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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 500/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Cardile, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 28 gennaio 2024, premettendo di essere Parte_1 affetta da infermità tali da renderla permanentemente invalida, ai sensi delle Leggi 30/3/1971 n. 118,
21/3/1988 n. 93, 26/7/1988 n. 291, esponeva:
- di aver presentato, in data 29 novembre 2022, domanda per ottenere le provvidenze dovute in virtù delle citate leggi;
- visitata, in data 19 gennaio 2023, dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 67%;
- pertanto, aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario utile all'assegno dii invalidità e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, lamentando l'errata valutazione delle infermità.
Richiamava le argomentazioni del proprio ctp.
In particolare, osservava che la minorazione relativa alla Artropatia psoriasica, associata a fibromialgia e alla sindrome di Sjögren, rappresentava un quadro clinico rilevante, ascrivibile al codice 9303 e, secondo le tabelle, stimabile in un tasso pari al 50%.
Affermava, inoltre, che l'ipertensione arteriosa era stata sottoposta a terapia farmacologica da oltre
10 anni e che, considerato il lieve medio impegno d'organo, si poteva ipotizzare una classificazione in classe I/II classe NYHA (codici 6441/6442) con una percentuale d'invalidità del 25%.
Rilevava, altresì, che il disturbo d'ansia, correlato alle condizioni generali di salute, era stato CP_ debitamente accertato in sede e che, in base al codice 2205, risultava produttivo di un'invalidità pari al 25%.
Evidenziava, poi, che per quanto concerne le problematiche di ipertensione endoculare bilaterale, tale condizione peculiare, che interessava l'apparato, visivo integrava “in re ipsa” la diagnosi di malattia glaucomatosa, diagnosi che non aveva nulla a che vedere con il virus riscontrato in corso di consulenza specialistica e che era inserita nel DM 05/02/1992 al codice 5106 evidenziando che, stante la bilateralità della patologia, si poteva quantificare tale infermità per ciascun occhio partendo dal minimo previsto dalle tabelle (11%), con una percentuale invalidante complessiva pari al 20%.
Osservava che tutte le infermità esaminate determinavano, nella loro globalità, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 77%, e che i dati clinici e strumentali rilevati indicavano un quadro di patologie da ritenersi irreversibile e a carattere prevalentemente degenerativo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità quale invalida in misura non inferiore al
74%, sin dalla data della domanda amministrativa, o in subordine dalla data successiva ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 626/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Ipertensione arteriosa, tiroidite di Hashimoto con ipotiroidismo in trattamento ormonosostitutivo, pregresso intervento di loboistemectomia totale sx e paratiroidectomia inf. sx per pregresso iperparatiroidismo primitivo, reperto sella vuota in atto con normale funzione ipofisaria, Celiachia, iperinsulinismo con intolleranza ai carboidrati, Artrite psoriasica con fibromialgie e s. di OG associate, artrosi polidistrettuale, Steatosi epatica, Glaucoma OO, disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso di grado moderato”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “è affetta da patologie che interessano apparati ed organi funzionalmente distinti tra loro….” e dopo aver analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente ed avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha ritenuto che
“Tali infermità.. .. presenti all'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa, presenti attualmente e valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono tali da configurare un complesso invalidante che può quantificarsi nella misura del 80% (ottantapercento) a partire dalla domanda in via amministrativa.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 2.695,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 500/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Cardile, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 28 gennaio 2024, premettendo di essere Parte_1 affetta da infermità tali da renderla permanentemente invalida, ai sensi delle Leggi 30/3/1971 n. 118,
21/3/1988 n. 93, 26/7/1988 n. 291, esponeva:
- di aver presentato, in data 29 novembre 2022, domanda per ottenere le provvidenze dovute in virtù delle citate leggi;
- visitata, in data 19 gennaio 2023, dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 67%;
- pertanto, aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario utile all'assegno dii invalidità e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, lamentando l'errata valutazione delle infermità.
Richiamava le argomentazioni del proprio ctp.
In particolare, osservava che la minorazione relativa alla Artropatia psoriasica, associata a fibromialgia e alla sindrome di Sjögren, rappresentava un quadro clinico rilevante, ascrivibile al codice 9303 e, secondo le tabelle, stimabile in un tasso pari al 50%.
Affermava, inoltre, che l'ipertensione arteriosa era stata sottoposta a terapia farmacologica da oltre
10 anni e che, considerato il lieve medio impegno d'organo, si poteva ipotizzare una classificazione in classe I/II classe NYHA (codici 6441/6442) con una percentuale d'invalidità del 25%.
Rilevava, altresì, che il disturbo d'ansia, correlato alle condizioni generali di salute, era stato CP_ debitamente accertato in sede e che, in base al codice 2205, risultava produttivo di un'invalidità pari al 25%.
Evidenziava, poi, che per quanto concerne le problematiche di ipertensione endoculare bilaterale, tale condizione peculiare, che interessava l'apparato, visivo integrava “in re ipsa” la diagnosi di malattia glaucomatosa, diagnosi che non aveva nulla a che vedere con il virus riscontrato in corso di consulenza specialistica e che era inserita nel DM 05/02/1992 al codice 5106 evidenziando che, stante la bilateralità della patologia, si poteva quantificare tale infermità per ciascun occhio partendo dal minimo previsto dalle tabelle (11%), con una percentuale invalidante complessiva pari al 20%.
Osservava che tutte le infermità esaminate determinavano, nella loro globalità, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 77%, e che i dati clinici e strumentali rilevati indicavano un quadro di patologie da ritenersi irreversibile e a carattere prevalentemente degenerativo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità quale invalida in misura non inferiore al
74%, sin dalla data della domanda amministrativa, o in subordine dalla data successiva ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 626/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Ipertensione arteriosa, tiroidite di Hashimoto con ipotiroidismo in trattamento ormonosostitutivo, pregresso intervento di loboistemectomia totale sx e paratiroidectomia inf. sx per pregresso iperparatiroidismo primitivo, reperto sella vuota in atto con normale funzione ipofisaria, Celiachia, iperinsulinismo con intolleranza ai carboidrati, Artrite psoriasica con fibromialgie e s. di OG associate, artrosi polidistrettuale, Steatosi epatica, Glaucoma OO, disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso di grado moderato”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “è affetta da patologie che interessano apparati ed organi funzionalmente distinti tra loro….” e dopo aver analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente ed avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha ritenuto che
“Tali infermità.. .. presenti all'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa, presenti attualmente e valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono tali da configurare un complesso invalidante che può quantificarsi nella misura del 80% (ottantapercento) a partire dalla domanda in via amministrativa.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 2.695,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1168,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NZ