Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3980 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sinnai (CA) presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] l'[...], CF: ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato, presso lo studio dell'avv. Franco Villa che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre: 1) affidare il minore Per_1
ad entrambi i genitori dai quali riceverà cura, educazione ed istruzione;
i genitori si
[...]
assicureranno che mantenga con ciascuno di essi e con ascendenti ed i parenti di ciascun Per_1
ramo genitoriale rapporti continuativi e significativi. Entrambi i genitori assumeranno la
1
religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago,
la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
2) disporre, salvo diverso accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà di , considerata Per_1
la sua età, che lo stesso trascorra con il padre almeno due giorni alla settimana ed i weekend
alterni. Le festività natalizie e pasquali verranno regolamentate secondo il principio dell'alternanza. Il signor terrà con sé il figlio per due settimane durante le vacanze CP_1 Per_1
estive e ciò non comporterà alcuna riduzione del contributo economico per il mantenimento del
minore, che dovrà continuare ad essere integralmente corrisposto;
3) porre a carico del SI. l'importo di € 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1
minore, oltre l'integrale percezione in favore delle SI.ra dell'assegno unico ed oltre al Parte_2
50% delle spese straordinarie tra le quali devono ricondursi a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelle sportive e ludiche, scolastiche e sanitarie non coperte da SSN, secondo le linee guida adottate dal CNF. L'importo del contributo sarà soggetto, automaticamente, all'aggiornamento
ISTAT nella misura prevista dalla legge.
4) Con compensazione delle spese del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato, con ricorso depositato in data 21.06.2024, da il giudizio per la Parte_2
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, (nato a [...] Persona_1
il 06.03.2008) nato dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e regolarmente CP_1
costituito in giudizio in data 14.10.2024, all'udienza del 13.11.2024 i procuratori delle parti,
personalmente comparsi, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso rispondente all'interesse del minore, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori dai quali Persona_1
2 riceverà cura, educazione ed istruzione;
i genitori si assicureranno che mantenga con Per_1
ciascuno di essi e con ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti continuativi e significativi. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
2) salvo diverso accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà di , considerata la sua età, il Per_1
minore trascorrerà con il padre almeno due giorni alla settimana ed i fine settimana saranno alternati tra le parti. Le festività natalizie e pasquali verranno regolamentate secondo il principio dell'alternanza. Il signor terrà con sé il figlio per due settimane durante le vacanze CP_1 Per_1
estive e ciò non comporterà alcuna riduzione del contributo economico per il mantenimento del minore, che dovrà continuare ad essere integralmente corrisposto;
3) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci di ogni CP_1
mese, in favore della SI.ra , l'importo di € 250,00 per il mantenimento del figlio minore, Parte_2
oltre l'integrale percezione, in favore della SI.ra , dell'assegno unico ed oltre al 50% Parte_2
delle spese straordinarie tra le quali devono ricondursi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle sportive e ludiche, scolastiche e sanitarie non coperte da SSN, secondo le linee guida adottate dal CNF. L'importo del contributo sarà soggetto, automaticamente, all'aggiornamento ISTAT nella misura prevista dalla legge;
5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il giudice rel.
dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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