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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1094/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1094/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con l'Avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 14;
RICORRENTE
(C.F. ), con l'Avv. OP C.F._2
COLLIVIGNARELLI PIERCARLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano, Via Felice Cavallotti n. 8;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
OGGETTO: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via principale:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio dei sigg.ri e Parte_1 OP
2) In ragione della modifica delle condizioni economiche delle parti e della capacità reddituale delle parti, così come esplicato nelle premesse del ricorso e dei successivi atti, disporre che non vi sia alcun obbligo da parte del sig. di versamento di un Pt_1
pag. 1 di 14 assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarando cessato, a partire dalla CP_1
domanda del presente giudizio, l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
3) Si chiede di valutare il comportamento della sig.ra ai fini della condanna di CP_1
controparte, ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio.
4) In considerazione dei termini utilizzati in atti dalla controparte sia nei confronti dell'avv. Locatelli che del sig. , sia del comportamento tenuto dal Legale di Pt_1
controparte nel corso del giudizio, caratterizzato da manovre scorrette – quale la produzione di documenti tardivi, che alterano il principio del contraddittorio – con fini defatigatori e pretestuosi, volti a ritardare il regolare svolgimento del processo, si chiede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 89 c.p.c., a codesto Giudice adito di prendere i doverosi provvedimenti, anche disciplinari, nei confronti della controparte e del suo difensore, valutando di assegnare anche una somma a titolo di risarcimento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la casa coniugale è stata venduta in data 2.8.2019 per la somma di €
140.000,00 e che ciascun coniuge ha percepito la somma di € 70.000,00 (doc.20); 2) Vero che la somma di € 70.000,00 e di cui sopra è stata versata al sig. a Parte_1 mezzo n. 3 assegni rispettivamente di € 7.500,00 in data 16.7.2019, € 32.500,00 in data
2.8.2019 ed € 30.000,00 in data 2.8.2019 (doc.20);
3) Vero che gli assegni di cui sopra venivano incassati dal sig. come segue: Pt_1
l'assegno da € 7.500,00 in data 9.8.2019 con accredito sul c/c Banco Posta n.
1042343499 intestato ai sigg.ri e (doc.33); Parte_1 Controparte_2
l'assegno da € 32.500,00 in data 22.8.2019 con accredito sul c/c TE SanPaolo n.
1000/5782 intestato ai sigg.ri e (doc.32); l'assegno da € Parte_1 CP_3
30.000,00 in data 29.8.2019 con accredito sul c/c Banco Posta n. 1042343499 intestato ai sigg.ri e (doc.33); Parte_1 Controparte_2
4) Vero che in data 28.6.2019 il sig. ha acquistato l'usufrutto di un Parte_1 immobile sito in OV d'DE – via Pollini, 65, e ha Controparte_2
pag. 2 di 14 acquistato la nuda proprietà dello stesso immobile;
il prezzo per l'immobile era di €
80.000,00 (doc.25);
5) Vero che, per l'acquisto dell'immobile di OV d'DE, il sig. ha Pt_1
emesso, in data 5.9.2019, due assegni da conto corrente TE PA (cointestato con la sig.ra dell'importo di € 7.500,00 ciascuno (doc.27); CP_3
6) Vero che in data 1.3.2019 il sig. , unitamente al figlio , ha Pt_1 CP_2 richiesto la concessione di un mutuo alla Banca TE San Paolo per la somma di €
64.000,00, per l'acquisto dell'immobile di OV d'DE (doc.26);
7) Vero che l'importo del mutuo è stato accreditato sul conto corrente n. 1000/5652 intestato al sig. (doc.26); Controparte_2
8) Vero che le rate del mutuo – n. 240 per € 319,24 ciascuna (doc.26) – dal 2.9.2019 e sino al mese di luglio 2023 cadevano sul conto corrente n. 1000/5652 intestato a
(doc.30); Controparte_2
9) Vero che le rate del mutuo – alla data della presente memoria di € 320,23 ciascuna
(doc.26) – dal 1.8.2023 cadono sul conto corrente n. 46069384 – prima TE CP_4
SanPaolo - intestato ai sigg.ri e (doc.49 e docc.57-61); Parte_1 CP_3
10) Vero che il sig. in data 28.8.2019 ha accreditato, con dicitura “copertura Pt_1 mutuo casa”, sul conto del figlio – c/c n. 1000/5652 TE San Controparte_2
Paolo - la somma di € 30.000,00, prelevandola dal conto cointestato con la madre, sig.ra
(docc.30, 31 e 32); CP_3
11) Vero che con la somma di € 37.500,00 percepita dalla vendita della casa coniugale
e accreditata sul conto cointestato con il figlio , il sig. ha pagato CP_2 Pt_1
le spese di sistemazione e ristrutturazione della casa (docc.33 e 38-40);
12) Vero che l'immobile sito in OV d'DE aveva impianti da mettere a norma ed era disabitato da 8 anni;
13) Vero che il sig. ha contattato il geom. per richiedere una Pt_1 CP_5 perizia dei lavori di ristrutturazione per l'immobile sito in OV d'DE;
14) Vero che l'immobile di OV d'DE - un'abitazione su due piani – è stato modificato dal sig. e dal figlio, per avere due appartamenti separati, uno per il Pt_1 ricorrente e l'altro per il figlio (docc.34-37);
pag. 3 di 14 15) Vero che è presente un unico contatore per le due unità abitative del ricorrente e del figlio;
16) Vero che il sig. percepisce una pensione INPS di vecchiaia per € 1.653,50 al Pt_1
mese (docc.48-49 e 57-61);
17) Vero che le bollette per le utenze di tutto l'immobile (luce, acqua e gas) sono pagate dal sig. con i soldi del conto corrente contestato con la sig.ra Parte_1 CP_4
(docc.49-51, 58-59 e 62-78); CP_3
18) Vero che il sig. acquista la spesa (generi alimentari) per sé, Parte_1
per il figlio, per la nuore e per il nipote;
19) Vero che il sig. paga la TARI (per n. 4 persone) dell'immobile, mediante Pt_1
accredito sul proprio conto corrente (docc. 43, 49 e 52); CP_4
20) Vero che il sig. paga la legna ed il pellet per il riscaldamento Parte_1 dell'immobile di OV d'DE (docc. 72-73);
21) Vero che il sig. contribuisce al pagamento della retta mensile della struttura Pt_1
“I Nonni di Elisa di Elisa Codiviola”, sita in Voghera - via Cremona, 11, presso la quale
è ospitata la madre del ricorrente, sig.ra di anni 90 (docc.53 e 79-83); CP_3
22) Vero che la retta mensile della struttura “I Nonni di Elisa di Elisa Codiviola” è di €
1,650,00 e viene pagata con bonifico dal conto corrente n. 46069384 – prima CP_4
TE SanPaolo - intestato ai sigg.ri e (docc.23, 44, 48- Parte_1 CP_3
49, 53, 57-61 e 79-83);
23) Vero che la pensione della sig.ra è di € 1.210,00 mensili (docc.23, 48-49 e 57- CP_3
61);
24) Vero che la sig.ra percepisce una pensione mensile di anzianità per € Parte_2
1.100,00 ed una pensione di reversibilità;
25) Vero che la sig.ra ha notificato all'ex marito, in data 8.11.2023, un atto di CP_1
precetto per il pagamento del mantenimento dal mese di ottobre 2022, per la somma complessiva di € 2.019,68 (doc.84);
26) Vero che il sig. ha notificato, in data 7.12.2023, atto di precetto per la somma Pt_1 di € 3.924,22, in forza della sentenza di separazione (docc.14 e 85);
Si indicano a testi:
Sui capitoli n.ri da 1 a 25:
pag. 4 di 14 - sig. , residente in [...]. Controparte_2
Sui capitoli n.ri da 1 a 25:
- sig.ra residente in [...]. Sui Testimone_1
capitoli n.ri 10, 11, 12 e 13:
- la società in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede CP_6
in AS (PV) – via Ippolito Nievo, 9.
Sui capitoli n.ri 10, 11, 12 e 13:
- geom. , con Studio in GR RO – via della Libertà, 31. CP_5
Sul capitolo n. 24:
- sig.ra , residente in [...]; Testimone_2
Sui capitoli n.ri 12, 13, 14 e 15:
- arch. domiciliato presso il proprio Studio in Milano – via privata Testimone_3
Ozieri, 7.
Sul capitolo n.ri da 11 a 22:
- sig. residente in [...]. Testimone_4
Qualora venissero ammessi i capitoli di prova formulati dalla controparte nella memoria ex art. 183, comma VI, n2, c.p.c., si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi di cui sopra.
Si insiste nella richiesta di disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla sig.ra del rogito di vendita dell'immobile sito in Milano – via Rembrandt, 12, di cui CP_1
la sig.ra era titolare del diritto di proprietà per 1/6 ed il cui ricavato la stessa CP_1
ha dichiarato di avere donato al fratellastro, sig. . Parte_3
Si chiede sin da ora disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla sig.ra CP_1 della documentazione bancaria attestante l'intestazione della somma di € 70.000,00 - ricavati dalla vendita della casa coniugale -, alla sig.ra , così come dichiarato Parte_2
dalla resistente in udienza.
Si insiste nella richiesta di disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di
GR del contratto di lavoro della sig.ra che risulta aver lavorato nei mesi CP_1 di dicembre 2022 e gennaio 2023 presso l'Ufficio Anagrafe del suddetto Comune”.
pag. 5 di 14 Parte resistente:
“1) Con modifica della prima richiesta quantitativa di mantenimento, si chiede sia sancito per lo stesso, l'importo di euro 300,00 mensili o altro importo, maggiore o minore, ad opera del Giudice, ovvero lo stesso importo di cui aveva diritto in precedenza.
2) Respingere le domande avverse, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
3) Condannare controparte al risarcimento ex art. 96 cpc. ad opera del Giudice.
4) Qualora il Giudice ritenesse di rimettere in istruttoria il procedimento, si insta per
l'accoglimento totale del già proposto in atti.
5) Ad abundantiam si produce dichiarazione unilaterale del fratellastro
[...]
Parte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si ribadiscono le eventuali necessità istruttorie”.
pag. 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta delle parti di rimettere la causa in istruttoria, risultando la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Va inoltre evidenziato che parte resistente ha prodotto unitamente alla memoria di replica un documento denominato “sintesi per iscritto”, contenente delle dichiarazioni asseritamente attribuite alla SI.ra , nuora delle parti e, ancora, con Testimone_1
successive “note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024”, ha depositato un ulteriore allegato identificato come “dichiarazione . Parte_3
Orbene, il Collegio non può tenere in alcun conto di nuove allegazioni e documentazione effettuate dopo la chiusura della fase istruttoria;
infatti l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento, cosicché nessun ulteriore documento (anche se formatosi successivamente all'udienza) può essere introdotto nel giudizio.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009 e Tribunale di Pavia, sentenza n. 1221/2022, R.G. 5122/2019).
Da ultimo, si sottolinea che la decisione del Collegio viene formulata in considerazione dei fatti accertati in corso di causa e delle produzioni documentali acquisite agli atti del procedimento secondo il codice di rito, con esclusione – oltre che di ogni documento tardivamente allegato – di ogni circostanza riguardante fatti e / o soggetti estranei all'oggetto del presente giudizio.
Sulla domanda di divorzio
Il ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con il 02.06.1990 in Cassina De' OP
EC (atto iscritto nel Comune di Cassina De' EC al n. 3, Parte I, anno 1990).
pag. 7 di 14 La resistente ha aderito a tale domanda. OP
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n.
1770/2018, emessa dal Tribunale di Pavia il 31.10.2018 nell'ambito del procedimento separativo di cui al n. R.G. 5436/2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile
La SI.ra ha chiesto con le sue conclusioni definitive la corresponsione OP di un assegno divorzile dell'importo di “€ 300,00 mensili o altro importo, maggiore o minore, ad opera del Giudice, ovvero lo stesso importo di cui aveva diritto in precedenza”.
La richiesta di parte convenuta si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale, ove la SI.ra si era CP_1 occupata principalmente della famiglia e dell'accudimento del figlio della coppia,
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali pag. 8 di 14 sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n.
18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi.
In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane salda, secondo il dettato dell'art. 5, co. VI, L. 808/1970, la solidarietà post coniugale, diretta ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino altrettanto ingiustificate rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione pag. 9 di 14 economica tra i coniugi;
dall'altro le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Si opera quindi una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
TE in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il SI. , invalido al 74%, percepisce una pensione di anzianità erogata da Pt_1 CP_7 per circa € 1.500,00 mensili, con cui, per una cifra mensile di circa 400,00 / 500,00 contribuisce al pagamento mensile della retta della struttura residenziale per anziani ove
è ospitata sua madre.
Lo stesso, come da documentazione fiscale versata in atti, risulta aver percepito:
• per il 2020: € 18.397,00 al netto di addizionale regionale all'IRPEF;
• per il 2021: € 18.852,62 al netto di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
• per il 2022: € 19.407,09 al netto di addizionale regionale e comunale all'IRPEF.
Al contempo, il SI. risulta usufruttuario dell'immobile sito in OV Pt_1
d'DE, struttura bifamiliare ove vive con il figlio, in parte acquistato e ristrutturato con la sua quota di ricavato dalla vendita della casa coniugale, pari ad € 70.000,00.
La SI.ra invece, afferma di vivere presso la casa di proprietà della madre, che CP_1 cura “quotidianamente in cambio dell'abitazione di cui parzialmente fruisce” (Cfr. comparsa di risposta, pag. 3) e di essere al momento disoccupata, dopo una breve pag. 10 di 14 esperienza presso il Comune di GR RO, per cui, all'udienza del 07.06.2023, la difesa della resistente dichiarava verbalmente come la stessa non avrebbe “percepito nulla”.
Dalla documentazione reddituale prodotta dalla SI.ra in data 12.05.2023, CP_1
risulta che la stessa abbia percepito:
• per il 2020: € 0,00 come da autodichiarazione;
• per il 2021: € 0,00 come da autodichiarazione;
• per il 2022: € 115,40 come da allegata CU 2023 per occupazione dal 22.05.2022 al 30.06.2022.
Quanto alla situazione lavorativa della SI.ra in costanza di matrimonio, risulta CP_1
come la resistente, dopo la nascita del figlio , si sia dedicata alla famiglia e CP_2
al figlio , svolgendo lavoretti saltuari. CP_2
Durante convivenza matrimoniale, circostanza non specificatamente contestata dalla resistente, la SI.ra avrebbe anche tentato di mettere a frutto i suoi studi artistici, CP_1
con la vendita di ceramiche e quadri da lei realizzati.
Quanto alla disponibilità economica della stessa, dagli atti di causa è provato come la
SI.ra abbia ottenuto € 70.000,00 dalla vendita della casa coniugale avvenuta CP_1 per l'importo totale di € 140.000,00, diviso a metà con il marito, come risultante da prodotto rogito notarile.
La SI.ra inoltre, risulta aver ereditato dal proprio padre, unitamente al fratello CP_1
e alla madre, la proprietà di 1/6 di un immobile sito in Milano, il quale sarebbe stato poi venduto il 16.12.2019 a terzi ad una cifra non nota.
In pari data, veniva emesso un assegno in favore della SI.ra , per OP complessivi € 28.333,00.
All'udienza del 07.06.2023 la SI.ra dichiarava: “non ho più i 70.000,00 perché CP_1
li ho intestati a mia mamma, e ora sono diminuiti era una casa comprata al 50%. Ho rinunciato alla quota di eredità per tutelare mia mamma nel 2019, era più di 50.000”.
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il
Collegio osserva che, anche qualora si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano pag. 11 di 14 la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, darsi seguito alla domanda proposta dalla convenuta.
Invero, la SI.ra non ha menzionato le occasioni professionali e reddituali che CP_1
avrebbe perso a causa del matrimonio e non ha dimostrato di aver contribuito né alla formazione del patrimonio familiare, né di quello del ricorrente, fondando la propria domanda sulla mera allegazione di una sperequazione patrimoniale esistente tra i coniugi.
Ergo, non risulta in alcun modo possibile valutare la funzione compensativa dell'assegno divorzile e così quantificare il sacrificio da compensare.
Infine, anche valorizzando la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, dalle risultanze di causa emerge come la SI.ra tutt'oggi abile al lavoro, abbia CP_1
scientemente scelto di trasferire la propria liquidità alla madre, con cui peraltro vive, anche rinunciando, come affermato dalla stessa all'udienza del 07.06.2023, all'eredità paterna.
Pertanto, la diminuzione delle risorse della SI.ra appare dovuta OP
esclusivamente a scelte proprie della medesima.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di dover rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ordine alla domanda di risarcimento danni da lite temeraria, spiegata sia dal ricorrente che dalla resistente, il Collegio non ritiene sussistere gli estremi per la pronuncia della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. I c.p.c. o, comunque, al pagamento, ex art. 96, co. III di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, equitativamente determinata.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ex art. 96, co. I c.p.c. si evidenzia come né il ricorrente, né la resistente abbiano fornito prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno patito a causa della condotta temeraria della rispettiva controparte, come richiesto dai criteri ordinari di distribuzione del onus probandi sanciti dall'art. 2697 c.c.
pag. 12 di 14 Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96 c.p.c. [...] richiede pur sempre [...] - la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeautur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex multis Cass. Sez. III Sent.,
08-06-2007, n. 13395).
Parimenti infondata, è un'eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cfr. Cass. 30.11.2012 n. 21570 e Tribunale di Pavia,
Sez. III Civile, Sentenza n. 1350/2024 del 10.10.2024).
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della resistente, avuto riguardo all'entità della causa e alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e n Cassina De' Parte_1 OP
EC in data 02.06.1990 (atto iscritto nel Comune di Cassina De' EC al n. 3,
Parte I, anno 1990);
2. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cassina De' EC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. rigetta la domanda formulata dalla resistente per il OP
versamento di un assegno divorzile a carico del ricorrente Pt_1
pag. 13 di 14 , revocando l'obbligo del contributo a favore della moglie previsto in Pt_1
sede di separazione a carico del marito;
4. condanna a rifondere le spese del procedimento a OP
, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e Parte_1
C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del
15 % dei compensi.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1094/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1094/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con l'Avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 14;
RICORRENTE
(C.F. ), con l'Avv. OP C.F._2
COLLIVIGNARELLI PIERCARLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano, Via Felice Cavallotti n. 8;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
OGGETTO: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via principale:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio dei sigg.ri e Parte_1 OP
2) In ragione della modifica delle condizioni economiche delle parti e della capacità reddituale delle parti, così come esplicato nelle premesse del ricorso e dei successivi atti, disporre che non vi sia alcun obbligo da parte del sig. di versamento di un Pt_1
pag. 1 di 14 assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarando cessato, a partire dalla CP_1
domanda del presente giudizio, l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
3) Si chiede di valutare il comportamento della sig.ra ai fini della condanna di CP_1
controparte, ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio.
4) In considerazione dei termini utilizzati in atti dalla controparte sia nei confronti dell'avv. Locatelli che del sig. , sia del comportamento tenuto dal Legale di Pt_1
controparte nel corso del giudizio, caratterizzato da manovre scorrette – quale la produzione di documenti tardivi, che alterano il principio del contraddittorio – con fini defatigatori e pretestuosi, volti a ritardare il regolare svolgimento del processo, si chiede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 89 c.p.c., a codesto Giudice adito di prendere i doverosi provvedimenti, anche disciplinari, nei confronti della controparte e del suo difensore, valutando di assegnare anche una somma a titolo di risarcimento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la casa coniugale è stata venduta in data 2.8.2019 per la somma di €
140.000,00 e che ciascun coniuge ha percepito la somma di € 70.000,00 (doc.20); 2) Vero che la somma di € 70.000,00 e di cui sopra è stata versata al sig. a Parte_1 mezzo n. 3 assegni rispettivamente di € 7.500,00 in data 16.7.2019, € 32.500,00 in data
2.8.2019 ed € 30.000,00 in data 2.8.2019 (doc.20);
3) Vero che gli assegni di cui sopra venivano incassati dal sig. come segue: Pt_1
l'assegno da € 7.500,00 in data 9.8.2019 con accredito sul c/c Banco Posta n.
1042343499 intestato ai sigg.ri e (doc.33); Parte_1 Controparte_2
l'assegno da € 32.500,00 in data 22.8.2019 con accredito sul c/c TE SanPaolo n.
1000/5782 intestato ai sigg.ri e (doc.32); l'assegno da € Parte_1 CP_3
30.000,00 in data 29.8.2019 con accredito sul c/c Banco Posta n. 1042343499 intestato ai sigg.ri e (doc.33); Parte_1 Controparte_2
4) Vero che in data 28.6.2019 il sig. ha acquistato l'usufrutto di un Parte_1 immobile sito in OV d'DE – via Pollini, 65, e ha Controparte_2
pag. 2 di 14 acquistato la nuda proprietà dello stesso immobile;
il prezzo per l'immobile era di €
80.000,00 (doc.25);
5) Vero che, per l'acquisto dell'immobile di OV d'DE, il sig. ha Pt_1
emesso, in data 5.9.2019, due assegni da conto corrente TE PA (cointestato con la sig.ra dell'importo di € 7.500,00 ciascuno (doc.27); CP_3
6) Vero che in data 1.3.2019 il sig. , unitamente al figlio , ha Pt_1 CP_2 richiesto la concessione di un mutuo alla Banca TE San Paolo per la somma di €
64.000,00, per l'acquisto dell'immobile di OV d'DE (doc.26);
7) Vero che l'importo del mutuo è stato accreditato sul conto corrente n. 1000/5652 intestato al sig. (doc.26); Controparte_2
8) Vero che le rate del mutuo – n. 240 per € 319,24 ciascuna (doc.26) – dal 2.9.2019 e sino al mese di luglio 2023 cadevano sul conto corrente n. 1000/5652 intestato a
(doc.30); Controparte_2
9) Vero che le rate del mutuo – alla data della presente memoria di € 320,23 ciascuna
(doc.26) – dal 1.8.2023 cadono sul conto corrente n. 46069384 – prima TE CP_4
SanPaolo - intestato ai sigg.ri e (doc.49 e docc.57-61); Parte_1 CP_3
10) Vero che il sig. in data 28.8.2019 ha accreditato, con dicitura “copertura Pt_1 mutuo casa”, sul conto del figlio – c/c n. 1000/5652 TE San Controparte_2
Paolo - la somma di € 30.000,00, prelevandola dal conto cointestato con la madre, sig.ra
(docc.30, 31 e 32); CP_3
11) Vero che con la somma di € 37.500,00 percepita dalla vendita della casa coniugale
e accreditata sul conto cointestato con il figlio , il sig. ha pagato CP_2 Pt_1
le spese di sistemazione e ristrutturazione della casa (docc.33 e 38-40);
12) Vero che l'immobile sito in OV d'DE aveva impianti da mettere a norma ed era disabitato da 8 anni;
13) Vero che il sig. ha contattato il geom. per richiedere una Pt_1 CP_5 perizia dei lavori di ristrutturazione per l'immobile sito in OV d'DE;
14) Vero che l'immobile di OV d'DE - un'abitazione su due piani – è stato modificato dal sig. e dal figlio, per avere due appartamenti separati, uno per il Pt_1 ricorrente e l'altro per il figlio (docc.34-37);
pag. 3 di 14 15) Vero che è presente un unico contatore per le due unità abitative del ricorrente e del figlio;
16) Vero che il sig. percepisce una pensione INPS di vecchiaia per € 1.653,50 al Pt_1
mese (docc.48-49 e 57-61);
17) Vero che le bollette per le utenze di tutto l'immobile (luce, acqua e gas) sono pagate dal sig. con i soldi del conto corrente contestato con la sig.ra Parte_1 CP_4
(docc.49-51, 58-59 e 62-78); CP_3
18) Vero che il sig. acquista la spesa (generi alimentari) per sé, Parte_1
per il figlio, per la nuore e per il nipote;
19) Vero che il sig. paga la TARI (per n. 4 persone) dell'immobile, mediante Pt_1
accredito sul proprio conto corrente (docc. 43, 49 e 52); CP_4
20) Vero che il sig. paga la legna ed il pellet per il riscaldamento Parte_1 dell'immobile di OV d'DE (docc. 72-73);
21) Vero che il sig. contribuisce al pagamento della retta mensile della struttura Pt_1
“I Nonni di Elisa di Elisa Codiviola”, sita in Voghera - via Cremona, 11, presso la quale
è ospitata la madre del ricorrente, sig.ra di anni 90 (docc.53 e 79-83); CP_3
22) Vero che la retta mensile della struttura “I Nonni di Elisa di Elisa Codiviola” è di €
1,650,00 e viene pagata con bonifico dal conto corrente n. 46069384 – prima CP_4
TE SanPaolo - intestato ai sigg.ri e (docc.23, 44, 48- Parte_1 CP_3
49, 53, 57-61 e 79-83);
23) Vero che la pensione della sig.ra è di € 1.210,00 mensili (docc.23, 48-49 e 57- CP_3
61);
24) Vero che la sig.ra percepisce una pensione mensile di anzianità per € Parte_2
1.100,00 ed una pensione di reversibilità;
25) Vero che la sig.ra ha notificato all'ex marito, in data 8.11.2023, un atto di CP_1
precetto per il pagamento del mantenimento dal mese di ottobre 2022, per la somma complessiva di € 2.019,68 (doc.84);
26) Vero che il sig. ha notificato, in data 7.12.2023, atto di precetto per la somma Pt_1 di € 3.924,22, in forza della sentenza di separazione (docc.14 e 85);
Si indicano a testi:
Sui capitoli n.ri da 1 a 25:
pag. 4 di 14 - sig. , residente in [...]. Controparte_2
Sui capitoli n.ri da 1 a 25:
- sig.ra residente in [...]. Sui Testimone_1
capitoli n.ri 10, 11, 12 e 13:
- la società in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede CP_6
in AS (PV) – via Ippolito Nievo, 9.
Sui capitoli n.ri 10, 11, 12 e 13:
- geom. , con Studio in GR RO – via della Libertà, 31. CP_5
Sul capitolo n. 24:
- sig.ra , residente in [...]; Testimone_2
Sui capitoli n.ri 12, 13, 14 e 15:
- arch. domiciliato presso il proprio Studio in Milano – via privata Testimone_3
Ozieri, 7.
Sul capitolo n.ri da 11 a 22:
- sig. residente in [...]. Testimone_4
Qualora venissero ammessi i capitoli di prova formulati dalla controparte nella memoria ex art. 183, comma VI, n2, c.p.c., si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi di cui sopra.
Si insiste nella richiesta di disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla sig.ra del rogito di vendita dell'immobile sito in Milano – via Rembrandt, 12, di cui CP_1
la sig.ra era titolare del diritto di proprietà per 1/6 ed il cui ricavato la stessa CP_1
ha dichiarato di avere donato al fratellastro, sig. . Parte_3
Si chiede sin da ora disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla sig.ra CP_1 della documentazione bancaria attestante l'intestazione della somma di € 70.000,00 - ricavati dalla vendita della casa coniugale -, alla sig.ra , così come dichiarato Parte_2
dalla resistente in udienza.
Si insiste nella richiesta di disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di
GR del contratto di lavoro della sig.ra che risulta aver lavorato nei mesi CP_1 di dicembre 2022 e gennaio 2023 presso l'Ufficio Anagrafe del suddetto Comune”.
pag. 5 di 14 Parte resistente:
“1) Con modifica della prima richiesta quantitativa di mantenimento, si chiede sia sancito per lo stesso, l'importo di euro 300,00 mensili o altro importo, maggiore o minore, ad opera del Giudice, ovvero lo stesso importo di cui aveva diritto in precedenza.
2) Respingere le domande avverse, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto.
3) Condannare controparte al risarcimento ex art. 96 cpc. ad opera del Giudice.
4) Qualora il Giudice ritenesse di rimettere in istruttoria il procedimento, si insta per
l'accoglimento totale del già proposto in atti.
5) Ad abundantiam si produce dichiarazione unilaterale del fratellastro
[...]
Parte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si ribadiscono le eventuali necessità istruttorie”.
pag. 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta delle parti di rimettere la causa in istruttoria, risultando la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Va inoltre evidenziato che parte resistente ha prodotto unitamente alla memoria di replica un documento denominato “sintesi per iscritto”, contenente delle dichiarazioni asseritamente attribuite alla SI.ra , nuora delle parti e, ancora, con Testimone_1
successive “note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024”, ha depositato un ulteriore allegato identificato come “dichiarazione . Parte_3
Orbene, il Collegio non può tenere in alcun conto di nuove allegazioni e documentazione effettuate dopo la chiusura della fase istruttoria;
infatti l'udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell'ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento, cosicché nessun ulteriore documento (anche se formatosi successivamente all'udienza) può essere introdotto nel giudizio.
L'inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. n. 5539/2004 e
Cass. n. 24422/2009 e Tribunale di Pavia, sentenza n. 1221/2022, R.G. 5122/2019).
Da ultimo, si sottolinea che la decisione del Collegio viene formulata in considerazione dei fatti accertati in corso di causa e delle produzioni documentali acquisite agli atti del procedimento secondo il codice di rito, con esclusione – oltre che di ogni documento tardivamente allegato – di ogni circostanza riguardante fatti e / o soggetti estranei all'oggetto del presente giudizio.
Sulla domanda di divorzio
Il ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con il 02.06.1990 in Cassina De' OP
EC (atto iscritto nel Comune di Cassina De' EC al n. 3, Parte I, anno 1990).
pag. 7 di 14 La resistente ha aderito a tale domanda. OP
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n.
1770/2018, emessa dal Tribunale di Pavia il 31.10.2018 nell'ambito del procedimento separativo di cui al n. R.G. 5436/2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile
La SI.ra ha chiesto con le sue conclusioni definitive la corresponsione OP di un assegno divorzile dell'importo di “€ 300,00 mensili o altro importo, maggiore o minore, ad opera del Giudice, ovvero lo stesso importo di cui aveva diritto in precedenza”.
La richiesta di parte convenuta si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale, ove la SI.ra si era CP_1 occupata principalmente della famiglia e dell'accudimento del figlio della coppia,
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali pag. 8 di 14 sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n.
18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi.
In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane salda, secondo il dettato dell'art. 5, co. VI, L. 808/1970, la solidarietà post coniugale, diretta ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino altrettanto ingiustificate rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione pag. 9 di 14 economica tra i coniugi;
dall'altro le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Si opera quindi una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
TE in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il SI. , invalido al 74%, percepisce una pensione di anzianità erogata da Pt_1 CP_7 per circa € 1.500,00 mensili, con cui, per una cifra mensile di circa 400,00 / 500,00 contribuisce al pagamento mensile della retta della struttura residenziale per anziani ove
è ospitata sua madre.
Lo stesso, come da documentazione fiscale versata in atti, risulta aver percepito:
• per il 2020: € 18.397,00 al netto di addizionale regionale all'IRPEF;
• per il 2021: € 18.852,62 al netto di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
• per il 2022: € 19.407,09 al netto di addizionale regionale e comunale all'IRPEF.
Al contempo, il SI. risulta usufruttuario dell'immobile sito in OV Pt_1
d'DE, struttura bifamiliare ove vive con il figlio, in parte acquistato e ristrutturato con la sua quota di ricavato dalla vendita della casa coniugale, pari ad € 70.000,00.
La SI.ra invece, afferma di vivere presso la casa di proprietà della madre, che CP_1 cura “quotidianamente in cambio dell'abitazione di cui parzialmente fruisce” (Cfr. comparsa di risposta, pag. 3) e di essere al momento disoccupata, dopo una breve pag. 10 di 14 esperienza presso il Comune di GR RO, per cui, all'udienza del 07.06.2023, la difesa della resistente dichiarava verbalmente come la stessa non avrebbe “percepito nulla”.
Dalla documentazione reddituale prodotta dalla SI.ra in data 12.05.2023, CP_1
risulta che la stessa abbia percepito:
• per il 2020: € 0,00 come da autodichiarazione;
• per il 2021: € 0,00 come da autodichiarazione;
• per il 2022: € 115,40 come da allegata CU 2023 per occupazione dal 22.05.2022 al 30.06.2022.
Quanto alla situazione lavorativa della SI.ra in costanza di matrimonio, risulta CP_1
come la resistente, dopo la nascita del figlio , si sia dedicata alla famiglia e CP_2
al figlio , svolgendo lavoretti saltuari. CP_2
Durante convivenza matrimoniale, circostanza non specificatamente contestata dalla resistente, la SI.ra avrebbe anche tentato di mettere a frutto i suoi studi artistici, CP_1
con la vendita di ceramiche e quadri da lei realizzati.
Quanto alla disponibilità economica della stessa, dagli atti di causa è provato come la
SI.ra abbia ottenuto € 70.000,00 dalla vendita della casa coniugale avvenuta CP_1 per l'importo totale di € 140.000,00, diviso a metà con il marito, come risultante da prodotto rogito notarile.
La SI.ra inoltre, risulta aver ereditato dal proprio padre, unitamente al fratello CP_1
e alla madre, la proprietà di 1/6 di un immobile sito in Milano, il quale sarebbe stato poi venduto il 16.12.2019 a terzi ad una cifra non nota.
In pari data, veniva emesso un assegno in favore della SI.ra , per OP complessivi € 28.333,00.
All'udienza del 07.06.2023 la SI.ra dichiarava: “non ho più i 70.000,00 perché CP_1
li ho intestati a mia mamma, e ora sono diminuiti era una casa comprata al 50%. Ho rinunciato alla quota di eredità per tutelare mia mamma nel 2019, era più di 50.000”.
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il
Collegio osserva che, anche qualora si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano pag. 11 di 14 la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, darsi seguito alla domanda proposta dalla convenuta.
Invero, la SI.ra non ha menzionato le occasioni professionali e reddituali che CP_1
avrebbe perso a causa del matrimonio e non ha dimostrato di aver contribuito né alla formazione del patrimonio familiare, né di quello del ricorrente, fondando la propria domanda sulla mera allegazione di una sperequazione patrimoniale esistente tra i coniugi.
Ergo, non risulta in alcun modo possibile valutare la funzione compensativa dell'assegno divorzile e così quantificare il sacrificio da compensare.
Infine, anche valorizzando la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, dalle risultanze di causa emerge come la SI.ra tutt'oggi abile al lavoro, abbia CP_1
scientemente scelto di trasferire la propria liquidità alla madre, con cui peraltro vive, anche rinunciando, come affermato dalla stessa all'udienza del 07.06.2023, all'eredità paterna.
Pertanto, la diminuzione delle risorse della SI.ra appare dovuta OP
esclusivamente a scelte proprie della medesima.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di dover rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ordine alla domanda di risarcimento danni da lite temeraria, spiegata sia dal ricorrente che dalla resistente, il Collegio non ritiene sussistere gli estremi per la pronuncia della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. I c.p.c. o, comunque, al pagamento, ex art. 96, co. III di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, equitativamente determinata.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ex art. 96, co. I c.p.c. si evidenzia come né il ricorrente, né la resistente abbiano fornito prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno patito a causa della condotta temeraria della rispettiva controparte, come richiesto dai criteri ordinari di distribuzione del onus probandi sanciti dall'art. 2697 c.c.
pag. 12 di 14 Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96 c.p.c. [...] richiede pur sempre [...] - la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeautur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex multis Cass. Sez. III Sent.,
08-06-2007, n. 13395).
Parimenti infondata, è un'eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cfr. Cass. 30.11.2012 n. 21570 e Tribunale di Pavia,
Sez. III Civile, Sentenza n. 1350/2024 del 10.10.2024).
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della resistente, avuto riguardo all'entità della causa e alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e n Cassina De' Parte_1 OP
EC in data 02.06.1990 (atto iscritto nel Comune di Cassina De' EC al n. 3,
Parte I, anno 1990);
2. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cassina De' EC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. rigetta la domanda formulata dalla resistente per il OP
versamento di un assegno divorzile a carico del ricorrente Pt_1
pag. 13 di 14 , revocando l'obbligo del contributo a favore della moglie previsto in Pt_1
sede di separazione a carico del marito;
4. condanna a rifondere le spese del procedimento a OP
, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e Parte_1
C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del
15 % dei compensi.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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