TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 128/2020 in materia di lesione personale
T R A
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. BALSAMO RICCARDO parte attrice
CONTRO
(C.F. e P. VA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, nella Via Stalingrado, n. 45, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. LA PUZZA TIZIANA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto a questo tribunale ordionario la Parte_1
di voler condannare la convenuta in veste di FGVS, al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un sinistro verificatosi in data 16.02.2014.
Nello specifico l'attore assume che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo percorreva la strada extraurbana che collega Gela e Butera quando, in prossimità di quest'ultimo centro abitato, la bici condotta dall'attore sarebbe stata investita da un'autovettura datasi poi alla fuga e non identificata.
L'attore documenta che il presente giudizio è stato riassunto a seguito di sentenza di incompetenza per valore resa dal Giudice di Pace di Gela nel procedimento iscritto al nrg. 57/2018 ed in cui è stata interamente svolta l'attività istruttoria con l''escussione dei testimoni ammessi cui è seguito CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona dell'attore. In seno al conclusum dell'atto riassuntivo l'attore quantifica la somma risarcitoria in complessivi
€. 20.000,00 o nella diversa accertanda misura, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione eccependo, in via preliminare, improcedibilità del presente giudizio, in quanto riassunto oltre i termini di legge invocando le statuizioni di cui agli articoli 170 c.p.c. e 125 disp. Att. c.p.c.
Veniva inoltre eccepita l'improcedibilità della domanda stante il mancato avvisio della procedura di negoziazione assistita, tenuto conto del valore della domanda.
Nel merito si contesta l'an dell'evento secondo la prospettazione fattuale di parte attrice rilevandosi, sotto ulteriore profilo che l'attività istruttoria compiuta nel precedente giudizio è inutilizzabile data la sentenza dichiarativa di incompetenza del GdP.
L'evento viene inoltre addebitato ai genitori dell'attore (all'epoca dei fatti minorenne) per culpa in vigilando.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e assolutamente non provato, così come la posta risarcitoria per danno morale.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e dell'acquisizione del fascicolo del giudizio davanti al GdP, ritenuta la non necessità di espletare nuova istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, eccezioni e difese e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.;
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Premesso ciò, occorre comunque affrontare un'unica questione preliminare ovvero quella relativa all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata riassunzione nei termini di legge. L'eccezione va disattesa
Risulta per tabulas che il dies a quo, ai fini della valida riassunzione dinnanzi a questo Tribunale, decorre dalla notifica a parte attrice del biglietto di cancelleria con cui si comunica l'avvenuto deposito della sentenza emessa dal giudice di pace di Gela.
La notifica del biglietto di cancelleria è avvenuta in data 16.10.2019 con la conseguenza che il dies a quem scadeva il 14.01.2020.
Dai file telematici prodotti dall'attore in riassunzione risulta che nella casella di posta elettronica certificata della compagnia convenuta (così come in quella del difensore della compagnia)
l'avvenuta consegna dell'atto introduttivo si è perfezionata esattamente allo scadere dell'ultimo giorno utile ovvero il 14.01.2020 (e ciò contrariamente a quanto dallo stesso attore affermato ovvero il 02.01.2020 essendo questa, invece, la data indicata in calce all'atto di riassunzione).
Nel merito la domanda appare non sufficientemente provata in termini di verificazione dell'an dell'evento.
Sul punto - contrariamente a quanto prospettato da parte convenuta circa all'inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio davanti al Giudice di Pace – occorre in questa sede richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio a tenore della quale “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11234 del 10 maggio 2013)
L'utilizzo del materiale probatorio non esclude però che esso debba essere sottoposto al vaglio del giudice competente al fine di verificare se sia stato assolto da parte dell'attore l'onere probatorio previsto per legge.
Giova sempre ricordare che l'art. 2697 c.c. impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Non pare inoltre superfluo evidenziare che l'istruzione probatoria (nella parte che questo decidente ritiene decisiva ai fini dell'accertamento o meno dell'an) è stata assunta da diverso giudice. Manca, quindi, a questo Tribunale ogni diverso e molteplice elemento di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (e con ciò ci si vuol riferire al contegno processuale tenuto dai soggetti escussi). Si dovrà necessariamente far riferimento al dato letterale di quanto riportato nei verbali di audizione da valutarsi necessariamente col materiale documentale prodotto dalle parti.
Premesso ciò, e per breve sintesi espositiva, il dato letterale delle dichiarazioni testimoniali presenta alcune contraddizioni tali da far ritenere che il sinistro non possa essersi verificato secondo la dinamica prospettata dall'attore.
Ed invero, il testimone se per un verso conferma con un “è vero” i capitoli di prova Testimone_1
formulati da parte attrice - ovvero che l'auto pirata, invadeva la corsia di marcia sulla quale viaggiava a seguito di un sorpasso azzardato in curva (con ciò volendosi Parte_1 chiaramente intendere che l'auto procedeva sull'opposta corsia di marcia) nelle successive risposte alle circostanze capitolate a prova contraria afferma esattamente l'opposto.
Nello specifico, nel rispondere alle circostanze di parte convenuta, il teste afferma che l'auto pirata superava i tre ciclisti (tra cui il minore) e nel rientrare nella corsia di pertinenza “ci ha toccato” (con ciò volendosi evidentemente riferire, cosa di cui il teste non è sicuro, alla circostanza che l'auto colpì con lo specchietto retrovisore esterno il braccio del minore che venne spinto verso il burrone).
Quanto alle dichiarazioni dell'ulteriore testimone le dichiarazioni rese confermano, Testimone_2 ancora una volta la dinamica di parte attrice (ovvero che l'auto pirata ha materialmente colpito la bici condotta dallo ) salvo poi, nel rispondere a prova contraria, affermare che lo Pt_1 Pt_1 ha “evitato la macchina” cadendo nel burrone.
Quanto all'auto pirata i testimoni nulla riferiscono se non che era di colore grigio chiaro senza alcun ulteriore elemento distintivo circa la marca o quanto meno la tipologia di veicolo (SUV, berlina, media o piccola cilindrata).
L'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali viene inoltre avvalorata dal contenuto della cartella clinica redatta dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Gela ed in cui, nella parte relativa all'anamnesi patologica prossima, si legge testualmente che “il paziente riferisce di una caduta accidentale con la bicicletta”. Dall'esame integrale della documentazione di pronto soccorso non è dato trarre elementi, quali stati d'asia, panico, ecc, tali da influire negativamente sul ricordo dei fatti avvenuti a breve distanza di tempo. Se così è, non c'è motivo di discostarsi dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità circa il valore probatorio del referto di pronto soccorso. Esso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese1.
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valor dichiarato, dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e dall'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il tutto in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M.. n.55/2014.
Che la base di calcolo sia il valore dichiarato resta suffragato dalle pronunce della Suprema Corte
(cfr: Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007 ) ove è dato leggersi che ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali il giudice deve avvalersi del criterio del disputatum restando quello del decisum applicabile nel caso di accoglimento parziale della domanda (in senso analogo vedasi Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre
2016, n. 4612).
Parte attrice va altresì condannata alla refusione delle spese e compensi del giudizio già pendente davanti al Giudice di Pace sempre in applicazione dei valori tariffari di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Rigetta la domanda di parte attrice
Condanna alla rifusione dei compensi del presente giudizio a favore di parte Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di Controparte_1
€. 2.600,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna alla rifusione a favore di parte convenuta dei compensi del giudizio Parte_1
dinanzi il Giudice di Pace nella misura di 1.500,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Gela 25.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31289 del 24 ottobre 2022; ex multis Corte di cassazione SEZIONE SESTA
CIVILE- SOTTOSEZIONE 3 Ordinanza 28-07-2020, n. 16030 secondo cui il referto “è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”; Cassazione Civile - Sez. III - sentenza del 24.09.2015;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 128/2020 in materia di lesione personale
T R A
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. BALSAMO RICCARDO parte attrice
CONTRO
(C.F. e P. VA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, nella Via Stalingrado, n. 45, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. LA PUZZA TIZIANA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ha chiesto a questo tribunale ordionario la Parte_1
di voler condannare la convenuta in veste di FGVS, al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un sinistro verificatosi in data 16.02.2014.
Nello specifico l'attore assume che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo percorreva la strada extraurbana che collega Gela e Butera quando, in prossimità di quest'ultimo centro abitato, la bici condotta dall'attore sarebbe stata investita da un'autovettura datasi poi alla fuga e non identificata.
L'attore documenta che il presente giudizio è stato riassunto a seguito di sentenza di incompetenza per valore resa dal Giudice di Pace di Gela nel procedimento iscritto al nrg. 57/2018 ed in cui è stata interamente svolta l'attività istruttoria con l''escussione dei testimoni ammessi cui è seguito CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona dell'attore. In seno al conclusum dell'atto riassuntivo l'attore quantifica la somma risarcitoria in complessivi
€. 20.000,00 o nella diversa accertanda misura, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione eccependo, in via preliminare, improcedibilità del presente giudizio, in quanto riassunto oltre i termini di legge invocando le statuizioni di cui agli articoli 170 c.p.c. e 125 disp. Att. c.p.c.
Veniva inoltre eccepita l'improcedibilità della domanda stante il mancato avvisio della procedura di negoziazione assistita, tenuto conto del valore della domanda.
Nel merito si contesta l'an dell'evento secondo la prospettazione fattuale di parte attrice rilevandosi, sotto ulteriore profilo che l'attività istruttoria compiuta nel precedente giudizio è inutilizzabile data la sentenza dichiarativa di incompetenza del GdP.
L'evento viene inoltre addebitato ai genitori dell'attore (all'epoca dei fatti minorenne) per culpa in vigilando.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e assolutamente non provato, così come la posta risarcitoria per danno morale.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e dell'acquisizione del fascicolo del giudizio davanti al GdP, ritenuta la non necessità di espletare nuova istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, eccezioni e difese e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.;
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Premesso ciò, occorre comunque affrontare un'unica questione preliminare ovvero quella relativa all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata riassunzione nei termini di legge. L'eccezione va disattesa
Risulta per tabulas che il dies a quo, ai fini della valida riassunzione dinnanzi a questo Tribunale, decorre dalla notifica a parte attrice del biglietto di cancelleria con cui si comunica l'avvenuto deposito della sentenza emessa dal giudice di pace di Gela.
La notifica del biglietto di cancelleria è avvenuta in data 16.10.2019 con la conseguenza che il dies a quem scadeva il 14.01.2020.
Dai file telematici prodotti dall'attore in riassunzione risulta che nella casella di posta elettronica certificata della compagnia convenuta (così come in quella del difensore della compagnia)
l'avvenuta consegna dell'atto introduttivo si è perfezionata esattamente allo scadere dell'ultimo giorno utile ovvero il 14.01.2020 (e ciò contrariamente a quanto dallo stesso attore affermato ovvero il 02.01.2020 essendo questa, invece, la data indicata in calce all'atto di riassunzione).
Nel merito la domanda appare non sufficientemente provata in termini di verificazione dell'an dell'evento.
Sul punto - contrariamente a quanto prospettato da parte convenuta circa all'inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio davanti al Giudice di Pace – occorre in questa sede richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio a tenore della quale “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11234 del 10 maggio 2013)
L'utilizzo del materiale probatorio non esclude però che esso debba essere sottoposto al vaglio del giudice competente al fine di verificare se sia stato assolto da parte dell'attore l'onere probatorio previsto per legge.
Giova sempre ricordare che l'art. 2697 c.c. impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Non pare inoltre superfluo evidenziare che l'istruzione probatoria (nella parte che questo decidente ritiene decisiva ai fini dell'accertamento o meno dell'an) è stata assunta da diverso giudice. Manca, quindi, a questo Tribunale ogni diverso e molteplice elemento di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (e con ciò ci si vuol riferire al contegno processuale tenuto dai soggetti escussi). Si dovrà necessariamente far riferimento al dato letterale di quanto riportato nei verbali di audizione da valutarsi necessariamente col materiale documentale prodotto dalle parti.
Premesso ciò, e per breve sintesi espositiva, il dato letterale delle dichiarazioni testimoniali presenta alcune contraddizioni tali da far ritenere che il sinistro non possa essersi verificato secondo la dinamica prospettata dall'attore.
Ed invero, il testimone se per un verso conferma con un “è vero” i capitoli di prova Testimone_1
formulati da parte attrice - ovvero che l'auto pirata, invadeva la corsia di marcia sulla quale viaggiava a seguito di un sorpasso azzardato in curva (con ciò volendosi Parte_1 chiaramente intendere che l'auto procedeva sull'opposta corsia di marcia) nelle successive risposte alle circostanze capitolate a prova contraria afferma esattamente l'opposto.
Nello specifico, nel rispondere alle circostanze di parte convenuta, il teste afferma che l'auto pirata superava i tre ciclisti (tra cui il minore) e nel rientrare nella corsia di pertinenza “ci ha toccato” (con ciò volendosi evidentemente riferire, cosa di cui il teste non è sicuro, alla circostanza che l'auto colpì con lo specchietto retrovisore esterno il braccio del minore che venne spinto verso il burrone).
Quanto alle dichiarazioni dell'ulteriore testimone le dichiarazioni rese confermano, Testimone_2 ancora una volta la dinamica di parte attrice (ovvero che l'auto pirata ha materialmente colpito la bici condotta dallo ) salvo poi, nel rispondere a prova contraria, affermare che lo Pt_1 Pt_1 ha “evitato la macchina” cadendo nel burrone.
Quanto all'auto pirata i testimoni nulla riferiscono se non che era di colore grigio chiaro senza alcun ulteriore elemento distintivo circa la marca o quanto meno la tipologia di veicolo (SUV, berlina, media o piccola cilindrata).
L'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali viene inoltre avvalorata dal contenuto della cartella clinica redatta dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Gela ed in cui, nella parte relativa all'anamnesi patologica prossima, si legge testualmente che “il paziente riferisce di una caduta accidentale con la bicicletta”. Dall'esame integrale della documentazione di pronto soccorso non è dato trarre elementi, quali stati d'asia, panico, ecc, tali da influire negativamente sul ricordo dei fatti avvenuti a breve distanza di tempo. Se così è, non c'è motivo di discostarsi dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità circa il valore probatorio del referto di pronto soccorso. Esso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese1.
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valor dichiarato, dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e dall'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il tutto in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M.. n.55/2014.
Che la base di calcolo sia il valore dichiarato resta suffragato dalle pronunce della Suprema Corte
(cfr: Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007 ) ove è dato leggersi che ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali il giudice deve avvalersi del criterio del disputatum restando quello del decisum applicabile nel caso di accoglimento parziale della domanda (in senso analogo vedasi Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre
2016, n. 4612).
Parte attrice va altresì condannata alla refusione delle spese e compensi del giudizio già pendente davanti al Giudice di Pace sempre in applicazione dei valori tariffari di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Rigetta la domanda di parte attrice
Condanna alla rifusione dei compensi del presente giudizio a favore di parte Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di Controparte_1
€. 2.600,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna alla rifusione a favore di parte convenuta dei compensi del giudizio Parte_1
dinanzi il Giudice di Pace nella misura di 1.500,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Gela 25.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31289 del 24 ottobre 2022; ex multis Corte di cassazione SEZIONE SESTA
CIVILE- SOTTOSEZIONE 3 Ordinanza 28-07-2020, n. 16030 secondo cui il referto “è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”; Cassazione Civile - Sez. III - sentenza del 24.09.2015;