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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2644/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
- con C.F.: -, nato l'[...] ad Parte_2 C.F._2
ANCONA; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. ARIANNA BENNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONIGUNTO]:
CONCLUSIONI precisate all'udienza cartolare del 15/11/2024: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. la figlia ultradiciottenne, che convive stabilmente con la madre, verrà mantenuta Per_1 da quest'ultima con riguardo al mantenimento ordinario;
- 1 -
3. le spese straordinarie verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi. Si intendono tali quelle previste nel protocollo del Tribunale di Ancona/Ordine Avvocati di Ancona che ivi si intende integralmente richiamato.
4. nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a LO (AN) in data 04/07/2009, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 01/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti: queste hanno dedotto di aver cessato la convivenza dopo appena un anno dal matrimonio, ovvero da ben quattordici anni.
La concorde volontà di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno da molto tempo di un progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a LO (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LO (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2644/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
- con C.F.: -, nato l'[...] ad Parte_2 C.F._2
ANCONA; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. ARIANNA BENNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONIGUNTO]:
CONCLUSIONI precisate all'udienza cartolare del 15/11/2024: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. la figlia ultradiciottenne, che convive stabilmente con la madre, verrà mantenuta Per_1 da quest'ultima con riguardo al mantenimento ordinario;
- 1 -
3. le spese straordinarie verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi. Si intendono tali quelle previste nel protocollo del Tribunale di Ancona/Ordine Avvocati di Ancona che ivi si intende integralmente richiamato.
4. nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a LO (AN) in data 04/07/2009, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 01/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti: queste hanno dedotto di aver cessato la convivenza dopo appena un anno dal matrimonio, ovvero da ben quattordici anni.
La concorde volontà di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno da molto tempo di un progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a LO (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LO (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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