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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1909 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1909/2024, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PERSIANO Parte_1 C.F._1
IVAN e dall'Avv. EMIDIO GIGLIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente non costituito nonché il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/05/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto della sentenza di divorzio n. 537/2021 resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, in diversa composizione collegiale, ha chiesto modificarsi il regime di affido, da condiviso in esclusivo rafforzato, valorizzando l'abbandono economico e morale del padre nei confronti dei figli, nato a [...] il [...]; b) Persona_1 CP_2
nato a [...] l'[...]; con vittoria di spese.
[...]
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
All'udienza del 01.07.2025, instaurato il contraddittorio processuale e preso atto della persistente contumacia del resistente, previa indagine sociale a cura del Servizio delegato di
Nocera Inferiore, su richiesta dell'unica parte costituita, la quale ha, a tal fine, rassegnato le proprie conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione,
Osserva il Collegio che, com'è noto, sia in tema di separazione che di divorzio, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decisi), consistono in fatti nuovi sopravvenuti (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. Civ., 8 maggio 2008, n.
11488).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600).
Il procedimento, invero, ha non già natura di revisio prioris istantiae, e dunque di rivisitazione delle determinazioni adottate nel corso della separazione, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, qualora la medesima sia tale da incidere concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio (Trib. Trani, 20 luglio 2012; Trib. Trieste, 19 gennaio 2011, n. 54).
Applicando tali principi alla presente vicenda processuale, deve evidenziarsi che:
- agli atti vi è una sentenza penale di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del padre e nei confronti della prole (emessa il 12.04.2023, divenuta irrevocabile);
- Invero, i Servizi Sociali di SARNO/PAGANI hanno rappresentato, a ben vedere, come la madre sia l'unica che si occupa dei bambini, apparsi ben curati e seguiti dalla ricorrente
(relazione del 16.01.2025) valorizzando l'assenza della figura paterna;
- In relazione, poi, al rapporto instaurato dai ragazzi con il papà il Servizio Sociale ha rappresentato quanto segue: “A colloquio, ha raccontato che durante il periodo Per_1 estivo ha incontrato regolarmente il padre poi improvvisamente e senza una motivazione esplicita, lo stesso non lo ha più contattato interrompendo i rapporti. , invece ha CP_2 riferito che con il genitore non si è mai istaurato una relazione affettiva, a suo dire “mio padre non mi ha mai fatto gli auguri per il mio compleanno, tantomeno a Natale, è stato sempre assente”. Entrambi non hanno espresso la volontà di incontrarlo, abituati a loro dire dall'idea che è stato sempre un padre assente, al contempo si mostrano legati alla figura materna (durante il colloquio più volte hanno cercato di essere rassicurati con lo sguardo), dichiarando altresì di aver un buon rapporto con il marito della genitrice”
(relazione del 06.03.2025);
- Per parte propria, sentito dai Servizi Sociali di Nocera Superiore, Persona_1 ha affermato come sia stata l'ex moglie ed i figli ad allontanarsi da lui, tuttavia, ammettendo di aver avuto problematiche giudiziarie per alcuni propri atteggiamenti superficiali ed immaturi e che, adesso, vive con l'attuale moglie ed il figlio nato dalla nuova relazione, precisando di aver ritrovato l'equilibrio che cercava da tempo
(relazione del 23.04.2025);
- dalla relazione del 12.05.2025 del Servizio di Nocera Superiore è, invece, emerso come l' abbia manifestato la propria disponibilità a recuperare il rapporto con i figli. CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, può ritenersi che vi sia stata un'evidente modifica della situazione di fatto come posta alla base del decisum divorzile.
Dagli atti di causa, infatti, è chiaramente emersa la perdurante assenza del padre, sotto il profilo materiale e morale, dalla vita dei figli che, oltretutto, hanno anche dichiarato, allo stato, di non volerlo vedere, ancorché questi, invece, dall'ultima relazione avrebbe manifestato apertura in tal senso.
Per tali motivi, allo stato e tenuto conto dell'acclarata assenza di rapporti con il padre, ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato, all'uopo conferendo alla madre i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della prole, in particolare anche in ordine alle questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, salute ed istruzione), fermo restando l'obbligo di notiziarlo, con il mezzo più celere, circa le decisioni di massima rilevanza prese nel loro interesse.
Infatti, tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni e valorizzando, a tal fine, anche la sentenza penale di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare (successiva al decisum divorzile ed emessa il 12.04.2023), occorre che la ricorrente, vista la perdurante e comprovata assenza della figura paterna, debba poter intervenire prontamente nell'assumere le decisioni nell'interesse della prole, giacché, diversamente, ciò potrebbe comportare un serio pregiudizio al loro equilibrio psico-fisico, posto che ricorrono elementi significativi tali da far supporre come il padre persista nell'atteggiamento di assenza sinora assunto.
Sennonché, tenuto conto dell'ultima apertura manifestata (relazione del 12.05.2025), fermo restando la conferma del diritto di visita come previsto dal decisum divorzile, occorre delegare
i Servizi Sociali di SARNO/PAGANI a supervisionare gli incontri del padre con la prole (su cui, peraltro, la ricorrente nulla oppone, limitandosi, unicamente, a richiedere l'affido esclusivo rafforzato), supportando i minori nel rapporto con la figura genitoriale paterna;
incontri che, tenuto conto di come la ricorrente deduca unicamente in merito al distacco emotivo ed economico, potranno essere liberi come da decisum divorzile, ancorché, lo si ripete, monitorati e supportati dal Servizio Sociale sopra delegato.
L'attività di supporto, poi, dovrà sostanziarsi:
- nel valutare, in via preliminare, se ed in che modo ricorrano, nel caso concreto, possibilità di un riavvicinamento della figura paterna alla prole
- e poi attuarlo, magari anche tramite incontri, inizialmente, da svolgersi alla presenza dei
Servizi (ancorché, lo si ripete, in forma libera ed al di fuori del contesto dei locali del
Servizio), fino ad un graduale e progressivo affrancamento dalla presenza del Servizio, laddove i minori rispondano positivamente durante il monitoraggio;
- il Servizio, comunque, avrà la più ampia delega sul punto, sia sotto il profilo dell'an che del quomodo di detti incontri, giacché la loro effettiva e concreta attuazione non potrà che dipendere dalla risposta che i minori daranno, nel corso del loro svolgimento. Da ultimo ma non per ultimo, tenuto conto, poi, di quanto da costoro dichiarato, appare, altresì, necessario disporre la vigilanza attiva del Giudice Tutelare in sede, ex art. 337 c.c., giacché la significativa assenza della figura paterna dalla vita della prole (al netto delle proprie eventuali responsabilità) ha creato nei ragazzi un evidente distacco emotivo che, pertanto, andrà valutato nel corso del tempo, essendo ciò prodromico anche al buon esito degli incontri, previo ripristino dei contatti con la figura paterna.
Il Servizio Sociale, pertanto, dovrà relazionare periodicamente al Giudice Tutelare in ordine all'andamento delle visite dei figli con il padre.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché, in particolare, del fatto che la madre non si sia opposta agli incontri come previsti dal decisum divorzile, valorizzando, a tal fine, anche l'apertura della figura paterna, come da ultimo riportata dal Servizio Sociale di NOCERA SUPERIORE.
Si dà, infine, atto di come sia parte ammessa provvisoriamente al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 17.04.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- affida in forma esclusiva – con i poteri di gestione anche relativi alle questioni di massima rilevanza ed in premessa indicati – i figli ato a Sarno (Sa) il giorno Persona_1
04/02/2011 ed nato a [...] il giorno 11/10/2012 alla madre, CP_2
; Parte_1
- dispone che il Servizio Sociale di SARNO/PAGANI attui quanto in parte motiva chiarito;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Fermo il resto di quanto previsto dalla sentenza divorzile.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1909/2024, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PERSIANO Parte_1 C.F._1
IVAN e dall'Avv. EMIDIO GIGLIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente non costituito nonché il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/05/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto della sentenza di divorzio n. 537/2021 resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, in diversa composizione collegiale, ha chiesto modificarsi il regime di affido, da condiviso in esclusivo rafforzato, valorizzando l'abbandono economico e morale del padre nei confronti dei figli, nato a [...] il [...]; b) Persona_1 CP_2
nato a [...] l'[...]; con vittoria di spese.
[...]
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
All'udienza del 01.07.2025, instaurato il contraddittorio processuale e preso atto della persistente contumacia del resistente, previa indagine sociale a cura del Servizio delegato di
Nocera Inferiore, su richiesta dell'unica parte costituita, la quale ha, a tal fine, rassegnato le proprie conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione,
Osserva il Collegio che, com'è noto, sia in tema di separazione che di divorzio, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decisi), consistono in fatti nuovi sopravvenuti (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. Civ., 8 maggio 2008, n.
11488).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600).
Il procedimento, invero, ha non già natura di revisio prioris istantiae, e dunque di rivisitazione delle determinazioni adottate nel corso della separazione, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, qualora la medesima sia tale da incidere concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio (Trib. Trani, 20 luglio 2012; Trib. Trieste, 19 gennaio 2011, n. 54).
Applicando tali principi alla presente vicenda processuale, deve evidenziarsi che:
- agli atti vi è una sentenza penale di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del padre e nei confronti della prole (emessa il 12.04.2023, divenuta irrevocabile);
- Invero, i Servizi Sociali di SARNO/PAGANI hanno rappresentato, a ben vedere, come la madre sia l'unica che si occupa dei bambini, apparsi ben curati e seguiti dalla ricorrente
(relazione del 16.01.2025) valorizzando l'assenza della figura paterna;
- In relazione, poi, al rapporto instaurato dai ragazzi con il papà il Servizio Sociale ha rappresentato quanto segue: “A colloquio, ha raccontato che durante il periodo Per_1 estivo ha incontrato regolarmente il padre poi improvvisamente e senza una motivazione esplicita, lo stesso non lo ha più contattato interrompendo i rapporti. , invece ha CP_2 riferito che con il genitore non si è mai istaurato una relazione affettiva, a suo dire “mio padre non mi ha mai fatto gli auguri per il mio compleanno, tantomeno a Natale, è stato sempre assente”. Entrambi non hanno espresso la volontà di incontrarlo, abituati a loro dire dall'idea che è stato sempre un padre assente, al contempo si mostrano legati alla figura materna (durante il colloquio più volte hanno cercato di essere rassicurati con lo sguardo), dichiarando altresì di aver un buon rapporto con il marito della genitrice”
(relazione del 06.03.2025);
- Per parte propria, sentito dai Servizi Sociali di Nocera Superiore, Persona_1 ha affermato come sia stata l'ex moglie ed i figli ad allontanarsi da lui, tuttavia, ammettendo di aver avuto problematiche giudiziarie per alcuni propri atteggiamenti superficiali ed immaturi e che, adesso, vive con l'attuale moglie ed il figlio nato dalla nuova relazione, precisando di aver ritrovato l'equilibrio che cercava da tempo
(relazione del 23.04.2025);
- dalla relazione del 12.05.2025 del Servizio di Nocera Superiore è, invece, emerso come l' abbia manifestato la propria disponibilità a recuperare il rapporto con i figli. CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, può ritenersi che vi sia stata un'evidente modifica della situazione di fatto come posta alla base del decisum divorzile.
Dagli atti di causa, infatti, è chiaramente emersa la perdurante assenza del padre, sotto il profilo materiale e morale, dalla vita dei figli che, oltretutto, hanno anche dichiarato, allo stato, di non volerlo vedere, ancorché questi, invece, dall'ultima relazione avrebbe manifestato apertura in tal senso.
Per tali motivi, allo stato e tenuto conto dell'acclarata assenza di rapporti con il padre, ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato, all'uopo conferendo alla madre i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della prole, in particolare anche in ordine alle questioni di massima rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, salute ed istruzione), fermo restando l'obbligo di notiziarlo, con il mezzo più celere, circa le decisioni di massima rilevanza prese nel loro interesse.
Infatti, tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni e valorizzando, a tal fine, anche la sentenza penale di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare (successiva al decisum divorzile ed emessa il 12.04.2023), occorre che la ricorrente, vista la perdurante e comprovata assenza della figura paterna, debba poter intervenire prontamente nell'assumere le decisioni nell'interesse della prole, giacché, diversamente, ciò potrebbe comportare un serio pregiudizio al loro equilibrio psico-fisico, posto che ricorrono elementi significativi tali da far supporre come il padre persista nell'atteggiamento di assenza sinora assunto.
Sennonché, tenuto conto dell'ultima apertura manifestata (relazione del 12.05.2025), fermo restando la conferma del diritto di visita come previsto dal decisum divorzile, occorre delegare
i Servizi Sociali di SARNO/PAGANI a supervisionare gli incontri del padre con la prole (su cui, peraltro, la ricorrente nulla oppone, limitandosi, unicamente, a richiedere l'affido esclusivo rafforzato), supportando i minori nel rapporto con la figura genitoriale paterna;
incontri che, tenuto conto di come la ricorrente deduca unicamente in merito al distacco emotivo ed economico, potranno essere liberi come da decisum divorzile, ancorché, lo si ripete, monitorati e supportati dal Servizio Sociale sopra delegato.
L'attività di supporto, poi, dovrà sostanziarsi:
- nel valutare, in via preliminare, se ed in che modo ricorrano, nel caso concreto, possibilità di un riavvicinamento della figura paterna alla prole
- e poi attuarlo, magari anche tramite incontri, inizialmente, da svolgersi alla presenza dei
Servizi (ancorché, lo si ripete, in forma libera ed al di fuori del contesto dei locali del
Servizio), fino ad un graduale e progressivo affrancamento dalla presenza del Servizio, laddove i minori rispondano positivamente durante il monitoraggio;
- il Servizio, comunque, avrà la più ampia delega sul punto, sia sotto il profilo dell'an che del quomodo di detti incontri, giacché la loro effettiva e concreta attuazione non potrà che dipendere dalla risposta che i minori daranno, nel corso del loro svolgimento. Da ultimo ma non per ultimo, tenuto conto, poi, di quanto da costoro dichiarato, appare, altresì, necessario disporre la vigilanza attiva del Giudice Tutelare in sede, ex art. 337 c.c., giacché la significativa assenza della figura paterna dalla vita della prole (al netto delle proprie eventuali responsabilità) ha creato nei ragazzi un evidente distacco emotivo che, pertanto, andrà valutato nel corso del tempo, essendo ciò prodromico anche al buon esito degli incontri, previo ripristino dei contatti con la figura paterna.
Il Servizio Sociale, pertanto, dovrà relazionare periodicamente al Giudice Tutelare in ordine all'andamento delle visite dei figli con il padre.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché, in particolare, del fatto che la madre non si sia opposta agli incontri come previsti dal decisum divorzile, valorizzando, a tal fine, anche l'apertura della figura paterna, come da ultimo riportata dal Servizio Sociale di NOCERA SUPERIORE.
Si dà, infine, atto di come sia parte ammessa provvisoriamente al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 17.04.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- affida in forma esclusiva – con i poteri di gestione anche relativi alle questioni di massima rilevanza ed in premessa indicati – i figli ato a Sarno (Sa) il giorno Persona_1
04/02/2011 ed nato a [...] il giorno 11/10/2012 alla madre, CP_2
; Parte_1
- dispone che il Servizio Sociale di SARNO/PAGANI attui quanto in parte motiva chiarito;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Fermo il resto di quanto previsto dalla sentenza divorzile.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire