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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 8116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8116 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 7555/2025 R.G. LAV
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabiana Parte_1 C.F._1
Bacioterracino, MB PO ed AR RA, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi, 15, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55. Controparte_1
-RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anno di servizio prestato nel 2013
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.03.2025 l'istante in epigrafe indicata ha dedotto: di essere stata assunta dapprima a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area B profilo professionale assistente amministrativo con decorrenza giuridica dall'01.09.2011 ed economica dal 05.04.2012 “per passaggio”; che successivamente sottoscriveva contratto a tempo indeterminato nell'area professionale docente, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria laureati, per l'insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado -classe di concorso A048, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2017; che con decreto di ricostruzione carriera prot. n. 983 del 15.11.2022 non le era stato riconosciuto l'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità e dei conseguenti scatti stipendiali. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamate la pronuncia del Giudice delle
Leggi n. 178/2015 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133 dell'11 giugno 2024, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di:
“…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL Comparto Scuola, da quantificarsi con separato giudizio;
sempre nel merito e per i motivi esposti, ordinare al Ministero resistente l'adeguamento della ricostruzione di carriera della prof.ssa ; in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque Parte_1
disapplicare il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. n. 78/2010 conv. in L.
122/2010 e D.P.R. n. 122/2013 e successive modifiche ed integrazioni)”; con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Si costituivano tempestivamente il Controparte_2
che, in via preliminare, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e/o la
[...]
sussistenza di un contraddittorio non integro lamentando l'omessa vocatio in ius dell'Istituto
Scolastico “Pitagora” di Napoli nonché del Controparte_3 [...]
“in via principale”, hanno evidenziato la legittimità del provvedimento di Controparte_4
ricostruzione carriera impugnato, anche sulla scorta delle pronunce del Giudice delle Leggi intervenute in argomento e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità; hanno altresì citato il disposto dell'art. 1, comma n. 629, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha previsto la corresponsione di un importo una tantum proporzionato all'entità del blocco stipendiale subito;
“in via subordinata”, hanno formulato eccezione di prescrizione quinquennale il cui termine è decorrente in costanza di rapporto di lavoro. Tanto premesso, hanno concluso affinchè in via pregiudiziale si disponga l'integrazione del contraddittorio, chiedendo, in via principale, “rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica”; con vittoria di spese legali da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. C.p.c. Istruita solo documentalmente, all'udienza del 28.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità , anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010;
Cass. 20521/2008). Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del atteso che esso esercita un controllo preventivo dei Controparte_3
provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
Nelle conclusioni del ricorso si chiede di accertare il diritto della ricorrente “al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera”, con conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL Comparto
Scuola, da quantificarsi a mezzo di separato giudizio.
Orbene, esaminati gli atti documentali della causa, gli anni 2012-2013 e 2013-2014 vengono indicati come “periodo del ruolo precedente non riconoscibile in quanto prestato in qualità di personale TA”.
Invero nel decreto prot. n.983 del 15.11.2022 di ricostruzione carriera si attesta che Parte_1
è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale
[...] del personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario area B profilo professionale “assistente amministrativo”, con decorrenza giuridica dal 1.09.2011 ed economica dal 5.4.2012 “per passaggio”; che è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l'insegnamento per la classe di concorso A048 presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado con decorrenza dal 1.09.2017 ed economica dal
1.09.2017. Dallo stato matricolare prodotto risulta che la ricorrente dall'aprile 1998 ha rivestito il ruolo di supplente personale TA , con decorrenza 15.5.2002 ha ottenuto la conferma in ruolo ed ha svolto mansioni di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo fino al 7.1.2016.
Ne consegue che a decorrere dal 1.09.2017 , data di passaggio alla nuova qualifica (di docente), è stata inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0.
Ciò posto deve richiamarsi il recente arresto della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1726/2025, richiamata nelle note anche dalla parte ricorrente, ha chiarito che l'anno 2013 deve essere riconosciuto solo a fini giuridici e che quindi debba essere considerato ai fini di trasferimenti e passaggi di ruolo;
partecipazione a concorsi (come quello per dirigente scolastico); ricostruzione di carriera e valutazione del servizio.
Non produce, invece, effetti economici. Non sono quindi dovuti scatti stipendiali o arretrati per quell'anno come invece ha richiesto la ricorrente che appunto ha concluso chiedendo di “accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL
Comparto Scuola, da quantificarsi con separato giudizio”.
La Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata -nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013- ha quindi ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed TA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della
Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che, in sede di ricostruzione della carriera, l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in suo favore per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
Ogni altra questione rimane assorbita.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno Parte_1
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 7.11.2025
IL Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 7555/2025 R.G. LAV
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabiana Parte_1 C.F._1
Bacioterracino, MB PO ed AR RA, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi, 15, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55. Controparte_1
-RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anno di servizio prestato nel 2013
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.03.2025 l'istante in epigrafe indicata ha dedotto: di essere stata assunta dapprima a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area B profilo professionale assistente amministrativo con decorrenza giuridica dall'01.09.2011 ed economica dal 05.04.2012 “per passaggio”; che successivamente sottoscriveva contratto a tempo indeterminato nell'area professionale docente, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria laureati, per l'insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado -classe di concorso A048, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2017; che con decreto di ricostruzione carriera prot. n. 983 del 15.11.2022 non le era stato riconosciuto l'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità e dei conseguenti scatti stipendiali. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamate la pronuncia del Giudice delle
Leggi n. 178/2015 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133 dell'11 giugno 2024, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di:
“…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL Comparto Scuola, da quantificarsi con separato giudizio;
sempre nel merito e per i motivi esposti, ordinare al Ministero resistente l'adeguamento della ricostruzione di carriera della prof.ssa ; in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque Parte_1
disapplicare il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. n. 78/2010 conv. in L.
122/2010 e D.P.R. n. 122/2013 e successive modifiche ed integrazioni)”; con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Si costituivano tempestivamente il Controparte_2
che, in via preliminare, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e/o la
[...]
sussistenza di un contraddittorio non integro lamentando l'omessa vocatio in ius dell'Istituto
Scolastico “Pitagora” di Napoli nonché del Controparte_3 [...]
“in via principale”, hanno evidenziato la legittimità del provvedimento di Controparte_4
ricostruzione carriera impugnato, anche sulla scorta delle pronunce del Giudice delle Leggi intervenute in argomento e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità; hanno altresì citato il disposto dell'art. 1, comma n. 629, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha previsto la corresponsione di un importo una tantum proporzionato all'entità del blocco stipendiale subito;
“in via subordinata”, hanno formulato eccezione di prescrizione quinquennale il cui termine è decorrente in costanza di rapporto di lavoro. Tanto premesso, hanno concluso affinchè in via pregiudiziale si disponga l'integrazione del contraddittorio, chiedendo, in via principale, “rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica”; con vittoria di spese legali da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. C.p.c. Istruita solo documentalmente, all'udienza del 28.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità , anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010;
Cass. 20521/2008). Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del atteso che esso esercita un controllo preventivo dei Controparte_3
provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
Nelle conclusioni del ricorso si chiede di accertare il diritto della ricorrente “al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera”, con conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL Comparto
Scuola, da quantificarsi a mezzo di separato giudizio.
Orbene, esaminati gli atti documentali della causa, gli anni 2012-2013 e 2013-2014 vengono indicati come “periodo del ruolo precedente non riconoscibile in quanto prestato in qualità di personale TA”.
Invero nel decreto prot. n.983 del 15.11.2022 di ricostruzione carriera si attesta che Parte_1
è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale
[...] del personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario area B profilo professionale “assistente amministrativo”, con decorrenza giuridica dal 1.09.2011 ed economica dal 5.4.2012 “per passaggio”; che è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente per l'insegnamento per la classe di concorso A048 presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado con decorrenza dal 1.09.2017 ed economica dal
1.09.2017. Dallo stato matricolare prodotto risulta che la ricorrente dall'aprile 1998 ha rivestito il ruolo di supplente personale TA , con decorrenza 15.5.2002 ha ottenuto la conferma in ruolo ed ha svolto mansioni di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo fino al 7.1.2016.
Ne consegue che a decorrere dal 1.09.2017 , data di passaggio alla nuova qualifica (di docente), è stata inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0.
Ciò posto deve richiamarsi il recente arresto della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1726/2025, richiamata nelle note anche dalla parte ricorrente, ha chiarito che l'anno 2013 deve essere riconosciuto solo a fini giuridici e che quindi debba essere considerato ai fini di trasferimenti e passaggi di ruolo;
partecipazione a concorsi (come quello per dirigente scolastico); ricostruzione di carriera e valutazione del servizio.
Non produce, invece, effetti economici. Non sono quindi dovuti scatti stipendiali o arretrati per quell'anno come invece ha richiesto la ricorrente che appunto ha concluso chiedendo di “accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio prestato nel 2013, ai fini giuridici della ricostruzione di carriera;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguente adeguamento della progressione economica/stipendiale di cui al CCNL
Comparto Scuola, da quantificarsi con separato giudizio”.
La Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata -nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013- ha quindi ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed TA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della
Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che, in sede di ricostruzione della carriera, l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in suo favore per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
Ogni altra questione rimane assorbita.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno Parte_1
2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 7.11.2025
IL Giudice
Dott.ssa Laura Liguori