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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/09/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4784/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Severino Fallucchi.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Steri. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in ragione dei su esposti motivi di appello:
A)- riformare integralmente la sentenza n. 139/2019 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo, emessa in data 12.01.2019 nel giudizio iscritto al n. R.G. 3878/2019, depositata e resa pubblica il 29.01.2019,
e non notificata, in quanto nulla ed illegittima;
B)- per l'effetto, accogliere integralmente le domande proposte in primo grado dall'attore appellante, di seguito integralmente ritrascritte:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della , ex artt. 2052 e/o ex art. 2043 cod. civ., CP_1 per i danni fisici e materiali subiti dal Sig. a seguito dell'evento incidentale sopra Parte_1 descritto, in quanto Ente preposto per legge alle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo dell'attività faunistico e venatoria, nonché alla prevenzione ed al risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica;
e per l'effetto,
- condannare la al risarcimento di tutti i danni fisici e materiali patiti dall'attore CP_1 quantificati nella somma di € 15.629,38, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
L'appellata ha così concluso:
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
• in via principale, previa correzione dell'errore materiale in cui è incorso il giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui è stata dichiarata la contumacia della rigettare CP_1
l'interposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare nel resto
l'impugnata sentenza del Tribunale di Viterbo n.139/2019 del 29/01/2019;
• in via del tutto subordinata, in caso di accoglimento della domanda nell'an, determinare il quantum dovuto tenendo conto della sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Viterbo, la Parte_1 CP_1
, per ottenere la condanna dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., al
[...]
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 11.10.2015, alle ore
4,00 circa, mentre percorreva la S.P. Valle di Vico in direzione San Martino al Cimino, con il proprio autoveicolo, a causa dell'impatto con un cinghiale di grossa taglia che, provenendo dalla zona boschiva adiacente alla strada, attraversava improvvisamente la carreggiata.
L'attore reputava responsabile la , attributaria, ai sensi della legge n. CP_1
152/1992, di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica. L'ente non aveva adeguatamente manutenuto la strada ove si era verificato il sinistro e non aveva attuato tutte le misure atte a scongiurare i rischi di sinistri provocati dagli animali selvatici.
La , costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e CP_1
l'esclusiva legittimazione della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, essendo il sinistro verificatosi all'interno della stessa o, in subordine, la legittimazione passiva della Provincia
di Viterbo, quale soggetto gestore della strada e comunque ente a cui in concreto erano stati attribuiti i poteri di controllo della fauna selvatica in quella regione.
Nel merito escludeva, poi, che si potesse applicare l'art. 2052 c.c., e, quanto all'art. 2043
c.c., riteneva insussistenti elementi di prova di una colpa imputabile all'ente, oltre che dei danni asseritamente subiti dall'attore, reputando in ogni caso che l'evento fosse attribuibile a caso fortuito, consistente nella imprevedibilità del passaggio di animali selvatici.
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 139/2019, dopo aver dichiarato la contumacia della , della quale riconosceva la legittimazione passiva, rigettava la domanda CP_1
di risarcimento del danno, ritenendo non provata la condotta colposa dell'ente, tenuto conto della predisposizione di segnaletica d'avviso del pericolo della presenza sulla sede stradale di animali selvatici e della mancata prova da parte dell'attore dell'assunto per cui la visibilità dei cartelli era ostacolata dalla presenza di folta vegetazione.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva valorizzato la prova fotografica della non visibilità dei cartelli stradali di pericolo e che comunque risultava palese che la non aveva attuato tutte le misure atte a scongiurare i rischi di sinistri CP_1
provocati dagli animali selvatici nelle strade ricadenti all'interno della Riserva del Lago di
Vico che avevano un'estensione talmente limitata, da non potersi, in nessun caso, ritenere sufficiente a esonerare la per la semplice apposizione di un paio di cartelli stradali, CP_1
dall'obbligo, ai sensi della legge n. 157/1992 e della L.R. n. 17/95, di adottare tutte le misure idonee a evitare danni a persone e cose. Sulla base del compendio probatorio già in atti, e ammettendo le prove testimoniali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità
omissiva ex art. 2043 c.c. della . CP_1
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante, richiamando il diverso orientamento giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio, ha chiesto in via alternativa la dichiarazione di responsabilità della ex art. 2052 c.c. o ex art. CP_1 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'erronea dichiarazione di contumacia della essendosi quest'ultima regolarmente costituita in giudizio, circostanza che CP_1
dimostrava la superficiale valutazione degli atti di causa.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la contraddittorietà della decisione,
essendo il rigetto della domanda stato fondato sul mancato assolvimento dell'onere di provare il fatto illecito, sebbene fosse stata negata l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
4. Si è costituita la , eccependo l'erronea dichiarazione di contumacia, CP_1
nonostante l'avvenuta costituzione nel primo grado di giudizio, e lamentando quindi l'omesso esame da parte del Tribunale delle eccezioni sollevate.
L'appellata ha escluso la propria responsabilità nella causazione del sinistro, considerata la presenza di idonea cartellonistica sul luogo del sinistro.
Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. .
Ha chiesto comunque la correzione dell'errore materiale relativo alla dichiarazione della propria contumacia.
5. Preliminarmente, va esaminato il secondo motivo relativo all'erronea dichiarazione di contumacia della . CP_1
Il motivo è infondato, nel senso che di per sé l'errata dichiarazione di contumacia della parte costituita, che nel caso di specie è comunque l'appellata e non l'appellante, non comporta di per sé un vizio nella sostanza della decisione in senso sfavorevole al soccombente appellante (v. Cass. n. 5408/2020).
Tuttavia la ha chiesto la correzione dell'errore materiale, la cui sussistenza CP_1
è dedotta da entrambe le parti. Deve quindi procedersi alla correzione dell'errore.
6. Il primo motivo è infondato nei termini che seguono, sebbene occorra dare atto del mutamento giurisprudenziale, a partire dal 2020, in relazione all'inquadramento del regime di responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica, essendo stato affermato dalla Corte
di Cassazione che “In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale
ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in
generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo
dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi” (v. Cass. n. 13848/2020,
Rv. 658298 - 01).
Tale orientamento è condivisibile perché l'art. 2052 c.c. consente di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito, criterio applicabile per la fauna selvatica che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La legge n. 157/1992 ha attribuito all' art. 9, comma 1, alle Regioni a statuto ordinario le funzioni normative e amministrative in materia di tutela, gestione e pianificazione faunistico-venatoria, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito.
La è pertanto legittimata passivamente in via esclusiva nelle azioni risarcitorie CP_1
per danni da fauna selvatica, anche quando l'attività materiale sia demandata ad altri enti.
In applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, mentre spetta alla CP_1
fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
L'applicazione in questa sede dell'art. 2052 c.c. non è in astratto preclusa, trattandosi dell'applicazione di diversa disciplina alla medesima fattispecie (v. Cass. n. 29232/2024).
8. Nel caso di specie l'attore ha dato sufficiente prova della dinamica dei fatti, ossia l'attraversamento della strada da parte del cinghiale e l'urto con l'autovettura dell'attore.
Il verbale dei Carabinieri attesta, infatti, la presenza sulla parte dell'autovettura danneggiata di “peli risalenti ad un cinghiale”.
9. D'altro canto, però, risulta la presenza di segnaletica verticale di pericolo di attraversamento di animali selvatici sulla strada in cui si è verificato il sinistro, confermata dal verbale dei Carabinieri e dallo stesso danneggiato il quale si è lamentato, tuttavia, della scarsa visibilità degli stessi per via della fitta vegetazione.
La solo nel presente grado di giudizio, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ha poi CP_1
prodotto un verbale ispettivo della Provincia di Viterbo, corredato da fotografie, dal quale risulta l'apposizione di tre segnali verticali di pericolo di attraversamento di fauna selvatica nel tratto di strada che precedeva il luogo dell'incidente.
L'attore però non ha provato il proprio assunto della non visibilità dei cartelli stradali di pericolo, avendo depositato una fotografia da cui non è dato ricavare l'esatta ubicazione dei luoghi ritratti, né si scorgono segnali nascosti dalla vegetazione.
In relazione ai dati emersi dall'istruttoria, trattandosi di eventi coinvolgenti comunque animali selvatici e stante l'impossibilità di richiedere la recinzione di tutte le aree boscate,
può ritenersi comunque esercitata la custodia da parte della e nel caso CP_1
concreto il sinistro deve ritenersi riconducibile a un caso fortuito, coincidente con l'alta velocità del veicolo, dimostrata dall'entità dei danni riportati, e non commisurata all'orario notturno, alla segnalazione del pericolo di attraversamento da parte di animali e alla presenza di fitta vegetazione ai lati della strada.
9. Il terzo motivo d'appello pure è infondato.
Le prove orali riproposte in appello sono irrilevanti, poiché si riferiscono a fatti già
provati o comunque pacifici tra le parti.
In particolare, le circostanze afferenti alla condizione dei luoghi, ossia l'inesistenza di recinzioni o protezioni, di passaggi appositi per il transito degli animali, di illuminazione artificiale, o l'intervento del carro attrezzi, non sono contestati dalla CP_1
Il capitolo di prova concernente la vegetazione presente non era volto ad accertare l'eventuale occultamento della segnaletica, ma piuttosto a verificare se la vegetazione stessa fosse tale da ostacolare, in via generale, la visuale del conducente rispetto all'eventuale attraversamento di animali. Privo di utilità risulta il quesito relativo alla dinamica del sinistro, in quanto nessuno dei testi citati ha assistito all'incidente.
10. L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza con l'eliminazione della frase “dichiara contumace la convenuta ” e ordina CP_1
l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza, a cura della
Cancelleria;
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2043 c.c..