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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perri ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in , alla via Barnaba Abenante n. 35, in Parte_1 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. Controparte_1
), P.IVA_2 in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dora Mauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in , alla via Conca D'Oro n. 27, in Parte_1 virtù di autorizzazione del Giudice Delegato allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1 giudizio la , al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 12.02.2022 dal Collegio composto dagli arbitri: avv. Emanuela Capparelli, avv. prof. Fabrizio Criscuolo e avv. Francesco Bianco, con cui esso attore veniva condannato al pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di
€ 1.871.502,51, oltre interessi come per legge dalla data del lodo sino all'effettivo adempimento, dell'importo di € 21.424,00 a titolo di spese di lite, nonché delle spese di funzionamento dell'arbitrato.
Parte attrice, in particolare, deduceva che il lodo irrituale in parola era annullabile ex artt. 808 ter e ss. a causa degli errori essenziali e riconoscibili che avevano inficiato la volontà degli arbitri ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.; che la clausola compromissoria era indeterminata e nulla;
che l'art. 35 del capitolato speciale non prevedeva la revisione dei prezzi, ma il Collegio dichiarava che la predetta revisione veniva operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, che, tuttavia, non era mai stata espletata;
che la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
che per le prestazioni eseguite dopo il 04.09.2007 non vi era alcun valido vincolo negoziale e che la mancanza di forma scritta dell'accordo era rilevabile d'ufficio; che le risultanze contabili erano nulle;
che vi era stata un'errata valutazione della domanda riconvenzionale.
2. Si costituiva in giudizio la , che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda e, nel merito, di rigettarla, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 06.02.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 ***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si rileva che, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili.
La sottoposizione della controversia agli arbitri è possibile attraverso il compromesso, regolato dall'art. 807 c.p.c., la clausola compromissoria, regolata dall'art. 808 c.p.c., e la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, regolata dall'art. 808 bis c.p.c.
L'arbitrato può essere rituale ovvero irrituale;
il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. Quanto all'interpretazione del patto, e alla sua distinzione dall'arbitrato rituale, non v'è dubbio che occorra fare riferimento alle ordinarie regole di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”.
La natura negoziale del lodo irrituale, inoltre, permette che lo stesso sia assoggettato alle impugnative negoziali esperibili nei riguardi dei contratti per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta infondata l'eccezione, sollevata da parte attrice, relativa all'indeterminatezza della clausola compromissoria, in quanto si ritiene che gli arbitri abbiano correttamente qualificato l'arbitrato disciplinato dalla clausola pagina 3 di 6 compromissoria (cfr. art. 38 del capitolato speciale di appalto), quale arbitrato irrituale, tenuto conto che il citato articolo precisa che “gli arbitri decideranno in via di arbitrato libero” e che “la decisione degli arbitri…vincolerà le parti con gli stessi effetti e la stessa efficacia di un negozio tra loro direttamente concluso”, considerato che all'udienza del 21.09.2020 le parti hanno confermato che trattasi di arbitrato libero e atteso che la doglianza risulta inammissibile nel presente giudizio, non essendo stata sollevata da parte attrice dinanzi agli arbitri (come rilevato da parte convenuta e non contestato ex art. 115 c.p.c. da parte attrice).
Invero, a tal proposito si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex articolo 817 del
Cpc.” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 16464/2024).
6. In merito all'eccezione relativa all'impossibilità di sottoporre all'arbitrato irrituale le controversie di natura patrimoniale della pubblica amministrazione e al difetto di giurisdizione, si rileva l'inammissibilità di dette contestazioni nel presente giudizio, atteso che le stesse dovevano essere fatte valere avverso la sentenza n. 401/2012 del 28.11.2012 emessa dal Tribunale di
Rossano, che, nel dichiarare fondata l'eccezione di compromesso sollevata dallo stesso Pt_1
odierno attore, rilevava che la controversia era sottoponibile all'arbitrato irrituale, non ostando a ciò che la stessa riguardasse controversie della pubblica amministrazione e che la cognizione delle stesse fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
7. Per quanto riguarda l'asserito errore di fatto del Collegio, che avrebbe rilevato che l'attività istruttoria relativa all'adeguamento dei prezzi era stata compiuta dall'odierno, si rileva che la predetta allegazione risulta priva di pregio, in quanto il Collegio, lungi dal ritenere effettuata detta istruttoria, si è limitato a riferire che “l'art. 6 della l. n. 537 del 1993, per come sostituito dall'art. 44, comma 1, della l. n. 724 del 1994, applicabile ratione temporis alla presente controversia, poi recepito dall'art. 115 del codice del previgente contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006), dispone che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”.
8. Per quanto concerne la mancanza di un valido vincolo negoziale per le prestazioni contrattuali compiute dopo il 04.09.2007 e la relativa rilevabilità d'ufficio della nullità per assenza della forma scritta dell'accordo, la nullità delle risultanze contabili e l'errata valutazione della pagina 4 di 6 domanda riconvenzionale, si rileva che dette contestazioni risultano inammissibili, poiché integrano asseriti errori di diritto e non errori di fatto, non essendo dette statuizioni derivate dall'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto da parte del
Collegio.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “3.2 Sul punto, è necessario ricordare che nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez.
1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del
13/02/2009)” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 13522/2021).
9. Per tali ragione le domande attoree vanno rigettate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 2) condanna il alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano € 28.000,00 (di cui Controparte_1
€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 10.000,00 per la fase di trattazione ed € 10.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 06.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perri ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in , alla via Barnaba Abenante n. 35, in Parte_1 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I. Controparte_1
), P.IVA_2 in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dora Mauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in , alla via Conca D'Oro n. 27, in Parte_1 virtù di autorizzazione del Giudice Delegato allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1 giudizio la , al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 12.02.2022 dal Collegio composto dagli arbitri: avv. Emanuela Capparelli, avv. prof. Fabrizio Criscuolo e avv. Francesco Bianco, con cui esso attore veniva condannato al pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di
€ 1.871.502,51, oltre interessi come per legge dalla data del lodo sino all'effettivo adempimento, dell'importo di € 21.424,00 a titolo di spese di lite, nonché delle spese di funzionamento dell'arbitrato.
Parte attrice, in particolare, deduceva che il lodo irrituale in parola era annullabile ex artt. 808 ter e ss. a causa degli errori essenziali e riconoscibili che avevano inficiato la volontà degli arbitri ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.; che la clausola compromissoria era indeterminata e nulla;
che l'art. 35 del capitolato speciale non prevedeva la revisione dei prezzi, ma il Collegio dichiarava che la predetta revisione veniva operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, che, tuttavia, non era mai stata espletata;
che la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
che per le prestazioni eseguite dopo il 04.09.2007 non vi era alcun valido vincolo negoziale e che la mancanza di forma scritta dell'accordo era rilevabile d'ufficio; che le risultanze contabili erano nulle;
che vi era stata un'errata valutazione della domanda riconvenzionale.
2. Si costituiva in giudizio la , che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda e, nel merito, di rigettarla, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 06.02.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 ***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si rileva che, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili.
La sottoposizione della controversia agli arbitri è possibile attraverso il compromesso, regolato dall'art. 807 c.p.c., la clausola compromissoria, regolata dall'art. 808 c.p.c., e la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, regolata dall'art. 808 bis c.p.c.
L'arbitrato può essere rituale ovvero irrituale;
il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. Quanto all'interpretazione del patto, e alla sua distinzione dall'arbitrato rituale, non v'è dubbio che occorra fare riferimento alle ordinarie regole di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”.
La natura negoziale del lodo irrituale, inoltre, permette che lo stesso sia assoggettato alle impugnative negoziali esperibili nei riguardi dei contratti per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta infondata l'eccezione, sollevata da parte attrice, relativa all'indeterminatezza della clausola compromissoria, in quanto si ritiene che gli arbitri abbiano correttamente qualificato l'arbitrato disciplinato dalla clausola pagina 3 di 6 compromissoria (cfr. art. 38 del capitolato speciale di appalto), quale arbitrato irrituale, tenuto conto che il citato articolo precisa che “gli arbitri decideranno in via di arbitrato libero” e che “la decisione degli arbitri…vincolerà le parti con gli stessi effetti e la stessa efficacia di un negozio tra loro direttamente concluso”, considerato che all'udienza del 21.09.2020 le parti hanno confermato che trattasi di arbitrato libero e atteso che la doglianza risulta inammissibile nel presente giudizio, non essendo stata sollevata da parte attrice dinanzi agli arbitri (come rilevato da parte convenuta e non contestato ex art. 115 c.p.c. da parte attrice).
Invero, a tal proposito si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex articolo 817 del
Cpc.” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 16464/2024).
6. In merito all'eccezione relativa all'impossibilità di sottoporre all'arbitrato irrituale le controversie di natura patrimoniale della pubblica amministrazione e al difetto di giurisdizione, si rileva l'inammissibilità di dette contestazioni nel presente giudizio, atteso che le stesse dovevano essere fatte valere avverso la sentenza n. 401/2012 del 28.11.2012 emessa dal Tribunale di
Rossano, che, nel dichiarare fondata l'eccezione di compromesso sollevata dallo stesso Pt_1
odierno attore, rilevava che la controversia era sottoponibile all'arbitrato irrituale, non ostando a ciò che la stessa riguardasse controversie della pubblica amministrazione e che la cognizione delle stesse fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
7. Per quanto riguarda l'asserito errore di fatto del Collegio, che avrebbe rilevato che l'attività istruttoria relativa all'adeguamento dei prezzi era stata compiuta dall'odierno, si rileva che la predetta allegazione risulta priva di pregio, in quanto il Collegio, lungi dal ritenere effettuata detta istruttoria, si è limitato a riferire che “l'art. 6 della l. n. 537 del 1993, per come sostituito dall'art. 44, comma 1, della l. n. 724 del 1994, applicabile ratione temporis alla presente controversia, poi recepito dall'art. 115 del codice del previgente contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006), dispone che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”.
8. Per quanto concerne la mancanza di un valido vincolo negoziale per le prestazioni contrattuali compiute dopo il 04.09.2007 e la relativa rilevabilità d'ufficio della nullità per assenza della forma scritta dell'accordo, la nullità delle risultanze contabili e l'errata valutazione della pagina 4 di 6 domanda riconvenzionale, si rileva che dette contestazioni risultano inammissibili, poiché integrano asseriti errori di diritto e non errori di fatto, non essendo dette statuizioni derivate dall'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto da parte del
Collegio.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “3.2 Sul punto, è necessario ricordare che nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez.
1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del
13/02/2009)” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 13522/2021).
9. Per tali ragione le domande attoree vanno rigettate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 2) condanna il alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano € 28.000,00 (di cui Controparte_1
€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 10.000,00 per la fase di trattazione ed € 10.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 06.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6