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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1550/2021 R.G. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 16.4.2025, e vertente
TRA
c.f. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Tasso 38, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_1
alla Via Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'avv. Antonio de
Notaristefani di Vastogirardi, c.f. , che la CodiceFiscale_1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello, e che 2
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax Email_1
081/405564.
APPELLANTE
E
, c.f. e p. IVA , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/a, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, Ing. , CP_3
elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Napoli, alla Via del Parco
Margherita n. 4 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ferri, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in foglio C.F._2
separato al presente Atto e delibera di incarico n. 633 del 7.5.2021, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio studio al n. di fax 081414111 - 081414103 o all'indirizzo di posta elettronica Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, come da atto di appello, e conclusioni ivi rassegnate.
Per l'appellata , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro – tempore, rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 3
DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.3.2021 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, proponeva
[...]
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 972/2021
dell'1.2.2021, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
– tempore, volta a sentir condannare la stessa al pagamento in proprio favore della somma di € 1.027.034,63, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento derivante dall'esecuzione di ricoveri ospedalieri in eccedenza rispetto al budget assegnato, erogate per far fronte alle esigenze degli assistiti e per la necessità di non interrompere il servizio
Cont pubblico, evidenziando di aver trasmesso alla di competenza i tabulati contenenti le schede di dimissione ospedaliere senza ricevere alcuna contestazione.
La in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello la , in persona del legale rapp.te pro - tempore CP_4
chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate, accogliersi l'originaria domanda, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.027.034,63, maggiorata della rivalutazione e degli interessi sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa del 14.10.2021 si costituiva la , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava nel merito il fondamento della proposta impugnazione e chiedeva, per le ragioni meglio ivi 4
indicate, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 27.3.2025 per udienza del 16.4.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
L'impugnazione non è fondata e va rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Con il proprio gravame, l'appellante censura la pronuncia del
Tribunale nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la stipula del contratto da parte della P.A. comporti l'implicito rifiuto di qualsiasi prestazione ulteriore,
che, quindi, ove resa, si tradurrebbe in un arricchimento imposto.
Secondo la stessa, se era vero che nel corso dell'anno in questione erano stati stipulati i contratti e fissati i tetti di spesa, la Casa di cura era stata comunque costretta ad operare, comunicando ogni giorno i relativi ricoveri,
Cont essendo quindi l' consapevole della prosecuzione dei ricoveri e, quindi,
dell'intervenuto superamento del tetto di spesa.
In pratica, mentre nel caso deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1120'9 del 24.4.2019, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione, l'arricchimento era da ritenere oggettivamente imposto, perché il tetto era stato superato nell'assenza di qualsiasi comunicazione, e quindi nella
Cont inconsapevolezza da parte della nella fattispecie oggetto del presente giudizio la situazione doveva ritenersi tutto diversa;
ciò in quanto, dopo la 5
stipula dei contratti, la struttura aveva comunicato ogni giorno l'avvenuto superamento del limite, la relativa misura, e la prosecuzione dei ricoveri, senza
Cont che la avesse mai sollevato alcuna obiezione, ovvero richiesto di sospendere i ricoveri, assumendosi così la relativa responsabilità.
Peraltro, la notifica giorno per giorno dei ricoveri era stata anche accompagnata da una comunicazione con la quale erano state chieste
Cont indicazioni alla sul da farsi relativamente al superamento del tetto di spesa, precisando che il mancato soccorso avrebbe potuto integrare gli estremi di una responsabilità penale, senza ottenere alcuna risposta.
Ciò posto, sul piano generale, come già chiarito da questa stessa Corte
- anche in epoca recentissima - in analoghe controversie (v. Corte di Appello
di Napoli, Sez. V, sentenza n. 3253/2025 del 23/06/2025), le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Sul punto va infatti osservato che il servizio sanitario, a partire dal
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è
stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32,
comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi
relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla
programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture
private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III, 6
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità
che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Ed invero, la stessa Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. III,
24/09/2024; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 20/06/2024, n.16980) ha da tempo chiarito, nonché ribadito in epoca recente, che, “ove l'azienda sanitaria
comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua
contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a
quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra
budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi
confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Sulla base di tali principi, la circostanza che, di volta in volta, la struttura abbia provveduto ad inviare le comunicazioni alle quali fa riferimento nell'atto introduttivo, appare del tutto irrilevante ai fini di escludere il carattere imposto dell'arricchimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza del proposto motivo di gravame, va rigettato l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, e si liquidano in favore della CP_5 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che
[...]
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 1.000.001,00 ad €
2.000.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,di
[...]
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30.3.2021, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, nei
[...]
confronti della , in persona del suo Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, nonché avverso la
sentenza n. 972/2021 dell'1.2.2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della 8
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_4
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro – tempore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1550/2021 R.G. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 16.4.2025, e vertente
TRA
c.f. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Tasso 38, in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_1
alla Via Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'avv. Antonio de
Notaristefani di Vastogirardi, c.f. , che la CodiceFiscale_1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello, e che 2
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax Email_1
081/405564.
APPELLANTE
E
, c.f. e p. IVA , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/a, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, Ing. , CP_3
elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Napoli, alla Via del Parco
Margherita n. 4 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ferri, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in foglio C.F._2
separato al presente Atto e delibera di incarico n. 633 del 7.5.2021, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio studio al n. di fax 081414111 - 081414103 o all'indirizzo di posta elettronica Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, come da atto di appello, e conclusioni ivi rassegnate.
Per l'appellata , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro – tempore, rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 3
DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.3.2021 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, proponeva
[...]
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 972/2021
dell'1.2.2021, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
– tempore, volta a sentir condannare la stessa al pagamento in proprio favore della somma di € 1.027.034,63, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento derivante dall'esecuzione di ricoveri ospedalieri in eccedenza rispetto al budget assegnato, erogate per far fronte alle esigenze degli assistiti e per la necessità di non interrompere il servizio
Cont pubblico, evidenziando di aver trasmesso alla di competenza i tabulati contenenti le schede di dimissione ospedaliere senza ricevere alcuna contestazione.
La in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello la , in persona del legale rapp.te pro - tempore CP_4
chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate, accogliersi l'originaria domanda, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.027.034,63, maggiorata della rivalutazione e degli interessi sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa del 14.10.2021 si costituiva la , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava nel merito il fondamento della proposta impugnazione e chiedeva, per le ragioni meglio ivi 4
indicate, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 27.3.2025 per udienza del 16.4.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
L'impugnazione non è fondata e va rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Con il proprio gravame, l'appellante censura la pronuncia del
Tribunale nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la stipula del contratto da parte della P.A. comporti l'implicito rifiuto di qualsiasi prestazione ulteriore,
che, quindi, ove resa, si tradurrebbe in un arricchimento imposto.
Secondo la stessa, se era vero che nel corso dell'anno in questione erano stati stipulati i contratti e fissati i tetti di spesa, la Casa di cura era stata comunque costretta ad operare, comunicando ogni giorno i relativi ricoveri,
Cont essendo quindi l' consapevole della prosecuzione dei ricoveri e, quindi,
dell'intervenuto superamento del tetto di spesa.
In pratica, mentre nel caso deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1120'9 del 24.4.2019, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione, l'arricchimento era da ritenere oggettivamente imposto, perché il tetto era stato superato nell'assenza di qualsiasi comunicazione, e quindi nella
Cont inconsapevolezza da parte della nella fattispecie oggetto del presente giudizio la situazione doveva ritenersi tutto diversa;
ciò in quanto, dopo la 5
stipula dei contratti, la struttura aveva comunicato ogni giorno l'avvenuto superamento del limite, la relativa misura, e la prosecuzione dei ricoveri, senza
Cont che la avesse mai sollevato alcuna obiezione, ovvero richiesto di sospendere i ricoveri, assumendosi così la relativa responsabilità.
Peraltro, la notifica giorno per giorno dei ricoveri era stata anche accompagnata da una comunicazione con la quale erano state chieste
Cont indicazioni alla sul da farsi relativamente al superamento del tetto di spesa, precisando che il mancato soccorso avrebbe potuto integrare gli estremi di una responsabilità penale, senza ottenere alcuna risposta.
Ciò posto, sul piano generale, come già chiarito da questa stessa Corte
- anche in epoca recentissima - in analoghe controversie (v. Corte di Appello
di Napoli, Sez. V, sentenza n. 3253/2025 del 23/06/2025), le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Sul punto va infatti osservato che il servizio sanitario, a partire dal
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è
stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32,
comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi
relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla
programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture
private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III, 6
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità
che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Ed invero, la stessa Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. III,
24/09/2024; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 20/06/2024, n.16980) ha da tempo chiarito, nonché ribadito in epoca recente, che, “ove l'azienda sanitaria
comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua
contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a
quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra
budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi
confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Sulla base di tali principi, la circostanza che, di volta in volta, la struttura abbia provveduto ad inviare le comunicazioni alle quali fa riferimento nell'atto introduttivo, appare del tutto irrilevante ai fini di escludere il carattere imposto dell'arricchimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza del proposto motivo di gravame, va rigettato l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, e si liquidano in favore della CP_5 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che
[...]
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 1.000.001,00 ad €
2.000.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,di
[...]
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30.3.2021, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, nei
[...]
confronti della , in persona del suo Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro – tempore, nonché avverso la
sentenza n. 972/2021 dell'1.2.2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della 8
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_4
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro – tempore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo