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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12039/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (CF: ) , residente in Monghidoro Parte_1 C.F._1 (BO) via Antonio Vivaldi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Lelli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Bologna va Castiglione 41
e
, nato a [...] il [...], (CF: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall''avv. Mario Turco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Bologna, via Rizzoli 4
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
02/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 10/10/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi il 24/07/2020 è nato il figlio;
Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Monzuno il Parte_2
22/04/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monzuno al n. 1 parte 2 Serie
A Ufficio 01 anno 2017;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento presso la madre attualmente Per_1
residente in [...];
2) assegna la casa coniugale alla signora con i beni mobili ivi presenti, con conseguente Parte_1
trasferimento della residenza da parte del signor nella nuova abitazione in Monzuno Parte_2
(BO) via Rio Maore n. 6, unitamente ai propri effetti personali;
3) dispone che il signor salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con Parte_2
sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
- un giorno infrasettimanale individuato nel giorno di Mercoledì, compatibilmente con gli impegni del minore, con l'obbligo di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la residenza materna;
- un week-end alternato dal Sabato mattina alla Domenica sera con l'obbligo di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la residenza materna;
- 6 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale o la festività di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- 14 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, avvisando la madre con congruo anticipo;
pagina 2 di 3 4) obbliga il signor a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00= ( quattrocento/00) mensili. Le parti hanno concordato che tale somma verrà dal padre versata fino a quando la signora non otterrà l'attribuzione a suo favore dell'assegno unico Inps per figli a carico, che ad oggi Parte_1
è intestato a favore del signor intervenuta l'intestazione a favore della signora Parte_2 Pt_1 dell'assegno unico Inps e conseguente concreta applicazione a favore della medesima, il signor
[...]
corrisponderà la somma di Euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 5 di Pt_2
ogni mese. Il contributo di mantenimento per il figlio si rivaluterà annualmente secondo l'indice Istat.
5) obbliga il signor a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere Parte_2 nell'interesse del figlio, come da protocollo del Tribunale di Bologna, che si richiama integralmente;
6) prende atto che il signor si obbliga a corrispondere la quota del 50% dei costi Parte_2
relativi alla mensa scolastica di;
Per_1
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monzuno di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12039/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (CF: ) , residente in Monghidoro Parte_1 C.F._1 (BO) via Antonio Vivaldi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Lelli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Bologna va Castiglione 41
e
, nato a [...] il [...], (CF: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall''avv. Mario Turco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Bologna, via Rizzoli 4
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
02/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 10/10/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi il 24/07/2020 è nato il figlio;
Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Monzuno il Parte_2
22/04/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monzuno al n. 1 parte 2 Serie
A Ufficio 01 anno 2017;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento presso la madre attualmente Per_1
residente in [...];
2) assegna la casa coniugale alla signora con i beni mobili ivi presenti, con conseguente Parte_1
trasferimento della residenza da parte del signor nella nuova abitazione in Monzuno Parte_2
(BO) via Rio Maore n. 6, unitamente ai propri effetti personali;
3) dispone che il signor salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con Parte_2
sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
- un giorno infrasettimanale individuato nel giorno di Mercoledì, compatibilmente con gli impegni del minore, con l'obbligo di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la residenza materna;
- un week-end alternato dal Sabato mattina alla Domenica sera con l'obbligo di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la residenza materna;
- 6 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale o la festività di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- 14 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, avvisando la madre con congruo anticipo;
pagina 2 di 3 4) obbliga il signor a corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00= ( quattrocento/00) mensili. Le parti hanno concordato che tale somma verrà dal padre versata fino a quando la signora non otterrà l'attribuzione a suo favore dell'assegno unico Inps per figli a carico, che ad oggi Parte_1
è intestato a favore del signor intervenuta l'intestazione a favore della signora Parte_2 Pt_1 dell'assegno unico Inps e conseguente concreta applicazione a favore della medesima, il signor
[...]
corrisponderà la somma di Euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 5 di Pt_2
ogni mese. Il contributo di mantenimento per il figlio si rivaluterà annualmente secondo l'indice Istat.
5) obbliga il signor a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere Parte_2 nell'interesse del figlio, come da protocollo del Tribunale di Bologna, che si richiama integralmente;
6) prende atto che il signor si obbliga a corrispondere la quota del 50% dei costi Parte_2
relativi alla mensa scolastica di;
Per_1
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monzuno di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3