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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 11 giugno 2025 alle ore 12,54 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCASTORO Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. TROPIANO ALESSIO MARIA, sostituiti dall'avv. Giorgio Mazzone;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCASTORO GIORGIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. TROPIANO ALESSIO MARIA, sostituiti dall'avv. Giorgio Mazzone;
Ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DE FEO ERNESTO, sostituito dall'avv. Laura Bianchi
Resistente
Compare per i ricorrenti l'Avv. Giorgio Mazzone che precisa le conclusioni come da ricorso: Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione ex adverso: A) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
B) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, nonché quelli agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali per i motivi esposti in narrativa, previa, ove occorra, rimessione degli atti di causa alla
Corte Costituzionale, nei termini sopra esposti.
Per la resistente Agenzia compare l'Avv. Laura Bianchi che precisa le conclusioni come da comparsa: si chiede la reiezione del ricorso e la conferma della validità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, da calcolarsi in base alla NOTA SPESE DI LITE redatta ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. C.P.C.:
I procuratori delle parti richiamano i propri scritti difensivi, che illustrano oralmente.
Il Giudice dà pubblica lettura della
SENTENZA pagina 1 di 4 Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, e CP_1 Parte_1
proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.150/2011 avverso l'ordinanza – ingiunzione dell' direzione territoriale della Toscana e Umbria prot. n. 5438 Controparte_2
del 13.2.2024, con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 10.000,00 - in relazione alla sala giochi “Admiral Club”, sita in Livorno (LI), via Mayer n. 10/12 - per violazione dell'art. 7, comma
8 del d.l. 158/2012 (convertito in legge 189/2012) e dell'art. 24, comma 20 del d.l. n. 98 del 6.7.2011
(convertito in legge 111/2011), in tema di divieto di ingresso e partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, e chiedeva il relativo annullamento.
II. Con comparsa depositata in data 27 agosto 2024 si costituiva l'
[...]
, e domandava il rigetto del Controparte_3
ricorso.
III. All'udienza del 19 settembre 2024 il Giudice sospendeva l'ordinanza ingiunzione prot. n.
5438 del 13.2.2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – ADM, Direzione Controparte_4
.
[...] Controparte_5
IV. Il ricorso viene accolto e per l'effetto l'ordinanza viene annullata ai sensi dell'art. 8 comma
12 D.Lgs. 150/2011.
In base al disposto dell'art. 7 della legge n.189/2012 è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nella aree destinate al gioco con vincite in denaro e statuisce che il titolare dell'esercizio commerciale deve identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
Dal processo verbale di constatazione del 16 febbraio 2022 emerge che la Guardia di Finanza trovava nell'esercizio commerciale due minorenni (uno nato il [...] e l'altro nato [...]) e quindi di 17 anni e di 16 anni, che utilizzavano apparecchi da intrattenimento.
I ricorrenti si difendono, escludendo la propria colpa in relazione all'illecito amministrativo, deducendo che i due minori indossavano la mascherina sulla bocca e quindi erano difficilmente riconoscibili come soggetti minori e che l'addetto all'esercizio commerciale non aveva avuto il tempo di identificare gli avventori perché, subito dopo il loro ingresso, erano entrati anche i militari della
Guardia di Finanza, a cui l'addetto aveva dovuto dedicare la propria attenzione.
pagina 2 di 4 In base al disposto dell'art. 3 della legge n.689/1981, la violazione del comportamento sanzionato in via amministrativa deve essere doloso o colposo.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato l'assenza di colpa.
E' vero che i minori sono entrati nell'esecuzione commerciale e hanno usato gli apparecchi da intrattenimento, ma i ricorrenti non ne hanno colpa perché l'addetto non poteva avvedersi della loro minore età, essendo il volto coperto dalla mascherina ed essendo l'età prossima ai 18 anni, e perché
l'addetto non aveva avuto il tempo materiale di verificare l'età con la richiesta dei documenti di identità.
I documenti prodotti dimostrano infatti che i militari della Guardia di Finanza sono entrati nell'esercizio commerciale subito dopo ai minori e l'addetto si è recato verso i due minori per accertarne l'età appena possibile in base alle mansioni svolte.
La tesi dell' secondo cui il titolare dell'esercizio commerciale avrebbe dovuto approntare CP_2 un controllo all'entrata per impedire l'ingresso di minori di età è manifestamente infondata in diritto.
L'art. 7 della legge 189/2012 proibisce al minore l'ingresso in aree destinate al gioco con vincite in denaro: “è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro”.
La norma non statuisce che il titolare delle aree destinate al gioco deve impedire l'ingresso al minore.
Quindi, è il minore a dover rispettare il divieto e i genitori a vigilare sul comportamento del figlio minore e ad educarlo al rispetto della legge.
Non è il titolare dell'esercizio commerciale, che deve impedire al minore di entrare nel locale;
se ciò avviene il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto a verificare l'età del cliente e ad espellerlo se minore di età, ma non può essere chiamato ad un controllo all'entrata dell'età degli avventori.
Controparte_2 CP_3 Controparte_3
,, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a
[...]
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 CP_1 Parte_1
per spese anticipate non imponibili ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1
contro Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_3
così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 5438 del 13.2.2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – ADM, , Controparte_6 [...]
; Controparte_5
condanna Controparte_2 Controparte_5
, a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e
[...] CP_1 Pt_1
la somma di euro 237,00 per spese anticipate non imponibili ed euro 3.380,00 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 11 giugno 2025 alle ore 12,54 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCASTORO Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. TROPIANO ALESSIO MARIA, sostituiti dall'avv. Giorgio Mazzone;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCASTORO GIORGIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. TROPIANO ALESSIO MARIA, sostituiti dall'avv. Giorgio Mazzone;
Ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DE FEO ERNESTO, sostituito dall'avv. Laura Bianchi
Resistente
Compare per i ricorrenti l'Avv. Giorgio Mazzone che precisa le conclusioni come da ricorso: Voglia il
Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione ex adverso: A) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
B) nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, nonché quelli agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali per i motivi esposti in narrativa, previa, ove occorra, rimessione degli atti di causa alla
Corte Costituzionale, nei termini sopra esposti.
Per la resistente Agenzia compare l'Avv. Laura Bianchi che precisa le conclusioni come da comparsa: si chiede la reiezione del ricorso e la conferma della validità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, da calcolarsi in base alla NOTA SPESE DI LITE redatta ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. C.P.C.:
I procuratori delle parti richiamano i propri scritti difensivi, che illustrano oralmente.
Il Giudice dà pubblica lettura della
SENTENZA pagina 1 di 4 Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, e CP_1 Parte_1
proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.150/2011 avverso l'ordinanza – ingiunzione dell' direzione territoriale della Toscana e Umbria prot. n. 5438 Controparte_2
del 13.2.2024, con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 10.000,00 - in relazione alla sala giochi “Admiral Club”, sita in Livorno (LI), via Mayer n. 10/12 - per violazione dell'art. 7, comma
8 del d.l. 158/2012 (convertito in legge 189/2012) e dell'art. 24, comma 20 del d.l. n. 98 del 6.7.2011
(convertito in legge 111/2011), in tema di divieto di ingresso e partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, e chiedeva il relativo annullamento.
II. Con comparsa depositata in data 27 agosto 2024 si costituiva l'
[...]
, e domandava il rigetto del Controparte_3
ricorso.
III. All'udienza del 19 settembre 2024 il Giudice sospendeva l'ordinanza ingiunzione prot. n.
5438 del 13.2.2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – ADM, Direzione Controparte_4
.
[...] Controparte_5
IV. Il ricorso viene accolto e per l'effetto l'ordinanza viene annullata ai sensi dell'art. 8 comma
12 D.Lgs. 150/2011.
In base al disposto dell'art. 7 della legge n.189/2012 è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nella aree destinate al gioco con vincite in denaro e statuisce che il titolare dell'esercizio commerciale deve identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
Dal processo verbale di constatazione del 16 febbraio 2022 emerge che la Guardia di Finanza trovava nell'esercizio commerciale due minorenni (uno nato il [...] e l'altro nato [...]) e quindi di 17 anni e di 16 anni, che utilizzavano apparecchi da intrattenimento.
I ricorrenti si difendono, escludendo la propria colpa in relazione all'illecito amministrativo, deducendo che i due minori indossavano la mascherina sulla bocca e quindi erano difficilmente riconoscibili come soggetti minori e che l'addetto all'esercizio commerciale non aveva avuto il tempo di identificare gli avventori perché, subito dopo il loro ingresso, erano entrati anche i militari della
Guardia di Finanza, a cui l'addetto aveva dovuto dedicare la propria attenzione.
pagina 2 di 4 In base al disposto dell'art. 3 della legge n.689/1981, la violazione del comportamento sanzionato in via amministrativa deve essere doloso o colposo.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato l'assenza di colpa.
E' vero che i minori sono entrati nell'esecuzione commerciale e hanno usato gli apparecchi da intrattenimento, ma i ricorrenti non ne hanno colpa perché l'addetto non poteva avvedersi della loro minore età, essendo il volto coperto dalla mascherina ed essendo l'età prossima ai 18 anni, e perché
l'addetto non aveva avuto il tempo materiale di verificare l'età con la richiesta dei documenti di identità.
I documenti prodotti dimostrano infatti che i militari della Guardia di Finanza sono entrati nell'esercizio commerciale subito dopo ai minori e l'addetto si è recato verso i due minori per accertarne l'età appena possibile in base alle mansioni svolte.
La tesi dell' secondo cui il titolare dell'esercizio commerciale avrebbe dovuto approntare CP_2 un controllo all'entrata per impedire l'ingresso di minori di età è manifestamente infondata in diritto.
L'art. 7 della legge 189/2012 proibisce al minore l'ingresso in aree destinate al gioco con vincite in denaro: “è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro”.
La norma non statuisce che il titolare delle aree destinate al gioco deve impedire l'ingresso al minore.
Quindi, è il minore a dover rispettare il divieto e i genitori a vigilare sul comportamento del figlio minore e ad educarlo al rispetto della legge.
Non è il titolare dell'esercizio commerciale, che deve impedire al minore di entrare nel locale;
se ciò avviene il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto a verificare l'età del cliente e ad espellerlo se minore di età, ma non può essere chiamato ad un controllo all'entrata dell'età degli avventori.
Controparte_2 CP_3 Controparte_3
,, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a
[...]
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 CP_1 Parte_1
per spese anticipate non imponibili ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1
contro Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_3
così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 5438 del 13.2.2024 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – ADM, , Controparte_6 [...]
; Controparte_5
condanna Controparte_2 Controparte_5
, a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e
[...] CP_1 Pt_1
la somma di euro 237,00 per spese anticipate non imponibili ed euro 3.380,00 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4