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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1480 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana Callini e Parte_1 C.F._1
Federica Gamba, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Verdesca CP_1 C.F._2
Zain, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CP_ Per parte ricorrente: […] Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € 500,00, quale Pt_1
mantenimento per la stessa, ovvero la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Disporre che
venga revocato l'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili quale mantenimento per la IG e che il Per_1
pagina 1 di 6 padre venga onerato del pagamento delle spese straordinarie per la IG nella misura del 100%. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente: si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi, comprese le note di trattazione
scritta del 26.11.2024 e le presenti, di cui chiede l'integrale accoglimento, impugnando e contestando quanto ex
adverso dedotto, articolato ed eccepito, perché infondato in fatto ed in diritto, nonchè palesemente smentito per
tabulas dalla documentazione da noi versata in atti. Si rappresenta, inoltre, che attualmente sarebbe anche
venuta meno la questione riguardante lo status di disoccupazione della ricorrente, posto alla base delle richieste
di cui al ricorso, in quanto la sig.ra forte di un curriculum con una multiforme esperienza nel settore, ha Pt_1
trovato nuova stabile occupazione presso una prestigiosa boutique in Roma, la Bramante Cashmere, in Via del
Babuino. Si insiste, pertanto, in tutte le nostre difese, si chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente, perché
infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili per carenza dei presupposti. Si chiede, comunque, la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, nonché ai sensi e per gli effetti
dell'art.96 c.p.c., avendo la sig.ra intrapreso il ricorso in oggetto, ben conoscendo la situazione economica Pt_1
del marito e quella propria personale, rifiutando, peraltro, qualsiasi tentativo di comporre stragiudizialmente e
bonariamente la vicenda. Si insiste, stante l'esiguità della misura del contributo al mantenimento della IG
, palesemente insufficiente, fissato a carico della sig.ra in sede di separazione, che l'importo venga Per_1 Pt_1
non solo confermato ma aumentato dal Giudice con valutazione in via equitativa ed in rapporto a quanto in casi
simili viene stabilito a carico del genitore non convivente. Accertato il reiterato inadempimento della sig.ra Pt_1
all'obbligo del versamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento della IG, nonché del 50%
delle spese straordinarie, condannarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 39 C.P.C., secondo quanto il
Giudice riterrà di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, chiedeva – in modifica delle condizioni di Parte_1
separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 14.11.2022 – l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 500,00 e la revoca dell'obbligo di mantenimento della IG a suo carico pari ad € 100,00 mensili e della partecipazione al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con conseguente versamento del 100% delle spese straordinarie a carico del . CP_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: in data 23.9.2001 e Parte_1
avevano contratto matrimonio concordatario in Monte OM (RM); dal matrimonio, CP_1
in data 30.5.2004, era nata la IG delle parti, ; con accordo di negoziazione assistita del Per_1 pagina 2 di 6 14.11.2022, i coniugi si erano separati convenendo che avrebbero provveduto ciascuno al proprio
mantenimento, essendo entrambi titolari di reddito ed economicamente autosufficienti, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, era assegnata al con il quale conviveva la IG , la CP_1 Per_1 Pt_1
avrebbe corrisposto al a titolo di concorso al mantenimento della IG la somma CP_1 Per_1
mensile di euro 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
a febbraio 2023, la aveva Pt_1
sottoscritto un contratto di affitto per un immobile a Latina, con canone di locazione di € 530,00 mensili
incluso il condominio per poter stare vicina alla IG e vederla più spesso; la aveva anche trovato Pt_1
lavoro in un negozio di abbigliamento a Latina come commessa percependo € 1.000,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima;
in data 1.2.2024, la ricorrente aveva ricevuto lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
la ricorrente si era trovata in difficoltà economiche ed il aveva iniziato da subito a versarle un importo mensile per aiutarla; il resistente le aveva corrisposto CP_1
importi variabili tra i 150,00 ed 200,00 euro mensili;
nel 2022 il aveva percepito € 27.589,00 netti CP_1
annuali; la ricorrente non riusciva a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né
disponeva di adeguati redditi propri.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla CP_1 Pt_1
ed, in via riconvenzionale, di aumentare l'assegno di mantenimento per la IG , con condanna Per_1
della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 39 C.P.C., secondo quanto il Giudice riterrà di
giustizia, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c..
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la non era priva di redditi Pt_1
pagando regolarmente, per quanto noto, il canone di locazione per l'immobile ove si era stabilita ed avendo in ogni caso diritto, all'esito dell'intervenuto licenziamento, alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
pur dichiarandosi disoccupata la da parecchi mesi lavorava come commessa, in Pt_1
pianta stabile, in un negozio di Latina sito molto vicino al luogo di lavoro del che CP_1
quotidianamente aveva quindi visto la ricorrente svolgere attività lavorativa;
la ricorrente non versava l'assegno di mantenimento per la IG;
il resistente con il proprio stipendio, doveva far fronte ai diversi finanziamenti in corso, tra cui : prestito NOIPA per €.250,00 mensili, rata auto €.284,98 mensili,
spese condominiali €.250,00 a bimestre, assicurazione vita €.50,00 mensili, assicurazione scooter della IG,
assicurazione e bollo auto, oltre la totalità, di fatto, del mantenimento della IG e delle spese straordinarie per la
stessa (università, cure mediche ecc…); nel condominio ove risiedevano il e la IG erano stati CP_2
deliberati lavori straordinari ed era previsto che la quota di spettanza del resistente potesse oscillare fra i 13.000,00 e i 18.000,00 euro. pagina 3 di 6 Con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
Riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie
La domanda non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come insegna la Suprema Corte (v. tra le tante, Cass. n. 11488/2008 e 14093/2009), i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione nella quale tali determinazioni sono state assunte.
Nel caso di specie, non risultano sopravvenute circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita.
La ricorrente, difatti, all'epoca svolgeva attività lavorativa come commessa al pari dell'impiego attualmente ricoperto.
Nel breve lasso di tempo intercorso tra il precedente impiego e l'attuale (v. note depositate dalla difesa della ricorrente in data 2.4.2025, ove viene dato atto del nuovo impiego), la Pt_1
ha dedotto di aver percepito la di importo pari alla precedente retribuzione. CP_3
Parte ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova della sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione tali da aver determinato una modifica della situazione economico-patrimoniale complessivamente considerata.
Conseguentemente, la domanda non può che essere rigettata.
Revoca dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente
autosufficiente Per_1
Per le medesime ragioni va rigettata la richiesta avanzata da di riformare le Parte_1
condizioni di separazione oggetto dell'accordo di negoziazione assistita, revocando l'assegno di mantenimento e la partecipazione alle spese straordinarie per la IG a suo carico.
pagina 4 di 6 Parte ricorrente, difatti, ha fondato le spiegate domande sul presupposto di una propria deteriore condizione economica rispetto a quella sussistente al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e non sul raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza (è pacifico tra le parti che la IG , studentessa Per_1
universitaria, non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica).
Il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della rispetto a quelle Pt_1
preesistenti, tuttavia, è rimasto del tutto privo di riscontro, essendosi invero accertata la sussistenza di un assetto economico-patrimoniale della ricorrente del tutto assimilabile a quello esistente al momento della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita,
allorquando, proprio alla luce dei minori redditi della rispetto al e degli oneri Pt_1 CP_1
abitativi che la stessa avrebbe dovuto sostenere, l'assegno di mantenimento fu quantificato in euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la IG (v. accordo di negoziazione versato in atti dalla stessa ricorrente, ove è dato leggersi: la sig.ra Parte_1
contribuirà al mantenimento della IG mediante la corresponsione di un assegno Persona_2
mensile di € 100,00 oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie preventivamente
concordate tra i coniugi, giusto protocollo Tribunale di Latina. Detto importo è stato determinato
tenuto conto della disparità retributiva tra i coniugi e della circostanza che la signora dovrà Pt_1
reperire un autonomo alloggio).
Conseguentemente - non essendo stata fornita la prova della sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione tali da aver determinato una reformatio in peius della situazione economica-
patrimoniale della - la domanda non può trovare accoglimento. Pt_1
Domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per la IG
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da di aumentare CP_1
l'assegno di mantenimento per la IG, non essendo stata fornita la prova, in corso di causa,
di significativi sopravvenuti mutamenti degli assetti economico-patrimoniali delle parti o delle accresciute esigenze della IG rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione (2022), tali da legittimare l'accoglimento della domanda.
pagina 5 di 6 In ultimo, la resistente va ammonita al regolare e puntuale versamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per la IG.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della soccombenza reciproca e dei rapporti tra le parti. Non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
TA la domanda avanzata da di riconoscimento di un assegno di Parte_1
mantenimento in suo favore;
TA la domanda spiegata da di revoca dell'assegno di mantenimento e Parte_1
delle spese straordinarie per la IG;
Per_1
TA la domanda riconvenzionale spiegata da di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la IG;
Per_1
AMMONISCE la resistente a versare regolarmente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la IG;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 16.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1480 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
(C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana Callini e Parte_1 C.F._1
Federica Gamba, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Verdesca CP_1 C.F._2
Zain, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CP_ Per parte ricorrente: […] Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € 500,00, quale Pt_1
mantenimento per la stessa, ovvero la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Disporre che
venga revocato l'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili quale mantenimento per la IG e che il Per_1
pagina 1 di 6 padre venga onerato del pagamento delle spese straordinarie per la IG nella misura del 100%. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente: si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi, comprese le note di trattazione
scritta del 26.11.2024 e le presenti, di cui chiede l'integrale accoglimento, impugnando e contestando quanto ex
adverso dedotto, articolato ed eccepito, perché infondato in fatto ed in diritto, nonchè palesemente smentito per
tabulas dalla documentazione da noi versata in atti. Si rappresenta, inoltre, che attualmente sarebbe anche
venuta meno la questione riguardante lo status di disoccupazione della ricorrente, posto alla base delle richieste
di cui al ricorso, in quanto la sig.ra forte di un curriculum con una multiforme esperienza nel settore, ha Pt_1
trovato nuova stabile occupazione presso una prestigiosa boutique in Roma, la Bramante Cashmere, in Via del
Babuino. Si insiste, pertanto, in tutte le nostre difese, si chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente, perché
infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili per carenza dei presupposti. Si chiede, comunque, la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, nonché ai sensi e per gli effetti
dell'art.96 c.p.c., avendo la sig.ra intrapreso il ricorso in oggetto, ben conoscendo la situazione economica Pt_1
del marito e quella propria personale, rifiutando, peraltro, qualsiasi tentativo di comporre stragiudizialmente e
bonariamente la vicenda. Si insiste, stante l'esiguità della misura del contributo al mantenimento della IG
, palesemente insufficiente, fissato a carico della sig.ra in sede di separazione, che l'importo venga Per_1 Pt_1
non solo confermato ma aumentato dal Giudice con valutazione in via equitativa ed in rapporto a quanto in casi
simili viene stabilito a carico del genitore non convivente. Accertato il reiterato inadempimento della sig.ra Pt_1
all'obbligo del versamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento della IG, nonché del 50%
delle spese straordinarie, condannarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 39 C.P.C., secondo quanto il
Giudice riterrà di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.4.2024, chiedeva – in modifica delle condizioni di Parte_1
separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 14.11.2022 – l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 500,00 e la revoca dell'obbligo di mantenimento della IG a suo carico pari ad € 100,00 mensili e della partecipazione al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con conseguente versamento del 100% delle spese straordinarie a carico del . CP_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: in data 23.9.2001 e Parte_1
avevano contratto matrimonio concordatario in Monte OM (RM); dal matrimonio, CP_1
in data 30.5.2004, era nata la IG delle parti, ; con accordo di negoziazione assistita del Per_1 pagina 2 di 6 14.11.2022, i coniugi si erano separati convenendo che avrebbero provveduto ciascuno al proprio
mantenimento, essendo entrambi titolari di reddito ed economicamente autosufficienti, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, era assegnata al con il quale conviveva la IG , la CP_1 Per_1 Pt_1
avrebbe corrisposto al a titolo di concorso al mantenimento della IG la somma CP_1 Per_1
mensile di euro 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
a febbraio 2023, la aveva Pt_1
sottoscritto un contratto di affitto per un immobile a Latina, con canone di locazione di € 530,00 mensili
incluso il condominio per poter stare vicina alla IG e vederla più spesso; la aveva anche trovato Pt_1
lavoro in un negozio di abbigliamento a Latina come commessa percependo € 1.000,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima;
in data 1.2.2024, la ricorrente aveva ricevuto lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
la ricorrente si era trovata in difficoltà economiche ed il aveva iniziato da subito a versarle un importo mensile per aiutarla; il resistente le aveva corrisposto CP_1
importi variabili tra i 150,00 ed 200,00 euro mensili;
nel 2022 il aveva percepito € 27.589,00 netti CP_1
annuali; la ricorrente non riusciva a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né
disponeva di adeguati redditi propri.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla CP_1 Pt_1
ed, in via riconvenzionale, di aumentare l'assegno di mantenimento per la IG , con condanna Per_1
della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 39 C.P.C., secondo quanto il Giudice riterrà di
giustizia, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c..
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: la non era priva di redditi Pt_1
pagando regolarmente, per quanto noto, il canone di locazione per l'immobile ove si era stabilita ed avendo in ogni caso diritto, all'esito dell'intervenuto licenziamento, alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
pur dichiarandosi disoccupata la da parecchi mesi lavorava come commessa, in Pt_1
pianta stabile, in un negozio di Latina sito molto vicino al luogo di lavoro del che CP_1
quotidianamente aveva quindi visto la ricorrente svolgere attività lavorativa;
la ricorrente non versava l'assegno di mantenimento per la IG;
il resistente con il proprio stipendio, doveva far fronte ai diversi finanziamenti in corso, tra cui : prestito NOIPA per €.250,00 mensili, rata auto €.284,98 mensili,
spese condominiali €.250,00 a bimestre, assicurazione vita €.50,00 mensili, assicurazione scooter della IG,
assicurazione e bollo auto, oltre la totalità, di fatto, del mantenimento della IG e delle spese straordinarie per la
stessa (università, cure mediche ecc…); nel condominio ove risiedevano il e la IG erano stati CP_2
deliberati lavori straordinari ed era previsto che la quota di spettanza del resistente potesse oscillare fra i 13.000,00 e i 18.000,00 euro. pagina 3 di 6 Con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
Riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie
La domanda non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come insegna la Suprema Corte (v. tra le tante, Cass. n. 11488/2008 e 14093/2009), i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione nella quale tali determinazioni sono state assunte.
Nel caso di specie, non risultano sopravvenute circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita.
La ricorrente, difatti, all'epoca svolgeva attività lavorativa come commessa al pari dell'impiego attualmente ricoperto.
Nel breve lasso di tempo intercorso tra il precedente impiego e l'attuale (v. note depositate dalla difesa della ricorrente in data 2.4.2025, ove viene dato atto del nuovo impiego), la Pt_1
ha dedotto di aver percepito la di importo pari alla precedente retribuzione. CP_3
Parte ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova della sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione tali da aver determinato una modifica della situazione economico-patrimoniale complessivamente considerata.
Conseguentemente, la domanda non può che essere rigettata.
Revoca dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente
autosufficiente Per_1
Per le medesime ragioni va rigettata la richiesta avanzata da di riformare le Parte_1
condizioni di separazione oggetto dell'accordo di negoziazione assistita, revocando l'assegno di mantenimento e la partecipazione alle spese straordinarie per la IG a suo carico.
pagina 4 di 6 Parte ricorrente, difatti, ha fondato le spiegate domande sul presupposto di una propria deteriore condizione economica rispetto a quella sussistente al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e non sul raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della ragazza (è pacifico tra le parti che la IG , studentessa Per_1
universitaria, non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica).
Il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della rispetto a quelle Pt_1
preesistenti, tuttavia, è rimasto del tutto privo di riscontro, essendosi invero accertata la sussistenza di un assetto economico-patrimoniale della ricorrente del tutto assimilabile a quello esistente al momento della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita,
allorquando, proprio alla luce dei minori redditi della rispetto al e degli oneri Pt_1 CP_1
abitativi che la stessa avrebbe dovuto sostenere, l'assegno di mantenimento fu quantificato in euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la IG (v. accordo di negoziazione versato in atti dalla stessa ricorrente, ove è dato leggersi: la sig.ra Parte_1
contribuirà al mantenimento della IG mediante la corresponsione di un assegno Persona_2
mensile di € 100,00 oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie preventivamente
concordate tra i coniugi, giusto protocollo Tribunale di Latina. Detto importo è stato determinato
tenuto conto della disparità retributiva tra i coniugi e della circostanza che la signora dovrà Pt_1
reperire un autonomo alloggio).
Conseguentemente - non essendo stata fornita la prova della sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle sussistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione tali da aver determinato una reformatio in peius della situazione economica-
patrimoniale della - la domanda non può trovare accoglimento. Pt_1
Domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per la IG
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da di aumentare CP_1
l'assegno di mantenimento per la IG, non essendo stata fornita la prova, in corso di causa,
di significativi sopravvenuti mutamenti degli assetti economico-patrimoniali delle parti o delle accresciute esigenze della IG rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione (2022), tali da legittimare l'accoglimento della domanda.
pagina 5 di 6 In ultimo, la resistente va ammonita al regolare e puntuale versamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per la IG.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della soccombenza reciproca e dei rapporti tra le parti. Non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
TA la domanda avanzata da di riconoscimento di un assegno di Parte_1
mantenimento in suo favore;
TA la domanda spiegata da di revoca dell'assegno di mantenimento e Parte_1
delle spese straordinarie per la IG;
Per_1
TA la domanda riconvenzionale spiegata da di aumento dell'assegno di CP_1
mantenimento per la IG;
Per_1
AMMONISCE la resistente a versare regolarmente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la IG;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 16.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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