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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1307/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Antonietta Calligaro (C.F.: ) e dall'Avv. Nunzio Bonaiuto (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
- (C.F.: e P.IVA: ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.3, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Ciro Buonajuto (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 168/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto in data 15.3.2022, iscritto a ruolo il 25.3.2022, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza n. rep. 168/2022, pubblicata il 19.1.2022 a definizione del giudizio n. 3839/2019 r.g.,
con cui il Tribunale di Benevento, accogliendo parzialmente il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - avente ad oggetto l'accertamento del diritto dello stesso all'indennizzo per le lesioni patite a Pt_1
causa del sinistro occorso il 29.12.2016 in Ceppaloni, in virtù della polizza infortuni n. 034518973
stipulata con e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma CP_1
di euro 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria - condannava la compagnia assicuratrice al pagamento del minor importo di euro 1.348,60, con gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT sino alla pubblicazione della decisione, oltre agli interessi al tasso legale su tale importo fino al soddisfo e spese di lite.
L'appellante, lamentando l'ingiustizia della pronuncia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, in accoglimento dell'appello,
a. riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Benevento Repert. n. 168/2022 in data 19/01/2022 e pubblicata nella stessa data, non notificata,
resa nel giudizio di I grado con RG n. 3839/2019 e, pertanto, rideterminare le lesioni patite da
nel sinistro applicando la Tabella INAIL, procedendo, poi, alla condanna della Parte_1
società appellata al pagamento dell'indennizzo dovuto per il grado di invalidità permanente
riconosciuto a seguito del ricalcolo del grado di invalidità;
b. in via subordinata, ove la Corte di Appello adita ritenesse di non dover rideterminare il grado di
invalidità patito dall'appellante, Voglia condannare l'appellata al pagamento della somma di €
7.746.85 per quanto detto al punto II dei Motivi;
c. condannare la al pagamento delle spese ed oneri eterogenei Controparte_3
del giudizio di I grado (contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, imposta di registro, spese per
marche da bollo e notifiche).
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, CP_1
concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 6.7.2022, la causa veniva rinviata al 10.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza del 28.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
L'appello è inammissibile per tardività.
L'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., oggetto di gravame, è stata comunicata dalla cancelleria in data
19.1.2022, alle ore 11.52, all'indirizzo corrispondente all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata dichiarato dall'Avv. Maria Antonietta Calligaro, difensore del ricorrente, per cui l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 18.2.2022, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.,
che recita “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione…”.
E' evidente che il favor per la rapida formazione del giudicato all'esito del procedimento sommario,
di chiara impronta acceleratoria, ha indotto il legislatore a fare decorrere il termine breve di impugnazione, anziché solo dalla notifica ad istanza di parte della sentenza o del provvedimento conclusivo ad essa equiparato, ex art. 326 c.p.c., come di regola accade, anche dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti ad opera della cancelleria del giudice che l'ha emessa.
Va aggiunto che, affinché si realizzi l'effetto di far decorrere il termine di cui all'art. 326 c.p.c., l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. deve essere comunicata integralmente, al fine di porre il destinatario in condizione di difendersi compiutamente (v. Cass. civ., S.U., 5.10.2022 n. 28795), e nell'oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere indicato l'evento “comunicazione”, in modo da scongiurare il rischio che il destinatario incorra nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve.
Ebbene, nel caso di specie, poiché la comunicazione a mezzo p.e.c. del 19.1.2022 indicava nel suo oggetto “Comunicazione 3839/2019/CC” e conteneva, in allegato, il testo integrale dell'ordinanza,
la ricorrente è stata posta nella condizione di comprendere che la p.e.c. ricevuta conteneva la comunicazione dell'ordinanza riservata all'udienza celebrata lo stesso giorno e di conoscerne il relativo contenuto, per cui l'appello notificato ed iscritto a ruolo nel mese di marzo 2022 è
inammissibile, essendo calato il giudicato sul provvedimento.
Stante il rilievo officioso della tardività, le spese del grado vanno dichiarate integralmente compensate.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.9.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1307/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Antonietta Calligaro (C.F.: ) e dall'Avv. Nunzio Bonaiuto (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
- (C.F.: e P.IVA: ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.3, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Ciro Buonajuto (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._4
appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 168/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto in data 15.3.2022, iscritto a ruolo il 25.3.2022, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza n. rep. 168/2022, pubblicata il 19.1.2022 a definizione del giudizio n. 3839/2019 r.g.,
con cui il Tribunale di Benevento, accogliendo parzialmente il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - avente ad oggetto l'accertamento del diritto dello stesso all'indennizzo per le lesioni patite a Pt_1
causa del sinistro occorso il 29.12.2016 in Ceppaloni, in virtù della polizza infortuni n. 034518973
stipulata con e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma CP_1
di euro 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria - condannava la compagnia assicuratrice al pagamento del minor importo di euro 1.348,60, con gli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT sino alla pubblicazione della decisione, oltre agli interessi al tasso legale su tale importo fino al soddisfo e spese di lite.
L'appellante, lamentando l'ingiustizia della pronuncia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, in accoglimento dell'appello,
a. riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Benevento Repert. n. 168/2022 in data 19/01/2022 e pubblicata nella stessa data, non notificata,
resa nel giudizio di I grado con RG n. 3839/2019 e, pertanto, rideterminare le lesioni patite da
nel sinistro applicando la Tabella INAIL, procedendo, poi, alla condanna della Parte_1
società appellata al pagamento dell'indennizzo dovuto per il grado di invalidità permanente
riconosciuto a seguito del ricalcolo del grado di invalidità;
b. in via subordinata, ove la Corte di Appello adita ritenesse di non dover rideterminare il grado di
invalidità patito dall'appellante, Voglia condannare l'appellata al pagamento della somma di €
7.746.85 per quanto detto al punto II dei Motivi;
c. condannare la al pagamento delle spese ed oneri eterogenei Controparte_3
del giudizio di I grado (contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, imposta di registro, spese per
marche da bollo e notifiche).
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, CP_1
concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 6.7.2022, la causa veniva rinviata al 10.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza del 28.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
L'appello è inammissibile per tardività.
L'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., oggetto di gravame, è stata comunicata dalla cancelleria in data
19.1.2022, alle ore 11.52, all'indirizzo corrispondente all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata dichiarato dall'Avv. Maria Antonietta Calligaro, difensore del ricorrente, per cui l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 18.2.2022, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.,
che recita “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione…”.
E' evidente che il favor per la rapida formazione del giudicato all'esito del procedimento sommario,
di chiara impronta acceleratoria, ha indotto il legislatore a fare decorrere il termine breve di impugnazione, anziché solo dalla notifica ad istanza di parte della sentenza o del provvedimento conclusivo ad essa equiparato, ex art. 326 c.p.c., come di regola accade, anche dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti ad opera della cancelleria del giudice che l'ha emessa.
Va aggiunto che, affinché si realizzi l'effetto di far decorrere il termine di cui all'art. 326 c.p.c., l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. deve essere comunicata integralmente, al fine di porre il destinatario in condizione di difendersi compiutamente (v. Cass. civ., S.U., 5.10.2022 n. 28795), e nell'oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere indicato l'evento “comunicazione”, in modo da scongiurare il rischio che il destinatario incorra nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve.
Ebbene, nel caso di specie, poiché la comunicazione a mezzo p.e.c. del 19.1.2022 indicava nel suo oggetto “Comunicazione 3839/2019/CC” e conteneva, in allegato, il testo integrale dell'ordinanza,
la ricorrente è stata posta nella condizione di comprendere che la p.e.c. ricevuta conteneva la comunicazione dell'ordinanza riservata all'udienza celebrata lo stesso giorno e di conoscerne il relativo contenuto, per cui l'appello notificato ed iscritto a ruolo nel mese di marzo 2022 è
inammissibile, essendo calato il giudicato sul provvedimento.
Stante il rilievo officioso della tardività, le spese del grado vanno dichiarate integralmente compensate.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.9.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi