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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 292/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
Cod. Fisc. avv. ASTARITA RAFFAELA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_2
Pescara
Cod. Fisc. avv. MARINELLI UGO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 10.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate congiuntamente dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 27 maggio 2025:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
- ordinare al Comune di Vezzano Ligure di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.
Omologare le seguenti condizioni della separazione
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio creda;
a) La signora continuerà ad abitare nella casa Parte_1 coniugale sita a La Spezia in Via Cristoforo Colombo n. 117, di proprietà della figlia , con tutti gli arredi, mobili e suppellettili ivi esistenti, Per_1 avendo già il marito ritirato ogni effetto, oggetto e bene;
b) il Signor si è trasferito, da tempo, ad abitare in altra città Parte_2 ove ha fissato la propria residenza;
c) il signor verserà per il mantenimento della moglie, Parte_2 stante la non autosufficienza economica, la somma mensile di € 700,00
(settecento/00) somma che sarà versata entro il 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
d) i coniugi dichiarano, inoltre, di avere già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico – patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per ogni titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.2.2025 premettendo di aver contratto in data
14.9.1972 in Vezzano Ligure (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei
2 registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n.
2 parte I anno 1972), di aver avuto due figli e , nati Per_1 Per_2 rispettivamente l'1.7.1969 e il 3.6.1979, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), di essere in regime di comunione legale dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 10.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Ai sensi dell'art 191 c.c. deve darsi atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe
3 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le Parte_2
seguenti condizioni concordate:
“i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio creda;
a) La signora continuerà ad abitare nella casa Parte_1 coniugale sita a La Spezia in Via Cristoforo Colombo n. 117, di proprietà della figlia , con tutti gli arredi, mobili e suppellettili ivi esistenti, Per_1 avendo già il marito ritirato ogni effetto, oggetto e bene;
b) il Signor si è trasferito, da tempo, ad abitare in altra città Parte_2 ove ha fissato la propria residenza;
c) il signor verserà per il mantenimento della moglie, Parte_2 stante la non autosufficienza economica, la somma mensile di € 700,00
(settecento/00) somma che sarà versata entro il 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
d) i coniugi dichiarano, inoltre, di avere già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico – patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per ogni titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.”
Spese compensate.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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