CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 297 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. BASILE PASQUALE Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 179/2022 , pubblicata in data 01/03/2022;
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 20.4.2022, ha chiesto la riforma della sentenza con la Parte_1 quale il Giudice del Lavoro di Crotone ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere assunto a tempo pieno e subordinato da con la CP_1 qualifica di addetto alla raccolta livello 3B <….e, per l'effetto, condannare la resistente società all'adempimento dell'obbligo di assunzione e al pagamento della somma di €. 116.234,70 a titolo di retribuzione calcolata dalla maturazione del diritto, ovvero dal 01.01.2016 fino a maggio 2021, oltre al pagamento delle ulteriori somme fino all'effettiva assunzione, ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, nonchè al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto. (Cass SSUU 38/2001) Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.L'appellata non si è costituita sebben ritualmente evocata in giudizio.
3.Alla prima udienza a trattazione cartolare, l'aellante non ha depositato note scritte e la Corte ha rinviato ai sensi dell'art. 348 cpc all'udienza del 11.9.2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note scritte.
1 4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante nel termine assegnato non ha depositato note di discussione benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare.
Ritiene la Corte che il mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza a cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc, secondo comma- prima parte equivale, alla mancata comparizione rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dal citato articolo.
La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. ).
5. Nulla sulle stante la mancata costituzione della parte appellata.
6. Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 179/2022 , pubblicata in data 01/03/2022 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
2
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 297 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. BASILE PASQUALE Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 179/2022 , pubblicata in data 01/03/2022;
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 20.4.2022, ha chiesto la riforma della sentenza con la Parte_1 quale il Giudice del Lavoro di Crotone ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere assunto a tempo pieno e subordinato da con la CP_1 qualifica di addetto alla raccolta livello 3B <….e, per l'effetto, condannare la resistente società all'adempimento dell'obbligo di assunzione e al pagamento della somma di €. 116.234,70 a titolo di retribuzione calcolata dalla maturazione del diritto, ovvero dal 01.01.2016 fino a maggio 2021, oltre al pagamento delle ulteriori somme fino all'effettiva assunzione, ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, nonchè al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto. (Cass SSUU 38/2001) Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.L'appellata non si è costituita sebben ritualmente evocata in giudizio.
3.Alla prima udienza a trattazione cartolare, l'aellante non ha depositato note scritte e la Corte ha rinviato ai sensi dell'art. 348 cpc all'udienza del 11.9.2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note scritte.
1 4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante nel termine assegnato non ha depositato note di discussione benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare.
Ritiene la Corte che il mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza a cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc, secondo comma- prima parte equivale, alla mancata comparizione rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dal citato articolo.
La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. ).
5. Nulla sulle stante la mancata costituzione della parte appellata.
6. Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 179/2022 , pubblicata in data 01/03/2022 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
2