Versione
17 novembre 1993
17 novembre 1993
Art. 1. Regolazione delle vendite di attivita' e beni dello Stato 1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/06/2020, n. 1213Provvedimento: Pubblicato il 22/06/2020 N. 01213/2020 REG.PROV.COLL. N. 02185/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2017, proposto da ES NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fallica, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Gravante, sito in Palermo in viale Libertà n.37 I; contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via …Leggi di più...
- spese processuali compensate·
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