Articolo 663 bis del Codice penale
Articolo 663Articolo 644
Versione
27 marzo 1958
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15 gennaio 2000
Art. 663-bis.

(( (Divulgazione di stampa clandestina).)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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