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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
. 36731/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. GI Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato MUSCHERA' Parte_1 C.F._1
VALENTINA con studio in Novate Milanese Via Boviasca n. 50 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 08.04.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio conclusasi nel 2017
Dalla loro unione in data 19.02.2015 è nato GI, riconosciuto da entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale su GI è stato regolamentato dal Tribunale di Novara
2.05.2019, come modificato dal decreto emesso dal Tribunale di Milano del 09.02.2022 nel seguente modo: affido condiviso di GI con collocamento prevalente presso e con la mamma, frequentazioni con il papà a fine settimana alternati oltre ad uno o due giorni infrasettimanali a seconda della spettanza del fine settimana, mantenimento ordinario diretto, spese straordinarie a carico del papà in ragione del 100%
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.10.2024 ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni vigenti tra le parti, come dettagliato in ricorso.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 08.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica CP_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice , sentita dal giudice, ha dichiarato: sono riuscita a far riprendere il supporto psicologico
a GI a dicembre 2024. Al momento la dottoressa non ha ritenuto di far avviare anche il supporto logopedico, se poi lo riotterrà necessario me lo comunicherà. GI non ha un educatore scolastico perché mi ha detto che non avendo una diagnosi di DVA non ne ha Pt_2 diritto. A scuola le cose vanno così così, diciamo che un educatore lo aiuterebbe. Il papà continua a non versarmi il contributo ormai è da maggio 2024 che non mi versa più niente, sta solo pagando la metà di qualche spesa extra che chiede la scuola.
ADR: vede GI a fine settimana alternati da venerdì a domenica quando vuole lui. In settimana non lo vede mai come da regolamentazione. Per il resto è completamente disinteressato alla vita di
GI non è mai venuto dalla psicologa, addirittura quando gli ho chiesto il consenso lui nemmeno mi ha chiesto perché, e nemmeno a scuola quando ci convocano per questioni scolastiche, in quattro anni di elementari è andato a un solo colloquio.
ADR: non so nemmeno dove vive esattamente e quindi dove porta il bambino quando è con lui il fine settimana
ADR: ho iniziato a lavorare come segretaria questo mese dopo tre anni che non lavoravo
Terminata l'audizione della parte attrice il difensore, invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
09.04.2025.
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti secondo quanto riferito a parte attrice, non solo non provvede al mantenimento del piccolo GI ormai dal 2024 ma neppure partecipa in alcun modo alla vita del figlio, disinteressandosi completamente della sua vita sanitaria e scolastica, nonostante le difficoltà del minore;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (9 anni) deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare le migliori modalità e tempistiche di incontro tra il padre e il figlio, tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri, tenuto anche conto delle abitudini consolidatesi dalla cessazione della convivenza ad oggi che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Vive insieme a GI a Bollate in un immobile messole a disposizione dal suo compagno, che attualmente non vi abita in quanto occupato ad assistere la madre. Dopo essere stata licenziata del precedente posto di lavoro, ha percepito la NASPI fino al 2023. Nel mese corrente iniziato a lavorare come segretaria, ama non ha ancora ricevuto la prima busta paga Il padre: giovane uomo di anni 35 anni non risulta avere alcuna limitazione della capacità lavorativa. La famiglia del signor , inoltre, secondo quanto riferito da parte attrice è proprietaria di diversi CP_1 immobili e di diversi negozi alimentari (genere frutta e verdura) a nome “AZIENDA
AGRICOLA SALVO SRL” a Vespolate in via Beltrame n. 1, a Biella, a Rozzano, al mercato coperto di Novara, a Trecate e diversi banchi ai mercati scoperti settimanale dell'hinterland Milanese, che parte convenuta ha in gestione. gestire questi negozi. La famiglia , inoltre, è anche proprietaria della società “LEOGRABRI SRL” con sede CP_1
a Vespolate, in via 25 Aprile n. 78, con oggetto sociale locazione immobiliare di beni propri o in leasing oltre che del ristorante-pizzeria “il Nespolo” sito in piazza Martiri 16 a
Vespolate ;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 500,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione di quelle obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo, che dovranno essere sostenute dai genitori in ragione del 50% che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Novara 2.05.2019, come CP_1 modificato dal decreto emesso dal Tribunale di Milano del 09.02.2022 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato, anche ai fini della residenza anagraficae che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (9 anni) e delle abitudini consolidate
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 novembre 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 500 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. GI Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato MUSCHERA' Parte_1 C.F._1
VALENTINA con studio in Novate Milanese Via Boviasca n. 50 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 08.04.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio conclusasi nel 2017
Dalla loro unione in data 19.02.2015 è nato GI, riconosciuto da entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale su GI è stato regolamentato dal Tribunale di Novara
2.05.2019, come modificato dal decreto emesso dal Tribunale di Milano del 09.02.2022 nel seguente modo: affido condiviso di GI con collocamento prevalente presso e con la mamma, frequentazioni con il papà a fine settimana alternati oltre ad uno o due giorni infrasettimanali a seconda della spettanza del fine settimana, mantenimento ordinario diretto, spese straordinarie a carico del papà in ragione del 100%
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.10.2024 ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni vigenti tra le parti, come dettagliato in ricorso.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 08.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica CP_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice , sentita dal giudice, ha dichiarato: sono riuscita a far riprendere il supporto psicologico
a GI a dicembre 2024. Al momento la dottoressa non ha ritenuto di far avviare anche il supporto logopedico, se poi lo riotterrà necessario me lo comunicherà. GI non ha un educatore scolastico perché mi ha detto che non avendo una diagnosi di DVA non ne ha Pt_2 diritto. A scuola le cose vanno così così, diciamo che un educatore lo aiuterebbe. Il papà continua a non versarmi il contributo ormai è da maggio 2024 che non mi versa più niente, sta solo pagando la metà di qualche spesa extra che chiede la scuola.
ADR: vede GI a fine settimana alternati da venerdì a domenica quando vuole lui. In settimana non lo vede mai come da regolamentazione. Per il resto è completamente disinteressato alla vita di
GI non è mai venuto dalla psicologa, addirittura quando gli ho chiesto il consenso lui nemmeno mi ha chiesto perché, e nemmeno a scuola quando ci convocano per questioni scolastiche, in quattro anni di elementari è andato a un solo colloquio.
ADR: non so nemmeno dove vive esattamente e quindi dove porta il bambino quando è con lui il fine settimana
ADR: ho iniziato a lavorare come segretaria questo mese dopo tre anni che non lavoravo
Terminata l'audizione della parte attrice il difensore, invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
09.04.2025.
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti secondo quanto riferito a parte attrice, non solo non provvede al mantenimento del piccolo GI ormai dal 2024 ma neppure partecipa in alcun modo alla vita del figlio, disinteressandosi completamente della sua vita sanitaria e scolastica, nonostante le difficoltà del minore;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (9 anni) deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare le migliori modalità e tempistiche di incontro tra il padre e il figlio, tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri, tenuto anche conto delle abitudini consolidatesi dalla cessazione della convivenza ad oggi che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Vive insieme a GI a Bollate in un immobile messole a disposizione dal suo compagno, che attualmente non vi abita in quanto occupato ad assistere la madre. Dopo essere stata licenziata del precedente posto di lavoro, ha percepito la NASPI fino al 2023. Nel mese corrente iniziato a lavorare come segretaria, ama non ha ancora ricevuto la prima busta paga Il padre: giovane uomo di anni 35 anni non risulta avere alcuna limitazione della capacità lavorativa. La famiglia del signor , inoltre, secondo quanto riferito da parte attrice è proprietaria di diversi CP_1 immobili e di diversi negozi alimentari (genere frutta e verdura) a nome “AZIENDA
AGRICOLA SALVO SRL” a Vespolate in via Beltrame n. 1, a Biella, a Rozzano, al mercato coperto di Novara, a Trecate e diversi banchi ai mercati scoperti settimanale dell'hinterland Milanese, che parte convenuta ha in gestione. gestire questi negozi. La famiglia , inoltre, è anche proprietaria della società “LEOGRABRI SRL” con sede CP_1
a Vespolate, in via 25 Aprile n. 78, con oggetto sociale locazione immobiliare di beni propri o in leasing oltre che del ristorante-pizzeria “il Nespolo” sito in piazza Martiri 16 a
Vespolate ;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 500,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione di quelle obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo, che dovranno essere sostenute dai genitori in ragione del 50% che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Novara 2.05.2019, come CP_1 modificato dal decreto emesso dal Tribunale di Milano del 09.02.2022 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato, anche ai fini della residenza anagraficae che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (9 anni) e delle abitudini consolidate
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 novembre 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 500 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato