa.
Tale circostanza è stata tuttavia contestata dalla resistente, la quale, con memoria del 10/6/2022, ha negato le condotte violente del compagno e ha ribadito che il marito è scostante negli incontri con la figlia e nulla corrisponde per il suo mantenimento;
ha inoltre rappresentato che lo stesso è imputato in un procedimento penale per maltrattamenti contro i familiari conviventi (R.G.N.R. 824/2019).
Disposta la prosecuzione del monitoraggio, con ordinanza del 13/3/2024 è stata respinta l'istanza di modifica e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con relazione del 16/5/2024 i Servizi sociali di Montichiari (BS) hanno dato atto che il IG. Parte_1
non ha inteso partecipare agli incontri prefissati, risultando cancellato per irreperibilità dall'Anagrafe del Comune di Montichiari il 30/8/2023, con conseguente venir meno della competenza del Servizio.
Disposto lo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 9/7/2019, data della comparizione avanti il Presidente del Tribunale, sebbene il ricorrente abbia precisato che la convivenza era cessata già il 30/1/2019, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata dagli stessi coniugi che hanno insistito per la pronuncia relativa allo status coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'addebito della separazione
Preliminarmente si rileva che il ricorrente non ha reiterato, neppure nella memoria integrativa del
5/9/2019, la domanda di addebito della separazione alla moglie genericamente formulata in sede di
7 ricorso introduttivo (“Voglia autorizzare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra ), sicché la stessa deve ritenersi rinunciata (cfr. Cass. Civ. n. 33767/2019). CP_1
Rimane quindi da decidere in ordine alla speculare richiesta in tal senso formulata da parte resistente.
Quest'ultima ha imputato la genesi della crisi coniugale alle condotte trascuranti del marito, il quale, delegando interamente alla moglie la gestione della minore, provvedeva alle eIGenze della famiglia esclusivamente sul piano economico.
In particolare, la IG.ra si è determinata il 20/12/2018 a richiedere la separazione dal marito CP_1
depositando il ricorso n. 18523/2018 R.G. (poi rinunciato – doc. 29), condotta che ha innescato la reazione violenta del IG. e i gravi fatti posti a fondamento della richiesta di addebito svolta Parte_1
nell'ambito del presente giudizio.
Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione fattuale fornita dalla resistente e negato la sussistenza di un nesso di causa tra la rottura del rapporto matrimoniale e i fatti successivi al deposito del primo ricorso per separazione.
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al le stesse possono ritenersi provate sulle Parte_1
base dei seguenti tre elementi: i) i referti medici in atti risalenti al 5/1/2019 con diagnosi di “percosse multiple con multiple contusioni agli arti” e prognosi di giorni 15 s.c. (doc. 9 comparsa); ii) l'ordine di protezione adottato nei confronti del ricorrente, ancorché su accordo di parte, in data 14/2/2019
(doc. 6 ricorso); iii) la sentenza penale di condanna alla pena finale di 1 anno e 8 mesi depositata il
5/7/20241 nell'ambito del procedimento n. 824/2019 R.G. N.R. la quale, ancorché non definitiva, costituisce elemento di valutazione apprezzabile in sede civile (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; id. n.
18025/2019).
Quanto all'incidenza causale di tali agiti sulla crisi del rapporto coniugale si osserva che la Suprema
Corte è di recente intervenuta sul punto chiarendo che: “le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge […] sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione di relativa idoneità” (cfr. Cass. Civ. n. 30721/2024).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al ricorrente è fondata e va quindi accolta.
3. Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
In ordine all'ammissibilità della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale veicolata in sede di memoria integrativa del 14/10/2019, il Collegio intende aderire all'orientamento elaborato nella vigenza dell'art. 38 disp. att. c.c. nella pregressa formulazione secondo cui: “quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione […] le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare” (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 1349/2015).
Ciò premesso e venendo all'esame del merito della domanda, è opportuno premettere che: “in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Cass. Civ., n. 24708/2024).
Nel caso in esame si rileva che dalla CTU è emerso che la relazione padre-figlia appare connotata da
“fiducia, vicinanza, attenzione condivisa e comunicazione. La minore appare legata affettivamente al padre” (cf. pag. 37 CTU), talché il consulente ha concluso ritenendo attuabile l'affidamento condiviso della minore sia pure temperato dalla mediazione dei Servizi sociali.
La stessa madre, sentita dai Servizi sociali, ha dato atto che la minore “va volentieri dal papà [il quale] la tiene a dormire sia il mercoledì che il giovedì […] manda tutti i mesi € 250,00 e paga la scuola privata” (cfr. relazione 17/5/2024).
Alla luce delle risultanze dell'approfondimento sistemico e delle ampie frequentazioni padre-figlia concordate in sede di CTU, appare pertanto evidente che allo stato non sussistano ragioni per disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. in quanto provvedimento che sarebbe Parte_1
in definitiva pregiudizievole per la stessa . Per_1
4. Sull'affidamento della minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa in via prevalente presso la madre.
Parte resistente ha invece chiesto disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia a sé.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
9 La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Quanto al primo profilo si rileva che la madre: “si occupa della piccola in modo Persona_2
amorevole e appare attenta ai bisogni della bambina […] mostra uno stile relazionale amorevole e al contempo autorevole, apparendo capace di dare dei limiti contenitivi alla minore, fungendo da funzione di guida e protettiva” (pag. 51 CTU); in capo alla stessa sono, tuttavia, emerse anche alcune criticità avendo mostrato “una tendenza ad agire in relazione alle scelte inerenti la minore in modo autoreferenziale, oltre a mostrare una certa inclinazione ad agire con una certa impulsività, facendosi guidare da aspetti di bisogno personale […]” (cfr. pag. 53 CTU).
Quanto al padre, egli “si relaziona a in modo affettuoso e adeguato all'età della minore. Persona_2
A fronte di un atteggiamento caldo e affettivo nei confronti della piccola egli è apparso in grado di svolgere anche una funzione supportiva e rassicurante”. Anche in capo al IG. sono state Parte_1
rilevate alcune criticità: “mostra la tendenza a reagire con una certa impulsività e ad irrigidirsi a fronte di situazioni che percepisce a lui ostili e non in linea con le sue aspettative […] appare possibile osservare, in talune circostanze, un suo irrigidirsi su posizioni di principio e la tendenza ad esprimere oppositività che non favoriscono e sostengono una relazione genitoriale collaborativa […] difficoltà a decentrarsi dalla propria prospettiva per assumere quella della minore” (cfr. pag. 54
CTU).
Da quanto sopra esposto, oltreché a fronte del lungo monitoraggio condotto dai Servizi sociali, appare evidente l'elevata conflittualità della coppia, incapace di assumere decisioni condivise nell'interesse superiore della minore (“la coppia genitoriale fatica a parlare di senza mettersi in posizioni Per_1
prevaricanti che non fanno altro che accentuare la situazione di conflittualità senza mettere al centro la figlia” - cfr. relazione17/5/2024).
Ciononostante, la CTU in atti ha comunque ritenuto attuabile l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, dotati di adeguate risorse, pur con il supporto dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Dal deposito della relazione peritale ad oggi la situazione è apparsa stabile. Le difficoltà comunicative di coppia permangono, cionondimeno si è assistito ad un graduale miglioramento favorito anche dalla
“volontà [della resistente] di migliorare la comunicazione con il IG. per aiutare la figlia Parte_1
a stare meglio tanto da avere intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale che l'ha aiutata a fortificarsi”.
Permane l'auspicio, finora caparbiamente disatteso dalle parti, di attivare quanto prima un percorso di coordinazione genitoriale.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
10 Parte resistente, inizialmente, ha dato atto della discontinuità degli incontri padre-figlia, oltreché della mancata corresponsione del contributo al mantenimento della minore.
Da ultimo, quest'ultima ha rappresentato che il “fatica a rispettare il calendario di visite, Parte_1
soprattutto durante il periodo festivo, necessitando di essere spronato per tenere fede agli impegni assunti”, avendo tuttavia iniziato a versare con regolarità un contributo al mantenimento in favore della figlia (ancorché unilateralmente determinato nella somma di € 250,00/mese), la quale pernotta presso il ricorrente secondo il calendario di frequentazioni stabilito ( va volentieri con il papà, Per_1
lui la va a prendere a scuola il mercoledì e giovedì e la tiene con sé a dormire sia il mercoledì che il giovedì” – relazione 17/5/2024).
Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene siano emersi elementi tali da ritenere pregiudizievole per la minore la conferma del modulo di affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa in via prevalente presso la madre.
È d'obbligo tuttavia precisare che tale scelta presuppone necessariamente un'evoluzione positiva dei rapporti tra le parti nel senso di garantire adeguata collaborazione e dialogo nell'interesse esclusivo della minore. Va da sé che, ove ciò non dovesse avvenire, andranno assunte diverse determinazioni circa le modalità di affido di . Per_1
Stante la perdurante conflittualità di coppia, si reputa inoltre opportuno disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
5. Sul calendario delle visite
Quanto al calendario delle frequentazioni, le parti sono sostanzialmente concordi nello stabilire il diritto di visita paterno tutti i mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola / dal centro estivo con pernotto e riaccompagno a scuola / al centro estivo il venerdì mattina. Controversa è, invece, la gestione del fine settimana. Il padre insiste affinché il weekend alternato decorra dal venerdì dopo scuola / centro estivo alla domenica sera alle 21:00. La madre si oppone chiedendo la conferma del weekend dal sabato alle ore 09:00 alla domenica alle ore 21:00.
Tale seconda opzione appare preferibile in considerazione del fatto che, aderendo all'impostazione paterna, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza del IG. la madre Parte_1
non vedrebbe dal mercoledì mattina fino alla domenica alle 21:00, periodo che effettivamente Per_1
appare eccessivo.
Cionondimeno appare possibile inserire la permanenza della minore presso il padre il venerdì nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, di modo che il diritto di visita sia così strutturato: il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni dal sabato mattina ore Per_1
9:00 fino alla domenica ore 21:00, nonché dal mercoledì all'uscita di scuola / centro estivo fino al sabato mattina ore 9:00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, e dal
11 mercoledì all'uscita di scuola / centro estivo sino al venerdì mattina con riaccompagno a scuola nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna.
Quanto alle festività, non è in discussione il diritto del ricorrente di trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando i periodi dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, nonché Pasqua, Lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e il giorno del compleanno della minore.
6. Sul mantenimento della minore
Considerato il regime di affido e di collocamento, nonché l'ampio diritto di visita paterno si osserva quanto segue in ordine al contributo di mantenimento per . Per_1
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha offerto € 250,00/mese (contributo che sta già versando in luogo degli € 500,00/mese stabiliti con i provvedimenti interinali), oltre alle spese straordinarie nella misura ritenuta di giustizia.
Parte resistente ha invece insistito per una contribuzione pari a € 1.000,00/mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Al riguardo, va premesso che dalle buste paga in atti (cfr. deposito 15/7/2022) emerge che il IG. percepisce un reddito mensile netto di € 1.400,00 quale dipendente della Elettrotubi s.r.l. Parte_1
(doc. 9). Non risultano documentati oneri di alcun tipo, né sono in atti le dichiarazioni dei redditi del ricorrente (doc. 8 – deposito 26/2/2021).
La resistente allega un tenore di vita elevato in costanza di matrimonio, nonché la riconducibilità al IG. di società estere fittiziamente intestate a terzi (doc. 19-23), circostanze rimaste tuttavia Parte_1
indimostrate.
Di contro, dall'ultima relazione dei Servizi sociali in atti emerge che la IG.ra “ha reperito CP_1 un'attività lavorativa a Desenzano del Garda come estetista e lavora dalle 11:00 alle 19:30 circa”
(cfr. relazione 17/5/2024) senza tuttavia che siano noti i redditi da essa percepiti. È inoltre pacifico che la resistente abbia intrapreso da marzo 2020 una stabile convivenza con il IG. dal CP_3
quale ha avuto anche una figlia. Non risultano inoltre documentati esborsi (l'allegazione relativa al pagamento di un canone di locazione di € 500,00/mese contenuta in comparsa è antecedente all'avvio della convivenza e contrasta in parte con il doc. 13 allegato alla comparsa).
Ebbene, ferma l'opacità della situazione reddituale di entrambe le parti, nella determinazione del contributo si deve tenere conto dei tempi di frequentazione della figlia con ciascun genitore, delle eIGenze della prole in rapporto all'età e dell'incidenza crescente delle spese straordinarie.
Rispetto all'ordinanza presidenziale del 19/7/2019, che aveva stabilito un contributo di € 500,00/mese a fronte di incontri padre-figlia in modalità protetta, si osserva che attualmente le frequentazioni tra il IG. e sono molto ampie (vedasi § 5) tanto da configurare un collocamento di Parte_1 Per_1
12 fatto paritario, di contro sono incrementate le eIGenze della minore che all'epoca dei provvedimenti provvisori aveva meno di tre anni, mentre ora ne ha otto compiuti (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Da tali considerazioni discende che può essere accolta, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, la richiesta del ricorrente di rideterminare in € 250,00/mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat, il contributo al mantenimento della minore.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
7. Sul mantenimento della resistente
Parte resistente ha insistito, infine, per il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento in considerazione del fatto che la stessa “rinunciava ad occasioni lavorative e di crescita professionale per dedicarsi all'accudimento della piccola figlia, al marito, lavorando nelle sue aziende, e alla cura delle faccende domestiche” (cfr. note conclusive, pag. 17).
Premesso che i presupposti per il mantenimento separativo vanno tenuti ben distinti da quelli per il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 36178/2023 - § 7.1), si rammenta che: “il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio” (cfr.
Cass. Civ., n. 34728/2023).
Nel caso in esame appare pacifico che parte resistente abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno, unione dalla quale è nata altresì una figlia ad ottobre 2020, di talché non ricorrono i presupposti per riconoscere alcun contributo in favore del coniuge.
Si deve, quindi, confermare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra CP_1 con decorrenza dall'1/4/2020 (cfr. ordinanza 29/10/2020).
13
8. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite, le spese di giudizio devono essere compensate per 1/3 ponendo il residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità media, a carico della resistente.
Quanto alle spese relative alla c.t.u., liquidate come da decreto in data 29/1/2021, le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), con addebito a carico del ricorrente;
[...] C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla resistente;
4. conferma l'affido condiviso della minore (n. 23/11/2016) ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva sub § 5;
6. dispone che i Servizi sociali del Comune di Medole (MN), luogo di residenza della minore, provvedano a attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della resistente confermando l'ordinanza resa in data 29/10/2020;
9. compensa le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della resistente che si liquidano in complessivi € 5.994,00 (di cui € 1.418,00 per la fase di studio;
€ 944,00 per la fase
14 introduttiva;
€ 1.246,00 per la fase istruttoria;
€ 2.386,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge;
10. pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 29/1/2021, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno;
11. invita le parti ad attivare un percorso di coordinazione genitoriale.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Medole (MN).
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conIGlio del 23/01/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circa l'ammissibilità di tale produzione ancorché veicolata con la comparsa conclusionale si rinvia a Trib. Milano n.
1645/2018.
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