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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 273/2023 CC da:
C.F. P.IVA ), in persona del Presidente legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola Torre (C.F. ) del C.F._1
Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Emanuela Marsan Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) del Foro di Vicenza, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: impugnazione dell'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 16.01.2023 nel procedimento civile R.G. n. 7024/2021.
CONCLUSIONI
1 Per : Controparte_1
“in via principale
- riformare in toto l'ordinanza RG 7024/2021 del 16.1.2023 emessa dal Giudice dott. Lamagna del
Tribunale di Vicenza ex art. 702 bis cpc, con rigetto delle domande dell'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata
- riformare parzialmente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda subordinata di statuendo che la modalità di calcolo degli interessi debba essere effettuata con CP_1
capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per : CP_2
“- nel merito: rigettarsi, siccome infondato sia in fatto sia in diritto, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vicenza in data Controparte_1
13.01.2023 e pubblicata in data 16.01.2023 nel procedimento civile n. 7024/2021 R.G.
In ogni caso, con conferma della condanna alle spese di lite nei termini statuiti nella sentenza impugnata, e con vittoria delle spese e competenze del giudizio di secondo grado.
In subordine, ritenute le questioni affrontate opinabili e di non facile risoluzione, si chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c iscritto a ruolo il 22.12.2021, conveniva davanti al Controparte_2
Tribunale di Vicenza la società (di seguito solo , esponendo di essere titolare Controparte_1 CP_1
di n. 2 buoni fruttiferi postali (B.P.F. n. 000.030 e n. 000.031) di durata trentennale, del valore di Lire
5.000.000 ciascuno, entrambi appartenenti alle serie “Q/P”, ex serie “P”, sottoscritti in data 18.01.1989.
Riferiva che, in sede di richiesta anticipata di rimborso dei buoni avvenuta il 09.07.2015, l'importo liquidatogli era risultato difforme rispetto alle condizioni indicate sulla tabella impressa sul retro dei titoli stessi.
Precisava che ciascuno dei buoni recava sul fronte la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo” e sul retro - per l'appunto - una tabella in cui veniva riportato il valore maturato dopo il decorso dei primi venti anni dall'emissione, modificata da un secondo timbro, apposto al momento della negoziazione dall'ufficio postale,
2 riportante il tasso d'interesse applicato alla somma originaria nei rispettivi periodi di riferimento
(relativi al primo ventennio).
In ragione di ciò, per il soddisfacimento del proprio diritto di credito, rappresentato - pertanto - dalla differenza tra quanto rimborsato da e quanto risultante dalle condizioni contrattuali riportate sul CP_1
retro di ciascuno dei due titoli, esponeva di avere inoltrato formale reclamo a in data 09.07.2020, CP_1
domandando la corresponsione del maggiore importo asseritamente dovuto.
Stante il riscontro negativo della società, aveva poi adito l' (Arbitro Bancario e CP_2 CP_3
Finanziario), il quale aveva accolto parzialmente il suo ricorso (n. 1672325/2020) con Decisione del
10.05.2021, rimasta - tuttavia - inadempiuta.
Nel ricorso giudiziale, sosteneva di vantare un credito di € 27.547,36 nei confronti di e CP_2 CP_1
chiedeva che, previo accertamento dell'importo dovuto, quest'ultima venisse condannata al relativo pagamento con interessi dal reclamo esperito fino al soddisfo e con rifusione delle spese processuali.
A sostegno della domanda, in relazione al fatto che gli interessi dal 21° anno alla data di liquidazione erano stati calcolati non in quelli fissi riportati a tergo su entrambi i titoli, ma al minor tasso previsto dal D.M. 13.06.1986, rimarcava di avere fatto legittimo affidamento sulle indicazioni riportate a tergo dei buoni, richiamando il consolidato orientamento dell' nonché la giurisprudenza di merito, CP_3
unitamente alla pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione n. 13979/2007, a sostegno dei suoi assunti.
Affermava - inoltre - che aveva errato anche in relazione al calcolo dei rendimenti generati dai CP_1
buoni fruttiferi.
La ritenuta fiscale del 12,50% doveva essere applicata in un'unica soluzione al momento del rimborso dei buoni;
agendo diversamente, nelle vesti di intermediario del prelievo fiscale, seguendo i CP_1
dettami stabiliti dal D.M. 23.06.1997 e - quindi - capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, avrebbe notevolmente diminuito l'importo che sarebbe spettato al risparmiatore.
2. Con comparsa depositata il 17.02.2022, contestava le pretese avversarie e ne chiedeva il CP_1
rigetto, eccependo l'infondatezza degli assunti avversari, rilevando che i buoni oggetto di causa erano stati emessi utilizzando moduli della precedente serie “P”, debitamente aggiornati alla serie “Q” (in corso di emissione all'epoca), come comprovato dalla timbratura apposta sul fronte e sul retro dei buoni medesimi e che - pertanto - i tassi d'interesse erano stati modificati e sostituiti dalla serie “Q”, tanto per il periodo dal primo al ventesimo anno, quanto per il successivo ed ultimo decennio di fruttuosità.
Reputava immotivata la tesi di controparte basata sul legittimo affidamento generato dalla stampigliatura ritenuta di ambigua interpretazione da parte del sottoscrittore del buono e sottolineava
3 come al momento della negoziazione presso l'ufficio postale il D.M del 1986 era già stato emesso e era tenuto a conoscere la disciplina applicabile al rapporto, trattandosi di decreti ministeriali CP_2
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. All'udienza di comparizione del 23.02.2022, le parti si riportavano al contenuto dei propri atti difensivi e il Giudice si riservava.
4. Con Ordinanza pubblicata il 16.01.2023, il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso di , CP_2 condannando al pagamento in suo favore della somma pretesa di € 27.547,36, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo effettivo, unitamente - per il principio di soccombenza - alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.569,00, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Ha osservato che il vincolo contrattuale fra emittente ed investitore era quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della Pubblica Autorità potevano modificare od integrare i rendimenti riportati sui titoli ex art. 1339 c.c. solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli stessi.
Ha precisato che non avendo incorporato correttamente nei due buoni fruttiferi sottoscritti le CP_1
disposizioni ministeriali già in vigore attraverso un timbro che indicasse il rendimento del titolo fino al
30° anno, aveva generato nel sottoscrittore un legittimo affidamento, stante la “confusione” sul tasso da applicare dopo il 20° anno di vita dei titoli;
da ciò ha fatto conseguire la necessaria applicazione delle condizioni riportate sul buono più favorevoli al risparmiatore.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi ed all'imposizione fiscale sugli stessi, ha affermato che il
D.M. del 1997 ha introdotto l'applicazione dell'imposta sugli interessi maturati annualmente in evidente contrasto con la normativa di rango primario che imponeva il conteggio annuale degli interessi al lordo dell'imposta, indicando - poi - come momento impositivo quello del rimborso dei buoni postali.
Ha stabilito - pertanto - che la ritenuta fiscale doveva applicarsi in un'unica soluzione - al momento della liquidazione dei buoni-, diversamente da come aveva agito , tramite il conteggio degli CP_1 interessi annui al netto dell'imposizione fiscale.
5. Avverso tale pronuncia, ha proposto impugnazione formulando, in un unico ma CP_1
articolato motivo di gravame, le seguenti doglianze.
In riferimento ai tassi d'interesse da applicare ai buoni fruttiferi, ha evidenziato come il Giudice di I
Grado si sia ingiustamente discostato dalle recenti pronunce della Suprema Corte, ritendo maggiormente condivisibile l'orientamento risalente delle Sezioni Unite (v. n. 13979/2007).
4 Secondo l'appellante, non risultano invocabili per la risoluzione del caso in parola né il principio della prevalenza del dato testuale rispetto alle prescrizioni ministeriali, né quello - ad esso correlato - di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore del buono fruttifero.
Con riguardo - invece - alla capitalizzazione degli interessi, ha lamentato l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure del principio di gerarchia delle fonti, in quanto non sussisterebbe nessun contrasto fra le norme di rango primario ed il D.M. 23.06.1997 sul punto.
Il Decreto Ministeriale non diverge dai principi generali in tema d'imposizione fiscale ed è solo in apparente contrasto con le disposizioni di legge in materia, dato che la precipua funzione dello stesso è sancita dalla norma generale di cui all'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 239/1996 che ammette “particolari modalità applicative”.
Parte appellante ha insistito - conseguentemente - per la riforma della Sentenza nella parte in cui ha statuito che la ritenuta fiscale dovesse essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento in cui i buoni sono stati rimborsati e non come effettuato da nelle vesti di intermediario, seguendo il CP_1
disposto del citato D.M., capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
6. si è costituito in II Grado il 07.06.2023, contestando gli assunti avversari, Controparte_2
chiedendo il rigetto delle pretese formulate da parte appellante ed invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
7. La causa è stata trattenuta in decisione il 14.10.2024.
8. L'appello proposto è fondato.
A. Le questioni controverse riguardano due differenti tematiche
Innanzitutto, vi è il rimborso che riconosce agli investitori in buoni postali fruttiferi della serie CP_1
“Q/P”, acquistati dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera “Q” e riportanti a tergo un timbro di modifica in peius dei rendimenti dei primi vent'anni su cartaceo della precedente serie “P”, nulla stabilendo dal 21° anno in poi.
In secondo luogo, viene in rilievo la problematica relativa alla tassazione dei rendimenti applicata da sulla base di quanto disposto dal D.M. 23.06.1997. CP_1
B. Circa il primo aspetto, le argomentazioni sostenute da sono rispondenti a quanto delineatosi CP_1
nei più recenti orientamenti di legittimità dai quali non si ritiene giustificato discostarsi.
Va condivisa l'inconferenza della pronuncia a Sezioni Unite del 2007 - sollevata dall'appellante - rispetto all'odierno thema decidendum; in quell'ambito, la Suprema Corte ha scelto di tutelare l'affidamento del sottoscrittore in quanto la condotta di che non aveva impresso alcun timbro sui CP_1
titoli di quella specifica serie di buoni fruttiferi, gli aveva effettivamente impedito di avvedersi che il
5 buono postale consegnato apparteneva alla nuova serie e che i rendimenti dovuti erano quelli correlati a quest'ultima.
Tale discrepanza NON sussiste nella fattispecie in esame;
quindi, nessun affidamento incolpevole merita di essere tutelato, poiché ha apposto i due timbri che consentivano a di CP_1 Controparte_2 qualificare i buoni sottoscritti come appartenenti alla nuova Serie “Q/P” e di venire - quindi - a conoscenza dell'intervenuta variazione del regime degli interessi da applicare, disposta dal D.M. del
1986, già in vigore al momento dell'acquisizione dei titoli.
C. Nelle ultime due pronunce sul tema, è stato affermato che “in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (v. Cass. Civ. n. 6805/2024, e negli stessi termini
Cass. Civ. n. 24715/2024).
La Cassazione, già a partire dalle sentenze emesse nel 2022 in giudizi aventi il medesimo oggetto dell'odierna vertenza (v. le quattro decisioni gemelle nn. 4384/2022, 4748/2022, 4751/2022,
4763/2022) - ed anche in seguito (v. leading case n. 22619/23) -, ha consolidato i principi enucleati dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, operando una ricognizione sia del dato normativo, sia dell'evoluzione giurisprudenziale.
In attuazione dell'art. 173 del codice postale, l'art. 5 D.M. 13.06.1986 ha istituito la nuova serie
“Q/P” dei buoni fruttiferi postali, disponendo - al riguardo - che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio
1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Il successivo art. 6 ha previsto - invece - che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”.
Tali disposizioni normative risultano applicabili al buono postale serie “Q/P” in discussione, essendo stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 1986 sopra richiamato.
D. Premesso un tanto, va osservato che la Cassazione - di recente - ha riconosciuto espressamente che la variazione del regime di rendimento dei buoni postali fruttiferi da parte dell'Autorità Ministeriale a
6 ciò deputata costituisce applicazione di un fenomeno di integrazione extra-testuale del contenuto dei buoni, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.; condizioni stabilite dal D.M. in relazione al tasso di interesse, pur peggiorative per il sottoscrittore rispetto a quelle apposte sul titolo, risultano
“prevalenti” in quanto dettate da una fonte di rango legislativo con natura cogente (v. Cass. n.
4748/2022; Cass. n. 4384/2022).
Invero, tale meccanismo di etero integrazione ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 3963/2019) ed in quella della Corte Costituzionale;
in particolare, secondo la Consulta (n. 26/2020) “La qualificazione – per costante giurisprudenza della
Corte di legittimità – di detti buoni come “titoli di legittimazione” ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito; inoltre, in ragione della “soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”, la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale
(accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trova ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 c.c.” (così
Cass. SS. UU. n. 3963/2019).
E. Da tale inquadramento giuridico consegue l'applicazione del meccanismo sostitutivo di cui alla norma in parola, che comporta - con riferimento ai buoni postali controversi - la necessaria applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M. del 1986, da ritenersi automatica e di diritto, tale cioè da integrare il contenuto del titolo di legittimazione, anche in sostituzione delle diverse clausole o previsioni di interessi ivi previste.
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 567/2023, n. 4748/2022 e n. 4751/2022) ha chiarito altresì che la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, NON ha alcun fondamento sul piano di un'elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c.; se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'Autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei precedenti buoni della serie “P” è palesemente esclusa (v. Cass. n. 4384/2022).
7 Un tanto trova ulteriore conferma nell'art. 1342, comma 1, c.c., il quale stabilisce che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili -
e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (v. Cass. n.4751/2022).
F. Quanto al principio di affidamento del quale si assume la lesione, sempre la Cassazione ha precisato che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dal quale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che vedere con il diverso caso [quello in discussione] in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - rechi l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo dell'impressione a stampa preesistente.
In altri termini, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'Ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (v. art. 1433 c.c. in relazione all'art. 1428 c.c.).
Qui non solo NON c'è la volontà dell'Ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma NON c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione [collage] di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie "P".
9. In relazione alla corretta tassazione dei rendimenti, risulta opportuno ricostruire il quadro normativo applicabile, ai fini di giustificare l'accoglimento dell'Appello.
Il D.L. n. 556/1986 “Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973”, convertito in L. n.
759/1986, ha posto fine al regime di esenzione fiscale dei buoni postali fruttiferi, prevendendo per i titoli emessi dal 01.09.1987 al 23.06.1997, tra cui rientrano quelli oggetto di causa, una ritenuta fiscale nella misura del 12,50 %, valevole nei confronti delle persone fisiche titolari degli stessi.
8 Il D.P.R. 602/1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” nella versione all'epoca in vigore, richiamato dal summenzionato D.L. n. 566/1986, all'art. 3 co. II lett. d), ha stabilito - poi - espressamente che dovevano essere “riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma
1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
All'art. 8 c. 3, nel testo vigente ratione temporis, il D.P.R. ha fissato altresì che “le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Tale regime ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 239/1996, tramite cui - ferma l'entità dell'aliquota - la ritenuta di imposta è stata modificata in imposta sostitutiva.
Va evidenziato - quindi - che già all'atto dell'emissione dei buoni per cui è lite, la ritenuta fiscale doveva applicarsi annualmente sugli interessi maturati, a prescindere dall'effettiva percezione degli importi medesimi da parte del sottoscrittore dei titoli, secondo il c.d. principio di competenza e non su quello c.d. di cassa invocato da . Controparte_2
Come correttamente sostenuto da parte appellante - inoltre - non risulta parimenti condivisibile quanto affermato dal Giudice di I Grado rispetto all'apparente contrasto fra la norma di rango secondario,
D.M. 23 giugno 1997 e la normativa di rango primario.
L'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 239/1996 ha - infatti - disposto che “per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, CP_1 anche agli effetti dell'art. 7”.
Il D.M. 23 giugno 1997 è stato emanato in attuazione del predetto Decreto Legislativo;
pertanto, quanto dal medesimo disposto all'art. 7, secondo cui “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, deve essere “visto” come una mera specificazione della norma primaria.
Non è necessario invocare il principio della gerarchia delle fonti per dirimere la controversia fra norme, poichè la previsione del suddetto D.M. che prevede la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi è coerente con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente ut supra richiamata e - più in generale - è espressione dei principi che governano il diritto
9 tributario, secondo cui anche l'interesse maturato, seppur non percepito, è identificabile come reddito di per sé idoneo ad accrescere la capacità contributiva del sottoscrittore, determinando un progressivo incremento delle somme investite imputate in favore del titolare del buono postale fruttifero.
La giurisprudenza di legittimità ha - in effetti - precisato che il termine “percezione” deve essere inteso
“non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. (…) La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro” (v. Cass. Civ. Sez. Trib. n. 2082/2021)
Si ritiene opportuno specificare - altresì - che le disposizioni dei decreti ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali, come già emerso ed argomentato in relazione alla prima questione articolata in appello, hanno natura cogente e va loro riconosciuto il rango di norme imperative, in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (v. ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 87/2023; n. 22619/2023; n. 4384/2022; n. 3963/2019).
Ne discende che è da considerarsi corretto l'operato di che - in qualità d'intermediario - in CP_1
pedissequo rispetto del decreto del 1997, ha applicato la ritenuta fiscale al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito, in occasione di ciascuna capitalizzazione, la quale deve avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
10.Tutto ciò premesso, non resta che riformare la decisione sottoposta a gravame.
11. Le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., per la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” ivi previste, le quali - a seguito della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 - non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, come era stato stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/14.
La deroga alla regola della soccombenza è oramai consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai Giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto che si riscontrano anche nell'odierno giudizio.
Per quel che riguarda la fattispecie in esame, deve necessariamente tenersi conto del fatto che la causa è stata introdotta da nel dicembre del 2021, prima dell'avvento delle c.d. sentenze Controparte_2
gemelle del 2022 e del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in senso difforme alle sue pretese.
Parimenti da valorizzare è la circostanza per cui parte appellante ha agito in giudizio a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso presentato davanti il Collegio di Milano dell' che si era CP_3
positivamente pronunciato in suo favore, avendo richiamato - a sua volta - in motivazione, come
10 precedente, la decisione n. 6142\2020 emessa dal Collegio di Coordinamento sulla medesima fattispecie.
Sostanzialmente, il quadro fattuale e giurisprudenziale antecedente rispetto alla data di formulazione della domanda era da ritenersi allo stesso favorevole.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
-accoglie l'appello, riforma la Sentenza del Tribunale di Vicenza ed accerta che nessuna somma è dovuta a da Controparte_2 Controparte_1
-compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 24.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11