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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al R.G. n. 926/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE MATERA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti TERESA GIOVANNA CARUSONE e FAUSTA DE DONA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 22.05.2025.
FATTO
Con ricorso del 19/03/2024, ha dedotto: di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con in Controparte_1 data 24/08/2014, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Bucciano (atto n. 10, parte
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014); che da tale unione sono nate due figlie, il 14/06/2019 e il 27/08/2021; che la dimora coniugale è stata fissata in Per_1 Per_2
1 Montesarchio (BN), Via Fizzo n. 1/B, presso un appartamento facente parte del più ampio complesso immobiliare di proprietà dei genitori del resistente;
che insanabili divergenze caratteriali hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis e hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e ciò a far data dal periodo della seconda gravidanza;
che le continue mortificazioni e maltrattamenti del resistente hanno indotto la ricorrente ad ipotizzare relazioni extraconiugali del marito;
ha dedotto di aver rinunciato ad opportunità lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia e delle figlie, mentre il resistente è dipendente di con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile mai CP_2 inferiore a 2.600,00 euro;
che il resistente -dopo che gli è stata comunicata la decisione della ricorrente di separarsi- ha rideterminato in soli Euro 100,00 mensili l'importo corrisposto per le esigenze familiari;
che la crisi coniugale è irreparabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e, conseguentemente, la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito, alle seguenti condizioni: autorizzazione a vivere separati;
affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre e diritto di vista del padre;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ordine al resistente di lasciarla entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi;
obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile per il mantenimento delle figlie di importo non inferiore ad €
700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente non inferiore ad € 300,00; diritto della ricorrente a percepire l'intero importo dell'assegno unico per le figlie.
In data 14/05/2024 si è costituito il quale ha dedotto che la crisi Controparte_1 coniugale è da farsi risalire agli atteggiamenti intolleranti, polemici ed insofferenti della moglie, anche in presenza delle figlie, che ne sono state pregiudicate;
che l'affectio coniugalis non è venuta meno in seguito alla seconda gravidanza della moglie bensì da quando la ricorrente -improvvisamente e senza apparente motivo- ha preso a disinteressarsi del marito e delle incombenze familiari, diventando ostile e maltrattante nei confronti del marito, sino ad intimare a quest'ultimo di lasciare la casa coniugale;
che la ricorrente trascorre poco tempo con le bambine, con le quali sminuisce anche la figura paterna;
di aver sempre invitato la moglie a trovare un lavoro, ma la ricorrente se ne è sempre disinteressata;
che la crisi coniugale
è imputabile alla infedeltà della ricorrente, scoperta mediante investigatore privato;
ha dedotto di corrispondere alla ricorrente Euro 100,00 settimanali (e non mensili, come ex adverso dedotto) per le esigenze familiari;
che l'ottima salute e l'età della ricorrente la rendono idonea all'attività lavorativa;
che la presenza costante del resistente e l'attenzione che questi rivolge
2 alla crescita fisica, psichica e morale delle minori depongono a favore della collocazione presso il padre, che favorirebbe anche il rapporto delle figlie con nonni e zii paterni, impedito dalla ricorrente;
ha dedotto di essersi trasferito -suo malgrado- al piano inferiore rispetto a quello in cui è ubicata la casa coniugale in seguito all'episodio del 5 maggio, quando la ricorrente si è scagliata con violenza e minacce nei confronti del marito, in seguito alla preferenza manifestata dalle minori nei confronti del padre;
che la ricorrente non accompagna regolarmente la figlia a scuola e che la casa familiare è stata investita da un ordine giudiziario di parziale demolizione.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
disporre l'affido condiviso delle figlie minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre;
rigettare la domanda di addebito a proprio carico e addebitare la separazione alla ricorrente;
rigettare le avverse richieste di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento -o, almeno, commisurare l'importo del mantenimento in favore delle figlie alle reali esigenze delle minori ed alla effettiva capacità contributiva del resistente-.
Con ordinanza del 24/10/2024, in via temporanea ed urgente i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
è stato disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, diritto di visita del padre e obbligo di quest'ultimo di corrispondere Euro 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia ed Euro 200,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Con istanza del 14/02/2025 il resistente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status ex. art. 473 bis. 22 ult. co. c.p.c. e la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con provvedimento del 24/10/2024, nel senso di prevedere la collocazione delle figlie presso di sé e la revoca del mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
All'udienza del 07/03/2025, le parti hanno chiesto concordemente pronunzia parziale sullo status e, con provvedimento del 4.7.2025, la causa è stata riservata a sentenza sullo status.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
P.Q.M.
3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 10, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014).
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bucciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
III. PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
IV. RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al R.G. n. 926/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE MATERA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti TERESA GIOVANNA CARUSONE e FAUSTA DE DONA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 22.05.2025.
FATTO
Con ricorso del 19/03/2024, ha dedotto: di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con in Controparte_1 data 24/08/2014, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Bucciano (atto n. 10, parte
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014); che da tale unione sono nate due figlie, il 14/06/2019 e il 27/08/2021; che la dimora coniugale è stata fissata in Per_1 Per_2
1 Montesarchio (BN), Via Fizzo n. 1/B, presso un appartamento facente parte del più ampio complesso immobiliare di proprietà dei genitori del resistente;
che insanabili divergenze caratteriali hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis e hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e ciò a far data dal periodo della seconda gravidanza;
che le continue mortificazioni e maltrattamenti del resistente hanno indotto la ricorrente ad ipotizzare relazioni extraconiugali del marito;
ha dedotto di aver rinunciato ad opportunità lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia e delle figlie, mentre il resistente è dipendente di con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione mensile mai CP_2 inferiore a 2.600,00 euro;
che il resistente -dopo che gli è stata comunicata la decisione della ricorrente di separarsi- ha rideterminato in soli Euro 100,00 mensili l'importo corrisposto per le esigenze familiari;
che la crisi coniugale è irreparabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e, conseguentemente, la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito, alle seguenti condizioni: autorizzazione a vivere separati;
affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre e diritto di vista del padre;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ordine al resistente di lasciarla entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi;
obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile per il mantenimento delle figlie di importo non inferiore ad €
700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente non inferiore ad € 300,00; diritto della ricorrente a percepire l'intero importo dell'assegno unico per le figlie.
In data 14/05/2024 si è costituito il quale ha dedotto che la crisi Controparte_1 coniugale è da farsi risalire agli atteggiamenti intolleranti, polemici ed insofferenti della moglie, anche in presenza delle figlie, che ne sono state pregiudicate;
che l'affectio coniugalis non è venuta meno in seguito alla seconda gravidanza della moglie bensì da quando la ricorrente -improvvisamente e senza apparente motivo- ha preso a disinteressarsi del marito e delle incombenze familiari, diventando ostile e maltrattante nei confronti del marito, sino ad intimare a quest'ultimo di lasciare la casa coniugale;
che la ricorrente trascorre poco tempo con le bambine, con le quali sminuisce anche la figura paterna;
di aver sempre invitato la moglie a trovare un lavoro, ma la ricorrente se ne è sempre disinteressata;
che la crisi coniugale
è imputabile alla infedeltà della ricorrente, scoperta mediante investigatore privato;
ha dedotto di corrispondere alla ricorrente Euro 100,00 settimanali (e non mensili, come ex adverso dedotto) per le esigenze familiari;
che l'ottima salute e l'età della ricorrente la rendono idonea all'attività lavorativa;
che la presenza costante del resistente e l'attenzione che questi rivolge
2 alla crescita fisica, psichica e morale delle minori depongono a favore della collocazione presso il padre, che favorirebbe anche il rapporto delle figlie con nonni e zii paterni, impedito dalla ricorrente;
ha dedotto di essersi trasferito -suo malgrado- al piano inferiore rispetto a quello in cui è ubicata la casa coniugale in seguito all'episodio del 5 maggio, quando la ricorrente si è scagliata con violenza e minacce nei confronti del marito, in seguito alla preferenza manifestata dalle minori nei confronti del padre;
che la ricorrente non accompagna regolarmente la figlia a scuola e che la casa familiare è stata investita da un ordine giudiziario di parziale demolizione.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
disporre l'affido condiviso delle figlie minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre;
rigettare la domanda di addebito a proprio carico e addebitare la separazione alla ricorrente;
rigettare le avverse richieste di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento -o, almeno, commisurare l'importo del mantenimento in favore delle figlie alle reali esigenze delle minori ed alla effettiva capacità contributiva del resistente-.
Con ordinanza del 24/10/2024, in via temporanea ed urgente i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
è stato disposto l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, diritto di visita del padre e obbligo di quest'ultimo di corrispondere Euro 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia ed Euro 200,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Con istanza del 14/02/2025 il resistente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status ex. art. 473 bis. 22 ult. co. c.p.c. e la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con provvedimento del 24/10/2024, nel senso di prevedere la collocazione delle figlie presso di sé e la revoca del mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
All'udienza del 07/03/2025, le parti hanno chiesto concordemente pronunzia parziale sullo status e, con provvedimento del 4.7.2025, la causa è stata riservata a sentenza sullo status.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
P.Q.M.
3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 10, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2014).
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bucciano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
III. PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
IV. RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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