Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei IGg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 506 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosaria Deodato
ATTORE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Monica Allevato;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che in data 10/12/2005 aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con , dalla cui unione erano nati i figli il Controparte_1 Persona_1
5/10/2008, e il 28/04/2012, che era venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva PE
che fosse dichiarata la separazione giudiziale, disponendo l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, disponendo che il contribuisca al mantenimento dei figli _1
minori, versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile non inferiore ad
Euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e precisate nei seguenti termini nella
1
709 bis cpc;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (prossimo ai 14 anni) Persona_1
e (di anni 10) alla madre, conferendole la possibilità di assumere da sola tutte le PE
decisioni che li riguardano, comprese quelle di maggiore interesse, almeno fintantoché il IG. non ritrovi serenità e non riesca ad agire in modo equilibrato quantomeno _1
con i figli, ovvero, in subordine, in caso di conferma del loro affidamento ad entrambi i genitori, confermare, altresì, la prevalente collocazione degli stessi presso la madre;
3) regolamentare, in ogni caso, in modo puntuale tempi e modalità del diritto dei figli di frequentazione con il padre, secondo quanto prospettato nella parte narrativa o secondo la diversa modalità ritenuta maggiormente corrispondente al loro interesse, fissando giorni ed orari (senza lasciarli alla concorde organizzazione dei coniugi di settimana in settimana) e confermando espressamente che spetta al padre prelevare ed accompagnare personalmente i figli;
4) disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli minori, facendogli _1
obbligo di versare a tal fine alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, un congruo assegno mensile non inferiore ad Euro 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla predetta presso la BPER Banca SpA con codice Iban
[...];
5) disporre, inoltre, che il IG. rimborsi alla IG.ra il 50% delle spese _1 Pt_1
straordinarie sostenute per i figli, per come individuate dalla legge in materia e attualmente secondo il protocollo del C.N.F. del 29/11/2017 recepito dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza nella seduta del 7/03/2018;
6) disporre l'assegnazione dei beni mobili contenuti nella casa familiare di cui sopra
(esclusi i beni personali del IG. in favore della IG.ra , in modo che _1 Pt_1 possano seguire i figli, onde garantirne loro l'utilizzo quotidiano, concedendole il termine di 60 giorni, decorrenti dal provvedimento che sarà adottato, per ultimare il trasloco e riconoscendo, in ogni caso, il diritto della IG.ra di portare con sé i Pt_1
beni e gli arredi di sua esclusiva proprietà;
2 7) disporre che i contributi pubblici in favore dei figli (a cominciare dall'assegno unico ed universale per gli stessi) siano corrisposti per intero alla IG.ra ; Pt_1
8) adottare nei confronti di i provvedimenti di cui all'art. 709 ter cpc più _1
opportuni in considerazione dei comportamenti pregiudizievoli da lui tenuti, per come sopra evidenziati (a partire dall'ammonizione ad evitare nelle comunicazioni con la IG.ra e con i terzi qualsiasi espressione offensiva, minatoria e denigratoria ed Pt_1
ogni sorta di accusa o insinuazione), e, comunque, ogni altro provvedimento utile alla cessazione delle suddette condotte”.
Si costituiva , il quale chiedeva “1) pronunciare la separazione dei Controparte_1
coniugi; 2) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 PE
collocamento prevalente presso la madre;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà del al 90% e della al 10%, a quest'ultima che la abiterà con i figli minori;
4) _1 Pt_1
il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì dalle ore 19.30 fino alle
20.30 della domenica, durante la settimana nella quale i minori staranno con il padre nel fine settimana, trascorreranno con lo stesso il martedì dall'uscita di scuola fino alle
20.30, con possibilità di pernotto secondo la volontà dei minori e secondo le loro eIGenze e bisogni. Nella settimana in cui i minori staranno nel fine settimana con la madre, vedranno il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20.30, con possibilità di pernotto secondo la volontà dei minori e secondo le loro eIGenze e bisogni;
5) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività pasquali, dal venerdì precedente la Pasqua fino alle ore 20 del lunedì di Pasquetta, la
Pasqua del 2022 la trascorreranno con il padre. Le festività natalizie saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 4 gennaio, il primo periodo di Natale nel 2021 sarà trascorso con il padre. L'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando dal 2022 con il padre. I minori trascorreranno le vacanze estive, intendendo il mese di agosto, quindici giorni con ciascun genitore, il periodo sarà concordato entro il 10/6 di ogni anno. Le ricorrenze dei minori saranno trascorse con entrambi i genitori, concordando il pranzo con un genitore e la cena con un altro. Il padre trascorrerà con i figli tutte le ricorrenze che lo riguardano
(compleanno, onomastico, Festa del Papà). Stesso discorso varrà per le ricorrenze che riguardano la madre. Diversi e più ampi accordi tra i genitori potranno derogare alle condizioni indicate. 6) il verserà alla € 300,00 mensili quale contributo _1 Pt_1
3 al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie preventivamente concordate secondo quanto stabilito dal protocollo del Cnf, recepito anche dal Tribunale di Cosenza” e precisate nei seguenti termini nella memoria ex art. 709 c.p.c.: “chiede che venga dichiarata la separazione personale da Parte_1 con addebito alla stessa, che venga disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre a Cosenza, il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alterni e due pomeriggi a settimana;
nel caso in cui la madre non volesse rientrare a
Cosenza, disporre il collocamento dei minori presso il padre a Cosenza, i genitori potranno anche alternarsi presso la casa in cui vivono i figli. Ancora in via di estremo subordine, nel caso in cui i minori rimangono collocati presso la madre a AR, disporre che il padre possa stare con loro a fine settimana alterni, sarà la madre ad accompagnarli e a riprenderli a Cosenza, in alternativa i genitori si incontreranno a metà strada. I figli minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dal 23 al 30 dicembre, e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze pasquali dal giovedì santo al martedì dopo
Pasqua. I minori trascorreranno con il padre 15 gg durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 20 giugno di ogni anno. Il resistente verserà alla
€ 400,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle Pt_1
spese straordinarie preventivamente concordate e indicate nel protocollo Cnf. Nel caso in cui i minori vengono collocati presso il padre, la verserà al € 400,00 Pt_1 _1
mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori”.
Intervenuta la sentenza parziale di separazione in data 16.11.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che la domanda di addebito della separazione, spiegata dal resistente, è fondata.
Infatti, , che sin dalla comparsa di costituzione ha dedotto che “il vero Controparte_1
motivo della separazione è la relazione extraconiugale della ricorrente ormai risalente nel tempo”, nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c. ha formulato domanda di addebito della separazione. Sul punto, la ricorrente ha dapprima ha replicato sostenendo che “la relazione sentimentale cui fa riferimento controparte è (semmai) conseguenza,
(ma di certo) non causa della crisi del matrimonio e, quindi, della separazione, essendo essa iniziata quando il rapporto coniugale era dissolto già da tempo, a causa delle
4 continue mortificazioni e frustrazioni vissute per l'indole e gli agiti di tanto che _1
l'intimità di coppia era cessata da almeno 6 anni” (cfr. note autorizzate del 13.12.2021), contestando la domanda, nella memoria integrativa e art. 709 c.p.c., ribadendo “la mancanza dei presupposti per il richiesto addebito della separazione alla ricorrente, atteso che la crisi matrimoniale è stata determinata dall'indole (irascibile, opprimente, egocentrica, narcisistica, interessata) di (compresa la sua ossessione per _1
l'apparire) e dai comportamenti da lui tenuti (tra cui la gestione avventata dell'attività professionale e delle risorse finanziarie e le problematiche conseguenti, nonchè il controllo continuo esercitato sugli spostamenti e sulle frequentazioni della IG.ra
), per come meglio precisato nelle note autorizzate del 22/04/2022 e nella Pt_1
memoria integrativa del 25/07/2022 (e da intendersi qui richiamato e trascritto), avendo essi minato progressivamente il rapporto coniugale fino a far venir meno quella affectio coniugalis che caratterizza l'unione tra marito e moglie. Tant'è che la figlia PE
(durante l'ascolto da parte dei Servizi Sociali) ha riferito “quando eravamo insieme
(tutta la famiglia) era anche peggio” ed il figlio ha precisato “sono cinque anni Per_1
che non riusciamo a festeggiare il compleanno mio o quello di mia madre senza brutte litigate”. Inoltre, secondo quanto già emerso in sede di comparizione dei coniugi, persino l'intimità di coppia era cessata da almeno 6 anni quando (il 24/11/2020) _1
(dopo aver perso più volte il controllo di sé anche davanti ai figli minori e dopo l'episodio particolarmente grave del 23/11/2020) ha lasciato il domicilio coniugale.
Pertanto, la disgregazione dell'unione familiare non è da addebitare ad una relazione extraconiugale, per come asserito artificiosamente da controparte in modo ossessivo e volgare in tutte le sedi e circostanze (compresa, da ultimo, l'udienza del 16 febbraio
2023 e, comunque, anche con i figli), in quanto la relazione della IG.ra con il Pt_1
nuovo compagno (che ancor prima è stato collega di ufficio e confidente) è iniziata solo quando il rapporto coniugale era dissolto già da tempo ed i coniugi si erano già separati di fatto”.
Orbene, occorre rilevare che la non ha contestato l'esistenza della Parte_1
dedotta relazione extraconiugale e non ha fornito la prova che detta relazione sia intervenuta in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale, pur gravando sulla stessa il relativo onere (Cass. civ., Sez.
I, Ord., (data ud. 30/01/2024) 18/04/2024, n. 10489).
5 La ricorrente ha affidato la prova dei propri assunti sul punto alle testimonianze di sorella della ricorrente, e di indifferente. La Testimone_1 Testimone_2
prima ha riferito che, dalla nascita di i rapporti i tra i coniugi si sono incrinati e PE
di aver osservato atteggiamenti ossessivi del cognato verso la sorella, assistendo personalmente allorquando il chiedeva alla “dove fosse, con chi, come _1 Pt_1
fosse vestita, chiedeva anche che gli inviasse delle foto per avere certezza di come fosse vestita”, aggiungendo che il resistente insisteva perché la moglie investisse il proprio denaro nell'attività professionale del stesso. La teste ha altresì confermato di _1
avere una grande confidenza con la sorella, che sente anche tre volte al giorno, e di essere per questo a conoscenza del fatto che l'intimità di coppia era cessata dopo la nascita della seconda figlia, confermando che il avrebbe costretto la moglie a _1 rinunciare ad un incarico propostole da dichiarando “mia sorella aveva tutte CP_2 le intenzioni di accettare quell'incarico; io ho seguito tutto il percorso di mia sorella, Cont durante il colloquio e la fase delle proposte intercorse tra e mia sorella, fin quando si è travata costretta a rinunciare”, salvo dichiarare di non aver saputo nulla dalla sorella circa una relazione extra-coniugale. La teste ha dichiarato di aver Testimone_2
appreso dalla ricorrente delle sopravvenute divergenze caratteriali e problematiche della coppia e di aver assistito a conversazioni telefoniche tra i coniugi nel corso delle quali il chiedeva alla moglie dove si trovasse e di aver assistito a litigi della coppia _1 sull'educazione dei figli o sull'utilizzo del denaro della . Pt_1
Orbene, premesso che nessun rilievo possono avere le dichiarazioni testimoniali de relato actoris e vertenti, dunque, su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015), vi è da rilevare che le dichiarazioni della teste non appaiono IGnificative, Tes_2
dando esclusivamente conto di discussioni fisiologiche in un contesto familiare, dovendosi ritenere un dato neutro che il si preoccupasse di avere informazioni _1
su dove si trovasse la moglie, mentre, per quanto concerne le dichiarazioni della teste
, le stesse oltre a vertere, in parte, su circostanze apprese dalla stessa ricorrente, Pt_1
della cui rilevanza si è già detto, pur potendosi rivelare utili a riscontrare un atteggiamento insistente del nei confronti della moglie, non consentono di _1
ritenere provata la dedotta disgregazione della coppia, non essendo emerso alcun
6 ulteriore elemento IGnificativo in tal senso. Oltretutto, va considerato che la circostanza che la teste ha riferito di raccogliere molto spesso le confidenze della sorella e di essere, in ragione di ciò, a conoscenza della cessazione dei rapporti intimi tra la sorella ed il
Cont marito, nonché di aver saputo della rinuncia coartata dell'incarico presso non può ritenersi dirimente, poiché, avendo affermato contestualmente di non aver appreso dalla sorella della relazione extraconiugale, che la stessa non ha mai Parte_1
contestato, induce a ritenere, per lo meno, che non fosse Parte_1
completamente sincera con la sorella, potendo, pertanto, la teste riferire circostanze, apprese dalla sorella, non rispondenti alla verità dei fatti.
Oltretutto, la deduzione circa la pregressa disgregazione del vincolo coniugale contrasta con i messaggi telefonici, datati 2019, depositati in atti dal resistente, in cui Pt_1 manifestava il suo amore per il marito (“ti amo” “voglio invecchiare con te”),
[...] non oggetto di contestazione, che denotano l'esistenza di un rapporto tutt'altro che in crisi.
Da ultimo, va considerato che le dichiarazioni rese dai minori, non potendo essere inquadrate né nello schema della testimonianza, né nell'ambito di un qualsiasi altro mezzo istruttorio, non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione.
Conseguentemente, considerato che, in tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10489), va dichiarata Per_3
l'addebitabilità della separazione in capo a . Parte_1
Per quanto concerne le domande relative ai figli minori, va anzitutto disposto il collocamento degli stessi presso la madre, siccome corrispondente alle dichiarazioni di volontà di e di 16 e 12 anni, che non solo hanno rappresentato di Per_1 PE
avere, allo stato, un rapporto migliore con la madre, ma hanno anche dato atto di essere felici a AR e di essersi inseriti con soddisfazione nel relativo contesto sociale, dovendosi, pertanto, escludere che possa essere disposto il collocamento degli stessi presso il padre, per come richiesto da quest'ultimo, considerato che è ius receptum che
7 il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
14/06/2021) 02/09/2021, n. 23804), non rinvenendosi, nel caso di specie, alcuna situazione di pregiudizio per i minori nel permanere presso la madre, tanto più che lo stesso c.t.p. di parte resistente ha concordato che i minori hanno “oramai consolidato i loro punti di riferimento in AR” (cfr. pag. 6 delle osservazioni alla c.t.u. della dott.ssa ). Per_4
Per quanto attiene all'affidamento, ritiene il Tribunale che sussistano le condizione per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, anche in ragione della ritenuta rispondenza all'interesse dei minori al collocamento degli stessi presso la madre.
Al riguardo, assumono anzitutto rilevo le dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto giudiziale, elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6455), nonché le dichiarazioni delle parti rese nel corso delle indagini peritali da cui si ricavano aspetti di inidoneità educativa del e di scarsa capacità di prestare attenzione alle eIGenze ed ai desideri dei figli. _1
Dall'ascolto è in particolare emerso il profondo disagio dei minori nel relazionarsi con il padre, che non ha mai saputo adattarsi alla nuova vita dei minori a AR, come riferito dalla stessa sentita all'udienza del 18.1.2023 (“mio padre non vuole PE
sentire parlare di AR, né degli avvenimenti felici che mi accadono a AR”).
Circostanza confermata anche in sede di c.t.u., all'esito della quale il consulente ha rappresentato che i minori “nella relazione con il padre, invece, appaiono arrabbiati, verosimilmente perché turbati e confusi dai comportamenti di una figura paterna che non sembra accorgersi e curarsi delle loro sofferenze, incapace di supportarli nel delicato momento di cambiamenti legati alla separazione coniugale, perché troppo preso da se stesso e dal suo dolore, per riuscire a sostenere i figli” (cfr. pag. 19 della relazione).
È lo stesso consulente, che pur concludendo per l'affido condiviso, ha considerato che
“quando il IGnor sentirà di poter fare un passo verso i propri figli, e _1
necessariamente verso il contesto entro il quale i minori si sono ormai integrati positivamente, le soluzioni di frequentazione tra loro, si potranno trovare con la
8 massima collaborazione della IGnora ”, con ciò pertanto dando atto che è il Pt_1
padre che attualmente che non riesce ad instaurare un rapporto con i figli, rapporto che deve necessariamente coinvolgere anche il nuovo contesto di vita dei minori, che il rifiuta categoricamente. _1
Infatti, nelle riprese video degli incontri delle parti dinanzi al c.t.u., in specie quella relativa all'incontro di coppia, il resistente ha dichiarato che non intende stabilire una relazione con la vita dei suoi figli a AR, considerandola una vita frutto dell'inganno e della menzogna, ritenendo l'unica soluzione possibile il ritorno dei figli a
Cosenza, completamente ignorando i nuovi bisogni e desideri dei minori, coerentemente con quanto hanno riferito i minori in sede di ascolto.
Detta impostazione paterna, oltretutto, rende inconferenti le considerazioni del c.t.p. del resistente, cui il resistente si è integralmente riportato nelle note conclusive, che attribuisce la “perdita di “valore” come figura paterna” del a _1 Parte_1
omettendo completamente di considerare le condotte tenute dal giustificandole _1
come frutto di sconforto o scoraggiamento oppure come reazioni agli attacchi verbali subiti dal figlio , risultando, oltretutto, allo stato, soverchia la valutazione in Per_1
ordine al cd. criterio di accesso della , a fronte del netto rifiuto operato dal Pt_1
Da ultimo, deve precisarsi che l'oggetto della valutazione affidata al c.t.u. era _1
quello sondare le condizioni di benessere psicofisico dei minori ed il rapporto con le figure genitoriali, che è un obiettivo diverso da quello “di poterli aiutare a riconsiderare la loro pregressa esperienza familiare in chiave più obiettiva così da riconciliarsi con quella figura paterna che al momento essi giudicano in maniera inappellabile come apportatrice di vissuti esclusivamente negativi e quindi da cancellare” inteso dal c.t.p. di parte resistente.
Oltretutto, è lo stesso c.t.p. ad evidenziare che “da un'attenta analisi degli atti di causa si può evincere senza equivoci che il rapporto tra il IG. e i figli è stato sempre _1
caratterizzato da una grande complicità e affettuosità anche durante le fasi iniziali della separazione e che l'evoluzione della relazione genitoriale in termini di rifiuto per la figura paterna si è strutturata gradualmente dopo il trasferimento definitivo dei minori in
AR” (cfr. pag. 9 delle osservazioni alla c.t.u. della dott.ssa , omettendo, Per_4
tuttavia, di valutare il contegno genitoriale del a fronte del nuovo assetto _1
familiare.
9 Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sia sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva e di attenzione ai desideri ed ai bisogni dei figli e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente, il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella situazione descritta, sarebbe pregiudizievole per i minori.
Tanto spiega anche il cambiamento dei minori nei confronti del padre, siccome, allo stato, incapace di adattarsi alla nuova, seppur dolorosa, situazione familiare in cui non può vedere quotidianamente i figli, considerato che lo stesso appare maggiormente preoccupato di tentare di “ristabilire la verità”, ritenendo che vada eliminato il “vizio di fondo”, verosimilmente costituito dalle reali ragioni che hanno indotto la a Pt_1 chiedere l'autorizzazione al trasferimento a AR (cfr. dichiarazioni del resistente nell'incontro singolo con il c.t.u.), ribadendo che l'unica soluzione possibile è che i figli tornino a vivere a Cosenza, piuttosto che comprenderli ed accoglierli, omettendo anche di preservarli rispetto ad aspetti che non competono loro, parlando dell' “amante” della davanti a ed a dicendo davanti ai ragazzi che la mamma ha Pt_1 Per_1 PE
deciso di farli crescere senza un padre, che portare i bambini a AR è stato un ricatto, che si è trattato di un piano cinico e crudele, aggiungendo che non crede “nei rapporti a distanza” anche con i figli (cfr. dichiarazioni del resistente nell'incontro dell'intera famiglia con il c.t.u.), ventilando davanti ai figli “scenari di natura penale”, definendo i nonni materni “disonesti”, concentrandosi esclusivamente sul “lavoro fatto per portarli via” da lui (cfr. dichiarazioni del resistente nell'incontro del padre con i ragazzi con il c.t.u.).
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali, anzi ritenuta idonea dalla stessa c.t.p. di parte resistente (“si riconosce alla IG.ra la capacità Pt_1
di avere mantenuto durante i colloqui una condotta adeguata al contesto e ben controllata che certamente la colloca a livello emotivo in una posizione più idonea e più positiva rispetto all'ex coniuge. La contrapposizione tuttavia non regge poiché i suoi comportamenti sono perfettamente in linea con la sua realtà esistenziale: la IG.ra
, trasferendosi in AR si è riavvicinata logisticamente al suo nucleo Pt_1
10 familiare d'origine, vive insieme ai suoi figli con i quali condivide una quotidianità non compromessa da interferenze di alcun genere, in altri termini una condizione di vita soddisfacente” (cfr. pag. 12 e 13 delle osservazioni alla c.t.u. della dott.ssa ). Per_4
Le difficoltà dei minori nel relazionarsi con il padre, motivate da comportamenti inappropriati di quest'ultimo, fonte di turbamento per i minori, in uno alla considerazione che il ha espressamente dichiarato che non intende stabilire una _1
relazione con la vita di AR dei ragazzi (cfr. dichiarazioni rese dal resistente nell'incontro di coppia dinanzi al C.T.U.) non consentono di ritenere che il resistente, allo stato, sia disposto ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le eIGenze ed i desideri dei figli, da tenere in debita considerazione ai fini delle determinazioni da assumere nel loro interesse, attesa l'età ormai adolescenziale, inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori l'affido esclusivo, ma non nella forma c.d. rafforzata richiesta dalla ricorrente, considerato che non emergono dagli atti situazioni di stallo nelle decisioni riguardanti i minori in ragione di un atteggiamento ostruzionistico del resistente, atteso che le comunicazioni depositate dalla ricorrente, al netto di taluni toni polemici, danno conto solo dell'interesse del ad essere coinvolto nelle scelte relative ai figli, non risultando, vieppiù, la prova _1
della dedotta mancata contribuzione alla maggior parte delle spese straordinarie, emergendo dagli atti, invece, una divergenza in ordine a quali spese debbano essere considerate tali.
Nel rispetto dell'autodeterminazione dei minori, apparsi dotati, in sede di ascolto, di adeguate capacità di discernimento, si ritiene allo stato opportuno non predisporre un calendario predeterminato di incontri con il padre, rimettendo alla volontà dei minori la possibilità di incontrarlo (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 30/11/2020) 31/12/2020, n.
29999), evidenziandosi al riguardo che il diritto alla bigenitorialità è anzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano diretti a realizzare in primis il migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 15/06/2022, n. 19305).
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento dei figli (artt.147 e
337 ter, co. IV, c.c.). Al riguardo, tenuto conto delle presumibili eIGenze di vita dei
11 minori correlate alla loro età, si ritiene di confermare il contributo nella misura di euro
600,00 complessivi mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Trattasi di un contributo, di poco superiore a quello stabilito tra le parti sull'accordo all'udienza del
16.2.2023, che deve ritenersi congruo, tenuto conto, da un lato, della condizione economica dell'onerato che, in comparsa di costituzione, ha dichiarato di avere incassato nell'anno 2020, euro 60.000,00, deducendo esborsi per costi e tributo pari ad euro 45.000,00 ma non documentandolo, e, dall'altro, che, in ragione del disposto affido esclusivo, l'assegno unico ed universale ex D. Lvo 230/2021, spetta per legge, in mancanza di accordo in senso diverso, alla ricorrente (art. 6 co. IV), oltre a doversi considerare che le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l'esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri - inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario - rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/09/2022, n. 28483).
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione e la reciproca soccombenza, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico del resistente, cui è causalmente connesso il relativo onere processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento degli stessi presso quest'ultima e con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le loro disponibilità;
- dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando alla Controparte_1
ricorrente la somma mensile di euro 600,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara compensate le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico del resistente.
Cosenza, 22.1.2025
12 Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente
dott. Andrea Palma
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