Articolo 39 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 38Articolo 40
Versione
15 marzo 1974
Art. 39.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1974, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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