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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14070/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MARONE GUIDO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Controparte_1
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento
[...]
e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli le somme spettanti per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s. 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23). A sostegno delle superiori domande parte ricorrente,
1 premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa attorea per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui
“la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Per l'assegnazione della “Carta docente” per l'a.s. 2022/23 appare necessario, invece, svolgere una considerazione aggiuntiva, in quanto la parte ricorrente lavorava soltanto dal
31 gennaio al 30 giugno 2023 (cfr. ricorso).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si
2 presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché espressamente definite annuali dalla prima norma e chiaramente riferibili al medesimo dato temporale nel caso del secondo comma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, come supplente, dal 31 gennaio al 30 giugno, sia per la durata (150 giorni) e la continuità dell'incarico, sia perché la stessa normativa scolastica del tutto significativamente equipara sotto il profilo retributivo alla supplenza annuale l'incarico conferito dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale
(art. 527 del d.lgs. 297/1994). D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento
(conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale
3 giudizio, sotto il profilo della formazione e della didattica non emergono sostanziali differenze tra una supplenza conferita entro il 31 dicembre ed una conferita il 31 gennaio
(con conclusione, entrambe, al 30 giugno).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1
correttamente richiesti dai ricorrenti.
Le spese di lite, considerato l'esito complessivo della lite, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta Parte_1
docenti o analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Guido Marone, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14070/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MARONE GUIDO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Controparte_1
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento
[...]
e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli le somme spettanti per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s. 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23). A sostegno delle superiori domande parte ricorrente,
1 premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa attorea per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui
“la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Per l'assegnazione della “Carta docente” per l'a.s. 2022/23 appare necessario, invece, svolgere una considerazione aggiuntiva, in quanto la parte ricorrente lavorava soltanto dal
31 gennaio al 30 giugno 2023 (cfr. ricorso).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si
2 presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché espressamente definite annuali dalla prima norma e chiaramente riferibili al medesimo dato temporale nel caso del secondo comma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, come supplente, dal 31 gennaio al 30 giugno, sia per la durata (150 giorni) e la continuità dell'incarico, sia perché la stessa normativa scolastica del tutto significativamente equipara sotto il profilo retributivo alla supplenza annuale l'incarico conferito dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale
(art. 527 del d.lgs. 297/1994). D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento
(conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale
3 giudizio, sotto il profilo della formazione e della didattica non emergono sostanziali differenze tra una supplenza conferita entro il 31 dicembre ed una conferita il 31 gennaio
(con conclusione, entrambe, al 30 giugno).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1
correttamente richiesti dai ricorrenti.
Le spese di lite, considerato l'esito complessivo della lite, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta Parte_1
docenti o analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Guido Marone, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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