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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni nella causa iscritta al n. 318 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Villasor (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari Viale A. Diaz n. 29 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta e dell'Avv. Gianluca
Pappalardo che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti apposta su foglio separato all'atto di appello;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
C.F. ), elettivamente P_ C.F._2 domiciliata in Cagliari nella Piazza del Carmine 22 presso lo studio legale dell'avv. Marcello Vignolo e dell'avv. Massimo Massa che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Alessandra Viana in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
All'udienza del 10 gennaio 2015 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (come da atto di appello): Parte_1 “1) accertare e dichiarare che il manufatto edificato in sopraelevazione al 1° piano della SI in virtù di concessione edilizia n. 2507 P_ rilasciata dal Comune di Villasor è stato edificato in violazione delle distanze minime imposte dal P.d.F. di Villasor e delle norme del codice civile;
2) condannare la SI alla demolizione delle predette P_ opere, quantomeno sino al rispetto della distanza legale;
3) Condannare la SI alle spese legali e di C.T.U. di tutti i P_ gradi di giudizio compreso il presente giudizio di rinvio.”
Nell'interesse di ( come da comparsa di costituzione): P_
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza:
- In via principale rigettare l'appello proposto dalla SI;
Parte_1
- In via subordinata qualora la Corte d'Appello ritenesse che le opere eseguite dalla SI
[...] non rispettino la normativa in materia di distanze rispetto al tratto ine- Pt_2 dificato di proprietà , in via gradata: Parte_3
1) accertata la sproporzione tra i rispettivi vantaggi e pregiudizi tra le parti conseguenti all'eventuale demolizione, disporre in luogo dell'esecuzione in forma specifica - ai sensi dell'art. 2933 c.c. e in ossequio ai principi di buona fede e di ragionevolezza e al divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c. - il risarcimento per equivalente dei danni eventualmente subiti dalla SI
, nella misura che la Corte d'Appello vorrà determinare anche in via PT equitativa;
2) in subordine, disporre che l'appellata si conformi alla distanza legale e regolarizzi le distanze, anche mediante la realizzazione dell'aderenza e/o edificando sino al confine limitatamente al tratto confinante con la proprietà
; PT
3) in ulteriore subordine, soltanto per il caso in cui - anche in ragione di eventuali norme edilizie o per altra causa - non fosse possibile edificare sino al confine, disporre che l'appellata esegua le opere necessarie per ripristinare lo stato anteriore, sempre limitatamente alla porzione di edificio confinante con il tratto inedificato della . PT
- In tutti i casi con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle di CTU, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. del
22 agosto 2022 ha convenuto in giudizio a Parte_1 P_ seguito della sentenza n. 17560/2022 della Corte di Cassazione, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitasi in giudizio che ha concluso come sopra P_ riportato, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
La vicenda processuale è descritta nella sentenza n. 17560/2022 della Corte di Cassazione:
“Con atto di citazione, notificato in data 27 aprile 2001, PT
, quale proprietaria dell'immobile sito in Villasor - via Manzoni n.
[...]
16, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari - P_
Sezione distaccata di Sanluri, nella qualità di proprietaria dell'immobile confinante sito in via Manzoni n. 12, esponendo che con concessione edilizia n. 2507 del 26.08.1998 la convenuta aveva realizzato una sopraelevazione ad uso locale di sgombero e, con la variante del
29.03.1999, la scala di accesso alla sopraelevazione appoggiata al muro principale dell'abitazione dell'attrice; aggiungeva che la edificazione e l'uso della predetta scala costituivano seria minaccia di provocare danni gravi alla struttura dell'edificio della , oltre alle immissioni di rumori e di PT vibrazioni ad ogni passaggio;
inoltre, la realizzazione di un pianerottolo alla sommità della scala aveva creato una servitù di veduta illegittima nel cortile dell'attrice, oltre ad essere stata installata a ridosso del muro dell'abitazione della una bombola del gas con relativa tubazione PT sottotraccia, in difformità dalle norme in materia di sicurezza e prevenzione, oltre che senza autorizzazione;
infine, il piano costruito in sopraelevazione dalla convenuta era distaccato di 120 cm dal confine 2 laddove le norme di attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di
Villasor prevedevano per la zona B1 in cui ricadevano gli immobili oggetto di controversia, all'art. 12, alla voce distacchi, una distanza minima assoluta dal confine di mt 5; tanto premesso, chiedeva la condanna della alla demolizione delle opere predette. Instaurato il contraddittorio, P_ nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 6 del 2009, respingeva la domanda attorea e per l'effetto la condannava al pagamento delle spese processuali. In virtù di rituale appello interposto dalla , la quale insisteva solamente sul rigetto della domanda PT afferente l'asserito mancato rispetto della distanza relativamente alla sopraelevazione del fabbricato realizzato dalla la Corte di appello P_ di Cagliari, nella resistenza dell'appellata, che insisteva nel senso di avere realizzato una costruzione in aderenza, giacchè lo sporto del tetto si estendeva fino al confine, rigettava il gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado alla controparte. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che l'art.
12 delle norme di attuazione allegate al Programma di Fabbricazione del
Comune di Villasor del 15.04.1987 espressamente prevedeva la edificazione in aderenza nei casi di nuova costruzione o ampliamento, quando gli edifici contermini fossero già edificati in aderenza. Concludeva che ricorreva siffatta ipotesi nel caso in esame laddove il piano terra del fabbricato della era stato costruito nel 1968 dal precedente proprietario, P_ Per_1
, costruzione coeva a quella confinante della , realizzata
[...] PT sempre nel 1968 da (coniuge e dante causa dell'appellante), Persona_2 con la conseguenza che le parti a piano terra dei due edifici risultavano costruite a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta per codice
e per regolamento, situazione tollerata dai rispettivi proprietari.
L'ampliamento in sopraelevazione realizzato dalla si collocava per P_ una minima estensione in rapporto di distanza con la confinante proprietà della , mentre per la restante porzione l'originaria attrice non PT risultava proprietaria né del fabbricato né (della maggior parte) dell'area a confine, per cui non poteva vantare alcuna legittimazione o diritto al rispetto delle distanze nei confronti della proprietà della In altri P_ termini, la sopraelevazione si fronteggiava con la proprietà della PT non in modo lineare ma in modo radiale, fronteggiandosi le proprietà esclusivamente quanto alla terrazza e alla scalinata. A tale riguardo l'art.
23, comma 15 n. 16) del regolamento edilizio prevedeva quanto al distacco dei confini che "è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza delle murature e la linea di confine", per cui nella specie la sopraelevazione presentava un tetto con falda, la cui proiezione al suolo ricadeva esattamente sulla linea di confine, con la conseguenza che doveva essere reputa in aderenza. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la , sulla base di tre motivi, cui ha resistito la con PT P_ controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato”.
ha proposto ricorso in cassazione per tre motivi: Parte_1
- con il primo motivo “lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art.
100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte di appello erroneamente valutato come solo parziale l'interesse ad agire della ricorrente e come tale priva di legittimazione sostanziale, operando in tal modo un travisamento della domanda in diritto della stessa.”;
- con il secondo motivo “denuncia la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 12 delle norme di attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor del
15.04.1987, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 873 c.c., con travisamento dei fatti ed errata valutazione della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre ad omessa e contraddittoria motivazione. In altri termini, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare se i piani terra degli edifici per cui è contestazione fossero stati fin dall'origine costruiti in aderenza, in modo da consentire, ai sensi dell'art. 12 del
Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor, la realizzazione in aderenza anche del manufatto in sopraelevazione.”;
- con il terzo motivo “deduce la violazione e la falsa applicazione, ex art.
360, comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 23 del Regolamento edilizio del Comune di Villasor, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 873 c.c. per avere la Corte di merito fatto applicazione dell'art. 23, commi 15 e 16 del regolamento senza rapportarlo alle risultanze della consulenza tecnica e alla nozione di costruzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.”.
Tutte le censure, ritenute fondate, sono state accolte dalla Suprema
Corte che ha altresì ritenuto inesistente il ricorso incidentale condizionato della P_ La questione oggetto di giudizio, a seguito della limitazione della domanda originaria proposta davanti al Tribunale da parte della , è se PT la sopraelevazione del primo piano da parte della possa ritenersi o P_ meno rispettosa della distanza dal confine, questione che deve essere risolta da questa Corte alla luce dei principi fissati dal giudice di legittimità.
Devono in primo luogo rigettarsi le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sollevate dall'appellata, seppure, come si verrà
a dire, la presente decisione non si fonda sugli accertamenti compiuti dall'ausiliario officiato da questa Corte.
Deve innanzitutto rilevarsi che, ad avviso del Collegio, il deposito della sola relazione definitiva con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni delle parti che sono state allegate e sono state confutate, per quanto non recepite, dal consulente d'ufficio, non lede in alcun modo il contraddittorio e non può ritenersi integrare una violazione dell'art. 195
c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, come si evince dalla bozza della relazione da essa stessa depositata, la relazione definitiva non configura una nuova relazione del tutto nuova, differente da quella originale.
Il confronto tra le due relazioni consente di apprezzare come elementi differenziali rilevanti:
a) la considerazione, in quella definitiva, del sottotetto a due falde che viene descritto come “non abitabile, non praticabile, non fungibile e non collegato al piano terra…”;
b) l'inserimento nell'allegato 9, già allegato alla bozza, nella pianta piano primo, della parte dell'immobile sopraelevato prospiciente l'immobile della
, parte individuata con righe verdi;
PT
c) il fatto che al paragrafo II - Accertamenti preliminari effettuati presso l'ufficio del Comune di Villasor sia stata Controparte_2 inserita la descrizione delle modalità di accesso agli atti, mentre nella bozza erano indicati ed allegati i documenti ritenuti necessari ed acquisiti a seguito dell'accertamento svolto presso l'ente locale.
È di tutta evidenza che tali modifiche sono state introdotte a fronte delle osservazioni del consulente della Sulle sue altre osservazioni P_ nessuna lesione del diritto di difesa è riscontrabile, avendole il CTU confutate partitamente, non ponendosi sul piano della nullità l'eventuale non condivisione delle risposte che avrebbero ben potuto essere oggetto di osservazioni e di contestazioni all'udienza fissata per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio così come peraltro fatto con le note per l'udienza del 25 ottobre 2024. Letta la memoria di replica della , si PT disattende l'eccezione di inammissibilità di dette note depositate il 24 ottobre per l'udienza del 25 ottobre 2024, prima udienza successiva al deposito della CTU, alla quale doveva essere quantomeno eccepita, a pena di decadenza, la nullità della stessa.
Rigettata l'eccezione di nullità della consulenza, nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo deve subito precisarsi che la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che, seppure la sopraelevazione fronteggia solo in minima parte la proprietà della , minima parte peraltro non edificata, PT la questione è comunque sussistente in quanto “ciò comunque radica la legittimazione della originaria attrice, odierna ricorrente, ad esercitare tutte le azioni a tutela dei suoi diritti dominicali, non avendo alcuna rilevanza in termini giuridici e di interesse ad agire l'estensione e la dimensione del bene oggetto della violazione delle distanze legali” dovendosi considerare che “in difetto di edificazione permane l'obbligo di legge di edificare a distanza minima assoluta, nella specie costituiti dal rispetto degli allineamenti esistenti ovvero di metri 5 dal confine e comunque non inferiore a metri 10,00 tra pareti finestrate, alla luce dell'art.
12, prima parte delle norme di attuazione del Programma di fabbricazione del Comune di Villasor”.
Tanto premesso la Corte di Cassazione ha in primo luogo osservato
“che in caso di sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata nuova costruzione, il preveniente, alla pari del prevenuto, è obbligato al rispetto della disciplina delle distanze legali, in quanto la prevenzione è un diritto riconosciuto al primo che edifica e si esaurisce con la realizzazione della costruzione medesima, quando questa abbia le caratteristiche proprie di un'opera edilizia, ultimata dal punto di vista strutturale e funzionale. Ne consegue che, una volta che di fatto si trovino ad esistere due costruzioni su fondi finitimi, la prevenzione cessa di operare
e, correlativamente, si modifica l'assetto dei rapporti tra i rispettivi proprietari, nel senso che ciascuno dei due frontisti può sopraelevare in regime di libertà dei lotti, nel rispetto reciproco della normativa che disciplina le distanze legali (Cass. n. 7456 del 1992, per la quale, in materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e che può essere conseguentemente eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
conf. Cass. n.
5197 del 1999; Cass. n. 6926 del 2001)” poi soggiungendo: “Nel caso di specie, pacifico che il piano terra dei due fabbricati de quibus siano stati costruiti contestualmente, nell'anno 1968, a distanza inferiore rispetto a quella legale e che nel 1999 la ha ampliato l'edificio realizzando in P_ sopraelevazione il primo piano, alla medesima distanza dal confine del piano terra, tuttavia la Corte distrettuale ha qualificato la sopraelevazione come costruita in aderenza, verosimilmente sulla base della sola proiezione al suolo del tetto a falda, che ricade esattamente sulla linea di confine (v. pag. 5 della sentenza impugnata).
Orbene, a norma dell'art. 12 delle Norme di attuazione del piano di fabbricazione del Comune di Villasor, è previsto che l'edificazione rispetto ai confini con altri lotti edificabili è consentita ad una distanza minima assoluta di m. 5 dal confine e comunque non inferiore a m 10 fra pareti finestrate "ovvero in aderenza nei seguenti casi: in ogni caso, nella costruzione previa demolizione, di edifici già edificati in aderenza;
nei casi di nuova costruzione o ampliamento, quando gli edifici contermini siano già edificati in aderenza..."
Dunque perché ricorra l'ipotesi della costruzione in aderenza, prevista dall'art. 877 c.c., e contemplata dall'art. 12, seconda parte delle
NDA quale deroga alla disciplina ordinaria sulle distanze legali, è necessario che la nuova opera e quella preesistente, pur autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità dell'altra (Cass. n. 4549 del 1982), devono tuttavia essere affiancate e combaciare perfettamente da uno dei lati, in modo che non resti tra gli stessi alcuna intercapedine.
Appare evidente, allora, che la fattispecie, come ricostruita in fatto nel corso del giudizio anche a seguito di c.t.u., non coincida con la previsione speciale di cui alla norma evocata dalla Corte distrettuale, per essere edificato in aderenza al più il tetto con falda, il solo elemento della costruzione la cui proiezione al suolo ricade esattamente sulla linea di confine, come accertato dallo stesso giudice del gravame. Con la conseguenza che la sopraelevazione eseguita dalla quale nuova P_ costruzione, poteva essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante”.
Ad avviso della Corte, le chiare statuizioni della sentenza del
Supremo Collegio sopra riportate consentono di disattendere le difese sviluppate dall'odierna resistente nella comparsa conclusionale in quanto in essa è oramai definitivamente accertato che:
- la sopraelevazione della è una nuova costruzione;
P_
- non opera il principio della prevenzione;
- è irrilevante il fatto che la sopraelevazione realizzata dalla P_ fronteggi un tratto di terreno inedificato;
- è irrilevante, ai fini di ritenere l'immobile costruito in aderenza, che la proiezione dello sporto della copertura ricada sul confine.
Sono pertanto inconferenti le argomentazioni volte a sostenere:
- la rilevanza della presenza di un sottotetto preesistente ai lavori di elevazione;
- l'applicazione del principio di prevenzione;
- la qualificazione dell'intervento effettuato come ristrutturazione;
sviluppate dalla nell'atto difensivo finale, essendo tali profili oramai P_ definiti dal giudice di legittimità.
Nella comparsa di costituzione la contesta la domanda della P_
, dovendosi, a suo dire, tener conto dell'effettiva consistenza della PT sopraelevazione avuto riguardo soltanto alla parte di circa due metri confinante con la proprietà - inedificata - dell'attrice.
Tale assunto è condivisibile per quanto di ragione. Se è vero, infatti, che deve essere valutato il rispetto delle distanze riguardo solo a questa parte, tuttavia, stando agli stessi calcoli del consulente di parte della nelle osservazioni mosse alla bozza, P_ rimanendo assorbite le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio laddove si contesta il mancato puntuale raffronto tra la situazione ante e post operam, non può revocarsi in dubbio che vi sia stato, seppure minimo, un aumento dell'altezza e della volumetria, rispetto alla situazione preesistente anche nella sola parte fronteggiante la . PT
Di conseguenza, anche a voler ritenere che la sentenza della
Suprema Corte consenta a questo Collegio una nuova valutazione sul fatto che la violazione della normativa sulle distanze sussista anche se si abbia a riguardo la sola parte della sopraelevazione prospiciente la proprietà , PT tale valutazione non può che essere positiva.
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve accogliersi la domanda della di condanna della alla (sola) demolizione della porzione PT P_ dello sporto di copertura del tetto e della porzione del fabbricato prospiciente il muro di confine della controparte per una profondità pari a 5
m. dal muro di confine ed alla riduzione in pristino stato, parte individuata con le righe verdi nello schema grafico pianta piano primo dell'allegato 9 alla CTU.
Poiché la presente decisione si fonda sulle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione e sugli accertamenti tecnici provenienti dal consulente della parte si ritengono assorbite le ulteriori P_ contestazioni sollevate con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio.
Nella comparsa conclusionale, l'attrice insiste in via subordinata sulla domanda di una regolarizzazione della situazione, evitando la demolizione mediante opere atte a perfezionare l'aderenza.
Avuto riguardo alla prima delle domande proposte in via subordinata si richiama in motivazione Cass., n. 1341/2025: “Al riguardo va sottolineato che di tale profilo non si occupa la sentenza impugnata e la ricorrente non specifica quando l'avrebbe fatto valere (limitandosi a parlare di “doglianze ed eccezioni di questa difesa”); in ogni caso, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude l'applicazione in materia dell'art. 2058 c.c. (cfr. Cass.
n. 2359/2012, secondo cui “l'art. 2058, comma 2 c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso”; negli stessi termini, più di recente, v. Cass. 19942/2020)”.
Le soluzioni di natura tecnica alternative alla demolizione, sinteticamente riproposte nella comparsa conclusionale (“la prima è creare
l'aderenza fisica al confine realizzando un vero e proprio loggiato sotto lo sporto della copertura, attraverso la costruzione di uno o più pilastri che vadano da terra fino al medesimo sporto/solaio di copertura;
- la seconda consiste nell'elevare il muro di confine comune con la proprietà , PT fino a congiungerlo con lo sporto/solaio di copertura soprastante, così da creare l'aderenza fisica dell'edificio con il confine”), non si P_ ritengono praticabili finendo per aggirare la normativa dettata in materia di distanze e, peraltro, la seconda, oblitera quanto affermato dal Supremo
Collegio riguardo la valenza dello sporto della copertura ai fini della valutazione dell'aderenza.
Non pare al riguardo ultroneo richiamare Cass., n. 25495/2021: “Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il
"prospicere" e l'"inspicere in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l'apertura di vedute
- che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo - è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti”.
Solo per completezza si osserva che il caso di specie non rientra nella previsione dell'art. 2 bis del d.p.r. n. 380/2001, e specificamente nel comma 1 ter come sostenuto dall'appellata, considerato che sarebbero state possibili altre situazioni progettuali, diverse da quella attuata e rispettose della normativa delle distanze. Parimenti non rientra nella previsione di cui al comma 1 quater della stessa disposizione, introdotto dalla legge. n.
105/2024 in quanto, in disparte il fatto che il consulente ha dichiarato che la stessa non è stata recepita dalla Regione Autonoma della Sardegna, e pertanto non sarebbe applicabile, il manufatto per cui è causa è stato qualificato come nuova costruzione dalla Corte di Cassazione e comunque sono state apportate modifiche nella forma e nell'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.
Spetterà, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità di attuazione dell'obbligo sancito con la presente sentenza alla luce del disposto di cui all'art. 612 c.p.c..
Premesso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2001 e pertanto si applica l'art. 92 c.p.c. nella formulazione previgente alle modifiche, la Corte ritiene di dichiarare compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio considerato il solo parziale accoglimento della domanda dell'attrice. A prescindere che l'originaria domanda è stata da essa limitata già nel giudizio di appello, avendo rinunciato alle domande riguardanti la terrazza e la scala, ella ha continuato ad insistere anche negli atti difensivi finali del presente giudizio, vedasi anche la memoria di replica, per la demolizione dell'intera parte del fabbricato della che viola le P_ distanze dal confine, e non della sola parte prospiciente il terreno di sua proprietà, unica per la quale era legittimata ad agire a tutela del suo diritto dominicale, vedendo così accolta la sua domanda in misura minimale.
Si pongono a carico per la metà di ciascuna delle parti le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti, essendo le stesse state svolte nel comune interesse ed avendo visto entrambe le parti accolte solo in parte le loro prospettazioni.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
- in parziale accoglimento della domanda di ordina a Parte_1 P_ la demolizione della porzione dello sporto di copertura del tetto e
[...] della porzione del fabbricato prospiciente il muro di confine della controparte per una profondità pari a 5 m. dal muro di confine ed alla riduzione in pristino stato, parte individuata con le righe verdi nello schema grafico pianta piano primo allegato 9 CTU;
- dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
- pone a carico di ciascuna parte per la metà le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 24 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru