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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 407 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. , con sede in Giurdignano (LE), alla via Madonna CP_2 del Rosario n. 10, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv. Alberto Corvaglia (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Maglie alla via della Conciliazione n. 4, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
-Appellante-
Contro
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Castiglione M.R. Controparte_4
(TE), Fraz. Piani n. 84, rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine posta su foglio separato inserito nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Pastore sito in L'Aquila, alla Via Pescara n. 2, con dichiarazione di voler ricevere comunicazione all'indirizzo
PEC ovvero al numero di FAX 0733/232197; Email_2
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1346/2022 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 12 ottobre 2022.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto
A) per tutto quanto sopra riportato, revocato il decreto ingiuntivo n. 1610/2021 del
07.10.2021, emesso dal Tribunale di Pescara nel proc. n.r.g. 3846/2021, accertare e dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto dichiarare che la CP_3 [...]
non deve alcuna somma in favore di parte appellata, condannando CP_5 quest'ultima, per quanto riportato in narrativa, risolto ogni contratto intercorso tra le parti, alla restituzione della somma di €.12.180,00 in favore di Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'integrale soddisfo.
B) Condannare in ogni caso all'onere di spese e competenze di entrambi i gradi CP_3 di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, rigettare integralmente l'appello formulato dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 1346 del 12 ottobre 2022, emessa dal Tribunale civile di
Pescara all'esito del giudizio n. 4816/2021 R.G., in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la decisione in essa adottata in tutte le sue parti.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1346/2022, pubblicata in data 12 ottobre 2022, il Tribunale di
Pescara, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1610/2021, contenente intimazione di pagamento di euro 18.270,72 relativo alla fattura n.
177/2021 emessa da proposta da nei confronti CP_3 Controparte_1 della stessa ha rigettato la domanda, confermando, per l'effetto, il decreto CP_3
ingiuntivo opposto, con dichiarazione di definitiva esecutività. Il primo giudice, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno formulata dalla stessa opponente, la quale veniva, al contrario, condannata al pagamento, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite liquidate in euro 5.500 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
1.1. A sostegno della predetta opposizione, parte attrice, ex art. 1460 c.c., eccepiva l'inadempimento dell'ingiungente non avendo questa mai consegnato il CP_3
prototipo oggetto di accordi.
In particolare, deduceva di aver sottoscritto con la Controparte_1 [...]
CP_
in data 25 gennaio 2021, un accordo preliminare di commercializzazione che faceva seguito all'offerta, inviata dalla stessa in data 12 marzo 2020, CP_3
relativa alla prestazione di un servizio specialistico di consulenza per la produzione di stampi e tool di produzione correlato al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli – Disegni 4+. Precisava
l'opponente che l'efficacia di tale accordo era stata condizionata all'ottenimento del finanziamento di cui al predetto bando e che l'inadempimento nella consegna del prototipo aveva causato la perdita di tale erogazione.
Su tali basi, pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta
[...]
CP_ al risarcimento dei danni cagionati, quantificandoli in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta che CP_3
contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché, nel merito, la conferma dello stesso e la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta di ammissione di prove orali, la causa veniva trattenuta a decisione.
1.4. A fondamento della decisione di integrale rigetto della domanda, il primo giudice riteneva provato l'adempimento della prestazione offerta dalla e CP_3
oggetto di successivo accordo preliminare di commercializzazione.
In particolare, il Tribunale di Pescara accertava che oggetto della prestazione della per come pattuito nell'accordo preliminare di commercializzazione, CP_3
riguardava unicamente lo svolgimento di attività di consulenza specialistica da effettuarsi in tre differenti fasi, come scandite nella summenzionata offerta del 12 marzo 2020 (1. valutazione, realizzazione estrusore per il piombo;
2. ricerca e sviluppo Tool estrusore da filamento e/o pellet multimateriale;
3. ricerca e sviluppo tool movimentazione corpi esterni), e non anche attività di produzione dei pezzi oggetto di studio.
Tanto ricostruito con riguardo all'oggetto della prestazione della in punto CP_3
di onere probatorio, il giudice di primo grado precisava che, trovandosi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo stata formulata dal debitore opponente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., era onere della quale CP_3
creditore opposto, fornire prova del proprio esatto adempimento.
Sul punto, constatava che le doglianze di parte opponente fossero meramente assertive e che, al contrario, con le stesse l'opponente avesse ammesso di aver ricevuto dalla la relazione di consulenza finale e il rapporto relativo allo CP_3
studio di un estrusore per il deposito del piombo (progetto oggetto del bando) unitamente al set di tool estrusore a filamento. In relazione al set di tool per il posizionamento degli inserti metallici nella fase di stampa, secondo il giudice di primo grado, era stata la stessa ad affermare che Controparte_1
“sarebbe bastato stampare in 3D qualche basetta di supporto piastra di piombo o qualche elemento della pinza progettata”. Su tali basi, pertanto, il giudice a quo riscontrava che la aveva adempiuto CP_3 alle obbligazioni assunte, concernendo la terza e ultima fase dell'attività di ricerca e sviluppo proprio una pinza adatta alla movimentazione dei corpi realizzati, pinza che risultava regolarmente progettata.
In ultimo, secondo il giudice adito, la mancata produzione, da parte dell'onerata
[...]
CP_
della relazione finale integrante tutti i risultati della ricerca e del lavoro svolto, che avrebbe consentito di effettuare una verifica più approfondita in ordine all'attività espletata e alla sua integrità e completezza, non avrebbe inficiato il raggiungimento della prova in punto di adempimento della prestazione. Al riguardo, inoltre, la non aveva prodotto nulla al fine di dimostrare Controparte_1
l'esito negativo del progetto ammesso al e, quindi, la mancata Parte_1
erogazione del finanziamento.
Rigettata nei suddetti termini l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il primo giudice rigettava anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente, ritenendo non raggiunto l'onere della prova rispetto al danno patito, che neppure si sarebbe potuto verificare dato l'accertato adempimento della prestazione da parte dell'opposta.
Inoltre, il giudice di primo grado evidenziava come parte opponente avesse richiesto la restituzione della parte di importo già corrisposto in data 19 febbraio 2021, pari a euro 12.180,48, cioè al 40% del corrispettivo complessivamente convenuto, senza tuttavia chiedere anche la risoluzione per inadempimento del contratto a monte.
Rigettava, infine, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta CP_3
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la Controparte_1
decisione, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1. Sul mancato deposito della relazione tecnica oggetto degli accordi da parte di in relazione all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. CP_3
Con il primo motivo di censura, in primo luogo, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, pur correttamente inquadrando il riparto dell'onere probatorio a seguito della proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avrebbe affermato apoditticamente che la non si potrebbe considerare inadempiente CP_3
nonostante il mancato deposito della relazione tecnica, che, invero, sarebbe fatto costitutivo della pretesa di pagamento azionata dalla stessa CP_3
La società opposta, pertanto, non producendo la menzionata relazione non avrebbe assolto all'onere rispetto alla prova del proprio adempimento, dato che la piena esecuzione degli accordi intercorsi risiederebbe nella consegna della predetta relazione, completa in ogni suo punto.
In secondo luogo, i riferimenti presenti nella sentenza impugnata in ordine alla mancata allegazione, da parte dell'opponente, delle condizioni del Bando e dei documenti comprovanti la prova del rigetto del finanziamento di cui al predetto bando, non avrebbero nulla a che vedere con le obbligazioni assunte dalle parti, che si rinverrebbero, per la nella consegna di una relazione specialistica CP_3
completa di ricerca e sviluppo e, per la nel pagamento Controparte_1
del corrispettivo.
In terzo luogo, l'appellante ha precisato che non sarebbe in contestazione la ricezione della relazione, ma il contenuto della stessa, compresa la sottoscrizione e la timbratura, e quanto di specialistico e completo avrebbe dovuto contenere.
In ultimo, le ammissioni ascritte dal Tribunale di Pescara a Controparte_1 sarebbero state estrapolate da una mail scritta da un terzo, l'ing. e
[...] Per_1
inviata il 28 luglio 2021 al sig. , legale rappresentante della predetta CP_2
opponente. Senza considerare, in aggiunta, che tale mail sarebbe di due mesi antecedenti alla comunicazione, inviata in data 5 ottobre 2021, con cui la stessa
[...]
CP_ avrebbe dichiarato di aver adempiuto alla propria prestazione.
2.2. Sulla domanda di restituzione dell'importo di euro 12.180,00 corrisposto come acconto.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che l'impugnata sentenza sarebbe erronea nella parte in cui aveva rigettato la domanda di restituzione dell'acconto sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere accompagnata dalla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto a monte. Secondo infatti, il giudice di primo grado non avrebbe Controparte_1 applicato il pacifico principio di diritto per il quale “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Cass. 16 settembre 2013, n. 21113;
Cass. 5 ottobre 2009, n. 21230), in termini, in quanto relativa a fattispecie in cui la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione di una somma corrisposta per una prestazione inadempiuta (Cass. 18 giugno 1992, n.
7518)” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24947).
3. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha contestato CP_3
l'ammissibilità dell'appello e nel merito tutti i motivi di gravame formulati dall'appellante deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza n. 1346/2022 del Tribunale di Pescara, con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
4. Assegnati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e depositate le rispettive note conclusive, scritti conclusionali e note di udienza, la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024, tenuta con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
5. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preliminarmente è necessario rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto CP_3
l'appellante si sarebbe limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi del giudizio di prime cure, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta dal Tribunale di primo grado, con motivazione espressa, nella sentenza medesima.
La Corte ritiene, come già si è espressa più volte sul punto, che la sollevata eccezione non è condivisibile e ciò in forza del principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27199/2017 in forza del quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, nonché da quanto argomentato nell'ordinanza n. 23781/2020 del medesimo giudice di legittimità secondo la quale: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.
Nel caso che ci occupa, dalla disamina dell'atto di appello emergono con chiarezza le parti della sentenza contestate, le ragioni a sostegno delle doglianze mosse, ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, senza considerare che parte appellata è stata in grado di contestare in maniera puntuale quanto dedotto dall'appellante, circostanza questa che, implicitamente, fa propendere per l'esaustività dell'appello proposto.
5.2. Fondato risulta essere il primo motivo di gravame afferente al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla creditrice opposta in relazione al proprio adempimento, a seguito della sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. 5.2.1. Secondo il normale riparto dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con specifico riferimento all'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1218
c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Su tali basi, pertanto, qualora il creditore convenga in giudizio il debitore adducendo l'inadempimento di quest'ultimo, onere del creditore sarà quello di dare prova del titolo del diritto fatto valere in giudizio e addurre l'inadempimento del debitore, mentre onere di quest'ultimo sarà quello di provare il suo esatto adempimento o la non esigibilità dello stesso per causa allo stesso non imputabile.
Occorre tuttavia aggiungere che, nelle ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive,
l'eccezione di inadempimento costituisce uno specifico strumento di autotutela che l'ordinamento mette a disposizione della parte che si veda contestato il proprio inadempimento nei casi in cui l'altra parte non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria prestazione, salvo che siano previsti termini diversi per l'adempimento. In tal modo, viene quindi preservata la reciprocità del sinallagma contrattuale individuato tra le parti, evitando che una parte sia costretta ad adempiere se l'altra non abbia già adempiuto o si rifiuti di farlo.
Dal punto di vista probatorio, pertanto, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass., Sez. II, sent. 15/04/2014, n. 8736).
Applicando tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne discende che il debitore opponente, qualora sollevi l'eccezione di inadempimento della prestazione del creditore opposto, pone in capo a quest'ultimo l'onere della prova del proprio adempimento, non potendo quest'ultimo, qualora non lo provi, pretendere quello dell'ingiunto, come azionato con decreto ingiuntivo.
5.2.2. Nel caso di specie, debitrice ingiunta per il Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di prestazione d'opera di cui è causa, ha eccepito che creditrice ingiungente, non avrebbe effettivamente CP_3
posto in essere la prestazione convenuta.
Posta tale eccezione di inadempimento, per accertare se risulti provato in giudizio l'adempimento della ingiungente è necessario in primo luogo individuare CP_3
quale sia la prestazione rispetto alla quale la stessa si è obbligata.
A tal fine, tra i documenti presenti in atti, è necessario analizzare la scrittura privata recante “accordo di consulenza allo sviluppo – accordo preliminare di commercializzazione”, stipulata in data 25 gennaio 2021 e disciplinante il rapporto tra le parti.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, oggetto della prestazione della è lo svolgimento di una prima attività di consulenza, articolata in tre CP_3 fasi, come già individuate nell'offerta presentata il 12 marzo 2020 e poi espressamente trascritte nella stessa scrittura privata.
Tale attività di consulenza, come si evince dalle premesse dello stesso accordo, è poi legata alla partecipazione, da parte di al bando di gara Controparte_1
“per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli – disegni 4+”.
Al riguardo, al punto 2.1., rubricato “consulenza”, del predetto accordo viene specificato che “la si impegna e si obbliga a fornire alla CP_3 [...]
prestazioni di consulenza specialistica (di seguito Controparte_1
schematicamente indicate) volte a valutare la fattibilità e sviluppare un progetto di realizzazione di attrezzature personalizzate di produzione necessarie alla fabbricazione di elementi costituente la batteria. I supporti per le parti stampate, così come i manipolatori e le dime di centraggio verranno sviluppati affinché, durante lo stampaggio della batteria, sarà possibile posizionare correttamente le piastre e gli elementi conduttivi. La attività di cui sopra sarà suddivisa in n. 3 fasi: 1) valutazione realizzazione estrusore per il piombo (…); 2) Ricerca e sviluppo Tool
Estrusore da filamento e/o pellet multimateriale (…); 3) Ricerca e sviluppo Tool
Movimentazione corpi esterni (…)”.
Per ognuna di queste fasi viene poi descritta per punti l'attività da compiersi.
5.2.3. Così delimitato e individuato l'oggetto della prestazione della CP_3 dall'esame della documentazione presente in atti, si rileva che la non ha CP_3 assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in relazione alla prova dell'avvenuto adempimento della propria prestazione, per i motivi di cui si dirà appresso.
Se è ben vero che la era tenuta alla sola prestazione di attività di CP_3 consulenza, il mancato deposito della relazione tecnica non consente all'organo giudicante di accertare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta nel predetto accordo preliminare di consulenza.
L'opponente-committente, infatti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., ha posto in capo all'opposta-prestatrice d'opera la prova del suo esatto adempimento, muovendo contestazioni specifiche sull'operato di quest'ultima.
In particolare, se, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, risulta dalle argomentazioni della stessa opponente e dai documenti prodotti che una relazione tecnica sia stata effettivamente consegnata da a CP_3 [...]
tanto non vale a esautorare l'accertamento sull'adempimento Controparte_1 della prima, il quale, come specificato dall'art. 1218 c.c., deve essere esatto.
Nell'accordo preliminare, infatti, vengono indicate per punti le attività da svolgersi per ciascuna delle tre fasi e, sia in primo sia in secondo grado, l'opponente contesta, simmetricamente rispetto a queste, di “non aver mai ricevuto dalla 1. la CP_3
documentazione timbrata e firmata, che altrimenti è da considerarsi una mera bozza senza valore in quanto impossibile determinare la validità della consulenza;
2. la consulenza alla ricerca e sviluppo tool di movimentazione di corpi esterni (alla stampante);
3. lo sviluppo dei supporti per le parti stampate, così come i manipolatori e le dime di centraggio per il corretto posizionamento dei pezzi durante lo stampaggio della batteria;
4. il software a corredo o eventualmente un flow chart esplicativo dei processi in gioco;
5. le soluzioni di controllo da implementare alle tecnologie Tips tramite estrusione o lavorazione CNC;
6. tutti i deliverable previsti dall'accordo siglato il 15 marzo 2020, parte integrante dell'accordo di commercializzazione;
7. l'offerta per la sostituzione del gruppo estrusore che
CP_ avrebbe dovuto stampare le parti non realizzate da e lo sblocco dell'assistenza su una stampante regolarmente pagata dall'opponente;
8. l'analisi dei costi per la realizzazione di una stampante per batterie;
9. la possibilità di produrre le batterie CP_ tramite un processo di stampa su tecnologia Ed ancora eccepiva, CP_1
sempre in sede di opposizione a d.i, in ordine al contenuto della relazione come non vi fosse: a. nessuna evidenza di stampa tramite materiale polycast relative alle complessità geometriche previste per l'elettrodo ; b. nessuna evidenza o CP_1
prova di estrusione tramite estrusore a granuli;
c. nessun diagramma di flusso o stringa di codice necessarie all'integrazione della manipolazione del piombo nei processi di stampaggio;
d. nessuna ricostruzione o modello o logica di processo per la produzione di elettrodi in piombo di una sessione di stampaggio di batterie;
e. nessun dato tecnico sul gruppo di presa inerente ai potenziali limiti come: grip di aggancio, portata, braccio della forza, limiti di peso, vibrazioni parassite, percorso pezzo, interfaccia e quant'altro possa portare alla valutazione di merito della ricerca;
f. discrepanza tra i dati forniti sulle dimensioni e geometria dell'elettrodo CP_ environ e il modello simulato da g. totale mancanza delle dime di centraggio, dei percorsi macchina-macchina o accenni a eventuali nuove configurazioni di stampa o già esistenti;
h. l'impossibilità di definire un processo di stampa 3D per batterie”.
Con tali contestazioni, in sostanza, la parte, seppur dia conferma dell'avvenuta ricezione della relazione, comunque lamenta l'inesattezza della prestazione, dovuta o a difetti di forma (quale l'assenza di timbro e firma), o alla sua non completezza di attività (quale l'assenza della consulenza alla ricerca e sviluppo tool di movimentazione corpi esterni) oppure di contenuto (quale la mancata indicazione di un diagramma di flusso o stringa di codice necessarie all'integrazione della manipolazione del piombo nei processo di stampaggio). Come chiarito sopra, la parte che eccepisca l'inadempimento (totale o parziale) dell'altra parte ha solo l'onere di allegare lo stesso, ricadendo sull'altra l'onere della prova del corretto adempimento, non potendosi così qualificare le sopra richiamate contestazioni come mere asserzioni.
Pertanto, il mancato deposito in giudizio della predetta relazione non consente a questa Corte di vagliare l'effettivo esatto adempimento da parte di della CP_3
prestazione di consulenza pattuita, non potendo neppure avere riscontro se la stessa sia stata debitamente sottoscritta e timbrata e se, quantomeno, dia indicazione delle attività svolte, peraltro oggetto di immediata contestazione, quanto alla sua completezza, già con l'invio della mail in data 23.11.2021.
Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2697 e 1460 c.c., era onere dell'opposta provare il proprio adempimento e, per tale ragione, CP_3 ricadeva su questa l'onere di allegare la predetta relazione, documento da cui non può prescindersi per il relativo accertamento.
Ne discende, pertanto, la fondatezza del motivo di gravame in esame e, quindi, dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente Controparte_1 nei confronti dell'opposta
[...] CP_3
5.3. Fondato risulta essere anche il secondo motivo di gravame afferente al rigetto della domanda di restituzione formulata in primo grado.
In particolare, l'appellante contesta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato la domanda di restituzione della somma già corrisposta di euro 12.180,00 a causa della mancata proposizione della presupposta domanda di risoluzione del contratto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel richiamare il principio, dal quale questa Corte non ritiene di discostarsi, secondo cui “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III,
15 novembre 2024, n. 29557; Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4237; si v., anche Cass. civ., sez. II, 18 settembre 2020, n. 19513; Cass. civ., sez. VI-I, 23 ottobre
2017, n. 24947; Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2013, n. 21113; Cass. civ., sez. II, 05 ottobre 2009, n. 21230; Cass. civ., sez. II, 18 giugno1992, n. 7518).
Su tali basi, pertanto, spetta al giudice del merito individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione. Questo, infatti, “non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011, Rv. 620426 - 01 espressamente richiamata dallo stesso ricorrente: v. pag. 19 del ricorso) (v. anche conf. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019, Rv. 652943 - 01; Sez. 6 - 1, Sentenza
n. 118 del 07/01/2016, Rv. 638481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014,
Rv. 633524 - 01)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4237).
Ebbene, dall'esame della domanda proposta, ne risulta che, avendo la parte richiesto la restituzione di quanto già corrisposto a titolo di corrispettivo per prestazione inadempiuta, la stessa abbia implicitamente domandato anche la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., dato che la richiesta di restituzione del corrispettivo è incompatibile con una volontà di prosecuzione del rapporto e con un interesse all'adempimento della prestazione stessa.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della fondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario e con esclusione per il presente grado della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione al dichiarato valore di euro 12.800,00, vanno poste a carico dell'appellata alla luce della sua integrale soccombenza. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello; 2) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1346/2022 emessa dal
Tribunale di Pescara e pubblicata in data 12 ottobre 2022, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1610/2021 e, dichiarato risolto il contratto per inadempimento della in forza della implicita domanda proposta dall'opponente-appellante, CP_3
dispone la restituzione da a della somma di CP_3 Controparte_1
euro 12.800,00, versata a titolo di corrispettivo;
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di CP_3 giudizio sostenute dall'appellante che liquida Controparte_1 direttamente in favore del procuratore antistatario in complessivi € 5.077,00 per compensi ed in €286,00 per spese vive oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per il primo grado ed in complessivi € 3.966,00 per compensi ed in € 382,50 per spese vive oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per il secondo grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.12.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Barbara Del Bono