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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18997/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18997/23 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Scicchitano, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Nel merito per le ragioni di cui in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, senza invertire l'onere probatorio avversario, visti gli artt. 337bis ss. c.c., art. 38 disp. att. c.c., artt. 437 bis 16 e 47 ss.
c.p.c.; a parziale modifica della ordinanza del 20.02.2014 resa dal Tribunale Civile di Cuneo nel giudizio n. 1521/2013 RGVG, con richiamo alle condizioni concordate dai genitori all'udienza del 6.2.2014:
- disporre ogni provvedimento ritenuto opportuno, per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della minore e della sua incolumità, in particolare disporre che, durante i periodi di permanenza della minore presso il padre, sia sempre presente una persona terza, quale può essere la nonna paterna;
- se necessario e ritenuto opportuno, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, sig.ra
, della figlia , demandando alla medesima altresì tutte le Parte_2 Per_1 Co decisioni di maggior importanza per la minore, laddove le condotte oppositive del sig. dovessero perdurare. - Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 30.10.2023, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui in epigrafe.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati al resistente.
All'udienza in data 6.5.2024 sono comparse entrambe le parti, il resistente senza il patrocinio di un difensore.
All'esito della predetta udienza, dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice Relatore ha disposto, in via provvisoria ed urgente ed in attesa dei necessari approfondimenti istruttori, la prosecuzione degli incontri padre-figlia secondo le modalità definite consensualmente e recepite dal Tribunale di Cuneo con decreto del 20.2.2014 purchè alla presenza della nonna paterna, ha dato incarico ai Servizi territoriali ed al CSM di relazionare, rispettivamente, sulla situazione della minore e del padre, ha respinto le istanze istruttorie e fissato udienza per disamina delle relazioni.
È stata in seguito fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.4.2025 parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
L'audizione della minore (12 anni) è parsa superflua alla luce delle risultanze psico- Per_1 sociali e comunque inopportuna, avendo il Servizio di NPI/Psicologia evidenziato quanto sia doloroso e faticoso per la ragazza parlare del proprio rapporto con il RE, una volta acquisita la consapevolezza della malattia mentale paterna (v. rel. NPI del 7.4.25). Il Servizio di NPI ha ripetutamente sconsigliato l'ascolto della minore (v. rel. NPI del 16.9.24 e del 7.4.25).
Ciò posto, la domanda attorea di affido esclusivo rafforzato è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affido esclusivo, inteso quale deroga al principio della bigenitorialità, può essere disposto dal giudice quando l'affidamento all'altro RE sia contrario all'interesse del minore. Più precisamente, come statuito dalla Suprema Corte,
“In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel RE che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2022, n. 38005). L'individuazione di tale RE “[…] deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del RE, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27348). Nel caso di specie, le preoccupazioni materne circa le condotte “anomali” tenute dal resistente (eloquio sconnesso, crisi di rabbia, condotte estemporanee, esternazioni incomprensibili, periodi di riposo prolungati sulla giornata) hanno trovato riscontro nelle relazioni dei Servizi territoriali, avendo sia il Servizio Sociale sia, specialmente, il Servizio di Psicologia/NPI rimarcato la necessità di una presa in carico del resistente da parte del Servizio di Salute Mentale, in quanto la
“sofferenza mentale” evidenziata da quest'ultimo “attraverso la condotta tenuta al colloquio è sembrata molto evidente” (cfr relazione NPI 16.09.2024, in atti).
La stessa madre del resistente, sig.ra del resto, in occasione dei colloqui con gli CP_2 operatori incaricati, ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute del figlio, mostrandosi consapevole delle sue difficoltà e dichiarandosi perciò disponibile ad essere sempre presente agli incontri con la nipote (v. rel. NPI del 16.9.24 e del 7.4.25).
Tuttavia, non solo il resistente non risulta aver preso contatti con il CSM, ma si è reso successivamente irreperibile, interrompendo ogni contatto sia coi Servizi Psico-Sociali sia con la ricorrente, cessando altresì di corrisponderle l'assegno mensile per il mantenimento della figlia.
Le condotte tenute dal resistente risultano aver inciso profondamente e negativamente sulla minore, che ha avuto bisogno di un percorso di supporto psicologico individuale per essere aiutata a rielaborare le tematiche relative al padre, al rapporto con il RE e alla consapevolezza delle problematiche sanitarie legate alla malattia mentale paterna. Il Servizio di NPI/Psicologia ha evidenziato, in particolare, quanto segue: “Affrontare il significato e l'impatto che la malattia Co mentale del signor ha su ha rappresentato per la minore una maggiore comprensione Per_1 della situazione del RE, ossia il fatto che egli non si prenda cura di sé, piuttosto che non faccia più le semplici attività che faceva con la figlia, esempio le passeggiate insieme, piuttosto che le affermazioni legate a tematiche dai toni persecutori esempio “ci stanno vedendo” frasi “strane” come afferma non legate cioè ad un “reale” contesto, insieme al fatto che passi il tempo Per_1 chiuso nella propria stanza. La minore però si faceva carico di questi comportamenti, soprattutto si attribuiva il potere già “solo” con il suo andare a trovare il RE, di poterlo aiutare a
“cambiare, a guarire”, sentendosi un profondo peso e di conseguenza la colpa sia del
“fallimento”, poiché il padre in realtà “nonostante io vada lì, lui non fa nulla”, ha dichiarato
piuttosto che la fatica dell'impotenza di fronte ad un RE che “non reagisce”. Il Per_1 riuscire ad aiutare la ragazza a non viversi come la “causa” della problematica paterna o all'opposto della cura del RE è stato importante per aiutarla ad affrontare e ad accettare la sua condizione di figlia di un padre che, al momento, non riesce ad assolvere alla sua funzione genitoriale, a causa appunto della malattia mentale ma che, viceversa, ha però la possibilità di essere aiutato da curanti, ossia da persone competenti, che potrebbero permettergli, attraverso un supporto professionale di stare e sentirsi meglio” (cfr. relazione NPI in atti 07.04.2025).
A fronte del quadro dianzi descritto, ricorrono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, atteso che il resistente, allo stato, non appare in grado di Per_1 assolvere adeguatamente alla propria funzione genitoriale. Egli, non solo, ha omesso di prendere contatti con il CSM, con ciò mostrando di non avere alcuna intenzione di intraprendere un percorso di cura, ma si è reso finanche irreperibile, con ciò rendendo obiettiva la difficoltà -se non impossibilità- di concertazione con l'altro RE delle decisioni da assumere nell'interesse della figlia.
L'inadeguatezza genitoriale del resistente si appalesa, peraltro, foriera di un grave disagio psicologico per la minore, pure molto legata affettivamente al padre e in generale alla famiglia paterna. Il Servizio di NPI, infatti, ha rimarcato come sia “molto rischioso per la salute psichica della ragazza caricarla del peso della malattia mentale del RE, come se lei potesse e fosse soggetto attivo e necessario per la “cura” del padre” e ha, quindi, sottolineato come sia indispensabile, ai fini di una ripresa del rapporto padre-figlia, che il resistente sia preso in carico da parte del Centro di Salute Mentale poiché, in assenza, “la frequentazione padre e figlia rappresenterebbe un rischio ed una fatica per la minore stessa (v. rel. NPI del 7.4.25).
Quanto alla ricorrente, ella è invece descritta dai servizi come genitrice attenta, capace e adeguata ed alcuna criticità, sotto il profilo delle competenze genitoriali, è stata segnalata dagli operatori psico-sociali che hanno anche evidenziato come mai si sia posta in una posizione di ostruzione del legame con l'altro RE (“Per quanto riguarda la signora si sottolinea Pt_3 quanto sia sempre stata attenta alla figlia e collaborativa, emerge un rapporto molto forte fra loro;
la ragazza vede la genitrice come una persona “bella e capace” e da imitare, sentendosi a volte
“non abbastanza” ma non perché la signora abbia aspettative verso la figlia, ma è invece Pt_1 la consapevolezza della ragazza che, da sempre, ha avuto come unico riferimento la madre, che rende questa relazione speciale. La signora, infatti, sembra essersi sempre fatta carico della figlia e da tempo ormai non solo sul piano dell'accudimento interno, dei bisogni ma anche pratico, pare infatti che il padre, non lavorando più, non stia aiutando in nulla la signora da tempo e questo pesa su sebbene la signora non lo abbia comunicato alla figlia ma, l'età della ragazza, Per_1 Pt_1 le ha permesso molto chiaramente di vedere quanto sia solo la madre a farsi carico delle sue necessità” v. rel. NPI del 7.4.25).
Ne segue che la soluzione di maggior tutela per non possa che essere individuata Per_1 nell'affido esclusivo alla madre con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (cd. affido “super-esclusivo”).
La ripresa dei rapporti fra ed il padre, che per ora devono essere interrotti stante Per_1 quanto rilevato dalla NPI in punto dannosità per la minore, saranno subordinati all'avvio del percorso del resistente presso il competente CSM e saranno in ogni caso mediati dai competenti
Servizi territoriali, che decideranno tempi e modalità di svolgimento degli incontri.
Si dispone, pertanto, la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione -ove necessario- degli interventi di supporto nell'interesse della medesima.
Dev'essere, infine, accolta la domanda attorea di ammonimento del resistente al puntuale rispetto delle disposizioni economiche di cui al decreto del Tribunale di Cuneo in data 20.2.2014 dovendosi ritenere provato l'inadempimento del resistente, consistito nell'omesso pagamento delle spese straordinarie. Il resistente non ha, difatti, fornito alcuna prova intesa a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo di mantenimento.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza, il resistente dev'essere condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, della mancanza di attività istruttoria e dell'assenza di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia del resistente, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Cuneo in data 20.2.2014, così provvede: Co AMMONISCE il resistente al puntuale rispetto delle statuizioni economiche del decreto del
Tribunale di Cuneo del 20.2.2014 e segnatamente al pagamento delle spese straordinarie;
DISPONE l'affido esclusivo “rafforzato” della figlia alla madre, la quale avrà facoltà di Per_1 assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE la sospensione degli incontri tra padre e figlia, che potranno riprendere, secondo le tempistiche e con le modalità che i Servizi Psico-Sociali riterranno più adeguate all'interesse di solo una volta che il resistente avrà avviato il percorso presso il CSM competente;
Per_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali competenti per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni intervento di supporto che dovesse rendersi necessario anche in futuro nell'interesse della minore;
CONFERMA nel resto le condizioni stabilite dal decreto del Tribunale di Cuneo in data
20.02.2014;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in E.
2.905 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS, e CSM) CP_3 per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.06.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18997/23 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Scicchitano, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Nel merito per le ragioni di cui in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, senza invertire l'onere probatorio avversario, visti gli artt. 337bis ss. c.c., art. 38 disp. att. c.c., artt. 437 bis 16 e 47 ss.
c.p.c.; a parziale modifica della ordinanza del 20.02.2014 resa dal Tribunale Civile di Cuneo nel giudizio n. 1521/2013 RGVG, con richiamo alle condizioni concordate dai genitori all'udienza del 6.2.2014:
- disporre ogni provvedimento ritenuto opportuno, per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della minore e della sua incolumità, in particolare disporre che, durante i periodi di permanenza della minore presso il padre, sia sempre presente una persona terza, quale può essere la nonna paterna;
- se necessario e ritenuto opportuno, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, sig.ra
, della figlia , demandando alla medesima altresì tutte le Parte_2 Per_1 Co decisioni di maggior importanza per la minore, laddove le condotte oppositive del sig. dovessero perdurare. - Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
Per il PM: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 30.10.2023, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui in epigrafe.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati al resistente.
All'udienza in data 6.5.2024 sono comparse entrambe le parti, il resistente senza il patrocinio di un difensore.
All'esito della predetta udienza, dichiarata la contumacia del resistente, il Giudice Relatore ha disposto, in via provvisoria ed urgente ed in attesa dei necessari approfondimenti istruttori, la prosecuzione degli incontri padre-figlia secondo le modalità definite consensualmente e recepite dal Tribunale di Cuneo con decreto del 20.2.2014 purchè alla presenza della nonna paterna, ha dato incarico ai Servizi territoriali ed al CSM di relazionare, rispettivamente, sulla situazione della minore e del padre, ha respinto le istanze istruttorie e fissato udienza per disamina delle relazioni.
È stata in seguito fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.4.2025 parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Il Collegio ritiene che la causa non necessiti di ulteriore attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
L'audizione della minore (12 anni) è parsa superflua alla luce delle risultanze psico- Per_1 sociali e comunque inopportuna, avendo il Servizio di NPI/Psicologia evidenziato quanto sia doloroso e faticoso per la ragazza parlare del proprio rapporto con il RE, una volta acquisita la consapevolezza della malattia mentale paterna (v. rel. NPI del 7.4.25). Il Servizio di NPI ha ripetutamente sconsigliato l'ascolto della minore (v. rel. NPI del 16.9.24 e del 7.4.25).
Ciò posto, la domanda attorea di affido esclusivo rafforzato è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affido esclusivo, inteso quale deroga al principio della bigenitorialità, può essere disposto dal giudice quando l'affidamento all'altro RE sia contrario all'interesse del minore. Più precisamente, come statuito dalla Suprema Corte,
“In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel RE che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2022, n. 38005). L'individuazione di tale RE “[…] deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del RE, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27348). Nel caso di specie, le preoccupazioni materne circa le condotte “anomali” tenute dal resistente (eloquio sconnesso, crisi di rabbia, condotte estemporanee, esternazioni incomprensibili, periodi di riposo prolungati sulla giornata) hanno trovato riscontro nelle relazioni dei Servizi territoriali, avendo sia il Servizio Sociale sia, specialmente, il Servizio di Psicologia/NPI rimarcato la necessità di una presa in carico del resistente da parte del Servizio di Salute Mentale, in quanto la
“sofferenza mentale” evidenziata da quest'ultimo “attraverso la condotta tenuta al colloquio è sembrata molto evidente” (cfr relazione NPI 16.09.2024, in atti).
La stessa madre del resistente, sig.ra del resto, in occasione dei colloqui con gli CP_2 operatori incaricati, ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute del figlio, mostrandosi consapevole delle sue difficoltà e dichiarandosi perciò disponibile ad essere sempre presente agli incontri con la nipote (v. rel. NPI del 16.9.24 e del 7.4.25).
Tuttavia, non solo il resistente non risulta aver preso contatti con il CSM, ma si è reso successivamente irreperibile, interrompendo ogni contatto sia coi Servizi Psico-Sociali sia con la ricorrente, cessando altresì di corrisponderle l'assegno mensile per il mantenimento della figlia.
Le condotte tenute dal resistente risultano aver inciso profondamente e negativamente sulla minore, che ha avuto bisogno di un percorso di supporto psicologico individuale per essere aiutata a rielaborare le tematiche relative al padre, al rapporto con il RE e alla consapevolezza delle problematiche sanitarie legate alla malattia mentale paterna. Il Servizio di NPI/Psicologia ha evidenziato, in particolare, quanto segue: “Affrontare il significato e l'impatto che la malattia Co mentale del signor ha su ha rappresentato per la minore una maggiore comprensione Per_1 della situazione del RE, ossia il fatto che egli non si prenda cura di sé, piuttosto che non faccia più le semplici attività che faceva con la figlia, esempio le passeggiate insieme, piuttosto che le affermazioni legate a tematiche dai toni persecutori esempio “ci stanno vedendo” frasi “strane” come afferma non legate cioè ad un “reale” contesto, insieme al fatto che passi il tempo Per_1 chiuso nella propria stanza. La minore però si faceva carico di questi comportamenti, soprattutto si attribuiva il potere già “solo” con il suo andare a trovare il RE, di poterlo aiutare a
“cambiare, a guarire”, sentendosi un profondo peso e di conseguenza la colpa sia del
“fallimento”, poiché il padre in realtà “nonostante io vada lì, lui non fa nulla”, ha dichiarato
piuttosto che la fatica dell'impotenza di fronte ad un RE che “non reagisce”. Il Per_1 riuscire ad aiutare la ragazza a non viversi come la “causa” della problematica paterna o all'opposto della cura del RE è stato importante per aiutarla ad affrontare e ad accettare la sua condizione di figlia di un padre che, al momento, non riesce ad assolvere alla sua funzione genitoriale, a causa appunto della malattia mentale ma che, viceversa, ha però la possibilità di essere aiutato da curanti, ossia da persone competenti, che potrebbero permettergli, attraverso un supporto professionale di stare e sentirsi meglio” (cfr. relazione NPI in atti 07.04.2025).
A fronte del quadro dianzi descritto, ricorrono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, atteso che il resistente, allo stato, non appare in grado di Per_1 assolvere adeguatamente alla propria funzione genitoriale. Egli, non solo, ha omesso di prendere contatti con il CSM, con ciò mostrando di non avere alcuna intenzione di intraprendere un percorso di cura, ma si è reso finanche irreperibile, con ciò rendendo obiettiva la difficoltà -se non impossibilità- di concertazione con l'altro RE delle decisioni da assumere nell'interesse della figlia.
L'inadeguatezza genitoriale del resistente si appalesa, peraltro, foriera di un grave disagio psicologico per la minore, pure molto legata affettivamente al padre e in generale alla famiglia paterna. Il Servizio di NPI, infatti, ha rimarcato come sia “molto rischioso per la salute psichica della ragazza caricarla del peso della malattia mentale del RE, come se lei potesse e fosse soggetto attivo e necessario per la “cura” del padre” e ha, quindi, sottolineato come sia indispensabile, ai fini di una ripresa del rapporto padre-figlia, che il resistente sia preso in carico da parte del Centro di Salute Mentale poiché, in assenza, “la frequentazione padre e figlia rappresenterebbe un rischio ed una fatica per la minore stessa (v. rel. NPI del 7.4.25).
Quanto alla ricorrente, ella è invece descritta dai servizi come genitrice attenta, capace e adeguata ed alcuna criticità, sotto il profilo delle competenze genitoriali, è stata segnalata dagli operatori psico-sociali che hanno anche evidenziato come mai si sia posta in una posizione di ostruzione del legame con l'altro RE (“Per quanto riguarda la signora si sottolinea Pt_3 quanto sia sempre stata attenta alla figlia e collaborativa, emerge un rapporto molto forte fra loro;
la ragazza vede la genitrice come una persona “bella e capace” e da imitare, sentendosi a volte
“non abbastanza” ma non perché la signora abbia aspettative verso la figlia, ma è invece Pt_1 la consapevolezza della ragazza che, da sempre, ha avuto come unico riferimento la madre, che rende questa relazione speciale. La signora, infatti, sembra essersi sempre fatta carico della figlia e da tempo ormai non solo sul piano dell'accudimento interno, dei bisogni ma anche pratico, pare infatti che il padre, non lavorando più, non stia aiutando in nulla la signora da tempo e questo pesa su sebbene la signora non lo abbia comunicato alla figlia ma, l'età della ragazza, Per_1 Pt_1 le ha permesso molto chiaramente di vedere quanto sia solo la madre a farsi carico delle sue necessità” v. rel. NPI del 7.4.25).
Ne segue che la soluzione di maggior tutela per non possa che essere individuata Per_1 nell'affido esclusivo alla madre con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (cd. affido “super-esclusivo”).
La ripresa dei rapporti fra ed il padre, che per ora devono essere interrotti stante Per_1 quanto rilevato dalla NPI in punto dannosità per la minore, saranno subordinati all'avvio del percorso del resistente presso il competente CSM e saranno in ogni caso mediati dai competenti
Servizi territoriali, che decideranno tempi e modalità di svolgimento degli incontri.
Si dispone, pertanto, la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione -ove necessario- degli interventi di supporto nell'interesse della medesima.
Dev'essere, infine, accolta la domanda attorea di ammonimento del resistente al puntuale rispetto delle disposizioni economiche di cui al decreto del Tribunale di Cuneo in data 20.2.2014 dovendosi ritenere provato l'inadempimento del resistente, consistito nell'omesso pagamento delle spese straordinarie. Il resistente non ha, difatti, fornito alcuna prova intesa a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo di mantenimento.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza, il resistente dev'essere condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, della mancanza di attività istruttoria e dell'assenza di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia del resistente, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Cuneo in data 20.2.2014, così provvede: Co AMMONISCE il resistente al puntuale rispetto delle statuizioni economiche del decreto del
Tribunale di Cuneo del 20.2.2014 e segnatamente al pagamento delle spese straordinarie;
DISPONE l'affido esclusivo “rafforzato” della figlia alla madre, la quale avrà facoltà di Per_1 assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE la sospensione degli incontri tra padre e figlia, che potranno riprendere, secondo le tempistiche e con le modalità che i Servizi Psico-Sociali riterranno più adeguate all'interesse di solo una volta che il resistente avrà avviato il percorso presso il CSM competente;
Per_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi territoriali competenti per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni intervento di supporto che dovesse rendersi necessario anche in futuro nell'interesse della minore;
CONFERMA nel resto le condizioni stabilite dal decreto del Tribunale di Cuneo in data
20.02.2014;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in E.
2.905 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS, e CSM) CP_3 per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.06.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia