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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2024, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso 23.2.2024 RG n. 293/2024
TRA
( rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Parte_1 C.F._1
Rustichelli del Foro di Modena ed ivi domiciliata in via Cesare Battisti n. 63 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avvocato Diego CP_1 C.F._2
Galeotti del Foro di Modena e domiciliato in San Felice sul Panaro piazza Matteotti n.
17
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 106/2024 del 10.1.2024 del Tribunale di
Modena
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata: in via principale e nel merito: accogliere, per motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 106/2024 resa inter partes, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4837/2023 R.G., dal Tribunale ordinario di
Modena, Sezione I civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesco Cerrone, in data
10 gennaio 2024, pubblicata in data 19 gennaio 2024, notificata in data 26 gennaio 2024, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta
Nel merito, in via principale: rigettare in quanto palesemente infondata, per tutte le ragioni sopra dedotte, la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della IG.ra di restituzione Parte_1
delle somme corrisposte a titolo di contributo genitoriale al mantenimento per la figlia per un importo di € 2.100,00 dal momento che nessuna somma è mai stata _1 debitamente trattenuta dalla IG.ra . Parte_1
IN OGNI CASO, con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo
2014, n. 55, IVA e CPA 4%, come per legge.
Conclusioni parte resistente
Voglia la Corte d'Appello: confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 106/2024 del 10.1.2024 il Tribunale di Modena, su richiesta dell'attuale resistente, revocava l'obbligo a lui imposto con la separazione personale dalla moglie di versare un contributo di mantenimento a favore della figlia e condannava la _1 madre a restituire al padre le somme perciò percepite dall'agosto 2023 pari ad euro
2.100. Infine, condannava a versare all'attuale resistente la somma Parte_1
mensile di euro 150 quale contributo al mantenimento della stessa che era andata _1
a vivere col padre e la condannava anche al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso 23.2.2024 impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Parte_1
Ritualmente citato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
12.9.2024
Motivi della decisione
E'noto che la restituzione del contributo di mantenimento non più dovuto dall'obbligato importa la restituzione del versato ove percepito da figlio maggiorenne economicamente pag. 2/3 autosufficiente, quindi nell'ambito del rischio restitutorio conosciuto (cfr. Cass., sez. un., 8.11.2022 n. 32914).
Nel caso il principio non può applicarsi, poichè è nata il [...] ed _1
economicamente non è ancora autosufficiente, come dichiara in atti lo stesso resistente.
Tale affermazione rende erronea la pronuncia impugnata e, quindi, consente la riforma
(sul punto) della sentenza impugnata.
Le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 19.1.2024 Tribunale di Modena, revoca l'obbliga imposto a di restituire la somma di euro Parte_1
2.100;
-fermo il resto;
-compensa le spese.
Bologna, lì 12 settembre 2024
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso 23.2.2024 RG n. 293/2024
TRA
( rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Parte_1 C.F._1
Rustichelli del Foro di Modena ed ivi domiciliata in via Cesare Battisti n. 63 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avvocato Diego CP_1 C.F._2
Galeotti del Foro di Modena e domiciliato in San Felice sul Panaro piazza Matteotti n.
17
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 106/2024 del 10.1.2024 del Tribunale di
Modena
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata: in via principale e nel merito: accogliere, per motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 106/2024 resa inter partes, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4837/2023 R.G., dal Tribunale ordinario di
Modena, Sezione I civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesco Cerrone, in data
10 gennaio 2024, pubblicata in data 19 gennaio 2024, notificata in data 26 gennaio 2024, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta
Nel merito, in via principale: rigettare in quanto palesemente infondata, per tutte le ragioni sopra dedotte, la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della IG.ra di restituzione Parte_1
delle somme corrisposte a titolo di contributo genitoriale al mantenimento per la figlia per un importo di € 2.100,00 dal momento che nessuna somma è mai stata _1 debitamente trattenuta dalla IG.ra . Parte_1
IN OGNI CASO, con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo
2014, n. 55, IVA e CPA 4%, come per legge.
Conclusioni parte resistente
Voglia la Corte d'Appello: confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 106/2024 del 10.1.2024 il Tribunale di Modena, su richiesta dell'attuale resistente, revocava l'obbligo a lui imposto con la separazione personale dalla moglie di versare un contributo di mantenimento a favore della figlia e condannava la _1 madre a restituire al padre le somme perciò percepite dall'agosto 2023 pari ad euro
2.100. Infine, condannava a versare all'attuale resistente la somma Parte_1
mensile di euro 150 quale contributo al mantenimento della stessa che era andata _1
a vivere col padre e la condannava anche al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso 23.2.2024 impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Parte_1
Ritualmente citato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
12.9.2024
Motivi della decisione
E'noto che la restituzione del contributo di mantenimento non più dovuto dall'obbligato importa la restituzione del versato ove percepito da figlio maggiorenne economicamente pag. 2/3 autosufficiente, quindi nell'ambito del rischio restitutorio conosciuto (cfr. Cass., sez. un., 8.11.2022 n. 32914).
Nel caso il principio non può applicarsi, poichè è nata il [...] ed _1
economicamente non è ancora autosufficiente, come dichiara in atti lo stesso resistente.
Tale affermazione rende erronea la pronuncia impugnata e, quindi, consente la riforma
(sul punto) della sentenza impugnata.
Le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 19.1.2024 Tribunale di Modena, revoca l'obbliga imposto a di restituire la somma di euro Parte_1
2.100;
-fermo il resto;
-compensa le spese.
Bologna, lì 12 settembre 2024
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3