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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 805/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 11/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al N. 805/2021 R.G. cui è riunito il fascicolo N.790/2023
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo Colombo n. 67, come da procura in atti.
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente –
OGGETTO:
1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro - provvedimento del 15 gennaio 2020 CP_1
PROTOCOLLO 2201.15/01/2020.0003104 di disconoscimento rapporto di lavoro CP_1 subordinato con la Società dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio Parte_2
2015 e dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2017;
2) Revoca indennità di disoccupazione SP a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. 2201.15/01/2020.0003104; CP_1
3) Opposizione ad avviso di addebito n. 3302020000012826800 del 24 novembre 2020 a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. 2201.15/01/2020.0003104; CP_1
(causa RG n. 805/2021)
4) Opposizione avverso avviso di addebito n. 330 2023 0000124573000 prestazione 2201 ASPI
N. 6041666400002 di € 13.292,94 notificato in data 03 .05.2023 per il periodo dal 03/05/2015 al
02/03/2016.
(causa RG n. 790/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.8.2021, proponeva opposizione al verbale di Parte_1 CP_ accertamento ispettivo e all'avviso di addebito in oggetto indicati emessi dall' in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto dallo stesso a favore della società
[...]
di cui era socio e amministratore, per insussistenza dei requisiti Parte_2 essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, il ricorrente contestava: 1) la comunicazione prot. N. CP_1
.2201.15/01/2020.0003104 con la quale gli era stato reso noto che, all'esito dell'accertamento CP_1 ispettivo di cui al verbale n. 2018011664/DDL del 20/12/ 2020, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda matricola Parte_2
2207291957, dal 01/01/2015 al 28/02/2015 e dal 01/04/2016 al 30/09/2017; 2) l'indebito SP pari ad euro 6.314,08 sorto per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 4 ottobre 2017 al
28 Febbraio 2018; 3) l'avviso di addebito n 330 2020 0000182 68 000 formato il 24 novembre 2020 pari ad € 6.507,62 relativo alla revoca SP in relazione al predetto periodo dal 10/2017 al 2/2018.
Affermava al riguardo, di aver iniziato a lavorare per la Società Pt_2 Parte_2 fin dalla sua costituzione avvenuta il 18 aprile 2008 e che solo a decorrere dal 19 maggio 2014 aveva assunto il ruolo di amministratore unico della predetta società.
Aggiungeva poi che, nonostante la carica assunta, aveva comunque svolto attività di lavoro dipendente, assumendo il ruolo di procuratore edile della Società, con turni di lavoro di più di 8 ore al giorno e di essersi occupato del disbrigo di pratiche amministrative oltre a recarsi sui cantieri al fine di coordinare e supervisionare i lavori in corso.
Chiedeva, pertanto, che venissero annullati i suddetti provvedimenti ivi compreso l' avviso di addebito, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, CP_1 eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, in quanto, l'AVA opposto con il presente giudizio risultava regolarmente notificato il 9/12/2020, mentre il ricorso era stato depositato solo il 2/8/21, oltre la scadenza dei 40 giorni per la proposizione di opposizione, con conseguente violazione del termine perentorio previsto dall'art. 24 D.Lgs. N. 46/1999.
In ogni caso, confermava la correttezza dell'accertamento ispettivo, in quanto, durante il periodo dal
22.01.2015 al 23.02.2015 e dal 21.04.2016 al 21.09.2017 il Capone era Amministratore unico della
Ditta CAPONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. nonché socio maggioritario al 95%, per cui non poteva essere considerato dipendente di sé medesimo.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 13.1.2023 e del 19.5.2023.
All'udienza del 4.6.2024, veniva disposta, su richiesta della parte ricorrente, la riunione del presente fascicolo alla causa N.790/2023 RG avente ad oggetto l'avviso di addebito N. 330 2023
0000124573000 relativo alla indennità ASPI anno 2015 -2016 derivante dal medesimo Verbale
Ispettivo elevato a carico del ricorrente N. 2018011664/DDL del 20.12.2019. Parte_1
A seguito dell'udienza del giorno 11.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. CP_
Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori emerge pacificamente che il ricorrente, in relazione al periodo oggetto di contestazione, era amministratore unico della società nonché socio al 95%.
Al riguardo, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dal ricorrente a favore della società.
Ed infatti all'udienza del 13.1.2023 veniva escusso il teste che si limitava a Testimone_1 confermare genericamente i capitoli di prova, senza circostanziare i fatti sui quali aveva riferito.
All'udienza del 19.5.2023 veniva poi escusso il teste che affermava di aver visto il Testimone_2 ricorrente svolgere le funzioni di amministratore e che “ogni tanto lo portava sui cantieri” .
5. Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente.
Al riguardo, si rileva come le dichiarazioni di entrambi i testi sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da soggetti legati da vincoli lavorativi alla società amministrata dal ricorrente.
6. In ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato e che svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Sul punto, si precisa che, in tema di rapporto di lavoro subordinato di soggetto che è socio e amministratore della società di cui assume essere anche dipendente, la Corte di Cassazione ha stabilito che, seppur lo svolgimento dell'attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente, la coesistenza dei due rapporti è condizionata dal fatto che venga svolta una attività distinta e ulteriore rispetto a quella insista nella carica di amministratore.
E', altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova concreta del vincolo di subordinazione e cioè “dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” prova che nel caso di specie non è stata fornita (Corte di Cassazione ordinanza n. 35088 del
29.11.2022).
Appare, pertanto, ragionevole ritenere che la carica di amministratore unico di società sia incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa. L'amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina;
in questi casi viene a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.
7. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
8. Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto svolgimento della attività prestata dal né hanno reso dichiarazioni Pt_2 precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dal ricorrente, né è stata fornita prova dello svolgimento di mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle insite nella carica di amministratore.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito notificati.
9. Quanto alle ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente in relazione agli avvisi di addebito impugnati (omessa motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo) le stesse devono considerarsi inammissibili attesa la mancata tempestiva opposizione dei predetti atti e, in ogni caso, infondate nel merito attesa la completezza degli atti conformi al modello legale. CP_
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di compensazione, in quanto, per come affermato dall' trattasi di contributi versati presso Casse e Gestioni differenti e per la quale non è stato attivato il relativo procedimento amministrativo, trattandosi peraltro di versamento indebito e solo parziale.
10. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e della natura giuridica delle parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite;
Lamezia Terme il 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 11/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al N. 805/2021 R.G. cui è riunito il fascicolo N.790/2023
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo Colombo n. 67, come da procura in atti.
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente –
OGGETTO:
1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro - provvedimento del 15 gennaio 2020 CP_1
PROTOCOLLO 2201.15/01/2020.0003104 di disconoscimento rapporto di lavoro CP_1 subordinato con la Società dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio Parte_2
2015 e dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2017;
2) Revoca indennità di disoccupazione SP a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. 2201.15/01/2020.0003104; CP_1
3) Opposizione ad avviso di addebito n. 3302020000012826800 del 24 novembre 2020 a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. 2201.15/01/2020.0003104; CP_1
(causa RG n. 805/2021)
4) Opposizione avverso avviso di addebito n. 330 2023 0000124573000 prestazione 2201 ASPI
N. 6041666400002 di € 13.292,94 notificato in data 03 .05.2023 per il periodo dal 03/05/2015 al
02/03/2016.
(causa RG n. 790/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.8.2021, proponeva opposizione al verbale di Parte_1 CP_ accertamento ispettivo e all'avviso di addebito in oggetto indicati emessi dall' in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto dallo stesso a favore della società
[...]
di cui era socio e amministratore, per insussistenza dei requisiti Parte_2 essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c..
In particolare, il ricorrente contestava: 1) la comunicazione prot. N. CP_1
.2201.15/01/2020.0003104 con la quale gli era stato reso noto che, all'esito dell'accertamento CP_1 ispettivo di cui al verbale n. 2018011664/DDL del 20/12/ 2020, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda matricola Parte_2
2207291957, dal 01/01/2015 al 28/02/2015 e dal 01/04/2016 al 30/09/2017; 2) l'indebito SP pari ad euro 6.314,08 sorto per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 4 ottobre 2017 al
28 Febbraio 2018; 3) l'avviso di addebito n 330 2020 0000182 68 000 formato il 24 novembre 2020 pari ad € 6.507,62 relativo alla revoca SP in relazione al predetto periodo dal 10/2017 al 2/2018.
Affermava al riguardo, di aver iniziato a lavorare per la Società Pt_2 Parte_2 fin dalla sua costituzione avvenuta il 18 aprile 2008 e che solo a decorrere dal 19 maggio 2014 aveva assunto il ruolo di amministratore unico della predetta società.
Aggiungeva poi che, nonostante la carica assunta, aveva comunque svolto attività di lavoro dipendente, assumendo il ruolo di procuratore edile della Società, con turni di lavoro di più di 8 ore al giorno e di essersi occupato del disbrigo di pratiche amministrative oltre a recarsi sui cantieri al fine di coordinare e supervisionare i lavori in corso.
Chiedeva, pertanto, che venissero annullati i suddetti provvedimenti ivi compreso l' avviso di addebito, con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
2. Instauratosi il contraddittorio, l' confermava il corretto esito degli accertamenti ispettivi, CP_1 eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, in quanto, l'AVA opposto con il presente giudizio risultava regolarmente notificato il 9/12/2020, mentre il ricorso era stato depositato solo il 2/8/21, oltre la scadenza dei 40 giorni per la proposizione di opposizione, con conseguente violazione del termine perentorio previsto dall'art. 24 D.Lgs. N. 46/1999.
In ogni caso, confermava la correttezza dell'accertamento ispettivo, in quanto, durante il periodo dal
22.01.2015 al 23.02.2015 e dal 21.04.2016 al 21.09.2017 il Capone era Amministratore unico della
Ditta CAPONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. nonché socio maggioritario al 95%, per cui non poteva essere considerato dipendente di sé medesimo.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata la istruttoria testimoniale alle udienze del 13.1.2023 e del 19.5.2023.
All'udienza del 4.6.2024, veniva disposta, su richiesta della parte ricorrente, la riunione del presente fascicolo alla causa N.790/2023 RG avente ad oggetto l'avviso di addebito N. 330 2023
0000124573000 relativo alla indennità ASPI anno 2015 -2016 derivante dal medesimo Verbale
Ispettivo elevato a carico del ricorrente N. 2018011664/DDL del 20.12.2019. Parte_1
A seguito dell'udienza del giorno 11.9.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. CP_
Dalla lettura del provvedimento adottato dagli Ispettori emerge pacificamente che il ricorrente, in relazione al periodo oggetto di contestazione, era amministratore unico della società nonché socio al 95%.
Al riguardo, la espletata istruttoria non ha consentito, di raggiungere la prova in ordine alla natura subordinata del servizio svolto dal ricorrente a favore della società.
Ed infatti all'udienza del 13.1.2023 veniva escusso il teste che si limitava a Testimone_1 confermare genericamente i capitoli di prova, senza circostanziare i fatti sui quali aveva riferito.
All'udienza del 19.5.2023 veniva poi escusso il teste che affermava di aver visto il Testimone_2 ricorrente svolgere le funzioni di amministratore e che “ogni tanto lo portava sui cantieri” .
5. Orbene, appare evidente come le risultanze istruttorie siano del tutto insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente.
Al riguardo, si rileva come le dichiarazioni di entrambi i testi sono risultate generiche e non circostanziate e, comunque, da vagliare in modo rigoroso, in quanto, provenienti da soggetti legati da vincoli lavorativi alla società amministrata dal ricorrente.
6. In ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere verificata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
L'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato e che svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Sul punto, si precisa che, in tema di rapporto di lavoro subordinato di soggetto che è socio e amministratore della società di cui assume essere anche dipendente, la Corte di Cassazione ha stabilito che, seppur lo svolgimento dell'attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente, la coesistenza dei due rapporti è condizionata dal fatto che venga svolta una attività distinta e ulteriore rispetto a quella insista nella carica di amministratore.
E', altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova concreta del vincolo di subordinazione e cioè “dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” prova che nel caso di specie non è stata fornita (Corte di Cassazione ordinanza n. 35088 del
29.11.2022).
Appare, pertanto, ragionevole ritenere che la carica di amministratore unico di società sia incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa. L'amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina;
in questi casi viene a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.
7. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
8. Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto svolgimento della attività prestata dal né hanno reso dichiarazioni Pt_2 precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dal ricorrente, né è stata fornita prova dello svolgimento di mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle insite nella carica di amministratore.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione non è stato supportato da idonea prova e la domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e dei successivi avvisi di addebito notificati.
9. Quanto alle ulteriori eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente in relazione agli avvisi di addebito impugnati (omessa motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo) le stesse devono considerarsi inammissibili attesa la mancata tempestiva opposizione dei predetti atti e, in ogni caso, infondate nel merito attesa la completezza degli atti conformi al modello legale. CP_
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di compensazione, in quanto, per come affermato dall' trattasi di contributi versati presso Casse e Gestioni differenti e per la quale non è stato attivato il relativo procedimento amministrativo, trattandosi peraltro di versamento indebito e solo parziale.
10. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e della natura giuridica delle parti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite;
Lamezia Terme il 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara