TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 869 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 953/23, pronunciata l'11.07.2023 e depositata il 07.12.2023, e vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla Via Tito Livio n. 4, difeso e rappresentato dall'Avv. Pt_1
LI ZI (C.F.: ; C.F._1
appellante
CONTRO
, (C.F.: , difeso e rappresentato, nel CP_1 C.F._2
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Paolo Bertiromo (C.F.:
; C.F._3
appellato contumace
NONCHE'
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Controparte_3
costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Grasso, (C.F.: ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via
Caldieri n. 132;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex 615 c.p.c. ritualmente notificato, CP_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, l'
[...]
e il deducendo di aver avuto conoscenza, Controparte_4 Parte_1
tramite proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73, inviata con raccomandata n. 572853494411, della cartella di pagamento n.
07120130082464167000, notificata il 24.07.2013, relativa a violazioni al C.d.S. elevate dal al 2009. Parte_1
Eccependo il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L.
689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'ente creditore e l'agente della riscossione, dolendosi dell'incompetenza territoriale e dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ne domandarono il rigetto. Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 953/23, pronunciata l'11.07.2023 e pubblicata il 07.12.2023, rilevata preliminarmente la propria competenza,
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha accolta per intervenuta prescrizione della posizione debitoria.
Avverso tale pronuncia, in data 15.01.2024, propone appello il Parte_1
il quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'agente della riscossione, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, domanda l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
sebbene ritualmente citato, è parte contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 09.10.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
In via preliminare occorre analizzare il primo motivo d'appello, mediante il quale il ricorrente eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice di primo grado.
In particolare, l'ente creditore sostiene che il giudicante abbia errato nel riconoscere la propria competenza territoriale a norma del combinato disposto degli art. 27 e
480, comma III, c.p.c.
Tale doglianza è fondata.
Invero, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c.,
dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c. Ne
consegue che il Giudice territorialmente competente è quello di residenza del trasgressore. (Cassazione, Sez. II, Sent. n. 8704 del 15.04.2011, Cassazione, Sent. n. Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, accertando l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Barra, in favore del Giudice di pace di Napoli, luogo di residenza della Consiglio.
Sul punto, si sono registrate in dottrina ed in giurisprudenza due diverse tesi. La
prima, secondo cui il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento, da parte del giudice d'appello,
dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass. civ., Sez. II,
08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I, 07/05/2002, n. 6523).
Altro orientamento, invece, ritiene che il giudice d'appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo, ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice, riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e
50 c. p. c.; se il giudice d'appello — contravvenendo a questa regola — decidesse nel merito e la sua sentenza venisse impugnata con il ricorso per cassazione,
quest'ultima dovrebbe «fare ordine» e quindi, annullata la sentenza d'appello,
dovrebbe indicare il giudice competente di primo grado consentendo, così la translatio iudicii di cui ai citati artt. 44 e 50 c. p. c.(Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 10566
del 04.07.2003.)
Questo giudice intende aderire a quanto affermato dalla seconda tesi sopra richiamata, non convincendo il contrario argomento, basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, proprio in osservanza della puntuale e condivisibile motivazione della
Suprema Corte (Cass. Sent. n. 10566/2003), si precisa che qui non è in discussione,
infatti, che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice, soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto (come già chiarito dalla
S.C. Sent. n. 2205/1996, richiamata da Cass. Sent. n. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo,
decidere nel merito in secondo grado.
Nel caso di specie, l'ipotesi è ben diversa, anzi opposta a quella considerata dai giudici di legittimità con la Sent. n. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza, non già di incompetenza, da parte del giudice di pace di Barra, quale giudice di primo grado.
Di talchè, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto, erroneamente, competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa ad opera del giudice di appello al “primo giudice”, neppure di pone: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al “diverso” giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Dalla disamina del dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare evidente che essi si riferiscano, appunto, al “primo giudice”, e non al “giudice di primo grado”, e ciò
non è indifferente, perché il senso di dette norme è che il giudice di appello non possa, salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti, che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti, che il primo giudice non avrebbe potuto adottare. Se egli, al contrario, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere,
attesa la propria incompetenza, incorrerebbe in un errore ben più grave. Non si sostituirebbe semplicemente al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva, violando così il principio del doppio grado di giurisdizione.
Infine, ove si ritenga che il giudice di appello debba, in ogni caso, pronunciare nel merito, anche qualora riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché
l'incompetenza del giudice, davanti al quale la causa è proposta, non comporterebbe alcuna conseguenza. Il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo, se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente) (Cass. Sent. n. 10566/2003).
La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla
Cassazione in sede di regolamento di competenza, proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13439 dell'1.07.2020).
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ribadito che, in materia di regolamento di competenza, non opera il divieto di rimessione al primo giudice, fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Infatti, non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt.
353 e 354 c.p.c., quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. Sent. n. 22958 del 2010: “ove il giudice adìto in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando,
in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello,
infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa,
aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)” (sul punto v. anche Cass. Sent.
n. 12455/2010; testualmente, Cass. Sent. n. 13439/2020).
Alla luce dei principi e delle considerazioni innanzi esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Procida, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata e rimettendo al contempo le parti davanti al giudice di pace Napoli, competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza di e CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida in favore del Giudice di pace di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Napoli;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in CP_1
favore del che liquida in euro 64,50 per esborsi, euro 232,00 Parte_1
per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2533 del 21.02.2012; Cassazione Ordinanza n. 20105 del 2.09.2013).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 869 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 953/23, pronunciata l'11.07.2023 e depositata il 07.12.2023, e vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla Via Tito Livio n. 4, difeso e rappresentato dall'Avv. Pt_1
LI ZI (C.F.: ; C.F._1
appellante
CONTRO
, (C.F.: , difeso e rappresentato, nel CP_1 C.F._2
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Paolo Bertiromo (C.F.:
; C.F._3
appellato contumace
NONCHE'
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Controparte_3
costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Grasso, (C.F.: ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via
Caldieri n. 132;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex 615 c.p.c. ritualmente notificato, CP_1
evocò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, l'
[...]
e il deducendo di aver avuto conoscenza, Controparte_4 Parte_1
tramite proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73, inviata con raccomandata n. 572853494411, della cartella di pagamento n.
07120130082464167000, notificata il 24.07.2013, relativa a violazioni al C.d.S. elevate dal al 2009. Parte_1
Eccependo il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L.
689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'ente creditore e l'agente della riscossione, dolendosi dell'incompetenza territoriale e dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ne domandarono il rigetto. Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 953/23, pronunciata l'11.07.2023 e pubblicata il 07.12.2023, rilevata preliminarmente la propria competenza,
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha accolta per intervenuta prescrizione della posizione debitoria.
Avverso tale pronuncia, in data 15.01.2024, propone appello il Parte_1
il quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'agente della riscossione, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, domanda l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
sebbene ritualmente citato, è parte contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 09.10.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza termini.
In via preliminare occorre analizzare il primo motivo d'appello, mediante il quale il ricorrente eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice di primo grado.
In particolare, l'ente creditore sostiene che il giudicante abbia errato nel riconoscere la propria competenza territoriale a norma del combinato disposto degli art. 27 e
480, comma III, c.p.c.
Tale doglianza è fondata.
Invero, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c.,
dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c. Ne
consegue che il Giudice territorialmente competente è quello di residenza del trasgressore. (Cassazione, Sez. II, Sent. n. 8704 del 15.04.2011, Cassazione, Sent. n. Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, accertando l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Barra, in favore del Giudice di pace di Napoli, luogo di residenza della Consiglio.
Sul punto, si sono registrate in dottrina ed in giurisprudenza due diverse tesi. La
prima, secondo cui il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento, da parte del giudice d'appello,
dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass. civ., Sez. II,
08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I, 07/05/2002, n. 6523).
Altro orientamento, invece, ritiene che il giudice d'appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo, ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice, riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e
50 c. p. c.; se il giudice d'appello — contravvenendo a questa regola — decidesse nel merito e la sua sentenza venisse impugnata con il ricorso per cassazione,
quest'ultima dovrebbe «fare ordine» e quindi, annullata la sentenza d'appello,
dovrebbe indicare il giudice competente di primo grado consentendo, così la translatio iudicii di cui ai citati artt. 44 e 50 c. p. c.(Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 10566
del 04.07.2003.)
Questo giudice intende aderire a quanto affermato dalla seconda tesi sopra richiamata, non convincendo il contrario argomento, basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, proprio in osservanza della puntuale e condivisibile motivazione della
Suprema Corte (Cass. Sent. n. 10566/2003), si precisa che qui non è in discussione,
infatti, che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice, soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto (come già chiarito dalla
S.C. Sent. n. 2205/1996, richiamata da Cass. Sent. n. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo,
decidere nel merito in secondo grado.
Nel caso di specie, l'ipotesi è ben diversa, anzi opposta a quella considerata dai giudici di legittimità con la Sent. n. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza, non già di incompetenza, da parte del giudice di pace di Barra, quale giudice di primo grado.
Di talchè, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto, erroneamente, competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa ad opera del giudice di appello al “primo giudice”, neppure di pone: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al “diverso” giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Dalla disamina del dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare evidente che essi si riferiscano, appunto, al “primo giudice”, e non al “giudice di primo grado”, e ciò
non è indifferente, perché il senso di dette norme è che il giudice di appello non possa, salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti, che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti, che il primo giudice non avrebbe potuto adottare. Se egli, al contrario, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere,
attesa la propria incompetenza, incorrerebbe in un errore ben più grave. Non si sostituirebbe semplicemente al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva, violando così il principio del doppio grado di giurisdizione.
Infine, ove si ritenga che il giudice di appello debba, in ogni caso, pronunciare nel merito, anche qualora riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché
l'incompetenza del giudice, davanti al quale la causa è proposta, non comporterebbe alcuna conseguenza. Il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo, se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente) (Cass. Sent. n. 10566/2003).
La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla
Cassazione in sede di regolamento di competenza, proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13439 dell'1.07.2020).
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ribadito che, in materia di regolamento di competenza, non opera il divieto di rimessione al primo giudice, fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Infatti, non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt.
353 e 354 c.p.c., quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. Sent. n. 22958 del 2010: “ove il giudice adìto in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando,
in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello,
infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa,
aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)” (sul punto v. anche Cass. Sent.
n. 12455/2010; testualmente, Cass. Sent. n. 13439/2020).
Alla luce dei principi e delle considerazioni innanzi esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Procida, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata e rimettendo al contempo le parti davanti al giudice di pace Napoli, competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza di e CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida in favore del Giudice di pace di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Napoli;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in CP_1
favore del che liquida in euro 64,50 per esborsi, euro 232,00 Parte_1
per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2533 del 21.02.2012; Cassazione Ordinanza n. 20105 del 2.09.2013).