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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5667/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARRELLO Parte_1 C.F._1 GAETANO
APPELLANTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 2379/2023 Parte_1 pubblicata in data 2.10.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Locale del (n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo non CP_1 munito di copertura assicurativa al 24.10.2022, per non aver riconosciuto l'assenza di colpa in capo al trasgressore, vittima di truffa contrattuale online. Il benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1 Ritiene il tribunale che il giudice di pace, sebbene abbia correttamente richiamato i principi di diritto in materia di errore ai sensi dell'art 4 l. 689/1981, non abbia adeguatamente valutato la sussunzione degli elementi di fatto nella fattispecie astratta. Il giudice di pace, infatti, ha escluso l'errore colposo in ragione del fatto che il contratto sia stato concluso online e che sia stato fornito un indice di domiciliazione bancaria per il bonifico di un soggetto persona fisica. La circostanza che il contratto sia stato concluso online non conduce ad escludere che il contraente possa confidare nella validità del contratto, trattandosi di modalità di negoziazione ampiamente diffusa e disciplinata specificamente dal codice del consumo (cfr. artt. 49 e ss. d. lgs. 206/2005). La corrispondenza intercorsa tra il contraente e l'apparente compagnia assicurativa è stata effettuata da indirizzo mail riferibile alla persona giuridica, mentre la richiesta di pagamento all'indirizzo personale di tale in seguito alla richiesta della copia dei documenti, è stata Persona_1 rappresentata al cliente in forza della qualità di amministratore delegato. Astraendo da peculiari competenze tecniche o giuridiche del soggetto che incappa in tali dinamiche truffaldine, non sembra esigibile nel caso concreto ascrivere un rimprovero colposo al ricorrente, considerato che gli ulteriori indici pre-negoziali e successivi alla pattuizione del contratto (inoltro formale di corrispondenza e richiesti documenti, utilizzo di logo e indirizzo di posta elettronica della compagnia assicurativa, richiesta di un premio di polizza non irrisorio, bensì conveniente rispetto a offerte concorrenziali sul mercato, rilascio del certificato di polizza assicurativo), potevano deporre per uno legittimo confidamento nel perfezionamento del contratto assicurativo. In riforma della sentenza impugnata va quindi annullato il verbale di contestazione della Polizia Locale del (n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo (Alfa Romeo TG CP_1
DL504XB) non munito di copertura assicurativa al 24.10.2022 (cfr. art. 4 l. 689/1981). Spese compensate stante la sostanziale non opposizione dell'ente.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata annulla il verbale di contestazione della Polizia Locale del di n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo (Alfa Romeo TG CP_1 CP_1 DL504XB) non munito di copertura assicurativa al 24.10.2022.
- spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/10/2025
Il Giudice
LO BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5667/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARRELLO Parte_1 C.F._1 GAETANO
APPELLANTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 2379/2023 Parte_1 pubblicata in data 2.10.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Locale del (n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo non CP_1 munito di copertura assicurativa al 24.10.2022, per non aver riconosciuto l'assenza di colpa in capo al trasgressore, vittima di truffa contrattuale online. Il benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1 Ritiene il tribunale che il giudice di pace, sebbene abbia correttamente richiamato i principi di diritto in materia di errore ai sensi dell'art 4 l. 689/1981, non abbia adeguatamente valutato la sussunzione degli elementi di fatto nella fattispecie astratta. Il giudice di pace, infatti, ha escluso l'errore colposo in ragione del fatto che il contratto sia stato concluso online e che sia stato fornito un indice di domiciliazione bancaria per il bonifico di un soggetto persona fisica. La circostanza che il contratto sia stato concluso online non conduce ad escludere che il contraente possa confidare nella validità del contratto, trattandosi di modalità di negoziazione ampiamente diffusa e disciplinata specificamente dal codice del consumo (cfr. artt. 49 e ss. d. lgs. 206/2005). La corrispondenza intercorsa tra il contraente e l'apparente compagnia assicurativa è stata effettuata da indirizzo mail riferibile alla persona giuridica, mentre la richiesta di pagamento all'indirizzo personale di tale in seguito alla richiesta della copia dei documenti, è stata Persona_1 rappresentata al cliente in forza della qualità di amministratore delegato. Astraendo da peculiari competenze tecniche o giuridiche del soggetto che incappa in tali dinamiche truffaldine, non sembra esigibile nel caso concreto ascrivere un rimprovero colposo al ricorrente, considerato che gli ulteriori indici pre-negoziali e successivi alla pattuizione del contratto (inoltro formale di corrispondenza e richiesti documenti, utilizzo di logo e indirizzo di posta elettronica della compagnia assicurativa, richiesta di un premio di polizza non irrisorio, bensì conveniente rispetto a offerte concorrenziali sul mercato, rilascio del certificato di polizza assicurativo), potevano deporre per uno legittimo confidamento nel perfezionamento del contratto assicurativo. In riforma della sentenza impugnata va quindi annullato il verbale di contestazione della Polizia Locale del (n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo (Alfa Romeo TG CP_1
DL504XB) non munito di copertura assicurativa al 24.10.2022 (cfr. art. 4 l. 689/1981). Spese compensate stante la sostanziale non opposizione dell'ente.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata annulla il verbale di contestazione della Polizia Locale del di n. 4890T) in relazione alla circolazione con veicolo (Alfa Romeo TG CP_1 CP_1 DL504XB) non munito di copertura assicurativa al 24.10.2022.
- spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/10/2025
Il Giudice
LO BA