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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/10/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1403/2025 r.g. e vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmen Borgese per procura in atti, ricorrente e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. n. 118/71 e per il riconoscimento dello status di persona con handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante l'esistenza di un'invalidità pari al 53 % ed escludeva lo status di handicap in condizione di gravità.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 28 aprile 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni e dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. , persuasivo perché Persona_1
basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, approfondito dopo le osservazioni della parte, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che “Il caso de quo tratta di una giovane donna alla quale in età pediatrica, più precisamente nella seconda infanzia, è stata diagnosticata una disabilità intellettiva di “lieve gravità”, condizione a sintomatologia non eclatante che attiene alla meta-comunicazione e che è caratterizzata da difficoltà nell'imparare contenuti scolastici, nel ragionare, nel progettare e nel funzionamento adattativo, e da errori fonologici che illo tempore hanno richiesto l'intervento di un logopedista e di un insegnante di sostegno (oltre che dell'assessment neuro-psicologico e delle consuete neuro-imaging). Quale comorbilità la paziente presentava episodi critici da riferire ad una forma di epilessia parziale idiopatica occipitale tipo
Gastaut, trattata farmacologicamente con anticonvulsivanti (Tiparamato e
Carbamazepina).
Mi corre l'obbligo di premettere che è dal 2015 (sic!) che non si ha più alcuna notizia documentale di follow-up clinico-strumentali o laboratoriali o di ricognizioni o di interazioni con test psicometrici o neuropsicologici finalizzati allo studio dell'evoluzione a distanza del funzionamento mentale alterato e/o dell'andamento clinico della malattia neurologica (nonché della tipologia delle eventuali crisi comiziali, della frequenza delle stesse, dell'efficacia e degli verosimili effetti collaterali del trattamento farmacologico), dell'interferenza sulle attività lavorative e sulla vita di relazione dal quali l'istante risultava portatrice, anche se per nessuna delle due è stato scientificamente accreditata una loro possibile persistenza o permanenza nel tempo.
Ciò precisato, per quanto attiene alla valutazione morbosa da disfunzione nei processi psicologici che attengono a pieno titolo all'area diagnostico-terapeutica della clinica neurologica piuttosto che psichiatrica, e che esprimono una condizione di disabilità cognitiva e socio-affettiva insorta in età prescolare o scolare, è necessario precisare che essa si sviluppa normalmente secondo una modalità sostanzialmente diversa a seconda della fascia anagrafica d'insorgenza, oltre che, ovviamente in relazione alla gravità sintomatologica. Ed ecco allora che il caso de quo (in cui siamo chiamati a valutare lo stato clinico del soggetto ormai “adulto”) necessita di una differenzazione valutativa sia sotto il profilo dell'esegesi clinica che del vaglio di indole medico-legale. Questa dicotomia concettuale va effettuata non solo per l'ovvio diverso contesto normativo di riferimento, ma anche perché riteniamo che la patologia di interesse cognitivo, secondo criteri di razionalità e di scientificità che da sempre rappresentano i presupposti fondamentali di ogni attività valutativa, e, viepiù, rifuggendo dal trasformare il giudizio prognostico in avventati vaticini da “indovino”, difficilmente possa essere virata in peius nel suo trend evolutivo di natura diacronica.
Pertanto, nonostante si è nell'impossibilità di constatare la permanenza/sussistenza di elementi sintomatologici suscettibili di un definitivo inquadramento nosografico, basando il nostro assessment esclusivamente clinico sul funzionamento psicologico ed adattativo del soggetto, tenendo conto di tutte le variabili individuali ed ambientali che normalmente condizionano la storia del disturbo delle funzioni cognitive, del continuum di transizioni che si sono susseguite nell'arco di vita dell'istante, del suo impegno in percorsi formativi o anche in attività ludiche (nella fattispecie la giovane esaminanda ha praticato corsi di danza e di Karate, che generalmente richiedono una progettazione specifica senza il rischio di cadere nell'ozio), dei naturali processi di emancipazione dalla famiglia che comportano in sé la capacità di autodeterminazione, noi riteniamo che l'assistibile abbia acquisito quelle abilità sociali e competenze che, scriminate dalla conservazione dell'indipendenza nelle attività quotidiane in forma quali-quantitativa, appaiono sufficienti per garantirle un certo autosostentamento socio- lavorativo. Di talché il rating del complesso “menomativo” ed il suo grado di interrelazione funzionale imputabili alla originaria condizione psico- patologica insorta in età evolutiva e, pare, non riconducibile ad alterazioni di natura organica, ove ancora immanente, non può essere tale da condizionare in modo significativo il funzionamento personale dell'istante, tanto da essere apprezzata e valutata sul piano medico-legale in misura superiore a quanto è riportato nella Tabella per le invalidità e menomazioni attualmente in uso.
Ma, come anticipato, l'assistibile anche dall'età pediatrica è risultata affetta da una particolare e rara epilessia focale (tipo Gastaut), malattia neurologica genetica benigna, ad esordio con crisi parziali a frequenza bassa che si manifestavano nel sonno con parestesie della lingua, guancia e labbro associata a segni motori orofacciali (contrazione di un emivolto), scialorree, scotomi, emianopsia, amaurosi, lampi, fosfeni, aure uditive, olfattive e gustative.
Per disciplina la valutazione medico-legale del malato epilettico, sia in termini di invalidità che di handicap, per ancestrale e superato inquadramento nosografico, si limita a considerare solo due parametri: il tipo di crisi e la loro frequenza, rischiando di banalizzare il giudizio.
Anche nella fattispecie, nonostante la riconosciuta “benignità” della malattia neurologica, per modulare sul piano valutativo medico-legale l'appropriata sua dimensione qualitativa e quantitativa, si sarebbe dovuto tener conto anche della presenza/assenza di segni premonitori, della durata della singola crisi, della consapevolezza dell'avvenimento, della presenza o assenza di altri disturbi neuropsicologici o disturbi psichiatrici (alterazioni della personalità), del periodo post crisi. Dati che per l'esiguità certificatoria possiamo solo immaginare tenendo per fermo dati statistici, i fatti notori e le massime d'esperienza. Dovendo il giudizio finale essere guidato metodologicamente dalla storia clinica personale della paziente e dal suo danno globale, nel pretendere di porre una prognosi medico-legale soprattutto funzionale, possiamo concludere che nell'istante le minorazioni (ove ancora persistenti) comportano un difetto di validità che, strutturando la prestazione di natura assistenziale al sistema tabellare proposto dalla letteratura vigente, non raggiunge la misura minima invalidante per la concessione dell'assegno mensile di invalidità, per cui sotto il profilo tecnico e normativo non sono sussistenti le condizioni, i requisiti sanitari e gli elementi medico-legali costitutivi del diritto ad ottenere la pretesa azionata in giudizio.
Così anche è da escludere che l'istante possa presentare una condizione problematica di “grave svantaggio sociale”, ovvero di disparità nell'accesso alle risorse relazionali.
A questo punto possiamo concludere affermando che l'assistibile è da ritenere, sin dalla proposizione dell'istanza amministrativa:
1) Invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura massima del 53%;
2) portatrice di handicap semplice, ex art. 3, comma 1 L. 104/92”.
In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, ha chiarito che “Dalla storia clinica della giovane paziente emerge che ella è risultata portatrice dall'età prescolare e scolare di solo due morbosità già esposte in epicrisi e ricordate in queste note. Di esse una è certamente tutt'ora immanente, mentre l'altra (secondo interpretazione delle evidenze scientifiche)
è molto probabilmente evoluta in guarigione. Tuttavia, nel rispetto della prudenza e, soprattutto, dei principi del neminem laedere, entrambe le
“patologie certamente di non poco conto”, sono state ritenute sussistenti in capo all'assistibile, ed il loro pregiudizio è stato valutato applicando la tabelladall'adozione ineludibile di cui al D.M. 5.2.1992, tuttora in vigore.
Detto barème (a dire il vero, non più adeguato ai tempi e alle acquisizioni del progresso scientifico) conferisce alle due patologie un valore menomativo ontologicamente diverso (Cod. 1005; Perc. Inv. 41% per la disabilità intellettiva e il Cod. 2001; Perc. Inv. 20%, per la sindrome epilettica) che hoconsiderato, ai fini valutativi, nella sua interezza e dimensione qualitativa e quantitativa, senza apportare alcun ritocco (nonostante per disciplina, è bene sottolinearlo, esso potrebbe rientrare nelle competenze mediche e medico-legali in riferimento all'incidenza della menomazioni che deve essere diversificata in base all'età, al sesso, alla dedizione ad attività ludiche, culturali e sportive allo stato relazionale privato e socio-lavorativo, alla compromissione o alla privazione dell'autonomi intra ed extra-domestica, all'esistenza o meno di supporti da parte dei congiunti o di terzi, etc.). Infine, come da prassi e metodologia medico-legale, ho adottato la formulariduzionistica a scalare di AL che ha stabilito quel grado complessivo d'impegno funzionalepsico-fisico, il quale pedissequamente è stato da me riportato nella relazione preliminare”.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 13/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS