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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 933/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art 436- bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Di Pantaleo e Giovanni Ronconi;
-Appellante- CONTRO
, (20.04.1956- Bari), non costituito;
CP_1
-Appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 1772/2024 del 02.05.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari così statuiva sulla domanda avanzata da con ricorso del 04.08.2024: “accerta CP_1 il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso;
per l'effetto, condanna la
[...]
(CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”. 2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il Parte 24.10.2024, proponeva appello la società chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Il non si costituiva in quanto non evocato in giudizio. CP_1 Parte 3. In data 08.07.2025 la appellante depositava telematicamente atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio:
“con il presente atto rinuncia al ricorso in appello RG. 933/2024, depositato in data 24.10.2024, con conseguente declaratoria di estinzione del processo (v. Cass. 27631/2022), senza alcuna pronuncia sulle spese in assenza di costituzione della parte appellata (a cui come detto l'appello non è stato notificato) e senza obbligo da parte della società di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica, applicabile ai soli casi (tipici) di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità”. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante nonché il fascicolo di primo grado, all'udienza del 09.10.2025 la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In via del tutto preliminare, il ricorso della società va dichiarato improcedibile, atteso che la parte appellata non è costituita. Infatti, non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, avendo anzi la società dichiarato nell'atto di rinuncia di non aver provveduto a tale incombenza. Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un pag. 2/5 termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché nella specie l'appellante ha dichiarato espressamente di non aver notificato il gravame a controparte. 5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass., n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta pag. 3/5 lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione). In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, va rilevata e dichiarata l'improcedibilità dell'appello. 6. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 24.10.2024 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1772/2024 CP_1 del Tribunale del Lavoro di Bari pubblicata in data 02.05.2024 così provvede: dichiara improcedibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese del presente giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pag. 4/5 di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Bari, il 09 ottobre 2025 Il Presidente
Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Presidente estensore
Dott. ssa Elvira Palma
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art 436- bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Di Pantaleo e Giovanni Ronconi;
-Appellante- CONTRO
, (20.04.1956- Bari), non costituito;
CP_1
-Appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 1772/2024 del 02.05.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari così statuiva sulla domanda avanzata da con ricorso del 04.08.2024: “accerta CP_1 il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione e con le precisazioni di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso;
per l'effetto, condanna la
[...]
(CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”. 2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il Parte 24.10.2024, proponeva appello la società chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Il non si costituiva in quanto non evocato in giudizio. CP_1 Parte 3. In data 08.07.2025 la appellante depositava telematicamente atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio:
“con il presente atto rinuncia al ricorso in appello RG. 933/2024, depositato in data 24.10.2024, con conseguente declaratoria di estinzione del processo (v. Cass. 27631/2022), senza alcuna pronuncia sulle spese in assenza di costituzione della parte appellata (a cui come detto l'appello non è stato notificato) e senza obbligo da parte della società di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica, applicabile ai soli casi (tipici) di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità”. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante nonché il fascicolo di primo grado, all'udienza del 09.10.2025 la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In via del tutto preliminare, il ricorso della società va dichiarato improcedibile, atteso che la parte appellata non è costituita. Infatti, non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, avendo anzi la società dichiarato nell'atto di rinuncia di non aver provveduto a tale incombenza. Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un pag. 2/5 termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento va definito con una pronunzia di mero rito (Cass., Sez.
6 - L, n. 5577/2022). Né occorre nella specie disporre un rinvio della causa ad una prossima udienza ex art. 348 co. 2 c.p.c. (giusta Cass., sez. L, 19/12/2024, n. 33353), poiché nella specie l'appellante ha dichiarato espressamente di non aver notificato il gravame a controparte. 5. Ritiene la Corte che la statuizione di improcedibilità vada emessa in via del tutto preliminare, con ogni conseguenza di legge e debba prevalere sulla rinuncia pure formulata dall'appellante, non potendosi pronunciare l'estinzione di un processo in cui non è stato affatto instaurato il rapporto processuale. Non giova alla tesi dell'appellante il richiamo a Cass., n. 27631/2022, posto che, in quel caso, come desumibile dall'attenta pag. 3/5 lettura della motivazione, l'inciso “d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” va inteso nel senso che la “notificazione” non necessaria sia riferibile alla dichiarazione di rinuncia, e non anche al ricorso in appello;
ciò è confermato dal fatto che, dal tenore complessivo della citata pronuncia, si evince che il caso concreto ha riguardato un appello notificato regolarmente a controparte, sebbene non costituita e sebbene la rinuncia all'appello sia intervenuta prima della costituzione (ma dopo la notificazione). In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, va rilevata e dichiarata l'improcedibilità dell'appello. 6. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 24.10.2024 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1772/2024 CP_1 del Tribunale del Lavoro di Bari pubblicata in data 02.05.2024 così provvede: dichiara improcedibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese del presente giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pag. 4/5 di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Bari, il 09 ottobre 2025 Il Presidente
Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Presidente estensore
Dott. ssa Elvira Palma
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