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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Ballardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima professionista sito in
Milano (MI), via Ciro Menotti n. 1/A
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentate pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Giovanni Murgia del foro di Como e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Como, via Volta n. 77
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <Nel merito: per le motivazioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
98/2024, emesso dal Tribunale di Como, nell'ambito del giudizio monitorio rubricato al seguente
pagina 1 di 5 rg n. 227/2024, in data 29.01.2024; Eccezione riconvenzionale in compensazione: in ogni caso, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare i vizi e quantificare le opere ancora da eseguire, nonché i danni conseguenti all'abbandono ingiustificato del cantiere così come rilevati nella relazione peritale del consulente di parte allegata alla presente ed, in ogni caso, da rilevarsi e quantificarsi in via istruttoria a mezzo della concedenda Consulenza Tecnica;
accertare comunque le inadempienze dell'impresa ricorrente e precisamente: a. violazione del termine di consegna delle opere;
b. la realizzazione parziale delle opere stesse;
c. la sospensione dei lavori con abbandono del cantiere e la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, con valutazione dei danni in corso di causa in compensazione con eventuali presunti crediti della Controparte_1
CF: ) con sede legale in Cantù (CO), Via al Monte n. 4 in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore. In via istruttoria: con riserva di meglio dedurre e produrre entro i termini di legge ed in relazione alle difese di parte avversa, si chiede sin d'ora disporsi CTU al fine di accertare l'esistenza di eventuali vizi delle opere eseguite e mai consegnate, accertare e valutare le opere effettivamente portate a termine, nonché quelle comprese nel contratto di appalto che ancora non sono state eseguite da parte dell'
[...] nell'immobile di proprietà dei sig.ri e Controparte_1 Parte_1 CP_3
sito in Como (CO), Via Cinque Gornate n. 15. Si chiede altresì l'ammissione di prova per testi sui fatti esposti indicando sin d'ora a teste l'arch. in ogni caso: con vittoria Testimone_1
di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm. oltre al rimborso forfetario 15% LF
e oneri accessori>>.
Per parte opposta: <in via principale: respingere tutte le domande svolte nei suoi confronti dall'attore/opponente poiché totalmente infondate e non provate, sia in Parte_1
punto di fatto sia in punto di diritto, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, e per
l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Como
n. 98/2024, emesso dal Giudice dott. Agostino Abate in data 29 gennaio 2024 e notificato il 12 febbraio 2024; in via subordinata: in ogni caso, condannare al pagamento Parte_1 della somma di € 17.886,00=, oltre agli interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria; in via istruttoria: rifiutare l'ammissione della CTU tecnica richiesta dalla parte
pagina 2 di 5 attrice/opponente sui lavori oggetto dell'appalto, poiché tale consulenza ha carattere esplorativo
e, dunque, è inammissibile>>.
Fatto e diritto
L'impresa ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
di €17.886,00 quale saldo del compenso per i lavori relativi al contratto Parte_1
d'appalto concluso il 13.12.2019 per la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare sita a
Cernobbio (CO) in via Cinque Giornate n. 15 (doc. 1 fascicolo monitorio) di cui alle fatture, con corredati SAL e certificati di pagamento sottoscritti dalla direzione lavori, n. 20 (docc. 2-6-14 fascicolo monitorio), 27 (docc. 3-7-15 fascicolo monitorio), 48 (docc. 4-8-16 fascicolo monitorio) e 82 (docc. 10-13-18 fascicolo monitorio).
ha opposto il decreto eccependo: Parte_1
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché inviata all'indirizzo pec professionale;
- il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità;
- la non debenza del pagamento richiesto, poiché:
o sarebbero state corrisposte somme superiori al valore dei lavori eseguiti;
o non sarebbe stato applicato lo sconto;
o non sarebbero stati terminati i lavori;
o sarebbe stato violato il termine di consegna;
o le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte.
L'impresa si è costituita sostenendo la legittimità dell'azione monitoria. CP_1
§§§
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo
La pretesa di ottenere l'accoglimento <già solo per tale motivo>> (cfr. citazione, pag. 6) è infondata, posto che, da un lato, l'opposizione è stata proposta tempestivamente e, dall'altro, il denunciato vizio, ove pure sussistente, non renderebbe inefficace il decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
18791/2009).
pagina 3 di 5 L'improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione
Anche questa eccezione è infondata, poiché le controversie in materia di appalti non rientrano fra quelle per cui il legislatore ha previsto la mediazione obbligatoria.
La non debenza del pagamento richiesto
Deve, innanzitutto, osservarsi che l'opponente ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il direttore dei lavori solo con le note di trattazione scritta del 22/05/2024, pertanto tardivamente
(cfr. Cass. 22113/2015).
Le fatture sono state emesse a seguito dell'approvazione dei SAL, cui la committente ha riconosciuto la <potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido>> (art. 4 capitolato d'oneri).
Ebbene, costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori quando risulti che questi abbia, per conto del committente, redatto la relativa contabilità come suo rappresentante (cfr. Cass. 10860/2007); contabilità, peraltro, non specificamente contestata in questo giudizio.
Anche a voler considerare la perizia di parte (doc. 6 opponente), priva di data, poi, non può sottacersi come, da un lato, il consuntivo delle opere eseguite sia indicato quantitativamente senza alcuna precisazione su come sia stato effettuato il conteggio (<quanto al preventivo e stati avanzamento lavori del sig. gli importi indicati sono i seguenti: preventivo € Parte_1
55.202,14 consuntivo opere eseguite € 25.217,27>>) e, dall'altro, la causa dei due vizi sia individuata in termini dubitativi (<presumibilmente>>), così come nella richiesta di disporre
CTU (<eventuali vizi>>). Né l'opponente specifica quali opere non sarebbero state eseguite da parte dell'impresa e se siano state, ciononostante, contabilizzate.
Deve, pertanto, condividersi la decisione del G.I. di non espletare istruttoria alcuna, posto che l'opposizione risulta documentalmente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 98/2024 del
29/01/2024 di questo tribunale;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 01/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Parte_1 C.F._1
Ballardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima professionista sito in
Milano (MI), via Ciro Menotti n. 1/A
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentate pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Giovanni Murgia del foro di Como e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Como, via Volta n. 77
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <Nel merito: per le motivazioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
98/2024, emesso dal Tribunale di Como, nell'ambito del giudizio monitorio rubricato al seguente
pagina 1 di 5 rg n. 227/2024, in data 29.01.2024; Eccezione riconvenzionale in compensazione: in ogni caso, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare i vizi e quantificare le opere ancora da eseguire, nonché i danni conseguenti all'abbandono ingiustificato del cantiere così come rilevati nella relazione peritale del consulente di parte allegata alla presente ed, in ogni caso, da rilevarsi e quantificarsi in via istruttoria a mezzo della concedenda Consulenza Tecnica;
accertare comunque le inadempienze dell'impresa ricorrente e precisamente: a. violazione del termine di consegna delle opere;
b. la realizzazione parziale delle opere stesse;
c. la sospensione dei lavori con abbandono del cantiere e la esecuzione dei lavori non a regola d'arte, con valutazione dei danni in corso di causa in compensazione con eventuali presunti crediti della Controparte_1
CF: ) con sede legale in Cantù (CO), Via al Monte n. 4 in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore. In via istruttoria: con riserva di meglio dedurre e produrre entro i termini di legge ed in relazione alle difese di parte avversa, si chiede sin d'ora disporsi CTU al fine di accertare l'esistenza di eventuali vizi delle opere eseguite e mai consegnate, accertare e valutare le opere effettivamente portate a termine, nonché quelle comprese nel contratto di appalto che ancora non sono state eseguite da parte dell'
[...] nell'immobile di proprietà dei sig.ri e Controparte_1 Parte_1 CP_3
sito in Como (CO), Via Cinque Gornate n. 15. Si chiede altresì l'ammissione di prova per testi sui fatti esposti indicando sin d'ora a teste l'arch. in ogni caso: con vittoria Testimone_1
di spese e compenso professionale, ex DM 55/2014 e ss.mm. oltre al rimborso forfetario 15% LF
e oneri accessori>>.
Per parte opposta: <in via principale: respingere tutte le domande svolte nei suoi confronti dall'attore/opponente poiché totalmente infondate e non provate, sia in Parte_1
punto di fatto sia in punto di diritto, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, e per
l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Como
n. 98/2024, emesso dal Giudice dott. Agostino Abate in data 29 gennaio 2024 e notificato il 12 febbraio 2024; in via subordinata: in ogni caso, condannare al pagamento Parte_1 della somma di € 17.886,00=, oltre agli interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria; in via istruttoria: rifiutare l'ammissione della CTU tecnica richiesta dalla parte
pagina 2 di 5 attrice/opponente sui lavori oggetto dell'appalto, poiché tale consulenza ha carattere esplorativo
e, dunque, è inammissibile>>.
Fatto e diritto
L'impresa ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
di €17.886,00 quale saldo del compenso per i lavori relativi al contratto Parte_1
d'appalto concluso il 13.12.2019 per la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare sita a
Cernobbio (CO) in via Cinque Giornate n. 15 (doc. 1 fascicolo monitorio) di cui alle fatture, con corredati SAL e certificati di pagamento sottoscritti dalla direzione lavori, n. 20 (docc. 2-6-14 fascicolo monitorio), 27 (docc. 3-7-15 fascicolo monitorio), 48 (docc. 4-8-16 fascicolo monitorio) e 82 (docc. 10-13-18 fascicolo monitorio).
ha opposto il decreto eccependo: Parte_1
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, poiché inviata all'indirizzo pec professionale;
- il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità;
- la non debenza del pagamento richiesto, poiché:
o sarebbero state corrisposte somme superiori al valore dei lavori eseguiti;
o non sarebbe stato applicato lo sconto;
o non sarebbero stati terminati i lavori;
o sarebbe stato violato il termine di consegna;
o le opere non sarebbero state eseguite a regola d'arte.
L'impresa si è costituita sostenendo la legittimità dell'azione monitoria. CP_1
§§§
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo
La pretesa di ottenere l'accoglimento <già solo per tale motivo>> (cfr. citazione, pag. 6) è infondata, posto che, da un lato, l'opposizione è stata proposta tempestivamente e, dall'altro, il denunciato vizio, ove pure sussistente, non renderebbe inefficace il decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
18791/2009).
pagina 3 di 5 L'improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione
Anche questa eccezione è infondata, poiché le controversie in materia di appalti non rientrano fra quelle per cui il legislatore ha previsto la mediazione obbligatoria.
La non debenza del pagamento richiesto
Deve, innanzitutto, osservarsi che l'opponente ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il direttore dei lavori solo con le note di trattazione scritta del 22/05/2024, pertanto tardivamente
(cfr. Cass. 22113/2015).
Le fatture sono state emesse a seguito dell'approvazione dei SAL, cui la committente ha riconosciuto la <potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido>> (art. 4 capitolato d'oneri).
Ebbene, costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori quando risulti che questi abbia, per conto del committente, redatto la relativa contabilità come suo rappresentante (cfr. Cass. 10860/2007); contabilità, peraltro, non specificamente contestata in questo giudizio.
Anche a voler considerare la perizia di parte (doc. 6 opponente), priva di data, poi, non può sottacersi come, da un lato, il consuntivo delle opere eseguite sia indicato quantitativamente senza alcuna precisazione su come sia stato effettuato il conteggio (<quanto al preventivo e stati avanzamento lavori del sig. gli importi indicati sono i seguenti: preventivo € Parte_1
55.202,14 consuntivo opere eseguite € 25.217,27>>) e, dall'altro, la causa dei due vizi sia individuata in termini dubitativi (<presumibilmente>>), così come nella richiesta di disporre
CTU (<eventuali vizi>>). Né l'opponente specifica quali opere non sarebbero state eseguite da parte dell'impresa e se siano state, ciononostante, contabilizzate.
Deve, pertanto, condividersi la decisione del G.I. di non espletare istruttoria alcuna, posto che l'opposizione risulta documentalmente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 98/2024 del
29/01/2024 di questo tribunale;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 01/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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