Sentenza 13 agosto 1952
Massime • 1
Un regolamento aziendale ha natura contrattuale: e la violazione di esso non può essere denunziata per Cassazione sotto il profilo di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo obbligano soltanto gli iscritti alle associazioni stipulanti, anche se modificano parzialmente i contratti collettivi del periodo precedente, tutt'ora in vigore. Possono avere efficacia erga omnes soltanto se approvati con Atti aventi forza di legge. Al personale che svolge alle dipendenze altrui mansioni discontinue, di attesa o di custodia, spetta il diritto di essere compensato a titolo di lavoro straordinario, qualora abbia prestato la sua opera in giorno festivo. Nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi agrari del 21 aprile 1939 il personale subalterno è parificato a quello impiegatizio di terza categoria ai soli fini del trattamento economico; questo trattamento compete al detto personale subalterno anche se le sue prestazioni non hanno carattere impiegatizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/08/1952, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1952 |
Testo completo
Un regolamento aziendale ha natura contrattuale: e la violazione di esso non può essere denunziata per Cassazione sotto il profilo di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo obbligano soltanto gli iscritti alle associazioni stipulanti, anche se modificano parzialmente i contratti collettivi del periodo precedente, tutt'ora in vigore. Possono avere efficacia erga omnes soltanto se approvati con Atti aventi forza di legge. Al personale che svolge alle dipendenze altrui mansioni discontinue, di attesa o di custodia, spetta il diritto di essere compensato a titolo di lavoro straordinario, qualora abbia prestato la sua opera in giorno festivo. Nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi agrari del 21 aprile 1939 il personale subalterno è parificato a quello impiegatizio di terza categoria ai soli fini del trattamento economico;
questo trattamento compete al detto personale subalterno anche se le sue prestazioni non hanno carattere impiegatizio.