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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 358/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 358/2023
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Luca De Compadri e Silvia Guerra del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Mantova, Corso Garibaldi, n.
59;
RICORRENTE contro
(C.F. / P.IVA ), con sede legale in Collecchio (PR), Controparte_1 P.IVA_1
cap 43044, via Filagni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Federico Caffi del Foro di Bergamo nonché dall'Avv.to Dominga Bubbico del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma, Borgo Antini, n. 3;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.04.2023 e ritualmente notificato, si rivolgeva all'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, convenendo in giudizio la società d instando per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente, così provvedere: in via principale:
- previa intimazione dell'ordine di esibizione di tutti i rendiconti mensili inerenti all'attività di e degli altri agenti operanti sul territorio nazionale, tra i Parte_1
quali i signori , , e , ed in riferimento a Persona_1 Persona_2 Persona_3
questi delle lettere di incarico, nonché di tutte le scritture contabili aziendali dal 2017 al 2021, da cui poter evincere il volume d'affari della convenuta nell'ambito del territorio nazionale,
- nonché previo accertamento della violazione del diritto di esclusiva spettante al ricorrente,
- nonché previo accertamento del fatto che LS SR non fosse cliente direzionale essendo stato fin dall'origine del rapporto gestito da , Parte_1
- nonché previo accertamento della illegittimità del calcolo della percentuale di provvigione su ogni singolo affare, condannarsi la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di delle differenze di provvigione a lui spettanti Parte_1
con riferimento alle provvigioni effettivamente dovute mensilmente da calcolarsi in una percentuale del 7,5% stabilita dal Giudice eventualmente anche secondo equità (considerato il parametro contrattuale dall'1% al 15%) o comunque non inferiore al
6%; condannarsi, quale risarcimento del danno o come meglio, la in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di delle Parte_1
somme risultanti dalla violazione dell'obbligo di esclusiva sia per quanto riguarda
l'attività di altri agenti incaricati dalla preponente, sia per quanto riguarda l'attività della preponente con riferimento al cliente LS;
in via subordinata: condannarsi la in persona del legale rapp.te pro tempore, a versare in Controparte_1
favore di quelle somme, comunque, risultanti in corso di causa in Parte_1
accoglimento del presente ricorso. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Riferiva il ricorrente di aver sottoscritto, il 28.06.2017, un contratto di agenzia a tempo indeterminato in regime di monomandatarietà con la convenuta, il quale prevedeva, sia una clausola di esclusiva ben delineata e strutturata (art. 4), sia una zona affidata all'agente (art. 2).
Deduceva, sotto il primo profilo, che all'agente non era mai stato consegnato alcuna lista clienti, né in allegato al contratto, né nelle more o successivamente, e che, dunque, in data 4.03.2019 (ossia dopo due anni dall'inizio del rapporto), dietro espressa richiesta dell'agente gli era stato trasmesso un elenco informale comprensivo Pt_1
di tutti i clienti coi quali aveva concluso affari il da inizio rapporto, tra i quali, Pt_1
peraltro, figurava il cliente LS (doc. n. 1 bis fasc. parte ricorrente).
Allegava, dunque, il Sig. di aver subito la violazione dell'obbligo di esclusiva Pt_1
previsto dal contratto di agenzia e dalla legge sotto un duplice profilo: - per aver la preponente, a partire dal febbraio 2021, concluso direttamente contratti di vendita, senza che l'agente potesse opporre eccezioni di sorta, con il Cliente LS RL, cliente gestito fin dall'inizio del rapporto dall'agente e che non era stato Parte_1
individuato come cliente direzionale della Società preponente sin dall'inizio del rapporto;
- per essersi la preponente, nella zona di operatività dell'agente Pt_1 avvalsa dell'opera di altri agenti in palese violazione degli artt. 2 e 4 della
[...]
lettera di incarico, ove si faceva espresso riferimento alla zona e ove veniva indicato territorialmente l'ambito nazionale.
Precisava, poi, che la preponente, negli anni, aveva corrisposto le provvigioni, senza consegnare alcun estratto conto.
Deduceva, inoltre, che, in data 10.02.2021, era stato fatto sottoscrivere all'odierno ricorrente un documento con il quale veniva previsto “un compenso provvigionale pari al 6% sul fatturato espresso, al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni, eccezione fatta per il cliente LS s.c.a.r.l. ove la provvigione corrisposta ammonterà al 3% sul fatturato imponibile” e veniva altresì “garantito un minimo provvigionale di
€ 101.000,00 lordi a prescindere da quanto sopra confermato” (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Allegava, infine, che, il 13.03.2023, il ricorrente aveva dichiarato alla convenuta di non accettare tale variazione contrattuale, sollecitando, altresì, la comunicazione del
“volume d'affari relativo sia al cliente LS RL, sia ai clienti trattati da altri agenti in ogni zona di operatività dell'agente al fine di calcolare le somme al Pt_1
medesimo spettanti.
Riferiva, dunque, che, cessato il rapporto, per il tramite del difensore, il ricorrente aveva richiesto il pagamento delle differenze di provvigione, con riferimento agli importi effettivamente dovuti mensilmente, da calcolarsi in una percentuale del 7,5%,
o, comunque, non inferiore al 6% nonché la condanna della preponente al pagamento del risarcimento dei danni patiti dall'agente, per violazione dell'obbligo di esclusiva.
Chiedeva, comunque, disporsi ordine di esibizione e CTU contabile per la determinazione del dovuto, stante la mancata consegna degli estratti conto provvigionali.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.06.2023, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso. Evidenziava, anzitutto, l'inesistenza di una c.d. esclusiva in favore del signor Pt_1
nonostante il format di contratto utilizzato contenente un evidente refuso, rilevando che tutti gli agenti operavano sull'intero territorio nazionale, e, comunque, che eventuali sovrapposizioni di clienti tra un agente e l'altro avvenivano solo al momento del passaggio di consegne, ovverossia al momento dell'ingresso di un nuovo agente nella struttura oppure al momento dell'uscita.
Negava, poi, che il cliente LS S.r.l. fosse un cliente direzionale della preponente, evidenziando che non aveva mai concluso affari direttamente con il Controparte_1
cliente e che, in relazione a tutti gli affari conclusi tra il cliente e al Controparte_1
signor era sempre stata corrisposta la relativa provvigione. Pt_1
Precisate le modalità di trasmissione degli ordini, riferiva di aver consegnato, ogni mese, gli estratti conto provvigionali all'agente, sottolineando che, in ogni caso, mai il ricorrente avesse contestato l'entità delle provvigioni percepite.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 21.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, presa in esame la domanda di corresponsione delle differenze provvigionali.
L'agente ha, sul punto, lamentato la circostanza di non aver avuto contezza, in corso di rapporto, della misura della provvigione a lui riconosciuta, considerando il fatto che, nel contratto sottoscritto tra le parti, era stata prevista una percentuale compresa tra l'1% e il 15% “degli importi”. Il ricorrente, ha, invero, dedotto, sotto tale profilo, che non gli sarebbe mai stata resa nota “quale percentuale dovesse essere applicata per il calcolo della provvigione” e che mai gli sarebbero stati “forniti i rendiconti di gestione”.
Sulla base di tali assunti, dunque, il signor - dedotta la “illegittimità del calcolo Pt_1
della percentuale di provvigioni su ogni singolo affare” – ha richiesto il riconoscimento delle differenze provvigionali maturate in corso di rapporto, ossia “delle differenze di provvigione a lui spettanti con riferimento alle provvigioni effettivamente dovute mensilmente da calcolarsi in una percentuale del 7,5% stabilita dal Giudice eventualmente anche secondo equità (considerato il parametro contrattuale dall'1% al 15%) o comunque non inferiore al 6%”.
Tale domanda va accolta nei limiti di quanto di seguito precisato.
Come noto, la misura delle provvigioni è lasciata alla libera disponibilità delle parti;
di talché, al di là dei casi in cui l'importo del compenso stabilito contrattualmente in favore dell'agente sia irrisorio o meramente simbolico, il giudice non può sindacare la congruità della provvigione, né ricondurla ad equità.
In mancanza di accordo tra le parti ovvero in presenza, come nel caso di specie, di una clausola contrattuale indeterminata, dato che la regolamentazione collettiva (AEC) non regolamenta i criteri di calcolo della provvigione, spetta al giudice determinarla, utilizzando le fonti integratrici di cui all'art. 1374 c.c., cioè le norme suppletive di legge, le tariffe professionali, gli usi del luogo in cui si trova la sede del preponente e, in loro mancanza, l'equità.
Nella fattispecie in controversia, nel contratto stipulato tra le parti in data 28.06.2017, come precisato, non è stata indicata la misura percentuale della provvigione spettante sul fatturato realizzato dall'agente, essendosi le parti limitate a prevedere, all'art. 8, una percentuale compresa tra l'1% e il 15% “degli importi”.
L'agente ha dedotto – e provato – che, solo in data 10.02.2021, le parti hanno convenuto, “per il solo esercizio 2021”, “un compenso provvigionale pari al 6% sul fatturato espresso, al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni, eccezione fatta per il cliente LS s.c.a.r.l. ove la provvigione corrisposta ammonterà al 3% sul fatturato imponibile”, prevedendo, nel contempo, “un minimo provvigionale garantito di € 101.000,00 lordi a prescindere da quanto sopra confermato” (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Di talché – in difetto di ulteriori allegazioni ad opera delle parti – si ritiene necessario impiegare quale parametro percentuale per la quantificazione della provvigione spettante all'agente in relazione alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, quella concordata dalle parti medesime in costanza di rapporto con riguardo alla sola annualità
2021; ossia, come detto, una percentuale pari al 6% sul fatturato espresso (al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni), eccezione fatta per il cliente LS
s.c.a.r.l., in relazione al quale la provvigione da corrispondersi è pari al 3% sul fatturato imponibile.
Quanto alla misura del fatturato, in difetto di specifiche contestazioni ad opera di parte ricorrente, occorre avere riguardo al fatturato indicato dalla stessa proponente nel documento 16 prodotto contestualmente alla memoria difensiva.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata alla corresponsione, in favore di delle differenze provvigionali al medesimo Parte_1
spettanti, da quantificarsi avendo riguardo ad una percentuale del 3% limitatamente al cliente LS e ad una percentuale del 6% in relazione agli altri clienti rispetto al fatturato imponibile (doc. 16 parte resistente), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.3. Infondata è, per contro, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'agente in ragione della violazione, ad opera delle preponente, del diritto di esclusiva per territorio che il signor ritiene essere stato pattuito, in Pt_1
suo favore, nel contratto di agenzia sottoscritto tra le parti.
Tale violazione deriverebbe, a detta dell'agente ricorrente, da due inadempimenti di
: a) l'aver concluso – a far data dal mese di febbraio 2021, e, Controparte_3
dunque, non già dall'inizio del rapporto di agenzia, ma circa quattro anni dopo e solo successivamente a un incontro tra le parti (all'esito del quale è stato sottoscritto il documento “Compenso 2021”) - “direttamente contratti di vendita e senza che l'agente potesse opporre eccezioni di sorta, con il Cliente LS RL”; b) l'essersi “avvalsa dell'opera di altri agenti” nella medesima zona di competenza del ricorrente e per le stesse categorie di prodotti.
Parte ricorrente, sul punto, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 4 del contratto di agenzia stipulato tra le parti – rubricato “Esclusiva” – che, al comma II°, così prevede: “Nella zona a Voi assegnata non ci avvarremo dell'opera di altri agenti;
resta, peraltro, inteso che potremo in detta zona procedere direttamente alla conclusione dei contratti di vendita. In tal caso, Le spetteranno le provvigioni nella misura prevista dal successivo punto 8”.
L'esegesi patrocinata dal ricorrente non convince, dovendosi la richiamata disposizione interpretarsi anche alla stregua del disposto di cui al precedente punto 2 – rubricato “Oggetto e zona” – il quale così stabilisce: “L'agente si obbliga ad espletare la propria attività presso la clientela sulla base dell'elenco dei clienti che gli viene consegnato a parte e che costituisce parte integrante del presente mandato e comunque nell'ambito del territorio nazionale. L'elenco dei clienti potrà essere modificato e/o integrato solo previo accordo scritto tra le parti”.
Alla stregua di una lettura combinata delle predette disposizioni, si evince che la distribuzione degli affari tra gli agenti della preponente avveniva, non già sulla base di una determinata zona territoriale di riferimento (che, nel caso di specie, è rappresentata, per tutti gli agenti, dall'intero territorio nazionale), bensì dai clienti, già fidelizzati dalla preponente e preventivamente indicati dalla stessa.
Il diritto di esclusiva deve, dunque, intendersi riferito a tale lista di clienti, che, secondo la pattuizione delle parti, non possono essere gestiti congiuntamente dai diversi agenti operanti per conto della preponente.
E, sotto tale profilo, la convenuta ha provato che a ciascuno degli agenti individuati dal ricorrente erano assegnati clienti differenti (clienti puntualmente individuati nei documenti 6, 7, 8 e 9 del fasc. di parte resistente) e che eventuali sovrapposizioni di clienti tra un agente e l'altro avvenivano solo al momento del passaggio di consegne, ovverossia al momento dell'ingresso di un nuovo agente nella struttura oppure al momento dell'uscita.
Invero, i testi e hanno confermato le circostanze Testimone_1 Testimone_2
di cui al capitolo 9 della memoria difensiva di parte resistente (“Vero che a ciascuno degli agenti citati da controparte erano assegnati clienti differenti: la circostanza è facilmente riscontrabile esaminando gli estratti clienti relativi ad ognuno degli agenti coinvolti ovverossia del Ricorrente, del signor del signor Persona_1 Per_2
e del signor (doc. n. 6, doc. n. 7, doc. n. 8 e doc. n. 9)…dei
[...] Persona_3
n. 229 nominativi clienti del Ricorrente, n. 59 sono “sovrapponibili” con i signori
e ma ciò esclusivamente all'inizio del rapporto (anno 2017) Per_1 Per_2 Per_3
e alla fine (anno 2021). Si è trattato dunque di un mero passaggio di clienti, affidati al
Ricorrente al momento di avvio del contratto di agenzia e – in senso opposto – affidati ad altri agenti in seguito alla comunicazione del signor di voler porre fine al Pt_1
rapporto di agenzia.”).
In particolare, il teste a riguardo, ha così riferito: “Ogni agente aveva Testimone_1
i propri clienti. Non c'era sovrapposizione di agenti, nessun cliente veniva gestito da più agenti, se non in affiancamento, poteva succedere di affidare i miei clienti ad altri agenti per motivi di tempo. Naturalmente gli agenti avevo la loro ricompensa provvigionale anche in questo caso. Io ero anche agente di commercio all'interno della
. CP_1
Il teste sul punto, ha, così, dichiarato: “Assolutamente sì, venivano Testimone_2
assegnati dei clienti e la lista veniva ampliata dai contatti commerciali dei singoli agenti. Si è vero che ci sono state delle sovrapposizioni dei clienti nel periodo finale del rapporto del Sig. Posso dire ciò perché seguivo anche gli aspetti giuridici Pt_1
dei contratti e quando il Sig. ha dato le dimissioni, ho coordinato con il Sig. Pt_1
l'individuazione di nuovi agenti che potessero seguire i clienti.” CP_1
Con riguardo a tale domanda, peraltro, anche a voler accedere all'esegesi patrocinata dal ricorrente, occorre evidenziare la grave carenza allegatoria e probatoria nella quale
è incorsa parte attrice, laddove – nel rivendicare il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, danno che viene identificato nella “somma delle provvigioni che non ha percepito per tutti quegli affari che sono stati conclusi da altri autorizzati ad operare nella zona che invece era riservata all'agente” – non ha dedotto, né i clienti gestiti dagli agenti che avrebbero svolto la propria attività a favore della preponente, né – a fortiori - gli affari che tali agenti avrebbero positivamente concluso per conto di quest'ultima.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata per l'asserita violazione del diritto di esclusiva per avere la preponente concluso direttamente contratti di vendita con LS RL, senza il coinvolgimento dell'agente, rendendo di fatto tale cliente, secondo la ricostruzione attorea, un c.d. direzionale della società convenuta;
ciò, non solo poiché – anche in relazione alla predetta domanda – difetta la puntuale allegazione di tali contratti, ma anche perché la tesi attorea non ha trovato alcun riscontro in sede di istruttoria.
Se, invero, i testi citati da parte ricorrente – e – non Persona_3 Persona_2
hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 3 del ricorso – “Vero che la preponente a partire dal Febbraio 2021 concludeva direttamente affari con LS, escludendo – i testimoni e Pt_1 Testimone_1 Persona_2 [...]
hanno riferito: i) che il cliente LS è stato affidato al signor al Tes_2 Pt_1
momento dell'ingresso di quest'ultimo all'interno della struttura della preponente;
ii) che il cliente – rivolgendosi direttamente al signor - ha formulato alla Testimone_1
preponente mere richieste di informazioni.
Di talché, anche tale domanda deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore di Pt_1
delle differenze provvigionali al medesimo spettanti, da quantificarsi avendo
[...]
riguardo ad una percentuale del 3% limitatamente al cliente LS e ad una percentuale del 6% in relazione agli altri clienti rispetto al fatturato imponibile (doc. 16 parte resistente), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 358/2023
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Luca De Compadri e Silvia Guerra del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Mantova, Corso Garibaldi, n.
59;
RICORRENTE contro
(C.F. / P.IVA ), con sede legale in Collecchio (PR), Controparte_1 P.IVA_1
cap 43044, via Filagni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Federico Caffi del Foro di Bergamo nonché dall'Avv.to Dominga Bubbico del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma, Borgo Antini, n. 3;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.04.2023 e ritualmente notificato, si rivolgeva all'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, convenendo in giudizio la società d instando per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente, così provvedere: in via principale:
- previa intimazione dell'ordine di esibizione di tutti i rendiconti mensili inerenti all'attività di e degli altri agenti operanti sul territorio nazionale, tra i Parte_1
quali i signori , , e , ed in riferimento a Persona_1 Persona_2 Persona_3
questi delle lettere di incarico, nonché di tutte le scritture contabili aziendali dal 2017 al 2021, da cui poter evincere il volume d'affari della convenuta nell'ambito del territorio nazionale,
- nonché previo accertamento della violazione del diritto di esclusiva spettante al ricorrente,
- nonché previo accertamento del fatto che LS SR non fosse cliente direzionale essendo stato fin dall'origine del rapporto gestito da , Parte_1
- nonché previo accertamento della illegittimità del calcolo della percentuale di provvigione su ogni singolo affare, condannarsi la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di delle differenze di provvigione a lui spettanti Parte_1
con riferimento alle provvigioni effettivamente dovute mensilmente da calcolarsi in una percentuale del 7,5% stabilita dal Giudice eventualmente anche secondo equità (considerato il parametro contrattuale dall'1% al 15%) o comunque non inferiore al
6%; condannarsi, quale risarcimento del danno o come meglio, la in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di delle Parte_1
somme risultanti dalla violazione dell'obbligo di esclusiva sia per quanto riguarda
l'attività di altri agenti incaricati dalla preponente, sia per quanto riguarda l'attività della preponente con riferimento al cliente LS;
in via subordinata: condannarsi la in persona del legale rapp.te pro tempore, a versare in Controparte_1
favore di quelle somme, comunque, risultanti in corso di causa in Parte_1
accoglimento del presente ricorso. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Riferiva il ricorrente di aver sottoscritto, il 28.06.2017, un contratto di agenzia a tempo indeterminato in regime di monomandatarietà con la convenuta, il quale prevedeva, sia una clausola di esclusiva ben delineata e strutturata (art. 4), sia una zona affidata all'agente (art. 2).
Deduceva, sotto il primo profilo, che all'agente non era mai stato consegnato alcuna lista clienti, né in allegato al contratto, né nelle more o successivamente, e che, dunque, in data 4.03.2019 (ossia dopo due anni dall'inizio del rapporto), dietro espressa richiesta dell'agente gli era stato trasmesso un elenco informale comprensivo Pt_1
di tutti i clienti coi quali aveva concluso affari il da inizio rapporto, tra i quali, Pt_1
peraltro, figurava il cliente LS (doc. n. 1 bis fasc. parte ricorrente).
Allegava, dunque, il Sig. di aver subito la violazione dell'obbligo di esclusiva Pt_1
previsto dal contratto di agenzia e dalla legge sotto un duplice profilo: - per aver la preponente, a partire dal febbraio 2021, concluso direttamente contratti di vendita, senza che l'agente potesse opporre eccezioni di sorta, con il Cliente LS RL, cliente gestito fin dall'inizio del rapporto dall'agente e che non era stato Parte_1
individuato come cliente direzionale della Società preponente sin dall'inizio del rapporto;
- per essersi la preponente, nella zona di operatività dell'agente Pt_1 avvalsa dell'opera di altri agenti in palese violazione degli artt. 2 e 4 della
[...]
lettera di incarico, ove si faceva espresso riferimento alla zona e ove veniva indicato territorialmente l'ambito nazionale.
Precisava, poi, che la preponente, negli anni, aveva corrisposto le provvigioni, senza consegnare alcun estratto conto.
Deduceva, inoltre, che, in data 10.02.2021, era stato fatto sottoscrivere all'odierno ricorrente un documento con il quale veniva previsto “un compenso provvigionale pari al 6% sul fatturato espresso, al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni, eccezione fatta per il cliente LS s.c.a.r.l. ove la provvigione corrisposta ammonterà al 3% sul fatturato imponibile” e veniva altresì “garantito un minimo provvigionale di
€ 101.000,00 lordi a prescindere da quanto sopra confermato” (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Allegava, infine, che, il 13.03.2023, il ricorrente aveva dichiarato alla convenuta di non accettare tale variazione contrattuale, sollecitando, altresì, la comunicazione del
“volume d'affari relativo sia al cliente LS RL, sia ai clienti trattati da altri agenti in ogni zona di operatività dell'agente al fine di calcolare le somme al Pt_1
medesimo spettanti.
Riferiva, dunque, che, cessato il rapporto, per il tramite del difensore, il ricorrente aveva richiesto il pagamento delle differenze di provvigione, con riferimento agli importi effettivamente dovuti mensilmente, da calcolarsi in una percentuale del 7,5%,
o, comunque, non inferiore al 6% nonché la condanna della preponente al pagamento del risarcimento dei danni patiti dall'agente, per violazione dell'obbligo di esclusiva.
Chiedeva, comunque, disporsi ordine di esibizione e CTU contabile per la determinazione del dovuto, stante la mancata consegna degli estratti conto provvigionali.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.06.2023, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso. Evidenziava, anzitutto, l'inesistenza di una c.d. esclusiva in favore del signor Pt_1
nonostante il format di contratto utilizzato contenente un evidente refuso, rilevando che tutti gli agenti operavano sull'intero territorio nazionale, e, comunque, che eventuali sovrapposizioni di clienti tra un agente e l'altro avvenivano solo al momento del passaggio di consegne, ovverossia al momento dell'ingresso di un nuovo agente nella struttura oppure al momento dell'uscita.
Negava, poi, che il cliente LS S.r.l. fosse un cliente direzionale della preponente, evidenziando che non aveva mai concluso affari direttamente con il Controparte_1
cliente e che, in relazione a tutti gli affari conclusi tra il cliente e al Controparte_1
signor era sempre stata corrisposta la relativa provvigione. Pt_1
Precisate le modalità di trasmissione degli ordini, riferiva di aver consegnato, ogni mese, gli estratti conto provvigionali all'agente, sottolineando che, in ogni caso, mai il ricorrente avesse contestato l'entità delle provvigioni percepite.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 21.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, presa in esame la domanda di corresponsione delle differenze provvigionali.
L'agente ha, sul punto, lamentato la circostanza di non aver avuto contezza, in corso di rapporto, della misura della provvigione a lui riconosciuta, considerando il fatto che, nel contratto sottoscritto tra le parti, era stata prevista una percentuale compresa tra l'1% e il 15% “degli importi”. Il ricorrente, ha, invero, dedotto, sotto tale profilo, che non gli sarebbe mai stata resa nota “quale percentuale dovesse essere applicata per il calcolo della provvigione” e che mai gli sarebbero stati “forniti i rendiconti di gestione”.
Sulla base di tali assunti, dunque, il signor - dedotta la “illegittimità del calcolo Pt_1
della percentuale di provvigioni su ogni singolo affare” – ha richiesto il riconoscimento delle differenze provvigionali maturate in corso di rapporto, ossia “delle differenze di provvigione a lui spettanti con riferimento alle provvigioni effettivamente dovute mensilmente da calcolarsi in una percentuale del 7,5% stabilita dal Giudice eventualmente anche secondo equità (considerato il parametro contrattuale dall'1% al 15%) o comunque non inferiore al 6%”.
Tale domanda va accolta nei limiti di quanto di seguito precisato.
Come noto, la misura delle provvigioni è lasciata alla libera disponibilità delle parti;
di talché, al di là dei casi in cui l'importo del compenso stabilito contrattualmente in favore dell'agente sia irrisorio o meramente simbolico, il giudice non può sindacare la congruità della provvigione, né ricondurla ad equità.
In mancanza di accordo tra le parti ovvero in presenza, come nel caso di specie, di una clausola contrattuale indeterminata, dato che la regolamentazione collettiva (AEC) non regolamenta i criteri di calcolo della provvigione, spetta al giudice determinarla, utilizzando le fonti integratrici di cui all'art. 1374 c.c., cioè le norme suppletive di legge, le tariffe professionali, gli usi del luogo in cui si trova la sede del preponente e, in loro mancanza, l'equità.
Nella fattispecie in controversia, nel contratto stipulato tra le parti in data 28.06.2017, come precisato, non è stata indicata la misura percentuale della provvigione spettante sul fatturato realizzato dall'agente, essendosi le parti limitate a prevedere, all'art. 8, una percentuale compresa tra l'1% e il 15% “degli importi”.
L'agente ha dedotto – e provato – che, solo in data 10.02.2021, le parti hanno convenuto, “per il solo esercizio 2021”, “un compenso provvigionale pari al 6% sul fatturato espresso, al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni, eccezione fatta per il cliente LS s.c.a.r.l. ove la provvigione corrisposta ammonterà al 3% sul fatturato imponibile”, prevedendo, nel contempo, “un minimo provvigionale garantito di € 101.000,00 lordi a prescindere da quanto sopra confermato” (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Di talché – in difetto di ulteriori allegazioni ad opera delle parti – si ritiene necessario impiegare quale parametro percentuale per la quantificazione della provvigione spettante all'agente in relazione alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, quella concordata dalle parti medesime in costanza di rapporto con riguardo alla sola annualità
2021; ossia, come detto, una percentuale pari al 6% sul fatturato espresso (al netto di premi, sconti, premi di fine anno, abbuoni), eccezione fatta per il cliente LS
s.c.a.r.l., in relazione al quale la provvigione da corrispondersi è pari al 3% sul fatturato imponibile.
Quanto alla misura del fatturato, in difetto di specifiche contestazioni ad opera di parte ricorrente, occorre avere riguardo al fatturato indicato dalla stessa proponente nel documento 16 prodotto contestualmente alla memoria difensiva.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata alla corresponsione, in favore di delle differenze provvigionali al medesimo Parte_1
spettanti, da quantificarsi avendo riguardo ad una percentuale del 3% limitatamente al cliente LS e ad una percentuale del 6% in relazione agli altri clienti rispetto al fatturato imponibile (doc. 16 parte resistente), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.3. Infondata è, per contro, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'agente in ragione della violazione, ad opera delle preponente, del diritto di esclusiva per territorio che il signor ritiene essere stato pattuito, in Pt_1
suo favore, nel contratto di agenzia sottoscritto tra le parti.
Tale violazione deriverebbe, a detta dell'agente ricorrente, da due inadempimenti di
: a) l'aver concluso – a far data dal mese di febbraio 2021, e, Controparte_3
dunque, non già dall'inizio del rapporto di agenzia, ma circa quattro anni dopo e solo successivamente a un incontro tra le parti (all'esito del quale è stato sottoscritto il documento “Compenso 2021”) - “direttamente contratti di vendita e senza che l'agente potesse opporre eccezioni di sorta, con il Cliente LS RL”; b) l'essersi “avvalsa dell'opera di altri agenti” nella medesima zona di competenza del ricorrente e per le stesse categorie di prodotti.
Parte ricorrente, sul punto, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 4 del contratto di agenzia stipulato tra le parti – rubricato “Esclusiva” – che, al comma II°, così prevede: “Nella zona a Voi assegnata non ci avvarremo dell'opera di altri agenti;
resta, peraltro, inteso che potremo in detta zona procedere direttamente alla conclusione dei contratti di vendita. In tal caso, Le spetteranno le provvigioni nella misura prevista dal successivo punto 8”.
L'esegesi patrocinata dal ricorrente non convince, dovendosi la richiamata disposizione interpretarsi anche alla stregua del disposto di cui al precedente punto 2 – rubricato “Oggetto e zona” – il quale così stabilisce: “L'agente si obbliga ad espletare la propria attività presso la clientela sulla base dell'elenco dei clienti che gli viene consegnato a parte e che costituisce parte integrante del presente mandato e comunque nell'ambito del territorio nazionale. L'elenco dei clienti potrà essere modificato e/o integrato solo previo accordo scritto tra le parti”.
Alla stregua di una lettura combinata delle predette disposizioni, si evince che la distribuzione degli affari tra gli agenti della preponente avveniva, non già sulla base di una determinata zona territoriale di riferimento (che, nel caso di specie, è rappresentata, per tutti gli agenti, dall'intero territorio nazionale), bensì dai clienti, già fidelizzati dalla preponente e preventivamente indicati dalla stessa.
Il diritto di esclusiva deve, dunque, intendersi riferito a tale lista di clienti, che, secondo la pattuizione delle parti, non possono essere gestiti congiuntamente dai diversi agenti operanti per conto della preponente.
E, sotto tale profilo, la convenuta ha provato che a ciascuno degli agenti individuati dal ricorrente erano assegnati clienti differenti (clienti puntualmente individuati nei documenti 6, 7, 8 e 9 del fasc. di parte resistente) e che eventuali sovrapposizioni di clienti tra un agente e l'altro avvenivano solo al momento del passaggio di consegne, ovverossia al momento dell'ingresso di un nuovo agente nella struttura oppure al momento dell'uscita.
Invero, i testi e hanno confermato le circostanze Testimone_1 Testimone_2
di cui al capitolo 9 della memoria difensiva di parte resistente (“Vero che a ciascuno degli agenti citati da controparte erano assegnati clienti differenti: la circostanza è facilmente riscontrabile esaminando gli estratti clienti relativi ad ognuno degli agenti coinvolti ovverossia del Ricorrente, del signor del signor Persona_1 Per_2
e del signor (doc. n. 6, doc. n. 7, doc. n. 8 e doc. n. 9)…dei
[...] Persona_3
n. 229 nominativi clienti del Ricorrente, n. 59 sono “sovrapponibili” con i signori
e ma ciò esclusivamente all'inizio del rapporto (anno 2017) Per_1 Per_2 Per_3
e alla fine (anno 2021). Si è trattato dunque di un mero passaggio di clienti, affidati al
Ricorrente al momento di avvio del contratto di agenzia e – in senso opposto – affidati ad altri agenti in seguito alla comunicazione del signor di voler porre fine al Pt_1
rapporto di agenzia.”).
In particolare, il teste a riguardo, ha così riferito: “Ogni agente aveva Testimone_1
i propri clienti. Non c'era sovrapposizione di agenti, nessun cliente veniva gestito da più agenti, se non in affiancamento, poteva succedere di affidare i miei clienti ad altri agenti per motivi di tempo. Naturalmente gli agenti avevo la loro ricompensa provvigionale anche in questo caso. Io ero anche agente di commercio all'interno della
. CP_1
Il teste sul punto, ha, così, dichiarato: “Assolutamente sì, venivano Testimone_2
assegnati dei clienti e la lista veniva ampliata dai contatti commerciali dei singoli agenti. Si è vero che ci sono state delle sovrapposizioni dei clienti nel periodo finale del rapporto del Sig. Posso dire ciò perché seguivo anche gli aspetti giuridici Pt_1
dei contratti e quando il Sig. ha dato le dimissioni, ho coordinato con il Sig. Pt_1
l'individuazione di nuovi agenti che potessero seguire i clienti.” CP_1
Con riguardo a tale domanda, peraltro, anche a voler accedere all'esegesi patrocinata dal ricorrente, occorre evidenziare la grave carenza allegatoria e probatoria nella quale
è incorsa parte attrice, laddove – nel rivendicare il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, danno che viene identificato nella “somma delle provvigioni che non ha percepito per tutti quegli affari che sono stati conclusi da altri autorizzati ad operare nella zona che invece era riservata all'agente” – non ha dedotto, né i clienti gestiti dagli agenti che avrebbero svolto la propria attività a favore della preponente, né – a fortiori - gli affari che tali agenti avrebbero positivamente concluso per conto di quest'ultima.
Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata per l'asserita violazione del diritto di esclusiva per avere la preponente concluso direttamente contratti di vendita con LS RL, senza il coinvolgimento dell'agente, rendendo di fatto tale cliente, secondo la ricostruzione attorea, un c.d. direzionale della società convenuta;
ciò, non solo poiché – anche in relazione alla predetta domanda – difetta la puntuale allegazione di tali contratti, ma anche perché la tesi attorea non ha trovato alcun riscontro in sede di istruttoria.
Se, invero, i testi citati da parte ricorrente – e – non Persona_3 Persona_2
hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 3 del ricorso – “Vero che la preponente a partire dal Febbraio 2021 concludeva direttamente affari con LS, escludendo – i testimoni e Pt_1 Testimone_1 Persona_2 [...]
hanno riferito: i) che il cliente LS è stato affidato al signor al Tes_2 Pt_1
momento dell'ingresso di quest'ultimo all'interno della struttura della preponente;
ii) che il cliente – rivolgendosi direttamente al signor - ha formulato alla Testimone_1
preponente mere richieste di informazioni.
Di talché, anche tale domanda deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore di Pt_1
delle differenze provvigionali al medesimo spettanti, da quantificarsi avendo
[...]
riguardo ad una percentuale del 3% limitatamente al cliente LS e ad una percentuale del 6% in relazione agli altri clienti rispetto al fatturato imponibile (doc. 16 parte resistente), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri