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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, all'esito dell'udienza del 02 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1245 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Di Vito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Marsico Nuovo al viale Margherita n. 66, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto, e con esso elettivamente domiciliato in Potenza alla via Grippo n. 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SINTETICO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 19/04/2018, l'attore conveniva in giudizio il convenuto CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che nulla è dovuto dal
[...] concludente alla convenuta , per i titoli specificati in atti, o, gradatamente, Controparte_1 ridurre ogni avversa ragione creditoria al giusto ed al dovuto annullando e/o revocando e/o comunque caducando l'ingiunzione di pagamento opposta;
condannare … al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, in caso di avventata azione esecutiva …”.
Deduceva che con ingiunzione di pagamento n. 452779 del 07/07/2017 dava Controparte_1 corso al procedimento per la riscossione coattiva mediante ruolo, ai danni dell'opponente
[...]
, ingiungendo il pagamento della somma di € 5.567,26, per il mancato pagamento delle Parte_2 fatture: n. 20162030056015 del 13/0572016 dell'importo di € 3.869,46; n. 20162030294580 del
31/08/2016 dell'importo di € 177,89; n. 2016203615827 del 31/12/2016 dell'importo di € 1.519,91. Riteneva l'esponente che l'importo richiesto era destituito di fondamento ed esorbitante e, comunque, relativa a consumi in tutto o in parte mai effettuati.
2) Si costituiva l'opposto con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 chiedendo di “… rigettare la proposta opposizione … accertare che il Sig. Parte_2
è, tuttora, debitore nei confronti della società per il servizio di fornitura idrica Controparte_1 offerto alla sua utenza, e, per l'effetto, condannarlo … al pagamento dell'importo ricalcolato pari ad € 4.010,36 … in via subordinata … condannare l'opponente al pagamento della somma, come riconteggiata per effetto dell'agevolazione detta, pari ad € 735,55 …”.
Deduceva che le fatture ingiunte erano state emesse sulla base dei consumi rilevati sul misuratore, che non era stato sostituito e che risultava perfettamente funzionante né, ha affermato, è stato mai provato il contrario ovvero di eventuale perdita che qualora sussistesse, il credito della società si sarebbe ridotto ulteriormente per effetto dell'agevolazione che sarebbe stata concessa.
Quindi, da un lato affermava la correttezza delle fatture, dall'altro evidenziava che l'attore non aveva mai provveduto a richiedere una rettifica dei consumi fatturati, né una verifica sul funzionamento del misuratore e né mai, aveva sporto reclamo sul suo presunto malfunzionamento.
3) Con ordinanza del 12/04/2019 veniva sospesa l'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento e concessi i termini ex art. 183 VI comma C.P.C., e con successiva ordinanza del 12/12/2019 il G.I. ammetteva le la prova orale richiesta dalle parti.
Alle successive udienze, venivano espletate le attività istruttorie ammesse.
All'udienza del 27/09/2024 il G.I., all'esito della prova orale, ed a scioglimento di riserva espressa, con ordinanza depositata il 30/09/2024, formulava la seguente proposta conciliativa: “… a) propone, in un'ottica transattiva e a definizione integrale della presente controversia, che l'attore corrisponda alla convenuta società di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'attualità, la somma omnicomprensiva di € 750,00; b) propone altresì, la compensazione delle spese di lite ...”.
3.1) L'attore con le note di trattazione scritta depositate in data 06/01/2024, accettava la proposta conciliativa ed in caso di accettazione anche da parte di si dichiarava Controparte_1 disposto a pagare immediatamente la somma stabilita di € 750/00 (settecentocinquanta), secondo le precise modalità che il Rappresentante di avrebbe indicato. Controparte_1
3.2) L'acquedotto a mezzo del proprio avvocato, con note del 07/01/2025, dichiarava CP_1 di essere stato autorizzato dalla propria Assistita ad accettare la proposta conciliativa, in base alla quale “… l'utente sig. (LI ) dovrà corrispondere all Parte_2 P.IVA_2 [...]
all'attualità, la somma omnicomprensiva di € 750,00 con compensazione delle spese CP_1 di lite, a definizione integrale del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale n. 452779 del
07/07/2017 promosso innanzi al Tribunale Civile di Potenza ed iscritto al n. 1245/2018 r.g. …”.
3.3) Con le successive note, depositate per l'udienza del 02/04/2025, l'avv. Annamaria DI VITO, per l'attore , rappresentava che, nelle more, era stata pagata la somma stabilita nella proposta Pt_2 conciliativa, quindi, chiedeva l'emissione di sentenza di cessazione della materia del contendere con estinzione del procedimento RG 1245/2018 e revoca dell'ingiunzione di pagamento n° 452779 del
07/07/2017.
3.4) L'avv. Silvano Lorenzo Pinto, per l' con note depositate in data Controparte_1
31/03/2025, ha comunicato che l'opponente, a seguito di richiesta di Parte_2 agevolazione per la definizione della pratica interna, aveva corrisposto alla società
[...]
a mezzo bonifico, l'importo di € 750,00 come da proposta conciliativa del Giudice, CP_1 accettata dalle parti, a definizione del giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 452779 del 07/07/2017, iscritto al n. R.G. 1245/2018 del Tribunale Civile di Potenza.
4) Tanto precisato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1) Infatti, concordemente le parti hanno fatto istanza al giudice affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e, quindi, di estinzione del procedimento in corso, iscritto al nr. R.G. 1245/2018 del Tribunale di Potenza, con revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 452779 del 07/07/2017 emessa nei confronti dell'odierno opponente.
5) A tal uopo, questo Giudice ritiene necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” in quanto, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al
Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.
Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
La Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado,
è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829).
6) Sulle spese di lite, le stesse vanno compensate essendoci accordo in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RG 1245/2018, tra (attore) e in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
- dichiara, cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio iscritto al nr.
1245/2018 R.G. del Tribunale di Potenza e revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 452779 del
07/07/2017 emessa da Controparte_1
- compensa integramente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Potenza, 03/04/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante