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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3829 del 05.12.2024 Oggetto: impugnazione di licenziamento
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. IA Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
IO AC IC e UR IA De NO
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Cacciapaglia e Teresa Cutrone
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 06/07/2023,
[...]
, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_1 Controparte_2 dall'1.07.2002, dal 2008 con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di
[...] operatore tecnico specializzato-autista, assegnato fino ad aprile 2021 al Distretto di Gagliano del Capo e da maggio 2021 al Dipartimento di prevenzione di Gagliano del Capo, aveva impugnato il licenziamento intimatogli ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 con Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 20.01.2023, notificatagli il 27.01.2023. Aveva precisato che tale Delibera aveva recepito le determinazioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) n. 606 del 02.01.2023 con cui erano stati contestati, all'esito delle indagini condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di sei casi di presunte false attestazioni della presenza in servizio nel periodo CP_1 oggetto di controllo, ovvero dal 22.02.2021 al 06.07.2021 e poi dal 07.04.2022 al 02.05.2022, per un totale di 17 ore e 16 minuti, ripartiti in cinque mesi di accertamenti.
Il ricorrente, al quale erano stati contestati episodi di ingresso in ritardo al lavoro, di anticipato e arbitrario abbandono del posto di lavoro, di false timbrature del cartellino marcatempo (cd. badge) mediante operazioni effettuate con il suo cartellino da colleghi, nonché operazioni effettuate dallo stesso con il cartellino altrui, aveva dedotto, tuttavia, Parte_1 che il proprio turno di lavoro iniziava in un periodo alle 8.00, e in un altro periodo alle 7:30, e che conseguentemente la timbratura in orario antecedente non aveva prodotto per lui alcun profitto né in termini di credito orario, né in termini di aumenti retributivi. Precisato che l'utilizzo della propria automobile, rilevato dai Carabinieri, era avvenuto per motivi di lavoro per mancanza della vettura di servizio, aveva eccepito che non vi era stata alcuna difformità tra quantità di lavoro reso e trattamento economico ricevuto, e che egli non aveva tenuto condotte idonee ad eludere gli organi di controllo datoriali, né aveva attestato falsamente la presenza sul posto di lavoro. Aveva quindi lamentato la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento per la mancata affissione del codice disciplinare, per la violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti e nell'irrogazione della giusta sanzione, per la mancanza della giusta causa di licenziamento, per la violazione del principio di proporzionalità; aveva infine dedotto il la natura discriminatoria della sanzione, per disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che si erano trovati in situazioni simili.
aveva formulato richieste istruttorie e concluso Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento con Cont conseguente condanna della a reintegrarlo nel posto di lavoro, a corrispondere quanto dovuto a titolo di retribuzioni e oneri accessori, e a versare i contributi assistenziali e Cont previdenziali;
in via subordinata aveva chiesto la condanna della al pagamento in suo favore, ex art. 18 comma 5 St. Lav., di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità Cont retributive, in via ulteriormente gradata, la condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
Costituitasi in giudizio, la aveva eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1 deduzioni e domande, di cui aveva chiesto il rigetto. Riportato il contenuto della contestazione disciplinare del 24.11.2022 (prot. n.201912) e precisato che per i fatti ivi indicati era stato attivato anche un procedimento penale, aveva evidenziato che dall'ordinanza di applicazione della misura interdittiva resa il 2.11.2022 dal GIP del Tribunale di Lecce erano emersi gli esiti delle indagini eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di telecamere e di pedinamenti, nonché la gravità dei fatti contestati che prescindeva dall'entità del danno economico arrecato, trattandosi di comportamenti tali da rivelare l'inaffidabilità del dipendente per effetto della sua violazione frequente (per “prassi consolidata”) del sistema di rilevazione delle presenze a proprio favore e a favore della collega per la quale egli aveva provveduto Persona_1
a vidimare il badge. La causa era istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Dopo aver ricostruito la vicenda alla luce della documentazione e dell'istruttoria espletata, ha ritenuto accertati i fatti contestati al ricorrente, consistenti nella vidimazione del badge di colleghi assenti ( , nella Persona_1 vidimazione del suo badge da parte di colleghi ( e con connessa falsa Per_2 Per_3 attestazione della sua presenza in servizio, nell'allontanamento dal posto di lavoro senza la dovuta timbratura in entrata ed in uscita nel dispositivo di rilevazione presenze e li ha ritenuti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 55 quater, comma 1 lett.a) e comma 3 del d.lgs. n.165/2001. Ha ravvisato l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e, stante la natura fraudolenta della condotta, ha ritenuto insussistente l'invocata efficacia scriminante Cont dell'assenza di danno economico a carico della In particolare il Tribunale ha rilevato che, a fronte degli esiti dell'attività di osservazione e pedinamento svolta dai Carabinieri-NAS, il ricorrente non aveva contestato le (peraltro ampiamente documentate) circostanze di fatto e ha osservato che dalla prova testimoniale, mirante a giustificare l'uso dell'auto privata nelle occasioni in cui erano state registrate dai Carabinieri entrate e uscite senza timbratura, era emerso che comunque era necessario vidimare anche ogni uscita o entrata effettuata per ragioni di servizio, esistendo per tale ipotesi uno specifico codice numerico identificativo della causale. In ultimo ha ritenuto che la sanzione irrogata, anche in considerazione della reiterazione e continuità delle condotte, fosse proporzionata alle stesse e che la doglianza in Cont ordine alla natura discriminatoria della condotta della fosse generica, oltre che in contrasto col principio, espresso più volte dalla Suprema Corte (Cass. n. 448/2019), secondo cui la valutazione di ciascuna fattispecie va fatta autonomamente in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e all'impossibilità, sul piano oggettivo, di giustificare una determinata inadempienza attraverso le inadempienze altrui.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 eccependone, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'erroneità della valutazione degli aspetti concreti della vicenda e quindi della loro effettiva gravità e della sanzione applicabile. In primo luogo, invocati i principi espressi dalla stessa pronuncia della Suprema Corte (n.18372/2023) richiamata dal Tribunale, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.84 del vigente CCNL Comparto Sanità, norma compatibile con l'art.55 quater d.lgs. n.165/2001 applicata dal Giudice, che impone di tener conto del grado di intenzionalità del comportamento, della rilevanza degli obblighi violati, della responsabilità connessa alla posizione occupata, del grado di danno causato all'azienda o a terzi, della sussistenza di aggravanti o attenuanti, del concorso con altri lavoratori. L'appellante ha inoltre lamentato: - la mancata valutazione dell'assenza di affissione del codice disciplinare e della tardività della contestazione avvenuta a distanza di circa due anni dai fatti, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, stante la difficoltà di ricordare, a tale distanza di tempo, i motivi e le circostanze che avevano determinato le irregolarità nelle presenze al lavoro o nell'uso del badge e che caratterizzavano l'elemento soggettivo dell'intenzionalità del suo comportamento;
-l'inidonea valutazione della rilevanza delle responsabilità connesse alla posizione lavorativa, poichè egli, come autista, era addetto a Cont spostarsi sul territorio della per portare documenti, corrispondenza, farmaci da una parte all'altra, e a tal fine utilizzava la propria automobile personale fino a marzo 2022, circostanza tale da giustificare gli spostamenti rilevati dai NAS dei Carabinieri, talvolta anche per necessità sopravvenute e comunicategli ad horas senza ordini di servizio in forma scritta (pag.14 appello); - la mancata valutazione dell'assenza di danni o disservizi per l'utenza, dell'esiguità del danno arrecato all'Azienda contestatogli dai NAS (€ 192,18) e della mancanza di vantaggi per lui che non aveva beneficiato di retribuzione per lavoro straordinario o di credito orario;
-l'erronea valutazione di comportamenti che evidenziavano soltanto una mera
“irregolarità” nella timbratura, priva di qualsiasi intento fraudolento, peraltro spesso con l'attenuante di dover fare fronte ad esigenze di servizio in un periodo particolare come quello dell'emergenza relativa alla pandemia da COVID 19; -l'insufficienza dell'attività istruttoria svolta.
ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del Parte_1 licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della al CP_1 pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento, o, in via gradata, la rideterminazione della sanzione in applicazione dell'art.63 comma 2 bis d.lgs.165/2001.
La ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
All'udienza di discussione del 26.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. La censura relativa alla intempestività dell'azione disciplinare deve essere disattesa, essendo sufficiente osservare che la contestazione disciplinare è avvenuta con nota del 24.11.2022 (prot. n.201912) per fatti che avevano costituito oggetto di indagine e di accertamento in sede penale a partire dal 2021 ma che, nella parte riguardante la specifica Cont posizione del dipendente , erano stati compiutamente resi noti alla solo il Parte_1
10.11.2022 mediante la trasmissione al Commissario Straordinario dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio ex art.289 c.p.p. emessa il 02.11.2022 a carico del dipendente dal Giudice Parte_1 per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce.
La contestazione degli addebiti disciplinari in esame, invero, ha ad oggetto proprio i fatti che integravano i capi di imputazione nel procedimento penale [capo a) per i reati di cui agli artt.81, commi 1 e 2, 110 c.p., art.55 quinquies D.lgs. n.165/2001, art.61 nn.2,9,11 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratori dipendenti della Pubblica MM …attestavano falsamente la propria presenza sul posto di lavoro scambiandosi il favore di timbrare il badge…da chi di loro era effettivamente presente presentandosi poi in ritardo anche di ore ed inoltre allontanandosi dal posto di lavoro quasi giornalmente, ed anche più volte nello stesso giorno, per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio, ritornando spesso anche dopo diverso tempo e spesso solo per timbrare la fine della prestazione lavorativa non prestata per sé e/o per gli altri… con le aggravanti di aver commesso i reati per conseguire e assicurare a sé e ad altri il profitto dei reati di truffa di cui al capo b) con abuso dei poteri e in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e con abuso di relazioni d'ufficio ; capo b) per i reati di cui agli artt.81, commi 1 e 2, 110, 640 comma 2 n.1, 61 nn.9 e 11, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratori dipendenti della Pubblica MM …… con artifici e raggiri consistiti nel registrare falsamente la propria e l'altrui presenza mediante timbratura del badge senza essere effettivamente presenti e/o presentandosi in ritardo...e/o allontanandosi quasi giornalmente dal posto di lavoro….per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione e ritornando spesso anche dopo diverso tempo e spesso solo per timbrare la fine della prestazione lavorativa non prestata per sé e/o per gli altri…inducevano in errore la Pubblica MM circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e….si procuravano in tal modo un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente ricevendo somme retributive non dovute relative allo scostamento orario, nonché incidendo gravemente anche sull'organizzazione dello stesso ente e sul rapporto fiduciario…].
L'arco temporale intercorrente tra la conoscenza dei fatti assicurata dall'ordinanza del GIP e la contestazione in sede disciplinare, nella sua oggettiva brevità, non può dar luogo ad alcun vizio addebitabile all' per tardività del procedimento disciplinare, con la CP_2 conseguenza che non è ravvisabile una lesione del diritto di difesa del lavoratore addebitabile Cont alla dovendosi altresì precisare, ai fini dell'individuazione dell'epoca di conoscenza dell'illecito da parte dell' datrice di lavoro, che la collocazione del dispositivo CP_2 Cont elettronico di rilevazione delle presenze dei dipendenti negli ambienti della consentiva a quest'ultima di conteggiare la quantità formale della prestazione dei singoli lavoratori, ma non anche di indagare autonomamente su eventuali impieghi impropri o abusivi del medesimo sistema elettronico da parte dei dipendenti.
2. Quanto alla censura attinente alla mancanza di affissione del codice disciplinare si rammenta il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità del licenziamento disciplinare non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare allorché si tratti di contestare la violazione di norme di legge, di norme penali, o comunque di doveri fondamentali del lavoratore, ordinariamente riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (v. Cass. n.11584/2025; n.4936/2025; n. 11120/2021).
Nel caso di specie viene in evidenza l'art.55 quater d.lgs. n.165/2001 il quale prevede che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, …”. Il vizio prospettato dall'appellante è infondato, poiché in sede disciplinare gli sono stati contestati comportamenti ricadenti nella previsione di legge sopra indicata, e in ogni caso ordinariamente percepibili come illeciti secondo il criterio del c.d. minimo etico, perché caratterizzati da manifesto disvalore morale e sociale e contrari ai doveri fondamentali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
3. Vengono qui di seguito esaminate congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, le altre censure mosse dall'appellante con riferimento alla valutazione della sussistenza degli illeciti contestati, alla rilevanza delle responsabilità connesse alle mansioni del ricorrente, alle caratteristiche del servizio nel periodo storico della pandemia, all'assenza di disservizi per l'utenza e all'esiguità del danno arrecato all'Azienda quantificato dai Carabinieri del NAS (€ 192,18), nonché all'assenza di intento fraudolento.
Le condotte contestate in sede disciplinare hanno costituito oggetto di rilevazione, nel corso delle indagini dei Carabinieri, mediante videocamere, videoriprese, servizi di controllo, osservazione e pedinamento, e acquisizione di documenti;
il tutto ha condotto alle descrizioni analitiche puntuali dei fatti e dei comportamenti, cronologicamente ben individuati e specificamente riferiti al e agli altri dipendenti che prestavano collaborazione nelle Parte_1 vicende contestate, così come riportato negli stralci dell'ordinanza del GIP, allegati alla contestazione disciplinare del 24.11.2022.
In estrema sintesi, dalle descrizioni contenute negli stralci della predetta ordinanza emerge che , dipendente della come operatore tecnico specializzato Parte_1 CP_1 con mansioni di autista addetto agli uffici di Gagliano del capo, nel periodo di osservazione compreso tra il 08.06.2021 e il 06.07.2021: A) utilizzando l'apposito sistema di rilevazione elettronica delle presenze, ha vidimato il badge di colleghi assenti (il 17.6.2021 e il 6.7.2021, in entrata, per la collega;
B) ha più volte fatto vidimare da altri colleghi, in sua Per_1 assenza, il badge che registrava la sua entrata o la sua uscita (-in data 08.06.2021 Parte_2 timbra il cartellino per alle ore 6.53 in entrata, in assenza dello stesso
[...] Parte_1 [...]
, che invece quel mattino è uscito da casa alle ore 7.16; -il 15.6.2021 il collega Pt_1 [...]
timbra il cartellino in uscita dal servizio pomeridiano alle ore18.21 per , Per_4 Parte_1 che aveva vidimato il badge alle ore 14.01 per l'inizio del servizio pomeridiano e poi si era allontanato con la propria automobile;
-il 28.06.2021 l'ingresso al lavoro per è stato Parte_1 vidimato da alle ore 6.57, mentre è arrivato in servizio alle ore Parte_2 Parte_1
7.50; -il 29.06.2021 timbra in uscita per alle 14.23; -il 01.07.2021 Parte_2 Parte_1 alle ore 6.53 timbra il cartellino in entrata per , che invece arriva in servizio Per_3 Parte_1 alle ore 7.56); C) si è assentato dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita o l'entrata (8.6.2021 ore 14.13; 15.6.2021 ore 14.05;19.6.2021 ore 11.50; 6.7.2021 ore 14.09).
L'appellante ha lamentato l'inadeguata valutazione degli episodi in cui egli si è allontanato dall'ufficio (anche con la sua automobile, non essendo disponibile una vettura aziendale) senza timbrare e in particolare la mancata considerazione del fatto che le mansioni a lui affidate, tra cui rientravano quelle di autista, potevano comportare la necessità di spostarsi all'esterno dell'ufficio e recarsi presso altre sedi, a volte anche per eseguire ordini di servizio impartiti ad e senza forma scritta. CP_3 Ritiene questa Corte che, anche laddove tale spiegazione valesse a giustificare l'allontanamento del ricorrente dall'ufficio senza una regolare registrazione elettronica dell'uscita con il relativo codice identificativo, resterebbero comunque sussistenti le altre violazioni relative alla falsità nell'uso del badge che sono state accertate dalla polizia giudiziaria mediante l'analisi delle rilevazioni delle videocamere che riprendevano il dispositivo elettronico Cont di registrazione degli uffici di Gagliano del Capo, rilevazioni che, stante l'oggettività e affidabilità del metodo, non sono state contestate in giudizio e neppure nel contraddittorio del procedimento disciplinare.
I comportamenti sopra indicati sub lett. A e B (ovvero la vidimazione, effettuata da
[...]
, del badge della collega mentre ella era non ancora giunta in servizio;
e la Pt_1 Per_5 vidimazione che , per registrare la propria entrata in servizio, affidava ad altri Parte_1 dipendenti che vi provvedevano prima che egli arrivasse presso la sede di lavoro), stante la loro reiterazione e gravità, sono in sé sufficienti a sostenere l'addebito disciplinare e la sanzione irrogata.
La plurima ripetizione dei predetti comportamenti in un arco di tempo di circa un mese (da giugno a luglio 2021) assume rilevanza assorbente, sì da privare di qualsiasi efficacia attenuante il fatto che le differenze tra l'orario di servizio registrato e quello effettivamente prestato siano (laddove si detragga il servizio esterno effettuato, anche se non regolarmente registrato) inferiori alle complessive 17 ore risultanti dalla scheda allegata alla lettera di contestazione disciplinare.
Presenta caratteri di gravità il consapevole e ripetuto utilizzo improprio del sistema di rilevazione delle presenze e della durata del servizio (eventi a cui sono ordinariamente collegati non solo gli aspetti economici, ma anche ulteriori diritti ed obblighi delle parti del rapporto di lavoro), poiché esso, costituendo uno strumento utilizzabile direttamente dal singolo dipendente, senza essere sottoposto all'altrui controllo immediato, richiede un elevato grado di affidamento del datore di lavoro circa la correttezza della controparte.
La Suprema Corte, nell'interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede necessariamente un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, da altro lato è quella che risulta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'illecita timbratura del cartellino di presenza integra una modalità fraudolenta laddove rappresenti una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016).
La tipizzazione normativa della sanzione non determina in maniera automatica l'effetto espulsivo, ma rimane affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare (v. Cass. n.30418/2023)
La vidimazione del badge in entrata senza che vi sia un effettivo ingresso al lavoro, come l'abbandono dell'attività di servizio senza la necessaria timbratura dell'uscita, in difetto di ragioni giustificative eccezionali o di urgenza, si pone come atto fraudolento in quanto avviene mediante l'uso ingannevole di un dispositivo predisposto dal datore di lavoro e finalizzato a dare certezza di ciò che effettivamente accade in termini di presenza/assenza sul posto di lavoro. Si tratta di una pratica oggettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza e costituisce, nel contempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell'art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001. Devono reputarsi fraudolente le registrazioni dei cartellini marcatempo che generino una finzione, ossia che mirino a fare emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza della condotta disciplinare contestata all'appellante, sia sotto il profilo della condotta materiale -accertata a seguito della comparazione dei dati risultanti dall'attività investigativa e dai tabulati del sistema informatico di rilevamento delle presenze- sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante l'intenzionalità del comportamento, posto in essere nella intrinseca consapevolezza di attestare -o far attestare- la presenza in servizio con una modalità ingannevole, nel senso sopra specificato.
5. Resta da valutare, allora, la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.
L'art. 84 CCNL individua i criteri per la graduazione delle sanzioni disciplinari, individuandoli nei seguenti: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Alla luce dei suddetti criteri, nella specie, ai fini del giudizio di proporzionalità, rileva la reiterazione della condotta nell'arco temporale di osservazione (replicata, con le medesime modalità, in più giornate nel periodo oggetto di investigazione), nonché la circostanza che
[...]
non solo affidava ad altri colleghi la vidimazione del proprio cartellino mentre era Pt_1 assente, ma, a sua volta, era lui stesso a timbrare il cartellino in entrata per una collega non presente.
Vanno altresì considerati elementi come la mancanza di circostanze idonee a scriminare il comportamento o a ridurne la portata lesiva, il grado di intenzionalità (essendovi la consapevolezza di far risultare la presenza in servizio con modalità fraudolente) e l'idoneità della condotta a ledere, anche all'esterno, l'immagine dell'Azienda.
La circostanza, invocata dall'appellante, che i fatti contestati riguardino un periodo in cui vi era ancora l'emergenza sanitaria a causa della pandemia da COVID 19, non è utile ad escludere l'illecito disciplinare o a ridurne la rilevanza, poiché la predetta emergenza non risulta aver inciso negativamente sulla funzionalità del sistema elettronico di rilevazione delle presenze.
Né può ritenersi d'ostacolo all'applicazione della sanzione del licenziamento la circostanza che il ricorrente per l'anno 2021 abbia avuto una “scheda di valutazione della performance individuale” positiva, perché siffatta valutazione è stata espressa da soggetti o organi dell'amministrazione che non necessariamente possedevano gli elementi di conoscenza di cui invece l'ufficio per i procedimenti disciplinari ha tenuto conto nell'addebito in esame. Occorre anche tener conto della rilevanza degli obblighi violati, specialmente perché l'attività lavorativa dei dipendenti si svolgeva al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro e quindi maggiore era l'affidamento che quest'ultimo doveva poter riporre nella correttezza e nella buona fede di ciascun lavoratore.
Il danno arrecato dal comportamento del dipendente che -peraltro accordandosi con colleghi- adotta finzioni sulla presenza al lavoro propria o di altri lavoratori non è rapportabile al mero valore economico della prestazione (registrata ma) non resa, bensì va ravvisato nell'incertezza sull'effettività delle presenze e nell'evidente compromissione della fiducia sulla correttezza esecutiva che necessariamente deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro.
Tutti i predetti elementi contribuiscono a connotare di particolare gravità la condotta posta in essere dal dipendente, con conseguente negazione degli elementi essenziali del rapporto: la reiterazione delle condotte accertate è tale da mettere in dubbio la prognosi di affidamento nel lavoratore circa il corretto adempimento delle obbligazioni future (cfr. Cass. Cass. n. 13620/2025n. 5722/2023, n. 27683/2022) e quindi da pregiudicare in maniera irreversibile il vincolo fiduciario.
Per tutte le suesposte ragioni questa Corte condivide gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado e gli elementi probatori ivi valutati, senza necessità di disporre ulteriori attività istruttorie, sicché il licenziamento irrogato va esente da censure e l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 05.06.2025 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del
[...] Controparte_4
05.12.2024 n.3829 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello; Cont condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del secondo grado liquidate in €1.984,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Lecce, 26.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa IA Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
n. 3829 del 05.12.2024 Oggetto: impugnazione di licenziamento
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. IA Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
IO AC IC e UR IA De NO
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Cacciapaglia e Teresa Cutrone
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 06/07/2023,
[...]
, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Parte_1 Controparte_2 dall'1.07.2002, dal 2008 con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di
[...] operatore tecnico specializzato-autista, assegnato fino ad aprile 2021 al Distretto di Gagliano del Capo e da maggio 2021 al Dipartimento di prevenzione di Gagliano del Capo, aveva impugnato il licenziamento intimatogli ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 con Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 20.01.2023, notificatagli il 27.01.2023. Aveva precisato che tale Delibera aveva recepito le determinazioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) n. 606 del 02.01.2023 con cui erano stati contestati, all'esito delle indagini condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di sei casi di presunte false attestazioni della presenza in servizio nel periodo CP_1 oggetto di controllo, ovvero dal 22.02.2021 al 06.07.2021 e poi dal 07.04.2022 al 02.05.2022, per un totale di 17 ore e 16 minuti, ripartiti in cinque mesi di accertamenti.
Il ricorrente, al quale erano stati contestati episodi di ingresso in ritardo al lavoro, di anticipato e arbitrario abbandono del posto di lavoro, di false timbrature del cartellino marcatempo (cd. badge) mediante operazioni effettuate con il suo cartellino da colleghi, nonché operazioni effettuate dallo stesso con il cartellino altrui, aveva dedotto, tuttavia, Parte_1 che il proprio turno di lavoro iniziava in un periodo alle 8.00, e in un altro periodo alle 7:30, e che conseguentemente la timbratura in orario antecedente non aveva prodotto per lui alcun profitto né in termini di credito orario, né in termini di aumenti retributivi. Precisato che l'utilizzo della propria automobile, rilevato dai Carabinieri, era avvenuto per motivi di lavoro per mancanza della vettura di servizio, aveva eccepito che non vi era stata alcuna difformità tra quantità di lavoro reso e trattamento economico ricevuto, e che egli non aveva tenuto condotte idonee ad eludere gli organi di controllo datoriali, né aveva attestato falsamente la presenza sul posto di lavoro. Aveva quindi lamentato la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento per la mancata affissione del codice disciplinare, per la violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti e nell'irrogazione della giusta sanzione, per la mancanza della giusta causa di licenziamento, per la violazione del principio di proporzionalità; aveva infine dedotto il la natura discriminatoria della sanzione, per disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che si erano trovati in situazioni simili.
aveva formulato richieste istruttorie e concluso Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento con Cont conseguente condanna della a reintegrarlo nel posto di lavoro, a corrispondere quanto dovuto a titolo di retribuzioni e oneri accessori, e a versare i contributi assistenziali e Cont previdenziali;
in via subordinata aveva chiesto la condanna della al pagamento in suo favore, ex art. 18 comma 5 St. Lav., di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità Cont retributive, in via ulteriormente gradata, la condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
Costituitasi in giudizio, la aveva eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1 deduzioni e domande, di cui aveva chiesto il rigetto. Riportato il contenuto della contestazione disciplinare del 24.11.2022 (prot. n.201912) e precisato che per i fatti ivi indicati era stato attivato anche un procedimento penale, aveva evidenziato che dall'ordinanza di applicazione della misura interdittiva resa il 2.11.2022 dal GIP del Tribunale di Lecce erano emersi gli esiti delle indagini eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di telecamere e di pedinamenti, nonché la gravità dei fatti contestati che prescindeva dall'entità del danno economico arrecato, trattandosi di comportamenti tali da rivelare l'inaffidabilità del dipendente per effetto della sua violazione frequente (per “prassi consolidata”) del sistema di rilevazione delle presenze a proprio favore e a favore della collega per la quale egli aveva provveduto Persona_1
a vidimare il badge. La causa era istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Dopo aver ricostruito la vicenda alla luce della documentazione e dell'istruttoria espletata, ha ritenuto accertati i fatti contestati al ricorrente, consistenti nella vidimazione del badge di colleghi assenti ( , nella Persona_1 vidimazione del suo badge da parte di colleghi ( e con connessa falsa Per_2 Per_3 attestazione della sua presenza in servizio, nell'allontanamento dal posto di lavoro senza la dovuta timbratura in entrata ed in uscita nel dispositivo di rilevazione presenze e li ha ritenuti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 55 quater, comma 1 lett.a) e comma 3 del d.lgs. n.165/2001. Ha ravvisato l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e, stante la natura fraudolenta della condotta, ha ritenuto insussistente l'invocata efficacia scriminante Cont dell'assenza di danno economico a carico della In particolare il Tribunale ha rilevato che, a fronte degli esiti dell'attività di osservazione e pedinamento svolta dai Carabinieri-NAS, il ricorrente non aveva contestato le (peraltro ampiamente documentate) circostanze di fatto e ha osservato che dalla prova testimoniale, mirante a giustificare l'uso dell'auto privata nelle occasioni in cui erano state registrate dai Carabinieri entrate e uscite senza timbratura, era emerso che comunque era necessario vidimare anche ogni uscita o entrata effettuata per ragioni di servizio, esistendo per tale ipotesi uno specifico codice numerico identificativo della causale. In ultimo ha ritenuto che la sanzione irrogata, anche in considerazione della reiterazione e continuità delle condotte, fosse proporzionata alle stesse e che la doglianza in Cont ordine alla natura discriminatoria della condotta della fosse generica, oltre che in contrasto col principio, espresso più volte dalla Suprema Corte (Cass. n. 448/2019), secondo cui la valutazione di ciascuna fattispecie va fatta autonomamente in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e all'impossibilità, sul piano oggettivo, di giustificare una determinata inadempienza attraverso le inadempienze altrui.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 eccependone, con un unico articolato motivo di impugnazione, l'erroneità della valutazione degli aspetti concreti della vicenda e quindi della loro effettiva gravità e della sanzione applicabile. In primo luogo, invocati i principi espressi dalla stessa pronuncia della Suprema Corte (n.18372/2023) richiamata dal Tribunale, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.84 del vigente CCNL Comparto Sanità, norma compatibile con l'art.55 quater d.lgs. n.165/2001 applicata dal Giudice, che impone di tener conto del grado di intenzionalità del comportamento, della rilevanza degli obblighi violati, della responsabilità connessa alla posizione occupata, del grado di danno causato all'azienda o a terzi, della sussistenza di aggravanti o attenuanti, del concorso con altri lavoratori. L'appellante ha inoltre lamentato: - la mancata valutazione dell'assenza di affissione del codice disciplinare e della tardività della contestazione avvenuta a distanza di circa due anni dai fatti, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, stante la difficoltà di ricordare, a tale distanza di tempo, i motivi e le circostanze che avevano determinato le irregolarità nelle presenze al lavoro o nell'uso del badge e che caratterizzavano l'elemento soggettivo dell'intenzionalità del suo comportamento;
-l'inidonea valutazione della rilevanza delle responsabilità connesse alla posizione lavorativa, poichè egli, come autista, era addetto a Cont spostarsi sul territorio della per portare documenti, corrispondenza, farmaci da una parte all'altra, e a tal fine utilizzava la propria automobile personale fino a marzo 2022, circostanza tale da giustificare gli spostamenti rilevati dai NAS dei Carabinieri, talvolta anche per necessità sopravvenute e comunicategli ad horas senza ordini di servizio in forma scritta (pag.14 appello); - la mancata valutazione dell'assenza di danni o disservizi per l'utenza, dell'esiguità del danno arrecato all'Azienda contestatogli dai NAS (€ 192,18) e della mancanza di vantaggi per lui che non aveva beneficiato di retribuzione per lavoro straordinario o di credito orario;
-l'erronea valutazione di comportamenti che evidenziavano soltanto una mera
“irregolarità” nella timbratura, priva di qualsiasi intento fraudolento, peraltro spesso con l'attenuante di dover fare fronte ad esigenze di servizio in un periodo particolare come quello dell'emergenza relativa alla pandemia da COVID 19; -l'insufficienza dell'attività istruttoria svolta.
ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del Parte_1 licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della al CP_1 pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento, o, in via gradata, la rideterminazione della sanzione in applicazione dell'art.63 comma 2 bis d.lgs.165/2001.
La ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
All'udienza di discussione del 26.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. La censura relativa alla intempestività dell'azione disciplinare deve essere disattesa, essendo sufficiente osservare che la contestazione disciplinare è avvenuta con nota del 24.11.2022 (prot. n.201912) per fatti che avevano costituito oggetto di indagine e di accertamento in sede penale a partire dal 2021 ma che, nella parte riguardante la specifica Cont posizione del dipendente , erano stati compiutamente resi noti alla solo il Parte_1
10.11.2022 mediante la trasmissione al Commissario Straordinario dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio ex art.289 c.p.p. emessa il 02.11.2022 a carico del dipendente dal Giudice Parte_1 per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce.
La contestazione degli addebiti disciplinari in esame, invero, ha ad oggetto proprio i fatti che integravano i capi di imputazione nel procedimento penale [capo a) per i reati di cui agli artt.81, commi 1 e 2, 110 c.p., art.55 quinquies D.lgs. n.165/2001, art.61 nn.2,9,11 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratori dipendenti della Pubblica MM …attestavano falsamente la propria presenza sul posto di lavoro scambiandosi il favore di timbrare il badge…da chi di loro era effettivamente presente presentandosi poi in ritardo anche di ore ed inoltre allontanandosi dal posto di lavoro quasi giornalmente, ed anche più volte nello stesso giorno, per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio, ritornando spesso anche dopo diverso tempo e spesso solo per timbrare la fine della prestazione lavorativa non prestata per sé e/o per gli altri… con le aggravanti di aver commesso i reati per conseguire e assicurare a sé e ad altri il profitto dei reati di truffa di cui al capo b) con abuso dei poteri e in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e con abuso di relazioni d'ufficio ; capo b) per i reati di cui agli artt.81, commi 1 e 2, 110, 640 comma 2 n.1, 61 nn.9 e 11, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratori dipendenti della Pubblica MM …… con artifici e raggiri consistiti nel registrare falsamente la propria e l'altrui presenza mediante timbratura del badge senza essere effettivamente presenti e/o presentandosi in ritardo...e/o allontanandosi quasi giornalmente dal posto di lavoro….per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione e ritornando spesso anche dopo diverso tempo e spesso solo per timbrare la fine della prestazione lavorativa non prestata per sé e/o per gli altri…inducevano in errore la Pubblica MM circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e….si procuravano in tal modo un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente ricevendo somme retributive non dovute relative allo scostamento orario, nonché incidendo gravemente anche sull'organizzazione dello stesso ente e sul rapporto fiduciario…].
L'arco temporale intercorrente tra la conoscenza dei fatti assicurata dall'ordinanza del GIP e la contestazione in sede disciplinare, nella sua oggettiva brevità, non può dar luogo ad alcun vizio addebitabile all' per tardività del procedimento disciplinare, con la CP_2 conseguenza che non è ravvisabile una lesione del diritto di difesa del lavoratore addebitabile Cont alla dovendosi altresì precisare, ai fini dell'individuazione dell'epoca di conoscenza dell'illecito da parte dell' datrice di lavoro, che la collocazione del dispositivo CP_2 Cont elettronico di rilevazione delle presenze dei dipendenti negli ambienti della consentiva a quest'ultima di conteggiare la quantità formale della prestazione dei singoli lavoratori, ma non anche di indagare autonomamente su eventuali impieghi impropri o abusivi del medesimo sistema elettronico da parte dei dipendenti.
2. Quanto alla censura attinente alla mancanza di affissione del codice disciplinare si rammenta il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità del licenziamento disciplinare non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare allorché si tratti di contestare la violazione di norme di legge, di norme penali, o comunque di doveri fondamentali del lavoratore, ordinariamente riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (v. Cass. n.11584/2025; n.4936/2025; n. 11120/2021).
Nel caso di specie viene in evidenza l'art.55 quater d.lgs. n.165/2001 il quale prevede che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, …”. Il vizio prospettato dall'appellante è infondato, poiché in sede disciplinare gli sono stati contestati comportamenti ricadenti nella previsione di legge sopra indicata, e in ogni caso ordinariamente percepibili come illeciti secondo il criterio del c.d. minimo etico, perché caratterizzati da manifesto disvalore morale e sociale e contrari ai doveri fondamentali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
3. Vengono qui di seguito esaminate congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, le altre censure mosse dall'appellante con riferimento alla valutazione della sussistenza degli illeciti contestati, alla rilevanza delle responsabilità connesse alle mansioni del ricorrente, alle caratteristiche del servizio nel periodo storico della pandemia, all'assenza di disservizi per l'utenza e all'esiguità del danno arrecato all'Azienda quantificato dai Carabinieri del NAS (€ 192,18), nonché all'assenza di intento fraudolento.
Le condotte contestate in sede disciplinare hanno costituito oggetto di rilevazione, nel corso delle indagini dei Carabinieri, mediante videocamere, videoriprese, servizi di controllo, osservazione e pedinamento, e acquisizione di documenti;
il tutto ha condotto alle descrizioni analitiche puntuali dei fatti e dei comportamenti, cronologicamente ben individuati e specificamente riferiti al e agli altri dipendenti che prestavano collaborazione nelle Parte_1 vicende contestate, così come riportato negli stralci dell'ordinanza del GIP, allegati alla contestazione disciplinare del 24.11.2022.
In estrema sintesi, dalle descrizioni contenute negli stralci della predetta ordinanza emerge che , dipendente della come operatore tecnico specializzato Parte_1 CP_1 con mansioni di autista addetto agli uffici di Gagliano del capo, nel periodo di osservazione compreso tra il 08.06.2021 e il 06.07.2021: A) utilizzando l'apposito sistema di rilevazione elettronica delle presenze, ha vidimato il badge di colleghi assenti (il 17.6.2021 e il 6.7.2021, in entrata, per la collega;
B) ha più volte fatto vidimare da altri colleghi, in sua Per_1 assenza, il badge che registrava la sua entrata o la sua uscita (-in data 08.06.2021 Parte_2 timbra il cartellino per alle ore 6.53 in entrata, in assenza dello stesso
[...] Parte_1 [...]
, che invece quel mattino è uscito da casa alle ore 7.16; -il 15.6.2021 il collega Pt_1 [...]
timbra il cartellino in uscita dal servizio pomeridiano alle ore18.21 per , Per_4 Parte_1 che aveva vidimato il badge alle ore 14.01 per l'inizio del servizio pomeridiano e poi si era allontanato con la propria automobile;
-il 28.06.2021 l'ingresso al lavoro per è stato Parte_1 vidimato da alle ore 6.57, mentre è arrivato in servizio alle ore Parte_2 Parte_1
7.50; -il 29.06.2021 timbra in uscita per alle 14.23; -il 01.07.2021 Parte_2 Parte_1 alle ore 6.53 timbra il cartellino in entrata per , che invece arriva in servizio Per_3 Parte_1 alle ore 7.56); C) si è assentato dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita o l'entrata (8.6.2021 ore 14.13; 15.6.2021 ore 14.05;19.6.2021 ore 11.50; 6.7.2021 ore 14.09).
L'appellante ha lamentato l'inadeguata valutazione degli episodi in cui egli si è allontanato dall'ufficio (anche con la sua automobile, non essendo disponibile una vettura aziendale) senza timbrare e in particolare la mancata considerazione del fatto che le mansioni a lui affidate, tra cui rientravano quelle di autista, potevano comportare la necessità di spostarsi all'esterno dell'ufficio e recarsi presso altre sedi, a volte anche per eseguire ordini di servizio impartiti ad e senza forma scritta. CP_3 Ritiene questa Corte che, anche laddove tale spiegazione valesse a giustificare l'allontanamento del ricorrente dall'ufficio senza una regolare registrazione elettronica dell'uscita con il relativo codice identificativo, resterebbero comunque sussistenti le altre violazioni relative alla falsità nell'uso del badge che sono state accertate dalla polizia giudiziaria mediante l'analisi delle rilevazioni delle videocamere che riprendevano il dispositivo elettronico Cont di registrazione degli uffici di Gagliano del Capo, rilevazioni che, stante l'oggettività e affidabilità del metodo, non sono state contestate in giudizio e neppure nel contraddittorio del procedimento disciplinare.
I comportamenti sopra indicati sub lett. A e B (ovvero la vidimazione, effettuata da
[...]
, del badge della collega mentre ella era non ancora giunta in servizio;
e la Pt_1 Per_5 vidimazione che , per registrare la propria entrata in servizio, affidava ad altri Parte_1 dipendenti che vi provvedevano prima che egli arrivasse presso la sede di lavoro), stante la loro reiterazione e gravità, sono in sé sufficienti a sostenere l'addebito disciplinare e la sanzione irrogata.
La plurima ripetizione dei predetti comportamenti in un arco di tempo di circa un mese (da giugno a luglio 2021) assume rilevanza assorbente, sì da privare di qualsiasi efficacia attenuante il fatto che le differenze tra l'orario di servizio registrato e quello effettivamente prestato siano (laddove si detragga il servizio esterno effettuato, anche se non regolarmente registrato) inferiori alle complessive 17 ore risultanti dalla scheda allegata alla lettera di contestazione disciplinare.
Presenta caratteri di gravità il consapevole e ripetuto utilizzo improprio del sistema di rilevazione delle presenze e della durata del servizio (eventi a cui sono ordinariamente collegati non solo gli aspetti economici, ma anche ulteriori diritti ed obblighi delle parti del rapporto di lavoro), poiché esso, costituendo uno strumento utilizzabile direttamente dal singolo dipendente, senza essere sottoposto all'altrui controllo immediato, richiede un elevato grado di affidamento del datore di lavoro circa la correttezza della controparte.
La Suprema Corte, nell'interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede necessariamente un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, da altro lato è quella che risulta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'illecita timbratura del cartellino di presenza integra una modalità fraudolenta laddove rappresenti una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016).
La tipizzazione normativa della sanzione non determina in maniera automatica l'effetto espulsivo, ma rimane affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare (v. Cass. n.30418/2023)
La vidimazione del badge in entrata senza che vi sia un effettivo ingresso al lavoro, come l'abbandono dell'attività di servizio senza la necessaria timbratura dell'uscita, in difetto di ragioni giustificative eccezionali o di urgenza, si pone come atto fraudolento in quanto avviene mediante l'uso ingannevole di un dispositivo predisposto dal datore di lavoro e finalizzato a dare certezza di ciò che effettivamente accade in termini di presenza/assenza sul posto di lavoro. Si tratta di una pratica oggettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza e costituisce, nel contempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell'art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001. Devono reputarsi fraudolente le registrazioni dei cartellini marcatempo che generino una finzione, ossia che mirino a fare emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza della condotta disciplinare contestata all'appellante, sia sotto il profilo della condotta materiale -accertata a seguito della comparazione dei dati risultanti dall'attività investigativa e dai tabulati del sistema informatico di rilevamento delle presenze- sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante l'intenzionalità del comportamento, posto in essere nella intrinseca consapevolezza di attestare -o far attestare- la presenza in servizio con una modalità ingannevole, nel senso sopra specificato.
5. Resta da valutare, allora, la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.
L'art. 84 CCNL individua i criteri per la graduazione delle sanzioni disciplinari, individuandoli nei seguenti: “a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Alla luce dei suddetti criteri, nella specie, ai fini del giudizio di proporzionalità, rileva la reiterazione della condotta nell'arco temporale di osservazione (replicata, con le medesime modalità, in più giornate nel periodo oggetto di investigazione), nonché la circostanza che
[...]
non solo affidava ad altri colleghi la vidimazione del proprio cartellino mentre era Pt_1 assente, ma, a sua volta, era lui stesso a timbrare il cartellino in entrata per una collega non presente.
Vanno altresì considerati elementi come la mancanza di circostanze idonee a scriminare il comportamento o a ridurne la portata lesiva, il grado di intenzionalità (essendovi la consapevolezza di far risultare la presenza in servizio con modalità fraudolente) e l'idoneità della condotta a ledere, anche all'esterno, l'immagine dell'Azienda.
La circostanza, invocata dall'appellante, che i fatti contestati riguardino un periodo in cui vi era ancora l'emergenza sanitaria a causa della pandemia da COVID 19, non è utile ad escludere l'illecito disciplinare o a ridurne la rilevanza, poiché la predetta emergenza non risulta aver inciso negativamente sulla funzionalità del sistema elettronico di rilevazione delle presenze.
Né può ritenersi d'ostacolo all'applicazione della sanzione del licenziamento la circostanza che il ricorrente per l'anno 2021 abbia avuto una “scheda di valutazione della performance individuale” positiva, perché siffatta valutazione è stata espressa da soggetti o organi dell'amministrazione che non necessariamente possedevano gli elementi di conoscenza di cui invece l'ufficio per i procedimenti disciplinari ha tenuto conto nell'addebito in esame. Occorre anche tener conto della rilevanza degli obblighi violati, specialmente perché l'attività lavorativa dei dipendenti si svolgeva al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro e quindi maggiore era l'affidamento che quest'ultimo doveva poter riporre nella correttezza e nella buona fede di ciascun lavoratore.
Il danno arrecato dal comportamento del dipendente che -peraltro accordandosi con colleghi- adotta finzioni sulla presenza al lavoro propria o di altri lavoratori non è rapportabile al mero valore economico della prestazione (registrata ma) non resa, bensì va ravvisato nell'incertezza sull'effettività delle presenze e nell'evidente compromissione della fiducia sulla correttezza esecutiva che necessariamente deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro.
Tutti i predetti elementi contribuiscono a connotare di particolare gravità la condotta posta in essere dal dipendente, con conseguente negazione degli elementi essenziali del rapporto: la reiterazione delle condotte accertate è tale da mettere in dubbio la prognosi di affidamento nel lavoratore circa il corretto adempimento delle obbligazioni future (cfr. Cass. Cass. n. 13620/2025n. 5722/2023, n. 27683/2022) e quindi da pregiudicare in maniera irreversibile il vincolo fiduciario.
Per tutte le suesposte ragioni questa Corte condivide gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado e gli elementi probatori ivi valutati, senza necessità di disporre ulteriori attività istruttorie, sicché il licenziamento irrogato va esente da censure e l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 05.06.2025 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del
[...] Controparte_4
05.12.2024 n.3829 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello; Cont condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del secondo grado liquidate in €1.984,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Lecce, 26.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa IA Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi