Ordinanza collegiale 28 giugno 2024
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06160/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6160 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Imma Cirelli e Diletta Denova, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via San Mamete 18;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- i data 8.11.2023, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15.12.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 8.11.2023, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15.12.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Avverso il diniego impugnato sono state proposte le seguenti doglianze:
I. Eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza o insufficienza della motivazione , atteso che nel decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza il Ministero dell’Interno ha adoperato una mera clausola di stile senza neppure indicare quali siano gli atti istruttori dai quali si possa evincere la pericolosità per la sicurezza nazionale.
II. Carenza di istruttoria in violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 della legge n. 91/1992 , atteso che la semplice e generica affermazione nel provvedimento impugnato di “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” , senza indicazione delle risultanze istruttorie e senza ulteriori motivazioni non può considerarsi sufficiente a rispettare i principi stabiliti rispettivamente dall’art. 6 della legge n. 241/90 (che richiede una istruttoria completa) e dall’art. 6, lett. c), della legge n. 91/92, che a sua volta richiede la presenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” .
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS-del 28 giugno 2024, l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’informativa degli organi di sicurezza sulla base della quale è stato emesso il diniego di cittadinanza.
All’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, essendo emersi a carico di quest’ultimo la contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
Dall’informativa pervenuta a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, risulta, in particolare, che il ricorrente “…risulta coinvolto in attività collegate all’indottrinamento e alla radicalizzazione che hanno avuto luogo all’interno del centro islamico milanese …omissis… ove il richiedente svolgeva l’incarico di tesoriere. Lo stesso inoltre è emerso in quanto in contatto con soggetti espulsi dal territorio nazionale” .
Come chiarito in giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 11 febbraio 2022, n.1683; idem, sez. V bis 27 ottobre 2022 n. 13911), l’interesse e le convinzioni manifestate per attività del tipo di quelle descritte appaiono significativi di una mancata adesione ai valori espressi dalla comunità nazionale che non depongono per una concreta ed effettiva naturalizzazione ed integrazione nel paese di cui si chiede lo status.
D’altra parte, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce valida motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione, sicché nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver motivato il provvedimento facendo richiamo alla relazione dei servizi segreti, senza riportarne il contenuto direttamente nel corpo dell’atto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1957/2024).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha di recente precisato che “A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato (…) non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326). Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102)” (vedi, per tutte, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, 10200 e 10229/2023).
In sostanza, data la natura delle informazioni in parola, “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (vedi, tra tante, di recente, Cons. St., sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. St., sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3 marzo 2014 n. 2453; vedi, di recente, sez. V bis, n. 13911/2022 e 11806/2022; Cons. St. sez. III, n. 2192/2019, n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
Inoltre il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consente l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, sicché qualsivoglia, eventuale, lamentela in ordine all’omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata, anche in considerazione del fatto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.
La valutazione compiuta dal Ministero appare pertanto insindacabile in questa sede, risultando preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana, che essendo per sua natura irrevocabile, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Va inoltre precisato, sotto il profilo sostanziale, che non vi è ragione per dubitare dell’attendibilità delle informazioni pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, e che non è sufficiente, a sminuirne l’attendibilità, la mera rassicurazione del ricorrente di non essere mai stato coinvolto nelle attività sopramenzionate, non essendovi ragioni per privilegiare, nelle contrapposte versioni, quest’ultima.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
Va infine aggiunto, per completezza, quanto alla dedotta conduzione di una vita normale ed integrata nel contesto economico e sociale del Paese ospitante, che i soggetti implicati in attività terroristiche spesso si appalesano all’esterno come persone ordinarie (nel caso del terrorismo islamico talvolta ostentando uno stile di vita occidentalizzato) proprio al fine di non insinuare sospetti, ovvero manifestamente aderenti a principi di tolleranza ed armonia tra i vari credi religiosi, nonché appartenenti ad associazioni apparentemente pacifiste, frequentate al solo scopo di stringere contatti con soggetti radicalizzati.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.