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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1871 / 2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], ricorrente rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sergio Piccione e dall'avv. Nunzio Ferrante
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 contumace
Oggetto: indennità di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità di accompagnamento in virtù delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo distinto con RG 4210/22, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Messina del 27.11.2023.
In particolare parte ricorrente rilevava che l' aveva provveduto al pagamento della prestazione del CP_1 marzo 2024 ma non aveva provveduto al pagamento degli arretrati. Chiedeva pertanto che l' CP_1 venisse condannata al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al
28.2.2024.
L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
3. Nel merito si richiama la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 445 bis c.p.c. secondo cui
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice
1 di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”
Orbene nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che con decreto di omologa del 21.11.2023 del Tribunale di Messina veniva riconosciuta la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento sin dalla presentazione della domanda amministrativa
(20.1.2022).
Parte ricorrente ha inoltre depositato in atto la domanda amministrativa presentata e ha fornito prova di aver notificato il decreto di omologa all' in data 29.11.2023. CP_1
Orbene parte ricorrente contesta che l' abbia provveduto al pagamento della prestazione a CP_1 decorrere dal marzo 2024 ma non abbia provveduto al pagamento degli arretrati.
L' non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova di aver provveduto alla prestazione dovuta CP_1 per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2024.
2 Parte resistente va pertanto condannata al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2024 con interessi e rivalutazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 della l.n.412/91.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
defintivamente pronunciando così provvede:
- condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al CP_1
28.2.2024 con interessi e rivalutazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 della l.n.412/91.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 27.03.2025
Il G.L.
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1871 / 2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], ricorrente rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sergio Piccione e dall'avv. Nunzio Ferrante
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 contumace
Oggetto: indennità di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità di accompagnamento in virtù delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo distinto con RG 4210/22, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Messina del 27.11.2023.
In particolare parte ricorrente rilevava che l' aveva provveduto al pagamento della prestazione del CP_1 marzo 2024 ma non aveva provveduto al pagamento degli arretrati. Chiedeva pertanto che l' CP_1 venisse condannata al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al
28.2.2024.
L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
3. Nel merito si richiama la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 445 bis c.p.c. secondo cui
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice
1 di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”
Orbene nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che con decreto di omologa del 21.11.2023 del Tribunale di Messina veniva riconosciuta la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento sin dalla presentazione della domanda amministrativa
(20.1.2022).
Parte ricorrente ha inoltre depositato in atto la domanda amministrativa presentata e ha fornito prova di aver notificato il decreto di omologa all' in data 29.11.2023. CP_1
Orbene parte ricorrente contesta che l' abbia provveduto al pagamento della prestazione a CP_1 decorrere dal marzo 2024 ma non abbia provveduto al pagamento degli arretrati.
L' non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova di aver provveduto alla prestazione dovuta CP_1 per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2024.
2 Parte resistente va pertanto condannata al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2024 con interessi e rivalutazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 della l.n.412/91.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
defintivamente pronunciando così provvede:
- condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2022 al CP_1
28.2.2024 con interessi e rivalutazione, salvo quanto previsto dall'art. 16 della l.n.412/91.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 oltre spese generali CP_1 iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 27.03.2025
Il G.L.
Dott.ssa Graziella Bellino
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