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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Romano (C.F. ) per C.F._1 procura in atti – APPELLANTE – E (P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LU Mirabelli (CF. ) e C.F._2
LU AL TA (C.F.: ) per procura in atti – C.F._3
APPELLATO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La propone appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
18191/2020, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, perchè tardivamente proposta, e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 26660/2018, emesso dallo stesso tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo, con la condanna alla rifusione delle spese di lite.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni: L'eccezione di tardività dell'opposizione, presentata con atto di citazione piuttosto che con ricorso, deve essere esaminata prima di quella di incompetenza territoriale, tra l'altro, proposta dopo la celebrazione della prima udienza del 04.07.2019, perché dalla tardività dell'opposizione deriva il passaggio in giudicato del decreto, dunque, non più revocabile anche nel caso di incompetenza del Tribunale che lo ha emesso. La domanda di pagamento riguarda la realizzazione di lavori, effettuati dalla società nell'immobile condotto in locazione, di proprietà della società La CP_1 Pt_1 proprietaria/locatrice si oppone alla richiesta di rimborso, sostenendo che i lavori non rientrano tra quelli indicati nel contratto di locazione. La “causa petendi” comune, è dunque, il contratto di locazione ed il rito applicabile è quello locatizio, seguendo l'orientamento della S.C. secondo cui “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 8114 del 03.04.2013). L'introduzione del giudizio attraverso l'atto di citazione piuttosto che con il ricorso non inficia l'azione spiegata, potendo il giudice disporre il mutamento del rito. La tempestività dell'opposizione va, però, valutata tenendo conto delle forme del rito locatizio;
quindi, deve essere preso in considerazione il momento dell'iscrizione a ruolo e non quello della notifica. E' pacifico tra le parti che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 20.12.2018 ed iscritto a ruolo il successivo 07.02.2019, dunque, tardivamente. Non è fondata l'eccezione dell'opponente che sostiene la tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 150/2011. La disposizione trova una sua collocazione specifica nella disciplina dei riti contemplati nel decreto, tra i quali non rientra quello locazione e, come tale, è inapplicabile alla fattispecie in esame. Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nella materia locatizia, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere avanzata necessariamente con ricorso. La società ha proposto due motivi di appello. Pt_1
Il primo riguarda la questione processuale dell'applicazione del rito speciale e della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo: l'appellante sostiene l'inapplicabilità del rito speciale contemplato dall'art. 447 bis c.p.c. e, quindi, la tempestività dell'opposizione. La critica non coglie nel segno. Lo stesso appellante, anche se per giungere a conclusioni opposte, richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, posta a base della decisione impugnata, secondo cui “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 8114 del 03.04.2013). Nella fattispecie, si discute se la società in base alle previsioni contrattuali, è Pt_1 tenuta al rimborso delle spese, per i lavori realizzati dal conduttore nell'immobile da essa concesso in locazione. La causa petendi della domanda di rimborso va individuata nel contratto di locazione e, ugualmente, la dedotta insussistenza del preteso credito va esaminata nell'ambito degli obblighi contrattuali assunti dalle parti. L'appellante, infatti, sostiene di non essere tenuta al rimborso dei costi sostenuti, proprio in base all'articolo 11 dello stesso contratto, che prevede i lavori a carico del conduttore, analiticamente indicati nel computo metrico allegato e oggetto di compensazione con i canoni di locazione dovuti fino al 31/10/2019, ai sensi del precedente articolo 4. In altri termini, la controversia trae origine dal contratto di locazione e può essere decisa solo analizzando il rapporto contrattuale, per stabilire se le spese siano o meno direttamente connesse a tale rapporto e parte degli obblighi assunti dal locatore. Quanto alla tempestività dell'opposizione, l'appellante richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro - che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt.. 30 - 45 e ss. legge 27 luglio 1978 n. 392 - l'introduzione del giudizio di appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434 c.
2. o e 327 c.
1. o cod. proc. civ., determina soltanto la necessità processuale del mutamento di rito, ai sensi dell'art. 439 cod. proc. civ. (nelle cause di lavoro) o dell'art. 52 legge n. 392/1978 (nelle cause di locazione), o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell'impugnazione, solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.” Cass. 10686/1994. L'appellante offre una lettura distorta e parziale riferita solo all'ultima parte della massima relativa al pregiudizio processuale, da accertare in concreto, nel caso di omesso mutamento del rito. Trascura del tutto la premessa relativa al presupposto essenziale della tempestività dell'appello nei termini indicati dagli artt. 434 c.
2. o e 327 c.
1. cod. proc. civ. e secondo le modalità previste per il rito locatizio: solo in questo caso, può essere disposto legittimamente il mutamento del rito e, nel caso non venga disposto, si verifica una mera irregolarità semprecchè non vi sia stato un pregiudizio processuale nei termini indicati nella massima. Di conseguenza, è superflua la precisazione di non aver arrecato alcun pregiudizio alla controparte, introducendo il giudizio con citazione anziché con ricorso, mentre il rimando all'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 150/2011 si risolve in una mera argomentazione difensiva che non tiene in alcun conto la puntuale ed articolata motivazione del tribunale che ha fornito una compiuta interpretazione della norma, anche costituzionalmente orientata, per sostenere la limitata applicazione della sanatoria alle tipologie processuali contemplate nella stessa legge, diverse dal rito locatizio. L'appellante si limita a richiamare la norma nella parte in cui prevede che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. (…)” ed impone il mutamento del rito entro la prima udienza. Ribadisce che il mutamento del rito deve essere disposto entro la prima udienza e, una volta disposto, non produce effetti retroattivi, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali della domanda devono essere determinati alla luce delle norme applicabili al rito iniziale prima che ne venga disposto il mutamento. La critica si risolve in una mera reiterazione di argomentazioni difensive, basate sul dato letterale della norma, inidonea a contrastare il ragionamento logico - giuridico esposto nella sentenza impugnata. Solo con le note conclusive, viene riportato un semplice stralcio della motivazione della Corte costituzionale n. 45/2018, ma del tutto decontestualizzato, sia per contenuti, trattandosi della stessa sentenza - posta a base della decisione impugnata - che ha ritenuto legittima la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione), sia per l'articolata motivazione esposta nella sentenza che tiene anche conto della relazione governativa al D. Lgs. 150/2011 e dell'orientamento della Suprema Corte.
Un'ulteriore censura di carattere processuale riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 21 cpc. L'appellante sostiene di aver proposto tempestivamente l'eccezione, perché, dopo il mutamento del rito, si sarebbe reso conto che, trattandosi di una causa di locazione, la competenza per territorio spettava al giudice di Civitavecchia, in base al luogo in cui si trovava l'immobile locato. In sostanza, sostiene la sopravvenuta applicabilità dell'art. 21 cpc determinata dal mutamento del rito, che avrebbe giustificato la proposizione dell'eccezione di incompetenza, con la prima difesa utile successiva al provvedimento del giudice. Lamenta poi la contraddittorietà della decisione, per aver il tribunale, da un lato, riconosciuto la natura preliminare dell'eccezione di incompetenza territoriale e, dall'altro, disposto del mutamento del rito, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnativa, prima di decidere della competenza territoriale Anche questa censura è infondata. In linea generale, “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c., per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi. (Cass. civ. n. 9550/2010). Ancora, piu specificamente “A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale;
infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.”(Cass. Sez. 3, 21/03/2001, n. 4021, Rv. 544971 - 01).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Romano (C.F. ) per C.F._1 procura in atti – APPELLANTE – E (P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LU Mirabelli (CF. ) e C.F._2
LU AL TA (C.F.: ) per procura in atti – C.F._3
APPELLATO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La propone appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. Parte_1
18191/2020, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione, tardivamente proposta, e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 26660/2018, emesso dallo stesso tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo, con la condanna alla rifusione delle spese di lite.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni: L'eccezione di tardività dell'opposizione, presentata con atto di citazione piuttosto che con ricorso, deve essere esaminata prima di quella di incompetenza territoriale, tra l'altro, proposta dopo la celebrazione della prima udienza del 04.07.2019, perché dalla tardività dell'opposizione deriva il passaggio in giudicato del decreto, dunque, non più revocabile anche nel caso di incompetenza del Tribunale che lo ha emesso. La domanda di pagamento riguarda la realizzazione di lavori, effettuati dalla società nell'immobile condotto in locazione, di proprietà della società La CP_1 Pt_1 proprietaria/locatrice si oppone alla richiesta di rimborso, sostenendo che i lavori non rientrano tra quelli indicati nel contratto di locazione. La “causa petendi” comune, è dunque, il contratto di locazione ed il rito applicabile è quello locatizio, seguendo l'orientamento della S.C. secondo cui “ La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 8114 del 03.04.2013). L'introduzione del giudizio attraverso l'atto di citazione piuttosto che con il ricorso non inficia l'azione spiegata, potendo il giudice disporre il mutamento del rito. La tempestività dell'opposizione va, però, valutata tenendo conto delle forme del rito locatizio;
quindi, deve essere preso in considerazione il momento dell'iscrizione a ruolo e non quello della notifica. E' pacifico tra le parti che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 20.12.2018 ed iscritto a ruolo il successivo 07.02.2019, dunque, tardivamente. Non è fondata l'eccezione dell'opponente che sostiene la tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 150/2011. La disposizione trova una sua collocazione specifica nella disciplina dei riti contemplati nel decreto, tra i quali non rientra quello locazione e, come tale, è inapplicabile alla fattispecie in esame. Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nella materia locatizia, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere avanzata necessariamente con ricorso. La società ha proposto due motivi di appello. Pt_1
Il primo riguarda la questione processuale dell'applicazione del rito speciale e della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo: l'appellante sostiene l'inapplicabilità del rito speciale contemplato dall'art. 447 bis c.p.c. e, quindi, la tempestività dell'opposizione. La critica non coglie nel segno. Lo stesso appellante, anche se per giungere a conclusioni opposte, richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, posta a base della decisione impugnata, secondo cui “La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 8114 del 03.04.2013). Nella fattispecie, si discute se la società in base alle previsioni contrattuali, è Pt_1 tenuta al rimborso delle spese, per i lavori realizzati dal conduttore nell'immobile da essa concesso in locazione. La causa petendi della domanda di rimborso va individuata nel contratto di locazione e, ugualmente, la dedotta insussistenza del preteso credito va esaminata nell'ambito degli obblighi contrattuali assunti dalle parti. L'appellante, infatti, sostiene di non essere tenuta al rimborso dei costi sostenuti, proprio in base all'articolo 11 dello stesso contratto, che prevede i lavori a carico del conduttore, analiticamente indicati nel computo metrico allegato e oggetto di compensazione con i canoni di locazione dovuti fino al 31/10/2019, ai sensi del precedente articolo 4. In altri termini, la controversia trae origine dal contratto di locazione e può essere decisa solo analizzando il rapporto contrattuale, per stabilire se le spese siano o meno direttamente connesse a tale rapporto e parte degli obblighi assunti dal locatore. Quanto alla tempestività dell'opposizione, l'appellante richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro - che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt.. 30 - 45 e ss. legge 27 luglio 1978 n. 392 - l'introduzione del giudizio di appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434 c.
2. o e 327 c.
1. o cod. proc. civ., determina soltanto la necessità processuale del mutamento di rito, ai sensi dell'art. 439 cod. proc. civ. (nelle cause di lavoro) o dell'art. 52 legge n. 392/1978 (nelle cause di locazione), o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell'impugnazione, solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.” Cass. 10686/1994. L'appellante offre una lettura distorta e parziale riferita solo all'ultima parte della massima relativa al pregiudizio processuale, da accertare in concreto, nel caso di omesso mutamento del rito. Trascura del tutto la premessa relativa al presupposto essenziale della tempestività dell'appello nei termini indicati dagli artt. 434 c.
2. o e 327 c.
1. cod. proc. civ. e secondo le modalità previste per il rito locatizio: solo in questo caso, può essere disposto legittimamente il mutamento del rito e, nel caso non venga disposto, si verifica una mera irregolarità semprecchè non vi sia stato un pregiudizio processuale nei termini indicati nella massima. Di conseguenza, è superflua la precisazione di non aver arrecato alcun pregiudizio alla controparte, introducendo il giudizio con citazione anziché con ricorso, mentre il rimando all'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 150/2011 si risolve in una mera argomentazione difensiva che non tiene in alcun conto la puntuale ed articolata motivazione del tribunale che ha fornito una compiuta interpretazione della norma, anche costituzionalmente orientata, per sostenere la limitata applicazione della sanatoria alle tipologie processuali contemplate nella stessa legge, diverse dal rito locatizio. L'appellante si limita a richiamare la norma nella parte in cui prevede che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. (…)” ed impone il mutamento del rito entro la prima udienza. Ribadisce che il mutamento del rito deve essere disposto entro la prima udienza e, una volta disposto, non produce effetti retroattivi, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali della domanda devono essere determinati alla luce delle norme applicabili al rito iniziale prima che ne venga disposto il mutamento. La critica si risolve in una mera reiterazione di argomentazioni difensive, basate sul dato letterale della norma inidonea a contrastare il ragionamento logico - giuridico esposto nella sentenza impugnata. Solo con le note conclusive, viene riportato un semplice stralcio della motivazione della Corte costituzionale n. 45/2018, ma del tutto decontestualizzato, sia per contenuti, trattandosi della stessa sentenza - posta a base della decisione impugnata - che ha ritenuto legittima la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione), sia per l'articolata motivazione esposta nella sentenza che tiene anche conto della relazione governativa al D. Lgs. 150/2011 e dell'orientamento della Suprema Corte
Un'ulteriore censura di carattere processuale riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 21 cpc. L'appellante sostiene di aver proposto tempestivamente l'eccezione, perché, dopo il mutamento del rito, si sarebbe reso conto che, trattandosi di una causa di locazione, la competenza per territorio spettava al giudice di Civitavecchia, in base al luogo in cui si trovava l'immobile locato. In sostanza, sostiene la sopravvenuta applicabilità dell'art. 21 cpc determinata dal mutamento del rito, che avrebbe giustificato la proposizione dell'eccezione di incompetenza, con la prima difesa utile successiva al provvedimento del giudice. Lamenta poi la contraddittorietà della decisione, per aver il tribunale, da un lato, riconosciuto la natura preliminare dell'eccezione di incompetenza territoriale e, dall'altro, disposto del mutamento del rito, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnativa, prima di decidere della competenza territoriale Anche questa censura è infondata. In linea generale, “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c., per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi. (Cass. civ. n. 9550/2010) Ancora, piu specificamente “A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale;
infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.”(Cass. Sez. 3, 21/03/2001, n. 4021, Rv. 544971 - 01). L'eccezione di incompetenza è, dunque, tardiva e resta così assorbita ogni altra critica riguardante l'ordine logico giuridico da seguire nell'esame delle questioni preliminari.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Le spese vengono liquidate applicando le tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione delle controversie fino a 260.000,00 euro, esclusa la fase istruttoria/trattazione, del tutto mancata, e nella misura minima/media, trattandosi di questioni ampiamente sviscerate innanzi al tribunale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla società Pt_1 avverso la sentenza n. 18191/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della società appellata, che si liquidano in complessive € 6000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara la società appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma il giorno 15.10.2025
Il Presidente relatore