Sentenza 25 gennaio 1977
Massime • 1
Il Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del consiglio di stato postula che sia dedotta la violazione di norme attributive della giurisdizione,con conseguente diniego di questa, o di norme che segnino i confini esterni del potere giurisdizionale attribuito ad un organo o a un complesso unitario di organi rispetto al potere di altri giudici od alle attribuzioni della pubblica amministrazione, con conseguente esorbitanza dall'ambito giurisdizionale cosi delimitato. Non sono percio tali e non incidono sulla giurisdizione, ma soltanto sulla Competenza, quelle norme che, introducendo il doppio grado di giurisdizione del giudice amministrativo come giudice generale degli interessi, ed investendone rispettivamente due organi del medesimo complesso organizzatorio giurisdizionale (uno dei quali, per avventura, contestualmente istituito), si limitano a sancire una ripartizione interna della giurisdizione. Cio vale anche per le norme transitorie, quando si limitano a modulare nel tempo l'entrata in vigore di norme meramente ordinatrici della Competenza. (nella specie, si impugnava una decisione con la quale il consiglio di stato aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella propria cognizione in unico grado, differita fino a tre mesi dopo l'insediamento dei tribunali amministrativi regionali, per alcune categorie di Atti, ai sensi dell'art 38 della legge n 1034 del 1971). ( V 1159/75, mass n 374599; ( V 2368/73 mass n 365714).*
Commentario • 1
- 1. I motivi inerenti alla giurisdizione nel ricorso per Cassazione ex art. 111 comma 8 della CostituzioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019
2. La nozione di giurisdizione La giurisdizione costituisce una delle tre funzioni fondamentali dello Stato insieme alla legislazione e all'amministrazione e viene comunemente definita come l'attività volta ad applicare la norma giuridica, generale e astratta, nel caso concreto[1]. In senso specifico, è la sussistenza della potestas iudicandi dei giudici (ordinari e speciali, civili, penali o amministrativi) in ordine ad una determinata controversia e si identifica con il potere di un determinato ordine di giudici di decidere la domanda giudiziale proposta. La giurisdizione trova il suo fondamento nella Carta costituzionale in cui è stabilito che tutti possono agire in giudizio per la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/1977, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1977 |
Testo completo
Il Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del consiglio di stato postula che sia dedotta la violazione di norme attributive della giurisdizione,con conseguente diniego di questa, o di norme che segnino i confini esterni del potere giurisdizionale attribuito ad un organo o a un complesso unitario di organi rispetto al potere di altri giudici od alle attribuzioni della pubblica amministrazione, con conseguente esorbitanza dall'ambito giurisdizionale cosi delimitato. Non sono percio tali e non incidono sulla giurisdizione, ma soltanto sulla Competenza, quelle norme che, introducendo il doppio grado di giurisdizione del giudice amministrativo come giudice generale degli interessi, ed investendone rispettivamente due organi del medesimo complesso organizzatorio giurisdizionale (uno dei quali, per avventura, contestualmente istituito), si limitano a sancire una ripartizione interna della giurisdizione. Cio vale anche per le norme transitorie, quando si limitano a modulare nel tempo l'entrata in vigore di norme meramente ordinatrici della Competenza. (nella specie, si impugnava una decisione con la quale il consiglio di stato aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella propria cognizione in unico grado, differita fino a tre mesi dopo l'insediamento dei tribunali amministrativi regionali, per alcune categorie di Atti, ai sensi dell'art 38 della legge n 1034 del 1971). ( V 1159/75, mass n 374599; ( V 2368/73 mass n 365714).*