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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2024, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
n. 5451/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5451/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DRAGO ANTONIO;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VECCHIO ANGELA; RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2024, dinnanzi al Giudice delegato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in AN (CT) il Parte_1 Controparte_1
31.10.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
AN (CT) dell'anno 1985, parte II, serie A, atto n. 68.
Dalla coppia sono nate, prima e durante il matrimonio, le figlie il 07.06.1985 e Persona_1
il 19.06.1992. Per_2
Con ricorso depositato il 21.04.2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di non disporsi nulla per il mantenimento delle due figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e mostrandosi disponibile a versare alla moglie l'assegno stabilito in sede di separazione aggiornato alle rivalutazioni monetarie intercorse nel tempo.
Si è costituita in giudizio in data 08.04.2024 , la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente ed alla conferma delle disposizioni economiche, rivalutate, in suo favore.
Le parti sono comparse personalmente innanzi Giudice delegato all'udienza del 10.04.2024 ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla misura dell'assegno divorzile, chiedendo disporsi un contributo a carico del ricorrente di € 180,00 mensili, così rivalutato, in favore della resistente.
La causa, quindi, è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere accolta. Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L.
n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 07.04.2010 nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 510/2013 di questo Tribunale, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti.
Va posto a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, la somma di € 180,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, come da domanda delle parti.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 5451/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (CT) il 31.10.1985 da e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di AN (CT) dell'anno 1985, parte II, serie A, atto n. 68;
2) onera di versare a , entro giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 180,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT;
3) spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 31.05.2024
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Rossella Vittorini
Dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5451/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DRAGO ANTONIO;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VECCHIO ANGELA; RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2024, dinnanzi al Giudice delegato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in AN (CT) il Parte_1 Controparte_1
31.10.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
AN (CT) dell'anno 1985, parte II, serie A, atto n. 68.
Dalla coppia sono nate, prima e durante il matrimonio, le figlie il 07.06.1985 e Persona_1
il 19.06.1992. Per_2
Con ricorso depositato il 21.04.2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di non disporsi nulla per il mantenimento delle due figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e mostrandosi disponibile a versare alla moglie l'assegno stabilito in sede di separazione aggiornato alle rivalutazioni monetarie intercorse nel tempo.
Si è costituita in giudizio in data 08.04.2024 , la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente ed alla conferma delle disposizioni economiche, rivalutate, in suo favore.
Le parti sono comparse personalmente innanzi Giudice delegato all'udienza del 10.04.2024 ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla misura dell'assegno divorzile, chiedendo disporsi un contributo a carico del ricorrente di € 180,00 mensili, così rivalutato, in favore della resistente.
La causa, quindi, è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere accolta. Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L.
n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 07.04.2010 nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 510/2013 di questo Tribunale, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti.
Va posto a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, la somma di € 180,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, come da domanda delle parti.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 5451/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (CT) il 31.10.1985 da e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di AN (CT) dell'anno 1985, parte II, serie A, atto n. 68;
2) onera di versare a , entro giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 180,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT;
3) spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 31.05.2024
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Rossella Vittorini
Dott. Massimo Escher