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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 17 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4271/24 R.G. e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Michele Marra;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto comunicazione di ripetizione della somma di euro 1.168,85 per il periodo dal 01.04.2017 al 30.04.2017 sulla pensione n. 15040010 categoria IO. Premessa, allora, l'illegittimità della richiesta di restituzione, perché frutto di un errore dell' , concludeva, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità della somma CP_2 richiesta e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, vinte CP_1 le spese. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Precisava, inoltre, che l'indebito oggetto di causa scaturiva dalla revoca dell'assegno ordinario comunicato con raccomandata del 15.06.17. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere previdenziale ed attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a seguito di visita di revisione. L'art. 52 della legge 88/1989 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. In punto di onere della prova, Cass. n. 2739/2016 (aderendo all'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite) ha fatto presente che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”. Unico temperamento a questa regola è quello di cui a Cass. n. 198/2011 secondo cui “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. In virtù di tale ultima decisione in caso di richieste “oscure” da parte dell'ente non si ha una invalidità della richiesta di ripetizione bensì una semplice inversione dell'onere della prova che l'ente può colmare in sede di costituzione in giudizio. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. CASO OGGETTO DI CAUSA Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso oggetto di giudizio, il ricorso deve essere respinto. In primo luogo, va rilevato che la prestazione risulta effettivamente corrisposta, come ammesso dallo stesso ricorrente nell'incipit del ricorso, laddove afferma “TUTTO L'IMPORTO VERSATO RISULTA RICHIESTO QUALE INDEBITO”. Risulta, poi, documentato dall' che il verbale di revisione è stato regolarmente CP_1 recapitato alla parte ricorrente in data 15.06.17, e successivamente (un mese dopo) è stata recapitata la prima missiva di recupero. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non ricorre alcun errore, ma solo il fisiologico scarto temporale tra la comunicazione della revoca e l'effettiva sospensione dei pagamenti. Il recupero delle somme indebitamente erogate, del resto, è un preciso dovere dell'Istituto previdenziale al quale esso non potrebbe giammai sottrarsi a fronte di un presunto “errore”. Il ricorso, allora, deve essere rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Michele Marra;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto comunicazione di ripetizione della somma di euro 1.168,85 per il periodo dal 01.04.2017 al 30.04.2017 sulla pensione n. 15040010 categoria IO. Premessa, allora, l'illegittimità della richiesta di restituzione, perché frutto di un errore dell' , concludeva, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità della somma CP_2 richiesta e la condanna dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, vinte CP_1 le spese. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Precisava, inoltre, che l'indebito oggetto di causa scaturiva dalla revoca dell'assegno ordinario comunicato con raccomandata del 15.06.17. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere previdenziale ed attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a seguito di visita di revisione. L'art. 52 della legge 88/1989 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. In punto di onere della prova, Cass. n. 2739/2016 (aderendo all'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite) ha fatto presente che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”. Unico temperamento a questa regola è quello di cui a Cass. n. 198/2011 secondo cui “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. In virtù di tale ultima decisione in caso di richieste “oscure” da parte dell'ente non si ha una invalidità della richiesta di ripetizione bensì una semplice inversione dell'onere della prova che l'ente può colmare in sede di costituzione in giudizio. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. CASO OGGETTO DI CAUSA Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso oggetto di giudizio, il ricorso deve essere respinto. In primo luogo, va rilevato che la prestazione risulta effettivamente corrisposta, come ammesso dallo stesso ricorrente nell'incipit del ricorso, laddove afferma “TUTTO L'IMPORTO VERSATO RISULTA RICHIESTO QUALE INDEBITO”. Risulta, poi, documentato dall' che il verbale di revisione è stato regolarmente CP_1 recapitato alla parte ricorrente in data 15.06.17, e successivamente (un mese dopo) è stata recapitata la prima missiva di recupero. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non ricorre alcun errore, ma solo il fisiologico scarto temporale tra la comunicazione della revoca e l'effettiva sospensione dei pagamenti. Il recupero delle somme indebitamente erogate, del resto, è un preciso dovere dell'Istituto previdenziale al quale esso non potrebbe giammai sottrarsi a fronte di un presunto “errore”. Il ricorso, allora, deve essere rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli